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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/04/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 1081/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 1081/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1081 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_1 come in atti, dall'Avv Carlo Puoti e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta (CE) alla via Patturelli n. 89;
APPELLANTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo CP_2
Di Caterino e presso di questi elettivamente domiciliata in Casal di Principe
(CE) alla via Treviso n. 2;
APPELLATA
e
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_3 dall'Avv. St. Antonella De Luca che agisce d'intesa con l'Avv Ortensio Del
Vecchio e presso di questi elett.te domiciliata in Casal di Principe (CE) alla via Parroco R. Schiavone n. 24;
APPELLATA nonché
, (C.F. , residente in [...]CP_4 CodiceFiscale_1
Capua Vetere (CE) in viale Generoso Iodice snc, Palazzina D;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
2
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
28.04.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, la conveniva in giudizio Controparte_1
e al fine di sentir dichiarare la riforma CP_2 Controparte_3 della sentenza n. 12/2024, pronunziata dal Giudice di Pace di Carinola, de- positata in Cancelleria in data 08.01.2024.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza accogliendo la domanda attorea e dell'interventrice sulla base della CTU espletata senza però moti- varne la decisione, soprattutto in ordine alle eccezioni mosse alla medesima da parte del CTP della compagnia appellante;
2. Il Giudice di prime cure er- rava nel non rilevare come fosse inverosimile che sia la che la CP_2 [...] avessero riportato le medesime lesioni e le stesse percentuali di DB CP_3
e ITP;
3. Il Giudice di prime cure errava nel ritenere fondata una domanda sulla base di un certificato di PS che diagnosticava “riferite contusioni” in assenza di elementi essenziali quali FLC, escoriazioni, ecchimosi, nonostan- te nell'atto introduttivo si legge che le istanti dopo l'urto rotolavano al suo- lo;
4. Il Giudice di prime cure errava nel ritenere provato il nesso di causalità che in sede di prime cure non è stato dimostrato dalle parti.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
In via principale, in totale riforma dell'impugnata sentenza annullare i seguenti passaggi della stessa “… Per effetto dell'accertamento i convenuti, in solido, vengono condannati al risarcimento del danno in favore dell'attrice e dell'interventrice nella misura di euro
12.086,33 per ed euro 12.086,33 per visto CP_2 Controparte_3
l'elaborato peritale nonché le vigenti tabelle di danno biologico …”, e “In accoglimento della domanda attorea ed interventrice condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno nella misura di euro 12.086,33 per ed euro 12.086,33 per CP_2 [...]
per le sofferte lesioni, oltre interessi legali e spese di CTU”, e così sosti- Controparte_3 tuirli, “Attese le risultanze delle rinnovate CTU medico-legali, rigetta integralmente ogni
e qualsiasi domanda proposta dalle Sigg.re e in CP_2 Controparte_3
3
quanto infondate e, comunque, poiché insufficientemente provate, disponendosi per l'effetto la restituzione di tutto quanto eventualmente corrisposto dalla Controparte_5 alle odierne appellate, a qualsiasi titolo e/o ragione, con ogni conseguente statuizione di legge e con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”; 2) In via del tutto subordinata e gradata, in parziale riforma della impugnata sentenza, annul- lare i seguenti passaggi della stessa “… Per effetto dell'accertamento i convenuti, in solido, vengono condannati al risarcimento del danno in favore dell'attrice e dell'interventrice nella misura di euro 12.086,33 per ed euro 12.086,33 per CP_2 Parte_1
[.
, visto l'elaborato peritale nonché le vigenti tabelle di danno biologico …”, e “In acco- glimento della domanda attorea ed interventrice condanna i convenuti in solido al risarci- mento del danno nella misura di euro 12.086,33 per ed euro 12.086,33 CP_2 per per le sofferte lesioni, oltre interessi legali e spese di CTU”, e co- Controparte_3 sì sostituirli “In ordine al quantum debeatur condanna i convenuti in solido al pagamento in favore delle Sigg.re e delle somme che risulteranno CP_2 Controparte_3
a seguito delle rinnovate CTU medico-legali, disponendosi per l'effetto la restituzione di tutto quanto eventualmente corrisposto in più dalla alle odierne Controparte_5 appellate, a qualsiasi titolo e/o ragione, con ogni conseguente statuizione di legge e con vit- toria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Inammissibi- CP_2 lità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art 342 c.p.c.; 2)
Il Giudice di primo grado non ha errato nella decisione in quanto non tenu- to ad esporre le ragioni del suo convincimento in ordine alle risultanze della
CTU; 3) Il Giudice di prime ha correttamente accolto la domanda in quan- to, le “riferite contusioni” indicate nel certificato di PS non rappresentano una diagnosi, ma un riferito anamnestico, evidente errore di espressione del sanitario del PS;
4) Circa l'assenza di escoriazioni, ecchimosi legale alla cadu- ta, essendo banali non venivano riportate nel certificato di PS;
5) I traumi sono simili ma non uguali e ciò è dovuto alla dinamica del sinistro.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: IN CP_2
VIA PRELIMINARE, 1. Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuti- vità della Sentenza n. 12/24 resa in data 08.01.2024 dal Giudice di Pace di Carinola,
Dott.ssa Bruna Colacicco all'esito del giudizio recante n. 1687/2020 e pubblicata in pari data mediante deposito in Cancelleria.; 2. Gradatamente e sempre in via prelimina- re, pronunciare l'inammissibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. così come ri- formato dal D. Lgs n. 149/2022 e dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dal D.L.
4
22.06.2012, n. 83, art. 54, comma I, lett a), convertito, con modificazioni, dalla L.
07.08.2012, n. 134, dell'appello proposto dalla avverso Parte_2 la Sentenza n. 12/24 resa in data 08.01.2024 dal Giudice di Pace di Carinola,
Dott.ssa Bruna Colacicco all'esito del giudizio recante n. 1687/2020 e pubblicata in pari data mediante deposito in Cancelleria. NEL MERITO, 3. Rigettare l'appello così come proposto dalla Società poiché destituito di qualsiasi fon- Controparte_5 damento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugna- ta;
4. Vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del secondo grado di giudizio, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) 1) Controparte_3
Inammissibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art
342 c.p.c.; 2) Il Giudice di primo grado non ha errato nella decisione in quanto non tenuto ad esporre le ragioni del suo convincimento in ordine al- le risultanze della CTU;
3) Il Giudice di prime ha correttamente accolto la domanda in quanto, le “riferite contusioni” indicate nel certificato di PS non rappresentano una diagnosi ma un riferito anamnestico, evidente errore di espressione del sanitario del PS;
4) Circa l'assenza di escoriazioni, ecchimosi legale alla caduta, essendo banali non venivano riportate nel certificato di
PS; 5) I traumi sono simili ma non uguali e ciò è dovuto alla dinamica del sinistro.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: 1) IN CP_3
VIA PRELIMINARE, 1. Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuti- vità della Sentenza n. 12/24 resa in data 08.01.2024 dal Giudice di Pace di Carinola,
Dott.ssa Bruna Colacicco all'esito del giudizio recante n. 1687/2020 e pubblicata in pari data mediante deposito in Cancelleria.; 2. Gradatamente e sempre in via prelimina- re, pronunciare l'inammissibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. così come ri- formato dal D. Lgs n. 149/2022 e dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dal D.L.
22.06.2012, n. 83, art. 54, comma I, lett a), convertito, con modificazioni, dalla L.
07.08.2012, n. 134, dell'appello proposto dalla avverso Parte_2 la Sentenza n. 12/24 resa in data 08.01.2024 dal Giudice di Pace di Carinola,
Dott.ssa Bruna Colacicco all'esito del giudizio recante n. 1687/2020 e pubblicata in pari data mediante deposito in Cancelleria. NEL MERITO, 3. Rigettare l'appello così come proposto dalla Società poiché destituito di qualsiasi fon- Controparte_5 damento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugna-
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ta;
4. Vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del secondo grado di giudizio, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.
In via preliminare si dà atto che l'appellato , seppur regolar- CP_4 mente citato, non è costituito.
Nel merito l'appello è fondato.
In via preliminare l'appello deve dirsi ammissibile ai sensi dell'art 342 c.p.c. in quanto risultano concretamente enucleate le parti della sentenza impu- gnata e le ragioni a sostegno della riforma richiesta.
Ciò detto, il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n.
12/2024 emessa dal Giudice di Pace di Carinola in data 08.01.2024 con cui lo stesso accoglieva la domanda presentata dall'attrice e dall'interventrice volontaria aderendo alle risultanze della CTU..
Orbene, nel caso che ci occupa, dall'esame della documentazione depositata in atti e dell'istruttoria espletata in primo grado, non può dirsi raggiunta la prova dell'evento di danno dedotto e il collegamento causale tra questo e la condotta indicata in citazione.
Sul punto, è riportato nell'atto introduttivo che le odierne appellate, rispetti- vamente attrice ed interventrice volontaria in primo grado, in data
26.05.2018, intorno alle ore 12:00 circa, nel mentre si accingevano ad attra- versare la strada Via Domitiana, nel tenimento del comune di Mondragone, venivano investite da una vettura Fiat Punto tg BP098KJ di proprietà dell'appellato non costituto , il quale, non avvedendosi delle CP_4 stesse, le travolgeva.
Il teste escusso in data 02.03.2023 dinanzi al Giudice di Pace di Carinola, sig. riferiva: “io mi trovavo fuori ad un bar sito su detta via Testimone_1
Domitiana per un appuntamento di lavoro quando ho visto un'auto Fiat Punto di colore blu, il cui conducente nel percorrere la detta via Domitiana non vedeva due ragazze che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali e le urtava facendole cadere a terra”
e aggiunge “ricordo che le ragazze attraversavano la strada da sinistra verso destra ri- spetto al senso di marcia della Fiat Punto e che l'urto si verificava con la parte anteriore della Fiat Punto contro il lato destro delle ragazze che cadevano a destra sul cofano della
Fiat Punto e poi rotolavano a terra”.
A sostegno della domanda parte attrice ha depositato certificazione sanitaria da cui emergono lesioni sul lato destro oltre che nella zona del peroneo e
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del calcagno sulla cui base il CTU ha quantificato il danno patito, poi recepi- to nella sentenza impugnata.
Orbene, non vi è chi non veda come tali lesioni siano in diretto contrasto con quanto emerge dal referto del Pronto Soccorso in cui, invece, si specifi- ca che entrambe le danneggiate, sottoposte a radiografia, non avevano alcu- na lesione, ma unicamente delle contusioni al ginocchio e alla caviglia.
Invero, dai certificati di PS riferiti ad entrambi le appellate emerge “rx nega- tivo per lesioni”, pertanto, venivano escluse in sede di PS lesioni legamento- se.
Tanto è sufficiente per escludere che possa ritenersi raggiunta la prova che le lesioni accertate dal CTU, “lesione della cuffia dei rotatori a destra e la le- sione del L..C.E. a destra e lesione del legamento peroniero astragalico a de- stra”, possono essere riferite al sinistro di cui è causa.
Alla luce dell'incerto quadro probatorio circa gli eventi di danno verificatesi in conseguenza del sinistro e la loro compatibilità concreta con la dinamica riferita dal teste, le domande presentate in primo grado da e CP_2
vanno, quindi, rigettate. Controparte_3
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello, e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande in primo grado di e CP_2 Controparte_6
;
[...]
Condanna e alla restituzione di tutto CP_2 Controparte_3 quanto eventualmente corrisposto dalla in ra- Controparte_5 gione della sentenza oggetto di riforma;
Condanna e in solido tra di loro, al CP_2 Controparte_3 pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida per il primo grado in € 633,00 per com- penso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%
7
come per legge;
mentre per il secondo grado in € 2.540,00 per compen- so professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% co- me per legge;
Pone definitivamente le spese di CTU del primo grado a carico di
[...]
e in solido. Pt_3 Controparte_3
Santa Maria Capua Vetere, 28.04.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 1081/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 1081/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1081 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_1 come in atti, dall'Avv Carlo Puoti e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta (CE) alla via Patturelli n. 89;
APPELLANTE
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo CP_2
Di Caterino e presso di questi elettivamente domiciliata in Casal di Principe
(CE) alla via Treviso n. 2;
APPELLATA
e
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_3 dall'Avv. St. Antonella De Luca che agisce d'intesa con l'Avv Ortensio Del
Vecchio e presso di questi elett.te domiciliata in Casal di Principe (CE) alla via Parroco R. Schiavone n. 24;
APPELLATA nonché
, (C.F. , residente in [...]CP_4 CodiceFiscale_1
Capua Vetere (CE) in viale Generoso Iodice snc, Palazzina D;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
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Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
28.04.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, la conveniva in giudizio Controparte_1
e al fine di sentir dichiarare la riforma CP_2 Controparte_3 della sentenza n. 12/2024, pronunziata dal Giudice di Pace di Carinola, de- positata in Cancelleria in data 08.01.2024.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza accogliendo la domanda attorea e dell'interventrice sulla base della CTU espletata senza però moti- varne la decisione, soprattutto in ordine alle eccezioni mosse alla medesima da parte del CTP della compagnia appellante;
2. Il Giudice di prime cure er- rava nel non rilevare come fosse inverosimile che sia la che la CP_2 [...] avessero riportato le medesime lesioni e le stesse percentuali di DB CP_3
e ITP;
3. Il Giudice di prime cure errava nel ritenere fondata una domanda sulla base di un certificato di PS che diagnosticava “riferite contusioni” in assenza di elementi essenziali quali FLC, escoriazioni, ecchimosi, nonostan- te nell'atto introduttivo si legge che le istanti dopo l'urto rotolavano al suo- lo;
4. Il Giudice di prime cure errava nel ritenere provato il nesso di causalità che in sede di prime cure non è stato dimostrato dalle parti.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
In via principale, in totale riforma dell'impugnata sentenza annullare i seguenti passaggi della stessa “… Per effetto dell'accertamento i convenuti, in solido, vengono condannati al risarcimento del danno in favore dell'attrice e dell'interventrice nella misura di euro
12.086,33 per ed euro 12.086,33 per visto CP_2 Controparte_3
l'elaborato peritale nonché le vigenti tabelle di danno biologico …”, e “In accoglimento della domanda attorea ed interventrice condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno nella misura di euro 12.086,33 per ed euro 12.086,33 per CP_2 [...]
per le sofferte lesioni, oltre interessi legali e spese di CTU”, e così sosti- Controparte_3 tuirli, “Attese le risultanze delle rinnovate CTU medico-legali, rigetta integralmente ogni
e qualsiasi domanda proposta dalle Sigg.re e in CP_2 Controparte_3
3
quanto infondate e, comunque, poiché insufficientemente provate, disponendosi per l'effetto la restituzione di tutto quanto eventualmente corrisposto dalla Controparte_5 alle odierne appellate, a qualsiasi titolo e/o ragione, con ogni conseguente statuizione di legge e con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”; 2) In via del tutto subordinata e gradata, in parziale riforma della impugnata sentenza, annul- lare i seguenti passaggi della stessa “… Per effetto dell'accertamento i convenuti, in solido, vengono condannati al risarcimento del danno in favore dell'attrice e dell'interventrice nella misura di euro 12.086,33 per ed euro 12.086,33 per CP_2 Parte_1
[.
, visto l'elaborato peritale nonché le vigenti tabelle di danno biologico …”, e “In acco- glimento della domanda attorea ed interventrice condanna i convenuti in solido al risarci- mento del danno nella misura di euro 12.086,33 per ed euro 12.086,33 CP_2 per per le sofferte lesioni, oltre interessi legali e spese di CTU”, e co- Controparte_3 sì sostituirli “In ordine al quantum debeatur condanna i convenuti in solido al pagamento in favore delle Sigg.re e delle somme che risulteranno CP_2 Controparte_3
a seguito delle rinnovate CTU medico-legali, disponendosi per l'effetto la restituzione di tutto quanto eventualmente corrisposto in più dalla alle odierne Controparte_5 appellate, a qualsiasi titolo e/o ragione, con ogni conseguente statuizione di legge e con vit- toria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Inammissibi- CP_2 lità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art 342 c.p.c.; 2)
Il Giudice di primo grado non ha errato nella decisione in quanto non tenu- to ad esporre le ragioni del suo convincimento in ordine alle risultanze della
CTU; 3) Il Giudice di prime ha correttamente accolto la domanda in quan- to, le “riferite contusioni” indicate nel certificato di PS non rappresentano una diagnosi, ma un riferito anamnestico, evidente errore di espressione del sanitario del PS;
4) Circa l'assenza di escoriazioni, ecchimosi legale alla cadu- ta, essendo banali non venivano riportate nel certificato di PS;
5) I traumi sono simili ma non uguali e ciò è dovuto alla dinamica del sinistro.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: IN CP_2
VIA PRELIMINARE, 1. Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuti- vità della Sentenza n. 12/24 resa in data 08.01.2024 dal Giudice di Pace di Carinola,
Dott.ssa Bruna Colacicco all'esito del giudizio recante n. 1687/2020 e pubblicata in pari data mediante deposito in Cancelleria.; 2. Gradatamente e sempre in via prelimina- re, pronunciare l'inammissibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. così come ri- formato dal D. Lgs n. 149/2022 e dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dal D.L.
4
22.06.2012, n. 83, art. 54, comma I, lett a), convertito, con modificazioni, dalla L.
07.08.2012, n. 134, dell'appello proposto dalla avverso Parte_2 la Sentenza n. 12/24 resa in data 08.01.2024 dal Giudice di Pace di Carinola,
Dott.ssa Bruna Colacicco all'esito del giudizio recante n. 1687/2020 e pubblicata in pari data mediante deposito in Cancelleria. NEL MERITO, 3. Rigettare l'appello così come proposto dalla Società poiché destituito di qualsiasi fon- Controparte_5 damento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugna- ta;
4. Vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del secondo grado di giudizio, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) 1) Controparte_3
Inammissibilità dell'appello in palese contrasto con quanto dettato dall'art
342 c.p.c.; 2) Il Giudice di primo grado non ha errato nella decisione in quanto non tenuto ad esporre le ragioni del suo convincimento in ordine al- le risultanze della CTU;
3) Il Giudice di prime ha correttamente accolto la domanda in quanto, le “riferite contusioni” indicate nel certificato di PS non rappresentano una diagnosi ma un riferito anamnestico, evidente errore di espressione del sanitario del PS;
4) Circa l'assenza di escoriazioni, ecchimosi legale alla caduta, essendo banali non venivano riportate nel certificato di
PS; 5) I traumi sono simili ma non uguali e ciò è dovuto alla dinamica del sinistro.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: 1) IN CP_3
VIA PRELIMINARE, 1. Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuti- vità della Sentenza n. 12/24 resa in data 08.01.2024 dal Giudice di Pace di Carinola,
Dott.ssa Bruna Colacicco all'esito del giudizio recante n. 1687/2020 e pubblicata in pari data mediante deposito in Cancelleria.; 2. Gradatamente e sempre in via prelimina- re, pronunciare l'inammissibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. così come ri- formato dal D. Lgs n. 149/2022 e dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dal D.L.
22.06.2012, n. 83, art. 54, comma I, lett a), convertito, con modificazioni, dalla L.
07.08.2012, n. 134, dell'appello proposto dalla avverso Parte_2 la Sentenza n. 12/24 resa in data 08.01.2024 dal Giudice di Pace di Carinola,
Dott.ssa Bruna Colacicco all'esito del giudizio recante n. 1687/2020 e pubblicata in pari data mediante deposito in Cancelleria. NEL MERITO, 3. Rigettare l'appello così come proposto dalla Società poiché destituito di qualsiasi fon- Controparte_5 damento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugna-
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ta;
4. Vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del secondo grado di giudizio, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie, come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.
In via preliminare si dà atto che l'appellato , seppur regolar- CP_4 mente citato, non è costituito.
Nel merito l'appello è fondato.
In via preliminare l'appello deve dirsi ammissibile ai sensi dell'art 342 c.p.c. in quanto risultano concretamente enucleate le parti della sentenza impu- gnata e le ragioni a sostegno della riforma richiesta.
Ciò detto, il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n.
12/2024 emessa dal Giudice di Pace di Carinola in data 08.01.2024 con cui lo stesso accoglieva la domanda presentata dall'attrice e dall'interventrice volontaria aderendo alle risultanze della CTU..
Orbene, nel caso che ci occupa, dall'esame della documentazione depositata in atti e dell'istruttoria espletata in primo grado, non può dirsi raggiunta la prova dell'evento di danno dedotto e il collegamento causale tra questo e la condotta indicata in citazione.
Sul punto, è riportato nell'atto introduttivo che le odierne appellate, rispetti- vamente attrice ed interventrice volontaria in primo grado, in data
26.05.2018, intorno alle ore 12:00 circa, nel mentre si accingevano ad attra- versare la strada Via Domitiana, nel tenimento del comune di Mondragone, venivano investite da una vettura Fiat Punto tg BP098KJ di proprietà dell'appellato non costituto , il quale, non avvedendosi delle CP_4 stesse, le travolgeva.
Il teste escusso in data 02.03.2023 dinanzi al Giudice di Pace di Carinola, sig. riferiva: “io mi trovavo fuori ad un bar sito su detta via Testimone_1
Domitiana per un appuntamento di lavoro quando ho visto un'auto Fiat Punto di colore blu, il cui conducente nel percorrere la detta via Domitiana non vedeva due ragazze che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali e le urtava facendole cadere a terra”
e aggiunge “ricordo che le ragazze attraversavano la strada da sinistra verso destra ri- spetto al senso di marcia della Fiat Punto e che l'urto si verificava con la parte anteriore della Fiat Punto contro il lato destro delle ragazze che cadevano a destra sul cofano della
Fiat Punto e poi rotolavano a terra”.
A sostegno della domanda parte attrice ha depositato certificazione sanitaria da cui emergono lesioni sul lato destro oltre che nella zona del peroneo e
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del calcagno sulla cui base il CTU ha quantificato il danno patito, poi recepi- to nella sentenza impugnata.
Orbene, non vi è chi non veda come tali lesioni siano in diretto contrasto con quanto emerge dal referto del Pronto Soccorso in cui, invece, si specifi- ca che entrambe le danneggiate, sottoposte a radiografia, non avevano alcu- na lesione, ma unicamente delle contusioni al ginocchio e alla caviglia.
Invero, dai certificati di PS riferiti ad entrambi le appellate emerge “rx nega- tivo per lesioni”, pertanto, venivano escluse in sede di PS lesioni legamento- se.
Tanto è sufficiente per escludere che possa ritenersi raggiunta la prova che le lesioni accertate dal CTU, “lesione della cuffia dei rotatori a destra e la le- sione del L..C.E. a destra e lesione del legamento peroniero astragalico a de- stra”, possono essere riferite al sinistro di cui è causa.
Alla luce dell'incerto quadro probatorio circa gli eventi di danno verificatesi in conseguenza del sinistro e la loro compatibilità concreta con la dinamica riferita dal teste, le domande presentate in primo grado da e CP_2
vanno, quindi, rigettate. Controparte_3
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello, e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande in primo grado di e CP_2 Controparte_6
;
[...]
Condanna e alla restituzione di tutto CP_2 Controparte_3 quanto eventualmente corrisposto dalla in ra- Controparte_5 gione della sentenza oggetto di riforma;
Condanna e in solido tra di loro, al CP_2 Controparte_3 pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida per il primo grado in € 633,00 per com- penso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%
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come per legge;
mentre per il secondo grado in € 2.540,00 per compen- so professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% co- me per legge;
Pone definitivamente le spese di CTU del primo grado a carico di
[...]
e in solido. Pt_3 Controparte_3
Santa Maria Capua Vetere, 28.04.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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