Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/04/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 478/2023RG vertente tra
(CF: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Gerardo Sallustro del Foro di Ancona (CF - C.F._4
FAX 178 2736429 - pec: presso lo studio di Email_1 quest'ultimo in Ancona al C.so Garibaldi 91/A elettivamente domiciliati;
-parti appellanti e
AVV. nato in [...] il [...], residente in [...] Corso G. Controparte_1
Matteotti n. 21, CF: , in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. nonché C.F._5
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Paglioni cod. fisc.: ed C.F._6
elettivamente domiciliati in Jesi, Via Nazario Sauro 11/A (Studio avv. con Controparte_1
indirizzi di posta elettronica e Email_2
e n. telefax 073157149; Email_3
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
2.Con atto di citazione ritualmente notificato , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di fideiussori della società DM TRE Srl, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di
Ancona l'avv. rappresentando e deducendo che: Controparte_1
-in data 17.2.2014 la banca aveva iscritto, in forza di decreto ingiuntivo, ipoteca Controparte_2
giudiziale su un immobile di proprietà della DM TRE Srl;
-in data 16.5.2014 la predetta società aveva presentato dinanzi al Tribunale di Ancona domanda di concordato così detto “prenotativo” o “in bianco” ex art. 161, comma sesto, L. Fall.;
-in data 29.5.2014 il Tribunale aveva provveduto dichiarando l'improcedibilità della domanda in quanto la relativa istanza non era stata sottoscritta dal legale rappresentante della DM TRE Srl bensì dal solo dall'avv. in qualità di difensore della stessa;
CP_1
-in data 4.6.2016 il predetto legale aveva presentato un'ulteriore “istanza di integrazione di domanda di pre-integrazione di concordato preventivo” con la quale aveva chiesto la revoca del provvedimento di inammissibilità o, in alternativa, disporsi l'integrazione della domanda già presentata con identica domanda sottoscritta in calce anche dal legale rappresentante della società;
-in data 18.11.2014 la DM TRE s.r.l. in liquidazione aveva quindi presentato domanda di concordato “pieno” e liquidatorio ai sensi degli artt. 160 e ss. L.Fall.;
-la relativa procedura si era aperta con decreto del 19.3.2015, con il quale veniva nominato Giudice
Delegato il dott. e l'incarico di Commissari Giudiziali era attribuito all'avv. Paolo Persona_1
Gnemmi e al dott. ; Persona_2
-in data 25.5.2015 i Commissari Giudiziali avevano depositato la relazione ex art. 172 L.Fall., nell'ambito della quale evidenziavano criticità in ordine alla fattibilità economica del concordato;
-con decreto in data 7.8.2015, il Tribunale aveva revocato l'ammissione della DM TRE s.r.l. alla procedura di concordato preventivo -avendo ritenuto la proposta presentata dalla DM TRE Srl
“inidonea ad integrare la funzione economica-sociale del negozio concordatario”- e dichiarato il fallimento della stessa sulla base delle istanze nel frattempo presentate dai creditori;
Sulla scorta dei predetti accadimenti, gli attori deducevano che la richiesta di concordato era stata presentata, proprio in data 16.5.2014, non solo per fronteggiare la grave crisi economica in cui versava la società, ma anche al fine di evitare il consolidarsi dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla e, dunque, per scongiurare il rischio che il credito di tale banca si trasformasse da Controparte_2
chirografario in privilegiato. Specificavano, infatti, che, depositando la domanda di concordato prenotativo entro i 90 giorni successivi all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, la società avrebbe potuto beneficiare della previsione di cui all'art. 168, comma terzo, L.Fall. ai sensi del quale: “Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato”.
Evidenziavano quindi come, a causa della intervenuta declaratoria di inammissibilità del concordato prenotativo, l'ipoteca giudiziale iscritta dalla si fosse ormai consolidata. Controparte_2
Parte attrice sosteneva quindi che “se il credito di fosse rimasto chirografario, grazie CP_2
al deposito di una domanda di concordato in bianco o prenotativa non dichiarata inammissibile, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, anche accettando tutte le rettifiche operate dai CCGG, sarebbe stata superiore al 40%. Non si sarebbe, pertanto, potuto revocare la ammissione della società alla procedura per le motivazioni addotte dal Tribunale di Ancona, confermate dalla
Corte di Appello di Ancona” sicché, sempre secondo la prospettazione attorea, “La società concordante, quindi, con ogni probabilità non sarebbe stata dichiarata fallita”.
Gli attori lamentavano pertanto come, per effetto del fallimento della D.M. TRE Srl, gli stessi fossero stati convenuti in giudizio da parte di due istituti bancari -i quali avevano richiesto il pagamento dei propri crediti nei confronti della fallita- e, successivamente, condannati dal
Tribunale di Ancona con sentenza n. 1002/2016 e con sentenza n. 1739/2017 al pagamento, rispettivamente, di € 124.010,47 in favore della e di € 241.587,08 in favore di Parte_4
il tutto oltre interessi e spese di giudizio. Controparte_2
Per tali ragioni gli odierni attori imputavano all'operato del convenuto professionista il pregiudizio economico subito in relazione alle esposte vicende.
Ed infatti, secondo la tesi attorea, ove l'avv. non avesse omesso di far sottoscrivere il CP_1
ricorso al legale rappresentante della società, la domanda di concordato prenotativo non sarebbe stata dichiarata inammissibile, sicché l'ipoteca non si sarebbe consolidata, la procedura concordataria avrebbe avuto regolare corso ed i fideiussori avrebbero, in definitiva, subito un minor pregiudizio economico.
Il tutto sul presupposto che, laddove la posizione della fosse stata quella di mero Controparte_2
creditore chirografario, in virtù del mancato consolidamento della relativa ipoteca, la società avrebbe potuto proporre di soddisfare i creditori chirografari in misura superiore al 40%, ottenendo così l'apertura della procedura concordataria con conseguente minor aggravio della posizione dei garanti. Sulla scorta del dedotto ragionamento, gli attori chiedevano quindi la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in complessivi € 316.000,00 (o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) a titolo di danno patrimoniale ed € 20.000,00 per ciascun attore (o la diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia) a titolo di danno non patrimoniale.
Gli attori richiedevano altresì la condanna del convenuto alla restituzione della somma di €
5.075,20, oltre interessi dall'1.1.2016 al saldo, quale somma percepita dall'avv. a titolo di CP_1 compenso per l'attività svolta in relazione alla procedura concorsuale de qua.
Parte attrice chiedeva infine, solo in favore del sig. e solo nel solo caso in cui non fosse stato Pt_1 ritenuto provato il nesso di causalità tra l'omessa diligenza del convenuto e il danno o, comunque il danno stesso, la condanna del convenuto al risarcimento del danno da perdita di chance quantificata in € 20.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
Tale posta di pregiudizio sarebbe derivata, secondo la prospettazione attorea, dal fatto che, a seguito del fallimento della società, il signor in quanto legale rappresentante di una società fallita, Pt_1 avrebbe perduto la possibilità “di poter ricoprire cariche sociali in altre società, di poter contrarre mutui, di poter emettere assegni, di poter accedere al credito”.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto.
Eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva degli attori in relazione alla domanda di condanna alla restituzione dei compensi percepiti dal momento che gli stessi erano stati corrisposti dalla società cliente e non già dai fideiussori, i quali non erano legati da alcun rapporto contrattuale con il professionista
In ragione di ciò il convenuto evidenziava come gli attori risultassero privi di titolo per invocare una responsabilità contrattuale del professionista, potendosi, semmai, discutere di una eventuale responsabilità aquiliana.
Nel merito l'avv. difendeva la correttezza del proprio operato negando la sussistenza di CP_1
qualsivoglia responsabilità professionale.
Il convenuto chiedeva, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, al fine di essere dalla medesima manlevato nella Controparte_3
denegata ipotesi di soccombenza anche solo parziale.
Integrato il contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice, la causa proseguiva con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. ed il deposito delle relative memorie ad opera delle parti. Con la prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., gli attori, preso atto delle eccezioni del convenuto e della chiamata in causa, dichiaravano di rinunciare alla domanda relativa alla restituzione delle somme corrisposte dalla società al legale per la prestazione professionale resa e precisavano che la domanda di risarcimento danni avanzata era stata formulata sin dall'inizio in termini di responsabilità aquiliana e non contrattuale;
parte attrice la riqualificava in ogni caso espressamente come domanda risarcitoria da responsabilità extracontrattuale.
Con ordinanza resa in data 22.1.2021, il precedente G.I. -rilevata l'inammissibilità, per tardività, della produzione documentale effettuata dalla parte attrice con le note scritte per l'udienza
“cartolare” del 19.1.2021, rigettata la richiesta di CTU formulata da parte attrice perché ritenuta esplorativa e disattesa la richiesta di prova per testi avanzata dal convenuto in quanto non rilevante ai fini del decidere ovvero vertente su circostanze provate o da provarsi per tabulas- fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.9.2022, celebrata in modalità “cartolare” le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“ Le pretese attoree risultano infondate e le relative domande non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere come, all'esito della rinuncia -effettuata dalla parte attrice in sede di prima memoria istruttoria- alla domanda di restituzione dei compensi corrisposti al professionista, il thema decidendum risulti limitato alla sola indagine relativa alla dedotta responsabilità extracontrattuale dello stesso nei confronti degli odierni attori.
Si osserva quindi come le altre parti abbiano preso atto della suddetta rinuncia e si siano rimesse al Giudice in ordine alla valutazione della configurabilità di una possibile mutatio libelli anziché di una mera emendatio libelli in relazione alla compiuta riqualificazione della domanda risarcitoria da parte degli attori.
Sul punto ritiene il Tribunale che detta riqualificazione non integri una mutatio libelli non consentita.
Si osserva infatti come parte attrice non abbia introdotto fatti nuovi o diversi rispetto a quelli dedotti in sede di atto introduttivo, essendosi limitata a proporne una differente qualificazione giuridica, qualificazione che, peraltro, resta pur sempre nella disponibilità del Giudice in virtù del principio iura novit curia. In proposito la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito che: “In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra- petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (v. Cassazione civile sez. lav., 03/03/2021, n.5832).
Le domande attoree restano in tal senso perfettamente scrutinabili nel merito, con l'ovvia considerazione che la diversa qualificazione in relazione alla causa petendi dedotta implica un aggravamento dell'onus probandi posto in capo agli attori, non potendo operare nei loro confronti il più favorevole regime vigente in tema di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c..
Ebbene, proprio tale onere probatorio è rimasto inadempiuto.
Occorre in proposito muovere dalle coordinate ermeneutiche in tema di responsabilità professionale dell'avvocato dal momento che, secondo la causa petendi delineata dalla parte attrice, a monte del danno asseritamente subito dagli attori vi sarebbe una condotta inadempiente del legale nei confronti della società fallita, le cui conseguenze, come si è detto, avrebbero danneggiato, in via indiretta, anche i fideiussori della stessa.
In proposito si osserva che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel ritenere che l'obbligazione assunta dal professionista nei confronti del cliente riveste natura di obbligazione di mezzi e non di risultato, poiché il professionista, nel momento in cui assume l'incarico, si obbliga a svolgere la sua attività, utilizzando tutte le proprie cognizioni tecniche atte a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito e, tuttavia, l'avvocato non si obbliga verso il cliente al conseguimento del risultato sperato (cfr. Cass. n. 7309/2017).
È poi comunemente affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte "che l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave" (v. Cass. n.
11906/2016).
Va peraltro considerato come, in ordine a responsabilità per condotte omissive del professionista, come nel caso di omessa proposizione di impugnazione, è consolidato l'orientamento della
Suprema Corte secondo il quale detta responsabilità 'non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone' (cfr. Cass. n. 2638/2013, nonché più di recente
Cass. n. 15032/2021).
Ed infatti la responsabilità risarcitoria del prestatore di opera intellettuale per negligente svolgimento dell'attività professionale, presuppone la prova, ad opera del cliente che si assuma danneggiato, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito (cfr. Cass. civ. n. 13873/2020).
Tale responsabilità quindi “non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cfr. Cass. n. 15032/2021 cit.; Corte d'Appello di Ancona n. 928/2021). In particolare: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (cfr. Cass. n. 410/2021).
Venendo al caso in esame si osserva quanto segue. Argomentando secondo gli stilemi della responsabilità contrattuale dell'avvocato gli odierni attori hanno ravvisato l'errore professionale del convenuto nell'aver omesso di far sottoscrivere il ricorso al legale rappresentante della società cliente.
Tale omissione avrebbe avuto, poi, secondo la prospettazione attorea, una serie di ripercussioni “a cascata” portando fino al fallimento della società.
Orbene, con riferimento allo specifico caso in esame, osserva il Tribunale come, in primo luogo, non possa affermarsi neppure la sussistenza di un errore professionale, dal momento che, come ben evincibile dalla giurisprudenza richiamata dallo stesso convenuto, la questione (circa la necessità che il ricorso relativo alla fase di pre-concordato fosse sottoscritto personalmente dal cliente) risultava, quantomeno, ampiamente dibattuta.
Tanto ciò vero che, come puntualmente rilevato dal convenuto, lo stesso Tribunale di Ancona ha successivamente mutato il proprio orientamento in considerazione degli intervenuti insegnamenti di legittimità (v. Cass. 20725/2017; conf. Cass. 598/2017) secondo i quali: “Ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore, attesa la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice”.
Al di là di tale pur rilevante profilo, si osserva ulteriormente -ed in via dirimente- come la conseguenza giuridica di tale supposto errore non sia peraltro, ex se considerata, esiziale, implicando la mera inammissibilità del ricorso, che non preclude affatto la relativa riproposizione.
Ed invero, come si evince dalle allegazioni attoree, la circostanza che ha determinato l'effetto, ritenuto pregiudizievole, del consolidamento dell'ipoteca in favore della Controparte_4
non coincide con il mero fatto che il ricorso sia stato dichiarato inammissibile, bensì con il fatto che, anche ove riproposto, lo stesso sarebbe risultato ormai tardivo in relazione alle finalità, espresse dalla società, di evitare il predetto consolidamento.
Dunque la criticità determinatasi risulta, a ben vedere, correlata alle tempistiche di presentazione dell'originario ricorso ex art. 161 comma sesto L.Fall., vale a dire dal fatto che il ricorso è stato presentato (in data 16.5.2014) troppo a ridosso della scadenza del termine indicato dall'art. 168 comma terzo L.Fall. (dal momento che l'ipoteca de qua era stata iscritta in data 17.2.2014); diversamente l'inammissibilità dello stesso non avrebbe avuto alcuna sostanziale conseguenza, in quanto un nuovo ricorso munito della sottoscrizione del legale rappresentante della società avrebbe sempre potuto essere ripresentato. Sul punto tuttavia gli attori non hanno allegato e, men che meno, dimostrato alcuna circostanza da cui desumere che le ristrette tempistiche di presentazione del ricorso originario fossero ascrivibili a condotte dolose o colpose del convenuto.
Di contro, si osserva come parte convenuta abbia in proposito specificamente dedotto che il ricorso de quo era stato depositato soltanto in data 16.5.2014 -nonostante già dagli anni 2012-2013 sia i commercialisti che seguivano la società, sia il medesimo avv. avessero consigliato al sig. CP_1 di ricorrere ad una procedura concorsuale stante l'insostenibilità dell'esposizione debitoria Pt_1
della società- in quanto quest'ultimo aveva preferito mantenere la società operativa e libera da procedure concorsuali;
e ciò al fine di non compromettere i rapporti con la CP_5
Tali circostanze non sono state neppure oggetto di specifica contestazione da parte degli attori in sede di prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c..
Alla luce di quanto rilevato ed osservato appare altresì palesemente difettante l'allegazione e la prova relativa al nesso di causalità tra una qualche condotta inadempiente del legale -come visto non rinvenibile nel caso di specie alla stregua delle allegazioni attoree- ed il pregiudizio subito dalla società e dai relativi fideiussori.
In tal senso e ad abundantiam deve aggiungersi come in ogni caso le doglianze della parte attrice si sono incentrate sulla mancata ammissione della società alla procedura c.d. di pre-concordato mentre la stessa non ha allegato e, men che meno, dimostrato, che, anche nell'ipotesi in cui avesse avuto luogo l'apertura della procedura e la fosse rimasta creditore Controparte_4
chirografario, il concordato sarebbe stato omologato e, vieppiù, successivamente eseguito senza
“incidenti” comportanti la relativa improcedibilità o risoluzione.
Si osserva, di contro, come proprio le importanti criticità -afferenti soprattutto alla consistenza e qualità degli assets della società ed alle concrete possibilità di attuazione del piano- riscontrate dai
Commissari Giudiziali nell'ambito della procedura di concordato successivamente instaurata -di cui alla relazione rassegnata ex art. 172 L.Fall. prodotta dagli attori- depongano in senso nettamente contrario ad una simile ipotesi e per ragioni che nulla hanno a che fare con la posizione privilegiata o chirografaria della Controparte_4
A tutto luce di tutto quanto esposto, rilevato e ritenuto emerge la carenza dei basilari presupposti costitutivi per l'affermazione di una qualsivoglia responsabilità extracontrattuale del convenuto nei confronti degli odierni attori, difettando l'allegazione e la prova della sussistenza di una qualsivoglia condotta dolosa e/o colposa ascrivibile al convenuto professionista ed eziologicamente efficiente rispetto ai pregiudizi lamentati dagli attori (in relazione alla cui effettiva sussistenza non occorre pertanto compiere alcuna indagine). Ne consegue il necessario integrale rigetto delle relative domande attoree.
Il rigetto integrale delle pretese attoree determina altresì l'assorbimento della domanda di garanzia avanzata dalla parte convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice terza chiamata.
Quanto alla domanda di condanna avanzata dal convenuto ex art. 96 c.p.c. la stessa deve essere disattesa in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova del pregiudizio subito.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza della parte attrice ex art. 91 c.p.c., e le stesse sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014
(nella versione pro tempore vigente alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 20.09.2022 e quindi ante modifiche apportate dal d. m. 13.08.2022 n. 147, applicabili a far data dal 23.10.2022: cfr. Cass. S.U. 17405 e 17406/2012 e Cass. S.U. 33482/2022) in relazione al valore della domanda (determinato in base al disputatum, e quindi compreso tra € 260.001,00 e €
520.000,00) ed all'attività difensiva concretamente svolta.
In ordine alle spese di lite anticipate dalla compagnia terza chiamata, si osserva che sul piano causale una precisa concatenazione lega la domanda dell'attore alla costituzione del convenuto e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che tale chiamata certamente non avrebbe avuto luogo in difetto dell'originaria citazione;
solo "una chiamata che non abbia, "ictu oculi", nessuna giustificazione sostanziale e processuale per la sua palese arbitrarietà" varrebbe ad interrompere questo nesso causale, ponendosi come causa unica del coinvolgimento del terzo (così
Cass. n. 6514 del 2004; cfr. nello stesso senso Cass. n. 10070 del 2017, Cass. n. 7431 del 2012,
Cass. n. 8363 del 2010, Cass. n. 6514 del 2004, Cass. n. 4634 del 1991), ipotesi, quest'ultima non ritenuta sussistente in questa sede.
Parte attrice deve pertanto essere condannata a rimborsare anche le spese processuali anticipate dalla compagnia assicuratrice e liquidate in applicazione dei medesimi parametri sopra indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande attoree.
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto.
ND gli attori, sigg.ri , ed , in solido tra di Parte_1 Parte_3 Parte_2 loro, a rimborsare al convenuto le spese di lite che liquida in € 518,00 per spese Controparte_1 esenti ed € 11.472,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge sugli importi imponibili: contributo spese forfettarie 15% ex art. 2, comma 2, d. m. 55/2014, C.P.A. 4% e I.V.A. come per legge, nella misura dovuta al momento del pagamento, se e in quanto dovuta.
ND gli attori, sigg.ri , ed , in solido tra di Parte_1 Parte_3 Parte_2
loro, a rimborsare alla parte terza chiamata in causa in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in complessivi € 11.472,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge sugli importi imponibili: contributo spese forfettarie 15% ex art. 2, comma 2, d. m. 55/2014, C.P.A. 4% e I.V.A. come per legge, nella misura dovuta al momento del pagamento, se e in quanto dovuta.
4.Con un primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per aver escluso l' errore professionale dal momento che (come evincibile dalla giurisprudenza richiamata dallo convenuto riferita al 2017) la questione circa la necessità che il ricorso relativo alla fase di pre – concordato fosse sottoscritto personalmente dal cliente risultava ampiamente dibattuta.
La parte ha osservato che:
“(…) quando l'Avv. fu incaricato di presentare una domanda di concordato cd. In CP_1
bianco (2014) il Tribunale di Ancona, e da diversi anni, riteneva necessario che il ricorso ex art. 161, comma sesto, LF fosse firmato dal legale rappresentante della società: se poi nel 2017 e negli anni successivi (quindi alcuni anni dopo il deposito della domanda dichiarata inammissibile) il
Tribunale ha cambiato idea ciò non rileva e non ovvia a quanto accaduto nel 2014, quando il
Tribunale riteneva necessaria la sottoscrizione del debitore(…)
La tesi del Giudice di prime cure è comunque priva di pregio: l'attività del legale deve riferirsi ed adeguarsi alla normativa vigente e alla interpretazione giurisprudenziale prevalente al momento in cui pone in essere la sua attività. Il professionista non può non ignorare la prassi vigente in quel determinato Tribunale, dove peraltro esercita la sua attività, nel momento in cui esegue il mandato conferitogli. Il Tribunale di Ancona, lo si ripete, nel 2014 e negli anni precedenti non accettava domande cd. prenotative non sottoscritte dal legale rapp.te della società, pena la loro declaratoria di inammissibilità. I mutamenti legislativi e giurisprudenziali successivi al compimento della attività non possono influire sulla valutazione dell'operato del professionista posto in essere anni prima. L'Avv. doveva sapere (era tenuto a sapere) che quando, nel 2014, presentò una CP_1
domanda di concordato in bianco (pochi giorni prima del consolidarsi di una ipoteca che avrebbe inciso negativamente sulla fattibilità della procedura) doveva far sottoscrivere il ricorso ex art. 161, comma sesto, LF anche al legale rappresentante p.t della società. Lo scopo del deposito del concordato in bianco era soprattutto quello di evitare il consolidamento della ipoteca giudiziale di in modo da rendere il piano concordatario più facilmente eseguibile. Di tutto ciò l'Avv. CP_2
era a conoscenza, e non lo ha mai negato. Ed allora, considerata la delicatezza e CP_1
l'urgenza della situazione, il professionista non doveva correre il rischio di non far firmare la domanda anche al legale rappresentante della società debitrice, seguendo una tesi giurisprudenziale che nel 2014 era minoritaria e che, soprattutto, non era assolutamente seguita dal Tribunale di Ancona. Il non averlo fatto, l'aver incomprensibilmente fatto firmare la domanda di concordato in bianco non al legale rappresentante della società ma al commercialista dr.
[...]
(non si sa ancora a quale titolo) è, a parere di questa difesa, fonte di responsabilità per Pt_5 imperizia, negligenza e per colpa grave dell'Avv. CP_1
Il motivo è infondato.
5.Il Collegio richiama sul punto:
• Cassazione civile sez. I, 12/01/2017, n.598: “Ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore.
• Cassazione civile sez. I, 04/09/2017, n.20725: Ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore, attesa la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice”;
6.La prima pronuncia ha ad oggetto la sentenza del 7/2-18/3/2014 con cui la Corte d'appello di
Napoli ha accolto il reclamo di ( avverso la sentenza del Tribunale, di Controparte_6
declaratoria della inammissibilità della proposta di concordato preventivo e del fallimento della società, ritenendo che debba essere sottoscritto dal debitore e dal difensore munito di procura alle liti il ricorso contenente la domanda di concordato ex art. 161, comma 1, l.f., oltre che dall'eventuale assuntore e dal legale rappresentante ove si tratti di società (art. 152 l.f.), per avere natura complessa, contenendo la domanda giudiziale ed il piano per la soluzione concordata della crisi, ossia una proposta lato sensu contrattuale;
che invece, nel caso di concordato in bianco, contenendo il ricorso solo la domanda di concordato, quindi esclusivamente la domanda giudiziale,
è sufficiente la sottoscrizione del solo difensore munito di procura alle liti.
7.Nella motivazione si legge:
“1.1.- Con l'unico mezzo, il denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 161 l.f. Parte_6
nella parte relativa all'obbligo di sottoscrizione del ricorso per concordato preventivo: sostiene che il 6 comma non contiene alcuna deroga al 1, ribadisce anzi la paternità della domanda
"l'imprenditore può depositare"; evidenzia che la domanda di concordato con riserva determina conseguenze sulla capacità giuridica dell'imprenditore e sulla vita dell'impresa (l'imprenditore deve chiedere l'autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione, ex art. 161, comma 7,
L. Fall.; deve assolvere agli obblighi informativi periodici fissati dal Tribunale, ex art. 161, comma
8; può essere assoggettato al controllo costante di un commissario giudiziale, ex comma 6; può chiedere che il Tribunale lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso, ex art. 169 bis L. Fall.).
Sul piano sistematico, sostiene che, proprio a ragione dei richiamati effetti sostanziali, la domanda di concordato con riserva non è una mera domanda giudiziale e la legge fallimentare prevede altri atti giudiziali con effetti sostanziali, per i quali è prevista la sottoscrizione della parte (così il ricorso per la dichiarazione del proprio fallimento, la domanda di omologazione degli accordi ristrutturazione, 182 bis), e conclude nel senso di ritenere che è nel sistema della definizione della crisi d'impresa la previsione della sottoscrizione della parte dei vari atti di impulso delle procedure, che implicano sin dall'inizio effetti sia sostanziali che processuali.
2.1.- Il ricorso va respinto.
L'unica questione che il ricorso pone all'attenzione di questa Corte è se la domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, L. Fall., nel testo risultante dalle modifiche di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, debba essere sottoscritta personalmente dal debitore, ovvero se sia sufficiente la sottoscrizione del ricorso contenente la domanda di concordato con riserva da parte del solo difensore, munito, ovviamente, di procura alle liti.
Sul piano letterale, l'art. 161, al comma 1 dispone che "La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore" ed al comma
6, che "L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione".
Ciò posto, v'è in primo luogo da rilevare che, sul piano strettamente letterale, suona come
"preconcetta" la ricostruzione in termini di rapporto tra regola e deroga tra le due disposizioni riportate, intese a regolare la prima la proposizione della domanda di concordato "pieno" e la seconda quella del concordato "con riserva", sì che per ciò che non risulti derogato da quest'ultima debba applicarsi la disciplina prevista nella prima, mentre deve ritenersi metodologicamente corretto procedere all'esame della disposizione che qui interessa per quel che la stessa dispone.
La formulazione del comma 6, nella parte che qui interessa, evidenzia la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice.
Enfatizzando detta scissione a fronte della natura di atto complesso del ricorso contenente la domanda di concordato di cui all'art. 161, comma 1, L. Fall., che assomma in sè sia la domanda giudiziale che il piano per la soluzione negoziata della crisi, ossia la proposta, la Corte del merito
è pervenuta a ritenere sufficiente nel caso la sottoscrizione del solo difensore per la domanda di ammissione al concordato prenotativo.
Incanalandosi in detta prospettiva, la ricorrente ha agevolmente opposto che anche l'apertura di detto concordato produce immediati effetti negoziali e sostanziali, ma tale rilievo, se dimostra la non correttezza argomentativa del Giudice del merito, non denota la fondatezza in sè dell'opzione interpretativa fatta valere in ricorso.
Ciò posto, e tornando alla specifica disamina della norma che qui interessa, deve evidenziarsi che la domanda di concordato prenotativo si inserisce nel ricorso, che quindi viene a contenere anche la richiesta di natura contrattuale che dovrà riempirsi di contenuti secondo le previsioni dell'articolato normativo.
Ne consegue che, posto che nella specie è incontestato che il liquidatore della (OMISSIS) ne ha la piena rappresentanza legale, ed è quindi titolare del potere di firma e del potere direttivo, la sottoscrizione del mandato alle liti è valsa a soddisfare la previsione normativa relativa alla proposizione della domanda di concordato cd. in bianco.
E, sul piano sistematico, detta interpretazione è coerente con il disposto di cui all'art. 152 L. Fall., richiamato dall'art. 161, comma 4 L. Fall., che prevede, nel concordato fallimentare, che "la proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale", da cui consegue che l'obbligo di sottoscrizione imposto al legale rappresentante della società, nel caso di concordato con riserva, è da ritenersi riferito alla proposta che sarà presentata nel termine fissato dal giudice, e non già all'istanza di accesso alla procedura.
E' opportuno infine precisare che nel presente giudizio non è stata in alcun modo fatta questione sul potere del liquidatore di chiedere il concordato, di talchè non può rilevare il principio di recente affermato nella pronuncia 12273/2016, secondo cui, posto che lo statuto legale dei liquidatori delle società di capitali (e delle società cooperative) non è identico a quello degli amministratori, atteso che i poteri di questi ultimi si presumono in base alla legge mentre quelli dei secondi devono risultare dalla deliberazione dell'assemblea che li ha nominati, il potere dei liquidatori di deliberare la proposta e le condizioni di un concordato preventivo ai sensi dell'art. 152, comma 2, lett. b), L. Fall., non può ritenersi compreso nell'atto di nomina degli stessi, nè può rientrare tra gli atti utili per la liquidazione della società di cui all'art. 2489 c.c., comma 1, ma deve essere loro specificamente attribuito dall'assemblea ex art. 2487 c.c., comma 1, lett. c).
Il ricorso va quindi respinto, alla stregua del seguente principio di diritto: "Ai fini della presentazione della domanda di concordato cd. prenotativo di cui all'art. 161, comma 6 L. Fall., deve ritenersi sufficiente la sottoscrizione da parte del debitore nel ricorso della procura al difensore, non occorrendo la doppia sottoscrizione".
3.1.- Il ricorso va pertanto respinto, e il ricorrente va condannato alle spese del Parte_6
presente giudizio a favore dei due controricorrenti, negli importi come liquidati in dispositivo(a riguardo della posizione del Banco di Napoli, è sufficiente rimarcarne la qualità di litisconsorte necessario).
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso;
condanna il alle spese a favore di ( Parte_6 Controparte_6
, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, ed a favore del Banco di
[...]
Napoli s.p.a. in Euro 5300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi;
oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
8.Le indicazioni della Corte di Cassazione (riferite ad una sentenza del 2014) sono chiare ed univoche e , confermano, sia pure correggendone in parte la motivazione, il provvedimento impugnato.
Quel che rileva, nella presente fattispecie, non è la collocazione temporale della pronuncia ( emessa nel 2017 e dunque successivamente alla dichiarazione di inammissibilità) bensì il fatto oggettivo della corretta interpretazione della norma, enunciata con chiarezza dalla Cassazione.
Su quella interpretazione va misurato l'addebito di responsabilità nei confronti del difensore.
Nella richiamata pronuncia non risultano indicati precedenti di legittimità contrari ed il principio di diritto venne poi confermato da Cass. n. 20725/2017 cit.
In altri termini la domanda proposta dal difensore era ammissibile e la sua interpretazione della normativa di riferimento era corretta mentre la contraria esegesi del Tribunale di Ancona si è rivelata errata. Dunque l'esito decisorio sfavorevole per gli appellanti non è riconducibile all'attività difensiva dell'avvocato (che ha operato in base ad una interpretazione ritenuta corretta dalla Cassazione) ma all'erronea interpretazione della norma da parte del Tribunale.
9.Va peraltro rilevato quanto richiamato dalle stesse parti appellanti e cioè che:
“7.in data 04.06.2014 la DM TRE SRL, per le cure dell'Avv. presentava una istanza di CP_1
integrazione alla domanda di concordato prenotativo (doc. 4) nella quale si sosteneva che la delega in calce alla domanda, sottoscritta dal legale rapp.te della Controparte_7
essendo materialmente unita alla istanza di pre-concordato, soddisfava il requisito di cui al comma primo dell'art. 161 LF in quanto la presenza della sottoscrizione da parte del legale rapp.te p.t. della DM TRE SRL della delega posta in calce alla domanda andava considerata come una manifestazione di volontà riconducibile alla parte debitrice, finalizzata alla presentazione della
“domanda” di preconcordato. Per questo motivo l'Avv. nell'interesse della società CP_1
ricorrente, chiedeva al Tribunale adito la modifica del provvedimento di inammissibilità del ricorso ex art. 161, comma 6, R.D. 267/1942, anche disponendo eventualmente la integrazione della domanda già presentata da nella persona del Sig. in data 16 Maggio CP_8 Parte_1
2014 con identica domanda sottoscritta in calce dal legale rapp.te della Società debitrice;
8. con decreto del 19.06.2014 il Tribunale di Ancona (doc.5), riunito in Camera di Consiglio, rigettava l'istanza osservando che “l'art. 161, comma primo, LF prevede espressamente che il ricorso contenente la domanda di concordato debba essere sottoscritto dal debitore (nel caso in esame, dal legale rappresentante della società debitrice) e che l'art. 161 comma sesto LF, nel disciplinare le modalità di presentazione del concordato cd. “prenotativo”, prevede che il debitore possa presentare, riservandosi di presentare piano e proposta concordataria, il ricorso contenente la domanda di concordato, dovendosi quindi intendere che la norma in esame faccia univoco riferimento al ricorso di cui al comma 1 (nel quale, appunto, è necessaria la sottoscrizione personale del debitore)”.
L'istanza presentata da difensore conteneva l'enunciazione del medesimo principio fatto proprio dalla Cassazione.
10.Dunque l'appellato assolse l'incarico professionale nella diligente osservanza dei corretti principi di diritto mentre non può avere rilievo la dedotta prassi giurisprudenziale del Tribunale di
Ancona perché: • contestata da controparte (che assume l'esistenza di contrapposti orientamenti all'ìnterno della sezione fallimentare)
• non provata con la produzione di un numero di provvedimenti conformi adeguato ad attestare l'esistenza di detto orientamento.
11.La Cass. (nella sentenza n. 11906/2016) ha ben chiarito che:
“Invero, può darsi imperizia tale da dare luogo a responsabilità per colpa, soltanto quando il legale mostri di non conoscere o violi precise norme di legge ovvero sbagli nel risolvere questioni giuridiche la cui soluzione non presenti alcun margine di opinabilità. Quanto alla scelta della strategia processuale, la sua adeguatezza o meno a raggiungere il risultato perseguito dal cliente non può essere certo valutata ex post, a seconda dell'esito del giudizio;
piuttosto, trattasi di valutazione ex ante, rimessa al giudice di merito. L'esclusione dell'imperizia professionale è corretta ogniqualvolta il giudice riscontri (e motivi in merito al)la ricorrenza di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità, in astratto ovvero in riferimento alla situazione concreta, tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive del patrocinatore in giudizio anche se questo si conclude con la soccombenza del cliente”.
12.Nella presente fattispecie:
• il professionista ha svolto la propria attività difensiva nel pieno rispetto della normativa di riferimento secondo l'interpretazione suggellata dalla Cassazione;
• il professionista ha presentato una domanda che va ritenuta (ex ante) perfettamente ammissibile;
• il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato in base ad una errata interpretazione delle norme di diritto;
• la scelta della strategia processuale e la sua adeguatezza o meno a raggiungere il risultato perseguito dagli appellanti non può essere valutata ex post;
• è stata contestata dall'appellato l'esistenza di un orientamento generale del Tribunale nel senso di ritenere necessaria la sottoscrizione della parte personalmente della domanda di concordato in bianco e si è anche affermato il contrario;
• non è stata specificamente provata dagli appellanti, come loro onere, l'esistenza del dedotto univoco costante orientamento;
• deve pertanto ritenersi corretta la scelta difensiva di proporre la domanda di concordato sottoscritta dal solo difensore poi erroneamente disattesa dal Tribunale
13.Le considerazioni che precedono appaiono esaurire l'intero contenzioso perché conducono ad escludere in radice ogni addebito di responsabilità all'appellato.
In tal modo resta assorbito, perché irrilevante, l'esame degli altri motivi di gravame.
14.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI NA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna gli appellanti in solido a rifondere all' appellato le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 20.119,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Ancona in data 8 aprile 2025 .
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini