Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 21/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
AB ZO, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Felici Bedetti, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. Fabrizio Panzavuota in Ancona, corso Mazzini n.73;
contro
Regione Marche, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella De Berardinis, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IM CC, IO ES, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, con il ricorso introduttivo dei seguenti atti:
1)Prot.n.18930936/03-02-2020 a firma del Dirigente del Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali della Regione Marche;
2)tutti gli atti preparatori strumentali di quello che precede, tutti quelli funzionalmente collegati e/o connessi, tutti quelli in ognuno di essi richiamati, pur se non espressamente elencati, purchè effettivamente lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente, nonché tutti quelli meramente conseguenziali, come per legge.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15\5\2020 dei seguenti atti:
1)verbale della riunione del Comitato di Direzione della Giunta Regionale in data 2/9/2019; 2) deliberazione G.R.M. n.171 del 18/2/2020, avente ad oggetto: “T.A.R. Marche. Ricorso acquisito al n.0122674 del Registro unico della Giunta Regionale in data 30/1/2020. Costituzione in giudizio, Affidamento incarico”;
3)tutti gli atti preparatori strumentali di quelli sopra impugnati, tutti quelli funzionalmente collegati e/o connessi, tutti quelli in ognuno di essi richiamati, pur se non espressamente elencati, purché effettivamente lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente, nonché tutti quelli meramente consequenziali, come per legge.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\5\2020:
"al fine di ottenere, previa declaratoria dell’inefficacia della D.G.R.M. n.446/2020 di affidamento dell’incarico legale per conflitto di interessi del difensore già membro del Comitato di Direzione che ha approvato la proposta di incarico a favore del controinteressato CC data la sospensione ope legis che la fattispecie dell’art.78 D. L.gs.n.267/2000 produce,
-l’annullamento, si opus, del silenzio-rifuto formatosi sulla eccezione di nullità dell’accesso primigenio del controinteressato CC al ruolo del personale della Regione Marche senza il preventivo concorso pubblico, come sollevata sotto il motivo n. (1.5) del ricorso iscritto al n.157/2020 R.G. notificato in data 4/3/2020, per non essere stata offerta alcuna risposta in proposito nella memoria difensiva della R.M. né effettuata alcuna allegazione documentale all’esito della sua costituzione in giudizio risalente allo scorso 7 maggio 2020;
nonché al fine di ottenere:
a) l’accertamento e la declaratoria della nullità del rapporto di impiego del controinteressato CC con la P.A. per nullità dell’immissione in ruolo del medesimo senza previo concorso all’atto del primo ingresso presso l’Amministrazione regionale ancor prima della procedura di interpello di cui al decreto n.25/2019, anche in riferimento alle previsioni contenute nell’art.10, commi 12, 13 e 14, della L.R. 13/4/1995, n.52;
nonché
b)l’accertamento e la declaratoria della nullità della ‘riqualificazione’ del controinteressato CC - in assenza di concorso pubblico - in virtù del Decreto n. 126 del 12/03/2002, pubblicato sul BUR n. 40 del 18/03/2002, con il quale è stato definito il contingente di personale da trasferire alla Provincia di Ancona - la Provincia di Ancona è uno dei soci fondatori dell’ERF - e contestuale utilizzo della graduatoria definitiva di mobilità - tra i punteggi premianti la distanza dalla sede di Ancona e da quella dell’Ente di destinazione - approvata con DDS/Pe n.574 del 21.12.2001, tra i quali figura nell’allegato B il nominativo di CC IM, categoria giuridica C1, istruttore amministrativo, anche se il controinteressato CC non risulta e non risultava avente diritto alla mobilità in riferimento all’accettazione della mobilità che ha premiato il disagio del trasferimento a Ente locale ed in virtù del quale (anche ma non solo) il ridetto CC è stato illegittimamente compensato con una promozione di categoria (da B a C e da C a D) a prescindere da concorso, corso concorso o selezione per titoli o esami;
c)l’accertamento e la declaratoria della nullità di tutti gli atti che hanno preceduto l’attribuzione dell’incarico dirigenziale di cui alla procedura di interpello avviata con decreto n.25/2019 al controinteressato CC e, in modo specifico, dell’ammissione di quest’ultimo alla ridetta procedura, tutti gli atti istruttori che siano stati, eventualmente, compiuti fino a giungere all’atto con il quale è stato attribuito l’incarico al medesimo e, in modo specifico, della D.G.R.M. n.1054/2019 nonché di tutti quelli conseguenti ancorchè non conosciuti dal ricorrente, compreso il decreto di nomina nella nuova funzione oltre che il relativo contratto di lavoro anch’esso assolutamente nullo;
e, in tutti i casi appena descritti, per invalidità della specie dell’inesistenza, anche derivata, improduttiva di effetti giuridici, imprescrittibile, insanabile e rilevabile, altresì, d’ufficio da parte di Codesto Ecc.mo T.A.R.. Il tutto con conseguente condanna della R.M. resistente al pagamento di tutte le spese - compresi tutti i contributi unificati che saranno versati per ognuno dei ricorsi, anche per motivi aggiunti, in cui si articola il presente giudizio, e degli onorari del giudizio, con conseguente obbligo per lo stesso Ente di conformarsi al giudicato”.
Visto l'art. 72 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 72 bis cod. proc. amm., in relazione al quale è stata fissata con priorità la camera di consiglio ai fini di verificare la persistenza dell’interesse in funzione della eventuale individuazione di un’udienza unica di trattazione ricorrendo ragioni di connessione con i giudizi iscritti a r.r.g.g. 156,158, e 159/2020;
Rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio in rito ai sensi del medesimo art. 72 bis cit., poiché parte ricorrente con dichiarazione in atti del 7.02.2015 ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso che pertanto va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a;
Ritenuto che ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO