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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/12/2025, n. 6184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6184 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6920/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 3654-2025 R.G.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Paternò presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Balsamo, del foro di Catania( c.f. C.F._2
n. iscr. 01202), dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti (annamaria. rdineavvocaticatania.i); Email_1
attrice-opponente CONTRO
, (di seguito , con sede in Roma Via Controparte_1 CP_2
G. Grezar n. 14 con c.f. e p. Iva , subentrata a titolo universale nei P.IVA_1 rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di Controparte_3 giusta disposizione di cui all'art. 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 01 dicembre 2016 n. 225 a decorrere dall'01 luglio 2017, in persona del procuratore a ciò autorizzato CP_4 Controparte_5 per procura speciale, autenticata per atto Notaio – Roma repertorio Persona_1 nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023 rappresentata e difesa dall'Avv. Renata Saitta, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto avvocato sito in Catania, Via Centuripe 2/A (pec: ; Email_2
convenuta-opposta E NEI CONFRONTI DI
(C.F. con sede Controparte_6 P.IVA_2 in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro pagina 1 di 7 tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio in Fiumicino il 22.03.2024, Repertorio n. Persona_2
37875, Raccolta n. 7313, dall'Avv.to Gaetana Angela Marchese (C.F.
fax 095/367630, Posta elettronica certificata C.F._3
t), domiciliato agli effetti del Email_3 presente giudizio presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Catania, sita in Piazza della Repubblica n. 26, Catania 26;
terzo pignorato
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso atto di pignoramento esattoriale ex 543 c.p.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per : Parte_1
“1) ACCERTARE E DICHIARARE CHE: A. IL PIGNORAMENTO del 04/08/2023 è
INFONDATO PER INTERVENUTO PAGAMENTO SPONTANEO, E CHE LE SOMME ASSEGNATE CON L'ORDINANZA DEL 19.3.24, NELLA MISURA DI € 715,20, SONO SINE TITULO E, PER L'EFFETTO, DEVONO ESSERE RIMBORSATE ALL'ATTRICE, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo ed integrale saldo;
B. PIGNORAMENTO ESEGUITO IL 23/09/2022 E' PERENTO PER
MANCATA ISCRIZIONE NEL TERMINE DI 30 GIORNI OLTRE CHE PER LA MANCATA NOTIFICAZIONE SIA DEL PIGNORAMENTO CHE DELL'ISCRIZIONE A
ALLA DEBITRICE ESECUTATA, E, PER L'EFFETTO, LE SOMME Per_3
ACCANTONATE PER LA SUDDETTA CAUSALE DEVONO ESSERE SVICONCOLATE E NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SOMME
INTIMATE CON IL PIGNORAMENTO DEL 4.8.2023. ACCERTARE E DICHIARARE
CHE: - IL PIGNORAMENTO del 04/08/2023 è per intervenuto pagamento;
Parte_2
- IL PIGNORAMENTO del 04/08/2023 è inesistente per mancato rispetto delle formalità imposte dall'art. 140 c.p.c. e per l'effetto il pignoramento è nullo e, conseguentemente, lo stesso non può più essere eseguito. NEL MERITO: Voglia ACCERTARE E DICHIARARE che le somme non sono dovute per estinzione della pretesa a seguito di pagamento spontaneo senza mezzi di coercizione, e, conseguentemente, la somma di € 715.20 non è dovuta e per l'effetto l'ordinanza di assegnazione deve essere riformata e/o annullata con conseguente restituzione della somma. Con vittoria di spese e compensi per la presente opposizione.” Per : Controparte_1 del presente giudizio.”; “Rigettare le domande formulate dal contribuente perche infondate in fatto ed in diritto Preliminarmente, dare atto della intervenuta riduzione dell'importo pignorato stante lo sgravio della cartella n. 29320220014581684, - Nel merito: - Dichiarare legittima la procedura di che insiste in atti e segnatamente CP_2
pagina 2 di 7 insiste nell'assegnazione delle somme pignorate, epurate dell'importo della predetta cartella oggetto di sgravio;
- Dichiarare infondato il ricorso e per l'effetto rigettare la chiesta restituzione delle somme assegnate;
- Condannare parte ricorrente alle spese”; Per l' “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito decidere secondo giustizia e tenere CP_6 comunque indenne l' da qualsivoglia condanna. Spese come per legge.” CP_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso la Parte_1 procedura esecutiva presso terzi n. 2944 / 2023 RG. Es. ex art. 543 c.p.c. avviata in suo danno dall' (d'ora innanzi, per brevità, Controparte_7 soltanto ) per l'importo di € 3.623,61 (poi ridotto, nel corso dell'esecuzione, ad CP_2
€ 2.515,92, ancora ad € 1.643,25 ed ancora successivamente ad € 645,70) deducendo: a) l'inesistenza della notifica del pignoramento per “mancato rispetto delle formalità imposte dall'art. 140 c.p.c..”; b) la mancanza dei titoli esecutivi all'interno del fascicolo dell'esecuzione e delle relative notifiche;
c) l'inesistenza del credito per intervenuto pagamento. In fase cautelare si costituiva dando atto dello sgravio della cartella n. CP_2
29320220014581684 e della conseguente riduzione del pignoramento al minore importo di € 1.643,25, insistendo per il resto nell'assegnazione delle somme e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione. Le parti scambiavano note e repliche, a seguito delle quali la introduceva alcune ulteriori questioni, poi riproposte nel Pt_1 presente giudizio;
il Giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase cautelare, rigettava l'istanza di sospensione ritenendo il pignoramento ritualmente notificato ed in assenza di alcun periculum in mora assegnava l'importo complessivo di € 750,00 di cui € 645,70 (somma così quantificata da a seguito di un'ulteriore riduzione del CP_2 pignoramento) ed, € 69,50 per spese, oltre IVA, CPA , spese generali e le spese di registrazione. La ha introdotto il presente giudizio dichiarando di avere “interesse a far Pt_1 dichiarare perento il primo pignoramento del 23/09/2022 ed infondato il secondo pignoramento in considerazione del pagamento delle somme”. Preliminarmente va osservato che la ha dedotto l'esistenza di un precedente Pt_1 pignoramento (avente quale terzo pignorato sempre l' che non sarebbe stato CP_6 iscritto a ruolo da e che avrebbe comunque portato ad un vincolo di somme CP_2 non dovute, tanto che – con riferimento al secondo pignoramento 04/08/2023- l' CP_6 avrebbe reso dichiarazione negativa, dando atto del preesistente vincolo derivante proprio dal primo pignoramento ad istanza di : CP_2
pagina 3 di 7 Con riferimento al detto primo pignoramento, la ha chiesto che lo stesso fosse Pt_1 dichiarato perento e che fosse disposto lo svincolo delle somme. La domanda proposta dalla è inammissibile. L'opposizione proposta e con Pt_1 riferimento alla quale è stato introdotto il presente giudizio è relativa al secondo pignoramento notificato da per cui non può essere emessa alcuna pronuncia CP_2 relativa ad una precedente esecuzione, peraltro non coltivata da . Vale appena la CP_2 pena di osservare che la avrebbe potuto iscrivere a ruolo lei stessa la Pt_1 procedura ex art. 159 ter disp. att. c.p.c. o proporre opposizione avverso il primo pignoramento, per sentirne dichiarare l'inefficacia (per mancata iscrizione a ruolo o per la mancata notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c.) ed ottenere lo svincolo delle somme. Svincolo che certamente non può essere disposto dal Giudice del merito e nemmeno poteva essere disposto dal Giudice dell'esecuzione di una diversa procedura esecutiva. Si osserva, ancora, che – in ogni caso- il Giudice dell'esecuzione, pur a fronte della dichiarazione negativa resa dall' ha così provveduto: CP_6
“ASSEGNA in favore del creditore procedente salvo esazione e fino alla concorrenza del suo credito come sopra quantificato in €. 715,20 oltre interessi dalla domanda soddisfo, spese registrazione, le somme che il terzo pignorato tratterrà mensilmente nella misura di un quinto della pensione spettanti al debitore al netto delle sole ritenute fiscali. Si ordina lo svincolo a decorrere della notifica dell'atto di pignoramento. Si ordina lo svincolo delle eventuali somme pignorate in eccesso Dispone che il terzo pignorato provveda a corrispondere direttamente al creditore le suindicate somme.” e non risulta che l'ordinanza di assegnazione sia stata oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c. In sostanza, il Giudice dell'esecuzione non ha posto il secondo pignoramento in accodamento al primo (come avrebbe dovuto alla luce della dichiarazione resa dall' ma ha assegnato direttamente la quota di pensione dovuta alla CP_6 Pt_1 disponendo per il resto lo svincolo, evidentemente dando per presupposta la perenzione del primo pignoramento non iscritto a ruolo da . CP_2
pagina 4 di 7 Per quanto concerne il pignoramento del 04/08/2023 (oggetto del presente giudizio), va chiarito che con l'atto introduttivo la a riproposto solo alcuni dei Pt_1 motivi di opposizione già vagliati dal Giudice dell'esecuzione in fase cautelare e precisamente: a) l'inesistenza della notifica del pignoramento;
b) l'intervenuto pagamento delle somme di cui alle cartelle sottese al pignoramento. Quanto alla prima eccezione, qualificabile come opposizione ex art. 617 c.p.c., la stessa è infondata. La notifica del pignoramento è avvenuta ex art. 140 c.p.c. e appare regolare;
, come si evince anche dal fascicolo dell'esecuzione n. 2944/2023, ha CP_2 anche prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata integrativa, restituita al mittente per compiuta giacenza. Anche a voler sposare la tesi dell'opponente per cui non tutte le formalità previste dalla richiamata norma siano state effettuate, la notifica sarebbe comunque viziata da nullità e non certamente inesistente come vorrebbe sostenere l'opponente. L'eventuale nullità sarebbe stata sanata in ogni caso dalla tempestiva opposizione della x art. 156 c.p.c., avendo chiaramente l'atto Pt_1 di pignoramento raggiunto lo scopo. Quanto alla seconda eccezione, qualificabile ex art. 615 c.p.c. avendo la eccepito Pt_1
l'avvenuto pagamento in quanto fatto estintivo, va preliminarmente precisato che sussiste la giurisdizione di questo Decidente, anche se le cartelle sottese al pignoramento hanno ad oggetto tributi. La ha, infatti, eccepito un fatto estintivo Pt_1 che si è verificato dopo la notifica delle cartelle (e dopo che era decorso il termine per impugnare le stesse) e nessun ulteriore atto (impugnabile innanzi al Giudice Tributario) è stato notificato ad in quanto l'esecuzione è stata avviata entro CP_2
l'anno dalla notifica delle cartelle e dunque senza la necessità dell'avviso di mora ex art. 50 del D.P.R. 602/73. Va ancora osservato che nel fascicolo dell'esecuzione ha depositato ben tre atti CP_2 di riduzione del pignoramento;
un primo, datato 20/11/2023 con il quale l'importo pignorato è stato ridotto ad € 2.515,92, un secondo datato 22/1/2024 con il quale l'importo pignorato è stato ridotto ad € 1.643,25 ed un terzo, datato 6/3/2024 con cui l'importo pignorato è stato ridotto ad € 645,70 mentre nel presente fascicolo di merito, si è limitata a produrre solo il secondo atto di riduzione. CP_2
Considerato che l'importo iniziale del pignoramento pari € 3.623,61 è stato ridotto ad
€ 645,70 va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla differenza pari ad € 2.977,91, stante gli intervenuti sgravi effettuati dall'ente impostore in data successiva all'avvio dell'esecuzione. Il Decidente, in particolare, intende dare continuità al principio di legittimità così massimato: “in sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo in conformità del generale principio della domanda, non determina ex se la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia
pagina 5 di 7 del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale” (Cassazione civile sez. II - 19/11/2020, n. 26352). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi (c.f.r.: Cassazione civile sez. III, 03/04/2015, n. 6822). Ai fini della cd. soccombenza virtuale, si osserva che la ha effettuato tutti i Pt_1 pagamenti cui si riferiscono gli sgravi in data successiva alla notifica del pignoramento e, dunque, all'avvio dell'esecuzione. Dalla stessa documentazione in atti, depositata dall'opponente, si evince infatti che i pagamenti sono avvenuti nel periodo che va dal 2/10/2023 al 20/10/2023 con la conseguenza che l'esecuzione, al momento del suo avvio, era pienamente legittima (essendo stato il pignoramento notificato nel mese di agosto del 2023). A ciò si aggiunga che , in assenza dei CP_2 provvedimenti di sgravio emessi dagli enti impositori, non può arrestare l'iter esecutivo;
nella specie, con riferimento al detto importo, nessuna censura può essere mossa ad in quanto i titoli sono venuti meno nel corso dell'esecuzione e CP_8 CP_2 ha provveduto a ridurre progressivamente l'importo dovuto fino alla minor somma di
€ 645,70. Quanto a detto importo, si osserva che l'unica cartella che, allo stato, non risulta sgravata è la n. 29320200054919361 (il cui importo coincide infatti con la somma di cui all'ultima riduzione del pignoramento), per cui l'opposizione va decisa nel merito. La ha dimostrato di aver corrisposto la sorte capitale dovuta, sempre in data Pt_1 successiva al pignoramento, aderendo alla definizione agevolata relativa alle somme dovute per i bolli auto, che ha consentito all'opponente il pagamento degli importi dovuti senza le sanzioni e gli interessi nelle more maturati. Pertanto, con l'ordinanza di assegnazione emessa a conclusione dell'esecuzione ha indubbiamente CP_2 incassato un ulteriore importo per lo stesso titolo, maggiorato delle sanzioni e degli interessi, oltre alle spese di esecuzione. Come detto, tuttavia, in mancanza dello sgravio di detta ultima cartella da parte dell'ente impositore, non avrebbe CP_2 potuto rinunciare alla procedura esecutiva. Ciò non toglie che l'ordinanza di assegnazione emessa in danno della abbia comportato di fatto un doppio Pt_1 pagamento, uno spontaneo eseguito dall'opponente ed uno coattivo attuato per mezzo dell'espropriazione e ciò per il medesimo titolo (ovvero per la cartella n. 29320200054919361). Ciò comporta che l'opposizione è fondata limitatamente al detto importo e, di conseguenza, va parzialmente accolta la domanda di restituzione formulata dalla con riferimento alla somma assegnata, ad eccezione delle spese Pt_1 liquidate in seno all'ordinanza in quanto- come detto- ha avviato CP_2 legittimamente la procedura esecutiva e le spese liquidate (pari ad € 69,50)
pagina 6 di 7 costituiscono il contributo unificato (dimezzato) ai fini dell'iscrizione a ruolo, il cui esborso si è reso necessario a fronte dell'inadempimento della che solo dopo Pt_1 aver ricevuto la notifica del pignoramento ha ritenuto di corrispondere le somme dovute. Venendo alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, per quanto concerne i rapporti tra le parti costituite, le stesse vanno poste a carico della nella misura di 1/2 posto che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è risultata Pt_1 infondata e, quanto all'opposizione ex art. 615 c.p.c. – come più volte osservato- il fatto estintivo del pagamento si è verificato solo dopo che la procedura era stata avviata mentre possono essere compensate per il restante 1/2 in considerazione dei pagamenti effettuati, sebbene tardivamente, dalla debitrice e in considerazione dell'accoglimento quasi integrale della formulata domanda di restituzione delle somme formulata dalla (scaglione di riferimento fino ad € 5.200 in Pt_1 considerazione del valore del credito azionato con il pignoramento). Le spese vanno compensate nei confronti delle altre parti, in considerazione dell'assenza di domande formulate nei confronti dell' CP_6
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6920/2024 RG. così provvede: 1) rigetta l'opposizione ex art. 617 c.p.c. formulata da;
Parte_1
2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da con riferimento all'importo di € 2.977,91; Parte_1
3) dichiara che l' non ha diritto di procedere Controparte_1 all'esecuzione forzata per il restante importo di € 645,70; rigetta per il resto;
4) condanna alla restituzione dell'importo Controparte_7 incassato a seguito dell'avviata esecuzione ex art. 543 c.p.c. nei limiti di € 645,70, oltre interessi dalla data dell'incasso fino alla restituzione delle somme;
5) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_7
di ½ dei compensi del presente giudizio che liquida (già ridotti) in €
[...]
1.276,00 oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA. Compensa il restante ½; 6) compensa le spese fra le altre parti costituite. Catania, 24/12/2025 Il Giudice Laura Messina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 3654-2025 R.G.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Paternò presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Balsamo, del foro di Catania( c.f. C.F._2
n. iscr. 01202), dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti (annamaria. rdineavvocaticatania.i); Email_1
attrice-opponente CONTRO
, (di seguito , con sede in Roma Via Controparte_1 CP_2
G. Grezar n. 14 con c.f. e p. Iva , subentrata a titolo universale nei P.IVA_1 rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di Controparte_3 giusta disposizione di cui all'art. 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 01 dicembre 2016 n. 225 a decorrere dall'01 luglio 2017, in persona del procuratore a ciò autorizzato CP_4 Controparte_5 per procura speciale, autenticata per atto Notaio – Roma repertorio Persona_1 nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023 rappresentata e difesa dall'Avv. Renata Saitta, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto avvocato sito in Catania, Via Centuripe 2/A (pec: ; Email_2
convenuta-opposta E NEI CONFRONTI DI
(C.F. con sede Controparte_6 P.IVA_2 in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro pagina 1 di 7 tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio in Fiumicino il 22.03.2024, Repertorio n. Persona_2
37875, Raccolta n. 7313, dall'Avv.to Gaetana Angela Marchese (C.F.
fax 095/367630, Posta elettronica certificata C.F._3
t), domiciliato agli effetti del Email_3 presente giudizio presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Catania, sita in Piazza della Repubblica n. 26, Catania 26;
terzo pignorato
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso atto di pignoramento esattoriale ex 543 c.p.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per : Parte_1
“1) ACCERTARE E DICHIARARE CHE: A. IL PIGNORAMENTO del 04/08/2023 è
INFONDATO PER INTERVENUTO PAGAMENTO SPONTANEO, E CHE LE SOMME ASSEGNATE CON L'ORDINANZA DEL 19.3.24, NELLA MISURA DI € 715,20, SONO SINE TITULO E, PER L'EFFETTO, DEVONO ESSERE RIMBORSATE ALL'ATTRICE, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo ed integrale saldo;
B. PIGNORAMENTO ESEGUITO IL 23/09/2022 E' PERENTO PER
MANCATA ISCRIZIONE NEL TERMINE DI 30 GIORNI OLTRE CHE PER LA MANCATA NOTIFICAZIONE SIA DEL PIGNORAMENTO CHE DELL'ISCRIZIONE A
ALLA DEBITRICE ESECUTATA, E, PER L'EFFETTO, LE SOMME Per_3
ACCANTONATE PER LA SUDDETTA CAUSALE DEVONO ESSERE SVICONCOLATE E NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SOMME
INTIMATE CON IL PIGNORAMENTO DEL 4.8.2023. ACCERTARE E DICHIARARE
CHE: - IL PIGNORAMENTO del 04/08/2023 è per intervenuto pagamento;
Parte_2
- IL PIGNORAMENTO del 04/08/2023 è inesistente per mancato rispetto delle formalità imposte dall'art. 140 c.p.c. e per l'effetto il pignoramento è nullo e, conseguentemente, lo stesso non può più essere eseguito. NEL MERITO: Voglia ACCERTARE E DICHIARARE che le somme non sono dovute per estinzione della pretesa a seguito di pagamento spontaneo senza mezzi di coercizione, e, conseguentemente, la somma di € 715.20 non è dovuta e per l'effetto l'ordinanza di assegnazione deve essere riformata e/o annullata con conseguente restituzione della somma. Con vittoria di spese e compensi per la presente opposizione.” Per : Controparte_1 del presente giudizio.”; “Rigettare le domande formulate dal contribuente perche infondate in fatto ed in diritto Preliminarmente, dare atto della intervenuta riduzione dell'importo pignorato stante lo sgravio della cartella n. 29320220014581684, - Nel merito: - Dichiarare legittima la procedura di che insiste in atti e segnatamente CP_2
pagina 2 di 7 insiste nell'assegnazione delle somme pignorate, epurate dell'importo della predetta cartella oggetto di sgravio;
- Dichiarare infondato il ricorso e per l'effetto rigettare la chiesta restituzione delle somme assegnate;
- Condannare parte ricorrente alle spese”; Per l' “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito decidere secondo giustizia e tenere CP_6 comunque indenne l' da qualsivoglia condanna. Spese come per legge.” CP_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso la Parte_1 procedura esecutiva presso terzi n. 2944 / 2023 RG. Es. ex art. 543 c.p.c. avviata in suo danno dall' (d'ora innanzi, per brevità, Controparte_7 soltanto ) per l'importo di € 3.623,61 (poi ridotto, nel corso dell'esecuzione, ad CP_2
€ 2.515,92, ancora ad € 1.643,25 ed ancora successivamente ad € 645,70) deducendo: a) l'inesistenza della notifica del pignoramento per “mancato rispetto delle formalità imposte dall'art. 140 c.p.c..”; b) la mancanza dei titoli esecutivi all'interno del fascicolo dell'esecuzione e delle relative notifiche;
c) l'inesistenza del credito per intervenuto pagamento. In fase cautelare si costituiva dando atto dello sgravio della cartella n. CP_2
29320220014581684 e della conseguente riduzione del pignoramento al minore importo di € 1.643,25, insistendo per il resto nell'assegnazione delle somme e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione. Le parti scambiavano note e repliche, a seguito delle quali la introduceva alcune ulteriori questioni, poi riproposte nel Pt_1 presente giudizio;
il Giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase cautelare, rigettava l'istanza di sospensione ritenendo il pignoramento ritualmente notificato ed in assenza di alcun periculum in mora assegnava l'importo complessivo di € 750,00 di cui € 645,70 (somma così quantificata da a seguito di un'ulteriore riduzione del CP_2 pignoramento) ed, € 69,50 per spese, oltre IVA, CPA , spese generali e le spese di registrazione. La ha introdotto il presente giudizio dichiarando di avere “interesse a far Pt_1 dichiarare perento il primo pignoramento del 23/09/2022 ed infondato il secondo pignoramento in considerazione del pagamento delle somme”. Preliminarmente va osservato che la ha dedotto l'esistenza di un precedente Pt_1 pignoramento (avente quale terzo pignorato sempre l' che non sarebbe stato CP_6 iscritto a ruolo da e che avrebbe comunque portato ad un vincolo di somme CP_2 non dovute, tanto che – con riferimento al secondo pignoramento 04/08/2023- l' CP_6 avrebbe reso dichiarazione negativa, dando atto del preesistente vincolo derivante proprio dal primo pignoramento ad istanza di : CP_2
pagina 3 di 7 Con riferimento al detto primo pignoramento, la ha chiesto che lo stesso fosse Pt_1 dichiarato perento e che fosse disposto lo svincolo delle somme. La domanda proposta dalla è inammissibile. L'opposizione proposta e con Pt_1 riferimento alla quale è stato introdotto il presente giudizio è relativa al secondo pignoramento notificato da per cui non può essere emessa alcuna pronuncia CP_2 relativa ad una precedente esecuzione, peraltro non coltivata da . Vale appena la CP_2 pena di osservare che la avrebbe potuto iscrivere a ruolo lei stessa la Pt_1 procedura ex art. 159 ter disp. att. c.p.c. o proporre opposizione avverso il primo pignoramento, per sentirne dichiarare l'inefficacia (per mancata iscrizione a ruolo o per la mancata notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c.) ed ottenere lo svincolo delle somme. Svincolo che certamente non può essere disposto dal Giudice del merito e nemmeno poteva essere disposto dal Giudice dell'esecuzione di una diversa procedura esecutiva. Si osserva, ancora, che – in ogni caso- il Giudice dell'esecuzione, pur a fronte della dichiarazione negativa resa dall' ha così provveduto: CP_6
“ASSEGNA in favore del creditore procedente salvo esazione e fino alla concorrenza del suo credito come sopra quantificato in €. 715,20 oltre interessi dalla domanda soddisfo, spese registrazione, le somme che il terzo pignorato tratterrà mensilmente nella misura di un quinto della pensione spettanti al debitore al netto delle sole ritenute fiscali. Si ordina lo svincolo a decorrere della notifica dell'atto di pignoramento. Si ordina lo svincolo delle eventuali somme pignorate in eccesso Dispone che il terzo pignorato provveda a corrispondere direttamente al creditore le suindicate somme.” e non risulta che l'ordinanza di assegnazione sia stata oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c. In sostanza, il Giudice dell'esecuzione non ha posto il secondo pignoramento in accodamento al primo (come avrebbe dovuto alla luce della dichiarazione resa dall' ma ha assegnato direttamente la quota di pensione dovuta alla CP_6 Pt_1 disponendo per il resto lo svincolo, evidentemente dando per presupposta la perenzione del primo pignoramento non iscritto a ruolo da . CP_2
pagina 4 di 7 Per quanto concerne il pignoramento del 04/08/2023 (oggetto del presente giudizio), va chiarito che con l'atto introduttivo la a riproposto solo alcuni dei Pt_1 motivi di opposizione già vagliati dal Giudice dell'esecuzione in fase cautelare e precisamente: a) l'inesistenza della notifica del pignoramento;
b) l'intervenuto pagamento delle somme di cui alle cartelle sottese al pignoramento. Quanto alla prima eccezione, qualificabile come opposizione ex art. 617 c.p.c., la stessa è infondata. La notifica del pignoramento è avvenuta ex art. 140 c.p.c. e appare regolare;
, come si evince anche dal fascicolo dell'esecuzione n. 2944/2023, ha CP_2 anche prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata integrativa, restituita al mittente per compiuta giacenza. Anche a voler sposare la tesi dell'opponente per cui non tutte le formalità previste dalla richiamata norma siano state effettuate, la notifica sarebbe comunque viziata da nullità e non certamente inesistente come vorrebbe sostenere l'opponente. L'eventuale nullità sarebbe stata sanata in ogni caso dalla tempestiva opposizione della x art. 156 c.p.c., avendo chiaramente l'atto Pt_1 di pignoramento raggiunto lo scopo. Quanto alla seconda eccezione, qualificabile ex art. 615 c.p.c. avendo la eccepito Pt_1
l'avvenuto pagamento in quanto fatto estintivo, va preliminarmente precisato che sussiste la giurisdizione di questo Decidente, anche se le cartelle sottese al pignoramento hanno ad oggetto tributi. La ha, infatti, eccepito un fatto estintivo Pt_1 che si è verificato dopo la notifica delle cartelle (e dopo che era decorso il termine per impugnare le stesse) e nessun ulteriore atto (impugnabile innanzi al Giudice Tributario) è stato notificato ad in quanto l'esecuzione è stata avviata entro CP_2
l'anno dalla notifica delle cartelle e dunque senza la necessità dell'avviso di mora ex art. 50 del D.P.R. 602/73. Va ancora osservato che nel fascicolo dell'esecuzione ha depositato ben tre atti CP_2 di riduzione del pignoramento;
un primo, datato 20/11/2023 con il quale l'importo pignorato è stato ridotto ad € 2.515,92, un secondo datato 22/1/2024 con il quale l'importo pignorato è stato ridotto ad € 1.643,25 ed un terzo, datato 6/3/2024 con cui l'importo pignorato è stato ridotto ad € 645,70 mentre nel presente fascicolo di merito, si è limitata a produrre solo il secondo atto di riduzione. CP_2
Considerato che l'importo iniziale del pignoramento pari € 3.623,61 è stato ridotto ad
€ 645,70 va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla differenza pari ad € 2.977,91, stante gli intervenuti sgravi effettuati dall'ente impostore in data successiva all'avvio dell'esecuzione. Il Decidente, in particolare, intende dare continuità al principio di legittimità così massimato: “in sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo in conformità del generale principio della domanda, non determina ex se la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia
pagina 5 di 7 del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale” (Cassazione civile sez. II - 19/11/2020, n. 26352). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi (c.f.r.: Cassazione civile sez. III, 03/04/2015, n. 6822). Ai fini della cd. soccombenza virtuale, si osserva che la ha effettuato tutti i Pt_1 pagamenti cui si riferiscono gli sgravi in data successiva alla notifica del pignoramento e, dunque, all'avvio dell'esecuzione. Dalla stessa documentazione in atti, depositata dall'opponente, si evince infatti che i pagamenti sono avvenuti nel periodo che va dal 2/10/2023 al 20/10/2023 con la conseguenza che l'esecuzione, al momento del suo avvio, era pienamente legittima (essendo stato il pignoramento notificato nel mese di agosto del 2023). A ciò si aggiunga che , in assenza dei CP_2 provvedimenti di sgravio emessi dagli enti impositori, non può arrestare l'iter esecutivo;
nella specie, con riferimento al detto importo, nessuna censura può essere mossa ad in quanto i titoli sono venuti meno nel corso dell'esecuzione e CP_8 CP_2 ha provveduto a ridurre progressivamente l'importo dovuto fino alla minor somma di
€ 645,70. Quanto a detto importo, si osserva che l'unica cartella che, allo stato, non risulta sgravata è la n. 29320200054919361 (il cui importo coincide infatti con la somma di cui all'ultima riduzione del pignoramento), per cui l'opposizione va decisa nel merito. La ha dimostrato di aver corrisposto la sorte capitale dovuta, sempre in data Pt_1 successiva al pignoramento, aderendo alla definizione agevolata relativa alle somme dovute per i bolli auto, che ha consentito all'opponente il pagamento degli importi dovuti senza le sanzioni e gli interessi nelle more maturati. Pertanto, con l'ordinanza di assegnazione emessa a conclusione dell'esecuzione ha indubbiamente CP_2 incassato un ulteriore importo per lo stesso titolo, maggiorato delle sanzioni e degli interessi, oltre alle spese di esecuzione. Come detto, tuttavia, in mancanza dello sgravio di detta ultima cartella da parte dell'ente impositore, non avrebbe CP_2 potuto rinunciare alla procedura esecutiva. Ciò non toglie che l'ordinanza di assegnazione emessa in danno della abbia comportato di fatto un doppio Pt_1 pagamento, uno spontaneo eseguito dall'opponente ed uno coattivo attuato per mezzo dell'espropriazione e ciò per il medesimo titolo (ovvero per la cartella n. 29320200054919361). Ciò comporta che l'opposizione è fondata limitatamente al detto importo e, di conseguenza, va parzialmente accolta la domanda di restituzione formulata dalla con riferimento alla somma assegnata, ad eccezione delle spese Pt_1 liquidate in seno all'ordinanza in quanto- come detto- ha avviato CP_2 legittimamente la procedura esecutiva e le spese liquidate (pari ad € 69,50)
pagina 6 di 7 costituiscono il contributo unificato (dimezzato) ai fini dell'iscrizione a ruolo, il cui esborso si è reso necessario a fronte dell'inadempimento della che solo dopo Pt_1 aver ricevuto la notifica del pignoramento ha ritenuto di corrispondere le somme dovute. Venendo alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, per quanto concerne i rapporti tra le parti costituite, le stesse vanno poste a carico della nella misura di 1/2 posto che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è risultata Pt_1 infondata e, quanto all'opposizione ex art. 615 c.p.c. – come più volte osservato- il fatto estintivo del pagamento si è verificato solo dopo che la procedura era stata avviata mentre possono essere compensate per il restante 1/2 in considerazione dei pagamenti effettuati, sebbene tardivamente, dalla debitrice e in considerazione dell'accoglimento quasi integrale della formulata domanda di restituzione delle somme formulata dalla (scaglione di riferimento fino ad € 5.200 in Pt_1 considerazione del valore del credito azionato con il pignoramento). Le spese vanno compensate nei confronti delle altre parti, in considerazione dell'assenza di domande formulate nei confronti dell' CP_6
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6920/2024 RG. così provvede: 1) rigetta l'opposizione ex art. 617 c.p.c. formulata da;
Parte_1
2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da con riferimento all'importo di € 2.977,91; Parte_1
3) dichiara che l' non ha diritto di procedere Controparte_1 all'esecuzione forzata per il restante importo di € 645,70; rigetta per il resto;
4) condanna alla restituzione dell'importo Controparte_7 incassato a seguito dell'avviata esecuzione ex art. 543 c.p.c. nei limiti di € 645,70, oltre interessi dalla data dell'incasso fino alla restituzione delle somme;
5) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_7
di ½ dei compensi del presente giudizio che liquida (già ridotti) in €
[...]
1.276,00 oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA. Compensa il restante ½; 6) compensa le spese fra le altre parti costituite. Catania, 24/12/2025 Il Giudice Laura Messina
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