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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 766/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 766/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella recante R.G. 1129/2024)
TRA
n. a ORTA DI ATELLA (CE) il 27/11/1961 e Parte_1
, n. a SUCCIVO (CE) il 27/07/1964 Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv. GALLICCHIO ANTONIO e ALESSIA IORIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.,CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. CATALANO DAVIDE, IDA VERRENGIA,
ITALA DE BENEDICTIS
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di buonuscita
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in data 18/01/2024 le parti ricorrenti hanno dedotto di aver lavorato per il Consorzio con le Controparte_2
1 mansioni di operatore ecologico, il dal 21.10.1998 al 3.5.2013 Parte_1 ed il dall'1.5.1999 al 30.6.2013; che l'importo dovuto a titolo di Pt_2 tfs spetta anche in caso di mancato versamento dei contributi in base all'art. 2116 c.c.; di aver diritto, il all'importo di € 22.571,37 Parte_1 ed il all'importo di € 26.126,30, come indicato nelle relative Pt_2 certificazioni uniche.
Hanno, quindi, agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento delle somme richieste a titolo di , oltre interessi e Parte_3 rivalutazione dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo la parziale cessazione della materia del contendere ed il rigetto della restante parte del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione dei procedimenti ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal diritto all'indennità di buonuscita. Nel caso in esame, l' ha proceduto al CP_1 pagamento, dopo l'instaurazione del giudizio, solo di una quota delle somme richieste sulla base del modello TFR1, escludendo le quote di T.F.R. maturate prima della costituzione del CUB (luglio 2008).
Per quanto riguarda la posizione del , l' nel prospetto di Parte_1 CP_1 liquidazione del T.F.S. ha considerato 26 gg 2 mesi ed 8 anni nel periodi di iscrizione alla Gestione INADEL dal 21.10.1998 al 3.5.2018 ed ha liquidato un importo lordo di € 11.779,79, pari ad € 10.732,81 netti, oltre agli interessi. Per quanto riguarda la posizione del , l' nel Pt_2 CP_1 relativo prospetto ha considerato 10 mesi ed 8 anni di anzianità per il calcolo del T.F.S. per il periodo di iscrizione alla Gestione INADEL dall'1.5.1999 al 30.6.2013, liquidando un'indennità pari ad € 13.917,82
(corrispondente ad € 12.606,49 netti), oltre agli interessi.
2 RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L'indennità di buonuscita (IBU) è disciplinata dal D.P.R. 1032/1973 e viene erogata al dipendente pubblico al momento della cessazione del rapporto, al pari del T.F.R., dell'indennità di anzianità e dell'IPS, ma ha un sistema di calcolo ed un ambito applicativo distinto in quanto riguarda tutti i dipendenti di P.A. statali assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31.12.2000 e, indipendentemente dalla data di assunzione, tutti i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico ex art. 3 d.lgs. 165/2001, riconducibili all'ex gestione . CP_3
Si tratta di un'indennità una tantum spettante ai pubblici dipendenti di altre P.A. al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al pari sia dell'indennità di anzianità, prevista per i dipendenti degli enti pubblici non economici (cd. Parastato) ex art. 13 l. 70/1975 sia dell'indennità premio di servizio. L'indennità premio di servizio, infatti, è erogata a tutti i dipendenti pubblici iscritti alla gestione INADEL, assunti, da enti locali o dalle con contratto a tempo indeterminato prima del 31.12.2000 Pt_4 che abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno ininterrotto di iscrizione all'Istituto in base a quanto previsto dalla l. 152/1968.
Sulla base di tali considerazioni è possibile evidenziare come le tre indennità summenzionate presentano ambiti di applicazione soggettivi diversi in quanto la tipologia di indennità spettante ad un determinato dipendente pubblico è determinata dalla tipologia di ente pubblico della
P.A. datrice di lavoro in quanto:
- per i dipendenti di P.A. statali (gestione ) è prevista l'indennità CP_3 di buonuscita;
- per i dipendenti del cd. Parastato è prevista l'indennità di anzianità;
- per i dipendenti degli enti locali e delle è prevista l'indennità Pt_4 premio di servizio.
Deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione in quanto l'indennità di buonuscita rientra nella giurisdizione ordinaria in base all'art. 63 d.lgs. 165/200 in quanto, si tratta di indennità di fine rapporto. Tali
3 considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS UU 24028/2022) secondo cui “La controversia sul diritto dell' a procedere al recupero di somme già erogate a titolo di CP_1 indennità di buonuscita agli avvocati dell'ente spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del
2001, venendo in rilievo un'azione di accertamento dell'illegittimità della richiesta restitutoria, posta in essere con gli strumenti privatistici di gestione del rapporto di lavoro”.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha dichiarato di ritenersi integralmente soddisfatta dal riconoscimento parziale delle proprie pretese.
Va, quindi, pronunciata la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia
4 venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Le spese di lite si compensano per il 50% e per la restante parte si liquidano in dispositivo in quanto le parti ricorrenti si sono dichiarate integralmente soddisfatte del pagamento in misura inferiore a quanto richiesto ed in considerazione dell'adempimento spontaneo dell' CP_1
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. liquida le spese di lite in complessivi € 3.023,00 oltre rimb. Forf. al
15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 50% e condanna l' al pagamento in favore delle parti ricorrenti in solido tra CP_1 loro della restante parte delle spese, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Aversa, 14/04/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 766/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella recante R.G. 1129/2024)
TRA
n. a ORTA DI ATELLA (CE) il 27/11/1961 e Parte_1
, n. a SUCCIVO (CE) il 27/07/1964 Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv. GALLICCHIO ANTONIO e ALESSIA IORIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.,CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. CATALANO DAVIDE, IDA VERRENGIA,
ITALA DE BENEDICTIS
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di buonuscita
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in data 18/01/2024 le parti ricorrenti hanno dedotto di aver lavorato per il Consorzio con le Controparte_2
1 mansioni di operatore ecologico, il dal 21.10.1998 al 3.5.2013 Parte_1 ed il dall'1.5.1999 al 30.6.2013; che l'importo dovuto a titolo di Pt_2 tfs spetta anche in caso di mancato versamento dei contributi in base all'art. 2116 c.c.; di aver diritto, il all'importo di € 22.571,37 Parte_1 ed il all'importo di € 26.126,30, come indicato nelle relative Pt_2 certificazioni uniche.
Hanno, quindi, agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento delle somme richieste a titolo di , oltre interessi e Parte_3 rivalutazione dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo la parziale cessazione della materia del contendere ed il rigetto della restante parte del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione dei procedimenti ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal diritto all'indennità di buonuscita. Nel caso in esame, l' ha proceduto al CP_1 pagamento, dopo l'instaurazione del giudizio, solo di una quota delle somme richieste sulla base del modello TFR1, escludendo le quote di T.F.R. maturate prima della costituzione del CUB (luglio 2008).
Per quanto riguarda la posizione del , l' nel prospetto di Parte_1 CP_1 liquidazione del T.F.S. ha considerato 26 gg 2 mesi ed 8 anni nel periodi di iscrizione alla Gestione INADEL dal 21.10.1998 al 3.5.2018 ed ha liquidato un importo lordo di € 11.779,79, pari ad € 10.732,81 netti, oltre agli interessi. Per quanto riguarda la posizione del , l' nel Pt_2 CP_1 relativo prospetto ha considerato 10 mesi ed 8 anni di anzianità per il calcolo del T.F.S. per il periodo di iscrizione alla Gestione INADEL dall'1.5.1999 al 30.6.2013, liquidando un'indennità pari ad € 13.917,82
(corrispondente ad € 12.606,49 netti), oltre agli interessi.
2 RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L'indennità di buonuscita (IBU) è disciplinata dal D.P.R. 1032/1973 e viene erogata al dipendente pubblico al momento della cessazione del rapporto, al pari del T.F.R., dell'indennità di anzianità e dell'IPS, ma ha un sistema di calcolo ed un ambito applicativo distinto in quanto riguarda tutti i dipendenti di P.A. statali assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31.12.2000 e, indipendentemente dalla data di assunzione, tutti i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico ex art. 3 d.lgs. 165/2001, riconducibili all'ex gestione . CP_3
Si tratta di un'indennità una tantum spettante ai pubblici dipendenti di altre P.A. al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al pari sia dell'indennità di anzianità, prevista per i dipendenti degli enti pubblici non economici (cd. Parastato) ex art. 13 l. 70/1975 sia dell'indennità premio di servizio. L'indennità premio di servizio, infatti, è erogata a tutti i dipendenti pubblici iscritti alla gestione INADEL, assunti, da enti locali o dalle con contratto a tempo indeterminato prima del 31.12.2000 Pt_4 che abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno ininterrotto di iscrizione all'Istituto in base a quanto previsto dalla l. 152/1968.
Sulla base di tali considerazioni è possibile evidenziare come le tre indennità summenzionate presentano ambiti di applicazione soggettivi diversi in quanto la tipologia di indennità spettante ad un determinato dipendente pubblico è determinata dalla tipologia di ente pubblico della
P.A. datrice di lavoro in quanto:
- per i dipendenti di P.A. statali (gestione ) è prevista l'indennità CP_3 di buonuscita;
- per i dipendenti del cd. Parastato è prevista l'indennità di anzianità;
- per i dipendenti degli enti locali e delle è prevista l'indennità Pt_4 premio di servizio.
Deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione in quanto l'indennità di buonuscita rientra nella giurisdizione ordinaria in base all'art. 63 d.lgs. 165/200 in quanto, si tratta di indennità di fine rapporto. Tali
3 considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS UU 24028/2022) secondo cui “La controversia sul diritto dell' a procedere al recupero di somme già erogate a titolo di CP_1 indennità di buonuscita agli avvocati dell'ente spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del
2001, venendo in rilievo un'azione di accertamento dell'illegittimità della richiesta restitutoria, posta in essere con gli strumenti privatistici di gestione del rapporto di lavoro”.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha dichiarato di ritenersi integralmente soddisfatta dal riconoscimento parziale delle proprie pretese.
Va, quindi, pronunciata la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia
4 venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Le spese di lite si compensano per il 50% e per la restante parte si liquidano in dispositivo in quanto le parti ricorrenti si sono dichiarate integralmente soddisfatte del pagamento in misura inferiore a quanto richiesto ed in considerazione dell'adempimento spontaneo dell' CP_1
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. liquida le spese di lite in complessivi € 3.023,00 oltre rimb. Forf. al
15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 50% e condanna l' al pagamento in favore delle parti ricorrenti in solido tra CP_1 loro della restante parte delle spese, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Aversa, 14/04/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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