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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/07/2024, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
Proc. n.118/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati:
dr. Annamaria Lastella Presidente relatore dr. Rossella Di Todaro Consigliere
dr. Leone Maria Filippa Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 luglio 2024, nella causa avente ad oggetto
“reclamo ex art. 1 comma 58 legge n. 92/2012”,
tra
, rappr. e dif. da avv. Garofalo Domenico e Sellitti Raffaele Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Controparte_1
Vieli Vito Lorenzo e Loiacono Antonella
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello/reclamo depositato in Cancelleria in data 16 maggio 2024 Parte_1 proponeva reclamo avverso la sentenza resa in data 15 aprile 2024 con cui, su impugnativa a seguito di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 1 comma 49 legge 92/2012, a seguito di ordinanza aveva rigettato l'opposizione ad ottenere la declaratoria della nullità/illegittimità del Pt_2 licenziamento per giusta causa irrogato dalla Società con nota del 22 febbraio 2020.
Si è costituita la , proponendo appello incidentale per la riforma Controparte_1 dell'ordinanza impugnata con riferimento ai punti 2) e 3) della contestazione. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---°°°---°°°---
In sintesi, con riferimento alle vicende di primo grado:
, premesso di essere ex-dirigente della alle cui dipendenze aveva rivestito le Parte_1 CP_1 funzioni di “direttore di esercizio”, veniva licenziato per giusta causa con nota del 22 febbraio 2020; Si duole in questa sede il reclamante:
che al di là degli sviluppi precedenti del rapporto di lavoro, accadeva che in data novembre 2019 l'allora amministratore della CTP rendeva noto un esposto anonimo ricevuto in data 26.2.2019 in cui l'estensore affermava che “il ha più volte gestito viaggi a proprio piacimento andando a Parte_1 sua volta a fare l'autista in modo abusivo se non proprio fantasma;
ci riferiamo all'estate 2017 in Austria, febbraio 2018 in Sicilia e novembre 2018 ad Assisi..”;
In data 06.02.2020, la società contestava al EL al ricorrente quanto segue: “In data 3.12.2019 è pervenuta allo studio dello scrivente raccomandata a.r. dal sig. con Parte_3 cui lo stesso riferiva di un colloquio intervenuto con lei nella mattina del 9 marzo 2019 presso i distributori automatici di bevande posti all'interno degli uffici CTP in via del Tratturello Tarantino, ritenendo di doverlo portare alla mia attenzione.
Alla lettera era allegata trascrizione della registrazione del colloquio anzidetto dalla quale si evince che:
1)Lei risulta essere a conoscenza nel colloquio che la manutenzione dei cronotachigrafi affidata, all'epoca e anche dopo il colloquio, di volta in volta dall'azienda con buoni d'ordine ad Cont Euromeccanica S.r.l. (fratelli ), era di fatto effettuata dalla (alias Turbo tecnoservice Per_1
S.r.l. di cui era titolare il , ma fatturava la prestazione Vanservice S.r.l.s. (la nuova società Pt_3 costituita dal sig. da quel che risulta essere cognato del ) che a sua Controparte_3 Pt_3 volta fatturava ad Euromeccanica. Tanto perché Euromeccanica era priva delle certificazioni necessarie a svolgere i lavori di manutenzione anzidetti.
Pt_ Cont Vedansi in particolare le seguenti dichiarazioni: " : tu come li stai facendo i tachigrafi?"; Cont Pt_ "Vomo}: la fattura alla nuova società e la nuova società fattura al cliente"; : "Non vorrei che ci contestino come raggiro, però va be' non è che noi siamo stati interdetti alla .. (pag. 4 trascrizione); "No... ripeto noi fatturiamo a , perché è che ci ha portato Tes_1 Per_1 Per_1 la macchina, quindi noi fatturiamo a , poi è fatturerà a voi" (pag. 11 Per_1 Per_1 trascrizione)
Nel colloquio lei dichiarava l'intenzione di bandire una gara sulle manutenzioni (pag. 5 primo periodo trascrizione) e di non mettere "le fatture pregresse" (i.e. il requisito sul fatturato storico) e
"le certificazioni di qualità" (i.e. requisito delle certificazioni per verificare la capacità tecnica).Tanto al fine di consentire evidentemente a Vanservice, la nuova società di fatto riconducibile al , di partecipare alla gara e per tale via consentire al di Parte_3 Pt_3 lavorare, nonostante che lei avesse denunziato alla Procura della Repubblica di Taranto la ITS del sig. per aver asseritamente utilizzato ricambi non originali nelle manutenzioni svolte per Pt_3 Cont conto di CTP;
la prima operava per CTP in quanto vincitrice di gara sulle manutenzioni. In definitiva,
l'eliminazione dei due requisiti anzidetti avrebbe consentito la partecipazione alla gara di prossima pubblicazione a Vanservice.
Detta condotta viola i generali principi di parità e trasparenza nelle procedure di gara. Si allega per consentire l'esercizio del diritto di difesa, la trascrizione del colloquio. Della vicenda si trae conferma anche dalla nota trasmessami il 23.05.2019 Prot. 3825 con cui il C.U.O.A. I. sig.
[...]
mi inoltrava la "versione ultima del disciplinare di gara" per l'affidamento del servizio di Per_2 riparazioni meccaniche, elettromeccaniche e termoidrauliche degli autobus motorizzati e da tale versione risultava escluso, "così come richiesto dal Direttore", il requisito di partecipazione alla gara inerente "... precedente esperienza triennale, comprovata sia con il fatturato che con i servizi svolti"; il sig. precisava pure che detta versione del disciplinare era stata portata alla Per_2 sua firma.
Per inciso, la gara in parola non è stata più effettuata per volontà del sottoscritto, proprio perché mi risultava incomprensibile e poco trasparente la scelta di escludere i requisiti anzidetti normalmente previsti nelle gare bandite dal CTP. A seguito del ricevimento di tale nota, infatti, e delle mie richieste di spiegazioni, ella, con nota Prot. 6073 del 10.09.2019, dichiarava che la decisione di escludere l'eventuale fatturato pregresso era stata dettata dalla circostanza della mancata partecipazione delle ditte alle precedenti gare. Nella medesima nota, ella puntualizzava che a seguito della revoca - con determina n. 26 del
4.02.2019 - dell'aggiudicazione alla società "officine Jolly s.r.l," in esito alla procedura indetta con determinazione n. 09 del 26.09.2018, la società "affidava le lavorazioni a ditte esterne iscritte all'albo fornitori, senza previa verifica del loro eventuale fatturato ". Censurabile, a mio giudizio, appare anche la sua scelta di continuare a rivolgersi ad Euromeccanica nonostante sapesse che il Cont servizio non fosse svolto da questa ditta ma di fatto dalla e in tale sua decisione ella ha impegnato il nome di CTP finendo per esporre la società a un possibile danno quantomeno Cont d'immagine, visto e considerato il procedimento penale avviato nei confronti di su suo stesso impulso”.
Ad onta delle dichiarazioni a propria difesa rese dal seguiva provvedimento di Parte_1 licenziamento per giusta causa (in atti, doc. 29 fascicolo di 1° grado) in data 22.2.2020.
---°°°---°°°---
Ciò necessariamente premesso, le doglianze di parte appellante/motivi di appello in questa sede di gravame, di seguito indicate, appaiono a questa Corte infondate.
Infondato è il motivo di appello di illegittimità del licenziamento per omissione di pronuncia sulla violazione del principio di immediatezza della contestazione.
Statuisce la Suprema Corte, Sezione Lavoro, 15 marzo 2023, n. 7467, che “in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esistenza di una articolata organizzazione aziendale.
Ed è più che evidente, esaminata la materia de qua, la complessità degli accertamenti a svolgersi, e la giustificatezza della contestazione disciplinare, avvenuta vari mesi dopo la ricezione dello scritto anonimo.
Infondato è il motivo di appello sulla inutilizzabilità a fini probatori della trascrizione del colloquio del 9.3.2019 tra l'appellante, ed il cognato di quest'ultimo, che l'appellante fonda sulla Parte_4 circostanza che, benchè il giudice di prime cure, correttamente a giudizio di questa Corte secondo la giurisprudenza di legittimità ormai costante, qualifica e ritiene prova documentale e come tale pienamente utilizzabile, il file della conversazione non è mai stato acquisito agli atti del processo. E ciò che la CTP ha acquisito da e ha trasmesso al unitamente alla contestazione disciplinare è una Parte_3 Parte_1 presunta trascrizione della registrazione, di cui il Giudice non ha potuto accertare la rispondenza con quanto effettivamente registrato.
Ed è sul punto corretta, e condivisibile da parte di questa Corte, quanto sul punto ritenuto dal Giudice di prime cure, che ha ritenuto: “A conferma dell'utilizzabilità in giudizio delle registrazioni fonografiche prodotte da terzi si richiama l'art. 2712 c.c., il quale prevede che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Non basta, cioè, eccepire genericamente che quella conversazione non sia mai avvenuta o che le voci registrate non corrispondano alle parti in causa.
Il disconoscimento, per costante orientamento giurisprudenziale, deve essere “chiaro,circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Sent. Cass. n. 9526/2010 e n. 1250/2018).
Circostanza, questa, non riscontrabile nel caso di specie ove il ricorrente si è limitato a contestare genericamente il contenuto della registrazione, negando l'efficacia probatoria delle affermazioni riportate, limitandosi a dire che “le dichiarazioni presuntivamente attribuite al dott. […] Parte_1 non risultano realmente riconducibili al concreto tenore delle parole pronunciate dal medesimo interlocutore”.
Inoltre, occorre precisare che affinchè la registrazione fonografica sia effettivamente acquisibile ed utilizzabile è necessario che sia stata effettuata da un soggetto che prende parte alla conversazione e che sia, pertanto, presente e partecipe.
È esclusa, dunque, sotto tale profilo la validità e liceità della registrazione acquisita da un terzo estraneo alla conversazione e non presente nel luogo in cui essa si svolge.
Nel caso di specie la registrazione tra il , il ed il si configura Parte_3 CP_3 Parte_1 come perfettamente lecita ed utilizzabile in quanto effettuata da come confermato Parte_3 dallo stesso in sede testimoniale (cfr. dich. fase sommaria). In questa stessa Parte_3 occasione, peraltro, il confermava in modo sintetico quanto emerso dalla registrazione Pt_3
(cfr. dich. e ove riferiscono fatti e circostanze già documentati nella CP_3 Parte_3 registrazione).
E' ben vero che il Giudice di prime cure fa riferimento a “registrazione” ma è altrettanto vero, a giudizio di questa Corte, che intanto la conversazione testualmente riportata nella contestazione disciplinare non è stata se non genericamente contestata dall'appellante, e comunque su quella conversazione e sul suo contenuto vi è, come sopra detto a conferma della stessa, deposizione testimoniale di e Parte_3 CP_3 dichiarazioni testimoniali pienamente utilizzabili.
Infondato è anche il motivo di appello di inammissibile accertamento della giustificatezza del licenziamento per una condotta mai contestata. In sostanza il Giudice di prime cure, in fase sommaria, è andato oltre le contestazioni mosse dalla CTP al adoperando una condotta mai contestata a quest'ultimo, e cioè la violazione dell'obbligo di Parte_1 riservatezza, che al non era mai stata contestata (cfr. sentenza reclamata: “ Con tale condotta, Parte_1 stigmatizzata dalla violazione delle informazioni suddette, il ha di fatto violato l'obbligo di Parte_1 riservatezza e di imparzialità su di lui gravanti in ragione della sua qualità di dirigente di società a prevalente partecipazione pubblica…il disvalore del comportamento risiede nella veicolazione a terzi di informazioni relative alla future scelte ee strategie della società, …la divulgazione di tali informazioni , anche se non idonea in concreto a procurare un vantaggio a terzi o un pregiudizio per le società, non può non ripercuotersi sul rapporto fiduciario che lega il dirigente all'ente di appartenenza”.
Ebbene, esaminando la struttura della sentenza reclamata e la collocazione in essa delle osservazioni del Giudicante che precedono, appare chiaro che il Giudice non si pronuncia su di un motivo di contestazione, bensì si occupa, all'esito della disamina della vicenda, della valutazione che il comportamento serbato dall'appellante, sulla valutazione della sussistenza o meno delle ragioni giustificative del licenziamento per giusta causa.
Si duole ancora parte appellante della nullità del licenziamento per violazione dell'art. 54bis del D.Lgs. n. 165/2001, e comunque per motivo illecito determinante.
Anche tale motivo di appello, a giudizio di questa Corte, è infondato, in quanto alla luce dei fatti emersi non appare sussistente alcun motivo illecito determinante, bensì una sanzione correlata ai fatti concretamente accertati.
Come noto, il licenziamento per motivo illecito determinante è una fattispecie di recesso la cui nullità deriva dal combinato disposto degli artt. 1345 e 1324 del Codice Civile. E' questa una nullità di diritto comune che colpisce tutti quei tipi di recesso che sono fondati su di un motivo illecito non tipizzato dall'ordinamento. Tipico esempio di licenziamento intimato per motivo illecito determinante è il licenziamento ritorsivo, cioè il recesso che costituisce una reazione, o meglio, una ritorsione, all'esercizio di una legittima prerogativa del lavoratore.
Anche in questo caso non è necessario che il motivo illecito sia stato posto esplicitamente a fondamento del recesso: la natura illecita del motivo può essere provata con il ricorso alla prova presuntiva. E' necessario però – ha ribadito la Cassazione con la pronuncia che qui brevemente si annota – che, a differenza dell'ipotesi del licenziamento discriminatorio, il motivo illecito sia “determinante ed esclusivo”, vale a dire, rispettivamente, tale da “costituire l'unica effettiva ragione di recesso”, e che nel riscontro giudiziale “il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente” (Cass., sentenza n. 2414/2022).
Ma dalla disamina del complesso probatorio della presente procedura non è dato ravvisare alcun motivo illecito determinante, bensì soltanto lo sviluppo di condotte censurabili e rilevanti ai fini del rapporto dirigente/azienda gravemente censurabili, come sopra compiutamente esposto, che giustificano il venir meno del rapporto fiduciario che lega non un semplice dipendente, bensì un ex dirigente della società, il che rende le condotte serbate, a giudizio di questa Corte, ancora più gravi.
Con ultimo motivo di doglianze l'appellante si duole della non corretta applicazione alla sanzione irrogata del principio di proporzionalità.
Il motivo è infondato. L'incrinatura del rapporto fiduciario con il datore di lavoro è, a giudizio di chi scrive, immediatamente apprezzabile e suscettibile di giustificare una prognosi di venir meno di esso e di futuro non esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del dipendente, con conseguente improseguibilità del rapporto di lavoro stesso.
In tale situazione, l'irrogazione di una sanzione conservativa, in ragione della obiettiva gravità dei fatti emersi, non appare proporzionata ed idonea a preservare da futuri esatti e corretti adempimenti: il rapporto di lavoro risulta pertanto improseguibile, e legittima è la irrogazione della sanzione espulsiva.
L'appello, infondato, va rigettato, e va confermata la sentenza reclamata.
---°°°---°°°--- Quanto all'appello incidentale spiegato da parte appellata ( solo in parte fra i vari motivi che sono stati tutti esaminati nel presente provvedimento) esso è così strutturato: “Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Collegio dovesse ritenere che la sentenza gravata, nella parte a pag.
11-12, affermi la giustificatezza del licenziamento del dott. quale causa diversa dalla Parte_1 giusta causa per i fatti ivi contemplati, si propone reclamo incidentale affinché la sentenza gravata venga in parte qua riformata chiarendo che gli stessi fatti costituiscono giusta causa di licenziamento, per le stesse ragioni ivi spiegate in quanto incidenti sul rapporto fiduciario tra azienda e dirigente nei termini chiariti al paragrafo 2, lett. C che precede (a cui si rinvia per ragioni di brevità e che si dà anche in questa sede per riportato”), ritiene questa Corte dalla stessa lettura della sentenza oggi appellata, che il Giudice di prime cure abbia espressamente definito il licenziamento come irrogato per giusta causa: e basti leggere solo a mo' di esempio, nell'ultima pagina del provvedimento, quanto statuito: “Ebbene, nel caso di specie il riscontro in concreto di una giusta causa di licenziamento, per le ragioni precedentemente esposte, consente di escludere sia l'unicità che il carattere determinante del motivo illecito o ritorsivo….”.
Meglio il Giudice di primo grado non avrebbe potuto qualificare il licenziamento per giusta causa,
Per tali motivi l'appello incidentale va rigettato.
---°°°---°°°---
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del reclamante . Parte_1
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico del reclamante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta il reclamo.
Rigetta l'appello incidentale.
Condanna il reclamante al pagamento delle spese ed onorari di questo grado di giudizio Parte_1 in favore della reclamata , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 che liquida in € 4.500 oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico del reclamante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 10 luglio 2024
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati:
dr. Annamaria Lastella Presidente relatore dr. Rossella Di Todaro Consigliere
dr. Leone Maria Filippa Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 luglio 2024, nella causa avente ad oggetto
“reclamo ex art. 1 comma 58 legge n. 92/2012”,
tra
, rappr. e dif. da avv. Garofalo Domenico e Sellitti Raffaele Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Controparte_1
Vieli Vito Lorenzo e Loiacono Antonella
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello/reclamo depositato in Cancelleria in data 16 maggio 2024 Parte_1 proponeva reclamo avverso la sentenza resa in data 15 aprile 2024 con cui, su impugnativa a seguito di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 1 comma 49 legge 92/2012, a seguito di ordinanza aveva rigettato l'opposizione ad ottenere la declaratoria della nullità/illegittimità del Pt_2 licenziamento per giusta causa irrogato dalla Società con nota del 22 febbraio 2020.
Si è costituita la , proponendo appello incidentale per la riforma Controparte_1 dell'ordinanza impugnata con riferimento ai punti 2) e 3) della contestazione. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
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In sintesi, con riferimento alle vicende di primo grado:
, premesso di essere ex-dirigente della alle cui dipendenze aveva rivestito le Parte_1 CP_1 funzioni di “direttore di esercizio”, veniva licenziato per giusta causa con nota del 22 febbraio 2020; Si duole in questa sede il reclamante:
che al di là degli sviluppi precedenti del rapporto di lavoro, accadeva che in data novembre 2019 l'allora amministratore della CTP rendeva noto un esposto anonimo ricevuto in data 26.2.2019 in cui l'estensore affermava che “il ha più volte gestito viaggi a proprio piacimento andando a Parte_1 sua volta a fare l'autista in modo abusivo se non proprio fantasma;
ci riferiamo all'estate 2017 in Austria, febbraio 2018 in Sicilia e novembre 2018 ad Assisi..”;
In data 06.02.2020, la società contestava al EL al ricorrente quanto segue: “In data 3.12.2019 è pervenuta allo studio dello scrivente raccomandata a.r. dal sig. con Parte_3 cui lo stesso riferiva di un colloquio intervenuto con lei nella mattina del 9 marzo 2019 presso i distributori automatici di bevande posti all'interno degli uffici CTP in via del Tratturello Tarantino, ritenendo di doverlo portare alla mia attenzione.
Alla lettera era allegata trascrizione della registrazione del colloquio anzidetto dalla quale si evince che:
1)Lei risulta essere a conoscenza nel colloquio che la manutenzione dei cronotachigrafi affidata, all'epoca e anche dopo il colloquio, di volta in volta dall'azienda con buoni d'ordine ad Cont Euromeccanica S.r.l. (fratelli ), era di fatto effettuata dalla (alias Turbo tecnoservice Per_1
S.r.l. di cui era titolare il , ma fatturava la prestazione Vanservice S.r.l.s. (la nuova società Pt_3 costituita dal sig. da quel che risulta essere cognato del ) che a sua Controparte_3 Pt_3 volta fatturava ad Euromeccanica. Tanto perché Euromeccanica era priva delle certificazioni necessarie a svolgere i lavori di manutenzione anzidetti.
Pt_ Cont Vedansi in particolare le seguenti dichiarazioni: " : tu come li stai facendo i tachigrafi?"; Cont Pt_ "Vomo}: la fattura alla nuova società e la nuova società fattura al cliente"; : "Non vorrei che ci contestino come raggiro, però va be' non è che noi siamo stati interdetti alla .. (pag. 4 trascrizione); "No... ripeto noi fatturiamo a , perché è che ci ha portato Tes_1 Per_1 Per_1 la macchina, quindi noi fatturiamo a , poi è fatturerà a voi" (pag. 11 Per_1 Per_1 trascrizione)
Nel colloquio lei dichiarava l'intenzione di bandire una gara sulle manutenzioni (pag. 5 primo periodo trascrizione) e di non mettere "le fatture pregresse" (i.e. il requisito sul fatturato storico) e
"le certificazioni di qualità" (i.e. requisito delle certificazioni per verificare la capacità tecnica).Tanto al fine di consentire evidentemente a Vanservice, la nuova società di fatto riconducibile al , di partecipare alla gara e per tale via consentire al di Parte_3 Pt_3 lavorare, nonostante che lei avesse denunziato alla Procura della Repubblica di Taranto la ITS del sig. per aver asseritamente utilizzato ricambi non originali nelle manutenzioni svolte per Pt_3 Cont conto di CTP;
la prima operava per CTP in quanto vincitrice di gara sulle manutenzioni. In definitiva,
l'eliminazione dei due requisiti anzidetti avrebbe consentito la partecipazione alla gara di prossima pubblicazione a Vanservice.
Detta condotta viola i generali principi di parità e trasparenza nelle procedure di gara. Si allega per consentire l'esercizio del diritto di difesa, la trascrizione del colloquio. Della vicenda si trae conferma anche dalla nota trasmessami il 23.05.2019 Prot. 3825 con cui il C.U.O.A. I. sig.
[...]
mi inoltrava la "versione ultima del disciplinare di gara" per l'affidamento del servizio di Per_2 riparazioni meccaniche, elettromeccaniche e termoidrauliche degli autobus motorizzati e da tale versione risultava escluso, "così come richiesto dal Direttore", il requisito di partecipazione alla gara inerente "... precedente esperienza triennale, comprovata sia con il fatturato che con i servizi svolti"; il sig. precisava pure che detta versione del disciplinare era stata portata alla Per_2 sua firma.
Per inciso, la gara in parola non è stata più effettuata per volontà del sottoscritto, proprio perché mi risultava incomprensibile e poco trasparente la scelta di escludere i requisiti anzidetti normalmente previsti nelle gare bandite dal CTP. A seguito del ricevimento di tale nota, infatti, e delle mie richieste di spiegazioni, ella, con nota Prot. 6073 del 10.09.2019, dichiarava che la decisione di escludere l'eventuale fatturato pregresso era stata dettata dalla circostanza della mancata partecipazione delle ditte alle precedenti gare. Nella medesima nota, ella puntualizzava che a seguito della revoca - con determina n. 26 del
4.02.2019 - dell'aggiudicazione alla società "officine Jolly s.r.l," in esito alla procedura indetta con determinazione n. 09 del 26.09.2018, la società "affidava le lavorazioni a ditte esterne iscritte all'albo fornitori, senza previa verifica del loro eventuale fatturato ". Censurabile, a mio giudizio, appare anche la sua scelta di continuare a rivolgersi ad Euromeccanica nonostante sapesse che il Cont servizio non fosse svolto da questa ditta ma di fatto dalla e in tale sua decisione ella ha impegnato il nome di CTP finendo per esporre la società a un possibile danno quantomeno Cont d'immagine, visto e considerato il procedimento penale avviato nei confronti di su suo stesso impulso”.
Ad onta delle dichiarazioni a propria difesa rese dal seguiva provvedimento di Parte_1 licenziamento per giusta causa (in atti, doc. 29 fascicolo di 1° grado) in data 22.2.2020.
---°°°---°°°---
Ciò necessariamente premesso, le doglianze di parte appellante/motivi di appello in questa sede di gravame, di seguito indicate, appaiono a questa Corte infondate.
Infondato è il motivo di appello di illegittimità del licenziamento per omissione di pronuncia sulla violazione del principio di immediatezza della contestazione.
Statuisce la Suprema Corte, Sezione Lavoro, 15 marzo 2023, n. 7467, che “in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esistenza di una articolata organizzazione aziendale.
Ed è più che evidente, esaminata la materia de qua, la complessità degli accertamenti a svolgersi, e la giustificatezza della contestazione disciplinare, avvenuta vari mesi dopo la ricezione dello scritto anonimo.
Infondato è il motivo di appello sulla inutilizzabilità a fini probatori della trascrizione del colloquio del 9.3.2019 tra l'appellante, ed il cognato di quest'ultimo, che l'appellante fonda sulla Parte_4 circostanza che, benchè il giudice di prime cure, correttamente a giudizio di questa Corte secondo la giurisprudenza di legittimità ormai costante, qualifica e ritiene prova documentale e come tale pienamente utilizzabile, il file della conversazione non è mai stato acquisito agli atti del processo. E ciò che la CTP ha acquisito da e ha trasmesso al unitamente alla contestazione disciplinare è una Parte_3 Parte_1 presunta trascrizione della registrazione, di cui il Giudice non ha potuto accertare la rispondenza con quanto effettivamente registrato.
Ed è sul punto corretta, e condivisibile da parte di questa Corte, quanto sul punto ritenuto dal Giudice di prime cure, che ha ritenuto: “A conferma dell'utilizzabilità in giudizio delle registrazioni fonografiche prodotte da terzi si richiama l'art. 2712 c.c., il quale prevede che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Non basta, cioè, eccepire genericamente che quella conversazione non sia mai avvenuta o che le voci registrate non corrispondano alle parti in causa.
Il disconoscimento, per costante orientamento giurisprudenziale, deve essere “chiaro,circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Sent. Cass. n. 9526/2010 e n. 1250/2018).
Circostanza, questa, non riscontrabile nel caso di specie ove il ricorrente si è limitato a contestare genericamente il contenuto della registrazione, negando l'efficacia probatoria delle affermazioni riportate, limitandosi a dire che “le dichiarazioni presuntivamente attribuite al dott. […] Parte_1 non risultano realmente riconducibili al concreto tenore delle parole pronunciate dal medesimo interlocutore”.
Inoltre, occorre precisare che affinchè la registrazione fonografica sia effettivamente acquisibile ed utilizzabile è necessario che sia stata effettuata da un soggetto che prende parte alla conversazione e che sia, pertanto, presente e partecipe.
È esclusa, dunque, sotto tale profilo la validità e liceità della registrazione acquisita da un terzo estraneo alla conversazione e non presente nel luogo in cui essa si svolge.
Nel caso di specie la registrazione tra il , il ed il si configura Parte_3 CP_3 Parte_1 come perfettamente lecita ed utilizzabile in quanto effettuata da come confermato Parte_3 dallo stesso in sede testimoniale (cfr. dich. fase sommaria). In questa stessa Parte_3 occasione, peraltro, il confermava in modo sintetico quanto emerso dalla registrazione Pt_3
(cfr. dich. e ove riferiscono fatti e circostanze già documentati nella CP_3 Parte_3 registrazione).
E' ben vero che il Giudice di prime cure fa riferimento a “registrazione” ma è altrettanto vero, a giudizio di questa Corte, che intanto la conversazione testualmente riportata nella contestazione disciplinare non è stata se non genericamente contestata dall'appellante, e comunque su quella conversazione e sul suo contenuto vi è, come sopra detto a conferma della stessa, deposizione testimoniale di e Parte_3 CP_3 dichiarazioni testimoniali pienamente utilizzabili.
Infondato è anche il motivo di appello di inammissibile accertamento della giustificatezza del licenziamento per una condotta mai contestata. In sostanza il Giudice di prime cure, in fase sommaria, è andato oltre le contestazioni mosse dalla CTP al adoperando una condotta mai contestata a quest'ultimo, e cioè la violazione dell'obbligo di Parte_1 riservatezza, che al non era mai stata contestata (cfr. sentenza reclamata: “ Con tale condotta, Parte_1 stigmatizzata dalla violazione delle informazioni suddette, il ha di fatto violato l'obbligo di Parte_1 riservatezza e di imparzialità su di lui gravanti in ragione della sua qualità di dirigente di società a prevalente partecipazione pubblica…il disvalore del comportamento risiede nella veicolazione a terzi di informazioni relative alla future scelte ee strategie della società, …la divulgazione di tali informazioni , anche se non idonea in concreto a procurare un vantaggio a terzi o un pregiudizio per le società, non può non ripercuotersi sul rapporto fiduciario che lega il dirigente all'ente di appartenenza”.
Ebbene, esaminando la struttura della sentenza reclamata e la collocazione in essa delle osservazioni del Giudicante che precedono, appare chiaro che il Giudice non si pronuncia su di un motivo di contestazione, bensì si occupa, all'esito della disamina della vicenda, della valutazione che il comportamento serbato dall'appellante, sulla valutazione della sussistenza o meno delle ragioni giustificative del licenziamento per giusta causa.
Si duole ancora parte appellante della nullità del licenziamento per violazione dell'art. 54bis del D.Lgs. n. 165/2001, e comunque per motivo illecito determinante.
Anche tale motivo di appello, a giudizio di questa Corte, è infondato, in quanto alla luce dei fatti emersi non appare sussistente alcun motivo illecito determinante, bensì una sanzione correlata ai fatti concretamente accertati.
Come noto, il licenziamento per motivo illecito determinante è una fattispecie di recesso la cui nullità deriva dal combinato disposto degli artt. 1345 e 1324 del Codice Civile. E' questa una nullità di diritto comune che colpisce tutti quei tipi di recesso che sono fondati su di un motivo illecito non tipizzato dall'ordinamento. Tipico esempio di licenziamento intimato per motivo illecito determinante è il licenziamento ritorsivo, cioè il recesso che costituisce una reazione, o meglio, una ritorsione, all'esercizio di una legittima prerogativa del lavoratore.
Anche in questo caso non è necessario che il motivo illecito sia stato posto esplicitamente a fondamento del recesso: la natura illecita del motivo può essere provata con il ricorso alla prova presuntiva. E' necessario però – ha ribadito la Cassazione con la pronuncia che qui brevemente si annota – che, a differenza dell'ipotesi del licenziamento discriminatorio, il motivo illecito sia “determinante ed esclusivo”, vale a dire, rispettivamente, tale da “costituire l'unica effettiva ragione di recesso”, e che nel riscontro giudiziale “il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente” (Cass., sentenza n. 2414/2022).
Ma dalla disamina del complesso probatorio della presente procedura non è dato ravvisare alcun motivo illecito determinante, bensì soltanto lo sviluppo di condotte censurabili e rilevanti ai fini del rapporto dirigente/azienda gravemente censurabili, come sopra compiutamente esposto, che giustificano il venir meno del rapporto fiduciario che lega non un semplice dipendente, bensì un ex dirigente della società, il che rende le condotte serbate, a giudizio di questa Corte, ancora più gravi.
Con ultimo motivo di doglianze l'appellante si duole della non corretta applicazione alla sanzione irrogata del principio di proporzionalità.
Il motivo è infondato. L'incrinatura del rapporto fiduciario con il datore di lavoro è, a giudizio di chi scrive, immediatamente apprezzabile e suscettibile di giustificare una prognosi di venir meno di esso e di futuro non esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del dipendente, con conseguente improseguibilità del rapporto di lavoro stesso.
In tale situazione, l'irrogazione di una sanzione conservativa, in ragione della obiettiva gravità dei fatti emersi, non appare proporzionata ed idonea a preservare da futuri esatti e corretti adempimenti: il rapporto di lavoro risulta pertanto improseguibile, e legittima è la irrogazione della sanzione espulsiva.
L'appello, infondato, va rigettato, e va confermata la sentenza reclamata.
---°°°---°°°--- Quanto all'appello incidentale spiegato da parte appellata ( solo in parte fra i vari motivi che sono stati tutti esaminati nel presente provvedimento) esso è così strutturato: “Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Collegio dovesse ritenere che la sentenza gravata, nella parte a pag.
11-12, affermi la giustificatezza del licenziamento del dott. quale causa diversa dalla Parte_1 giusta causa per i fatti ivi contemplati, si propone reclamo incidentale affinché la sentenza gravata venga in parte qua riformata chiarendo che gli stessi fatti costituiscono giusta causa di licenziamento, per le stesse ragioni ivi spiegate in quanto incidenti sul rapporto fiduciario tra azienda e dirigente nei termini chiariti al paragrafo 2, lett. C che precede (a cui si rinvia per ragioni di brevità e che si dà anche in questa sede per riportato”), ritiene questa Corte dalla stessa lettura della sentenza oggi appellata, che il Giudice di prime cure abbia espressamente definito il licenziamento come irrogato per giusta causa: e basti leggere solo a mo' di esempio, nell'ultima pagina del provvedimento, quanto statuito: “Ebbene, nel caso di specie il riscontro in concreto di una giusta causa di licenziamento, per le ragioni precedentemente esposte, consente di escludere sia l'unicità che il carattere determinante del motivo illecito o ritorsivo….”.
Meglio il Giudice di primo grado non avrebbe potuto qualificare il licenziamento per giusta causa,
Per tali motivi l'appello incidentale va rigettato.
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Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del reclamante . Parte_1
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico del reclamante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta il reclamo.
Rigetta l'appello incidentale.
Condanna il reclamante al pagamento delle spese ed onorari di questo grado di giudizio Parte_1 in favore della reclamata , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 che liquida in € 4.500 oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico del reclamante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 10 luglio 2024
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella