Sentenza breve 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 08/10/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01619/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01282/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
del provvedimento del 9 giugno 2025, prot. n. 88922: revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 il dott. OL Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, -OMISSIS-(in appresso, S. M. N.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, il provvedimento del 9 giugno 2025, prot. n. 88922, col quale il Dirigente dello Sportello Unico Immigrazione (SUI) presso la Prefettura di Salerno aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato prot. n. PSA/L/Q/2023/102337 del 19 settembre 2023.
2. Alla stregua delle allegazioni attoree, la vicenda a monte dell’instaurazione del presente giudizio era la seguente.
2.1. A seguito di richiesta nominativa rassegnata dall-OMISSIS-r.l. (in appresso, T.) in data 27 marzo 2023 (prot. n. PSA/L/Q/2023/102337), lo S. aveva conseguito il nulla osta al lavoro subordinato prot. n. PSA/L/Q/2023/102337 del 19 settembre 2023 in relazione al “decreto flussi” 2021 (d.p.c.m. 29 dicembre 2022).
2.2. Con nota del 29 maggio 2023, il SUI di Salerno aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca del suindicato nulla osta al lavoro subordinato, che veniva disposta con provvedimento dell’8 giugno 2023 (tanto, sulla scorta del duplice rilievo che, da un lato, l’attività identificativa dell’impresa non era prevista come idonea all’assunzione e che, d’altro lato, il Centro per l’Impiego, CPI, di Salerno non risultava aver fornito riscontro all’invio dei nominativi da parte della T.).
2.3. A seguito dell’ulteriore riesame della pratica, il Dirigente del SUI di Salerno, previo parere favorevole del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, emetteva, con atto del 19 settembre 2023, prot. n. 132029, il richiesto nulla osta al lavoro subordinato.
Lo S. faceva, quindi, ingresso in Italia e, in data 14 aprile 2025, richiedeva di essere convocato presso gli uffici prefettizi, ai fini del perfezionamento del contratto di soggiorno.
2.4. In relazione a tale istanza, il SUI di Salerno, con nota del 6 maggio 2025, prot. n. 68327, opponeva il mancato rilascio del visto di ingresso da parte della competente autorità consolare.
A fronte delle deduzioni rassegnate l’8 maggio 2025 dall’interessato, il SUI di Salerno, con nota del 21 maggio 2025, prot. n. 77190, ribadiva la precedente contestazione.
A dispetto delle ulteriori controdeduzioni rassegnate dall’interessato il 28 maggio 2025, il SUI di Salerno, col qui gravato provvedimento del 9 giugno 2025, prot. n. 88922, fondava la disposta revoca del nulla osta al lavoro subordinato sui seguenti punti: a) mancato perfezionamento della procedura presso il competente CPI, per obliterata convocazione dei lavoratori ed obliterata comunicazione dell’esito delle selezioni; b) revoca del visto di ingresso da parte dell’autorità consolare; c) inidoneità reddituale della T.; d) mancata allegazione sul portale SPI della documentazione richiesta nei mesi precedenti.
Più in dettaglio, a tenore del menzionato provvedimento del 9 giugno 2025, prot. n. 88922: a) «la documentazione allegata alla pratica P-SA/UQ/2023/1036669 è risultata carente dell'esito presso il CPI competente»; con la nota del CPI di Salerno n. CPI/2023/0039388 «veniva comunicato che “i candidati lavoratori hanno affermato di non essere stati contattati dall'azienda per un colloquio. La T. non ha comunicato l'esito delle selezioni”»; b) con «la nota in data 13 maggio 2025 … l'Help Desk Esteri ha comunicato la revoca del visto d'ingresso nei confronti del lavoratore»; c) «l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno ha comunicato con prot. n. 85362 del 4 giugno 2025 il parere di competenza, in senso negativo con la motivazione "... da accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate emerge la carenza della capacità reddituale del datore di lavoro ad assumere manodopera straniera ..."»; d) «alla data odierna, in ogni caso non risultano caricati sul Portale dedicato SPI 2.0 i documenti innanzi dettagliatamente elencati, pur oggetto di plurime richieste da parte di questo Sportello Unico Immigrazione, inviate sia all'indirizzo di p.e.c. aziendale, sia al lavoratore».
3. Nell’avversare siffatta determinazione, il ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) in violazione degli artt. 3 e 10 bis della l. n. 241/1990, il provvedimento del 9 giugno 2025, prot. n. 88922, recante la revoca del nulla osta del 19 settembre 2023, prot. n. PSA/L/Q/2023/102337, individuerebbe nel mancato perfezionamento della procedura presso il competente CPI, nell’incapacità reddituale del datore di lavoro e nell’omesso caricamento dei dati sulla piattaforma SPI motivi nuovi e diversi rispetto a quello indicato nel preavviso del 21 maggio 2025, prot. n. 77190; b) in ogni caso, a dispetto di quanto ritenuto dall’amministrazione intimata: ba) la T., in data 8 marzo 2023, avrebbe inviato il modulo di richiesta di personale al CPI, a seguito di riscontro da parte di quest’ultimo con l’elenco dei lavorati italiani disponibili, avrebbe contattato i candidati aventi i requisiti desiderati e, dopo aver sottoposto a colloquio gli aspiranti lavoratori, ne avrebbe comunicato l’esito al CPI; bb) il visto di ingresso sarebbe stato regolarmente rilasciato in suo favore dalla competente autorità consolare e giammai revocato; bc) la capacità reddituale della T. sarebbe stata già positivamente verificata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro previamente al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato prot. n. 132029 del 19 settembre 2023 e troverebbe conferma nella contabilità dell’impresa relativa agli anni 2023 e 2024; bd) la documentazione richiesta dal SUI di Salerno sarebbe stata caricata sulla piattaforma SPI;
4. Costituitosi in resistenza, l’intimato Ministero dell’Interno eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso.
5. Il ricorso veniva chiamato all’udienza del 16 settembre 2025 per la trattazione dell’incidente cautelare.
Nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.
Le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone.
6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, a smentita delle proposizioni attoree (cfr. retro, sub n. 3.bb), il visto di ingresso prot. n. PSA/L/Q/2023/102337, rilasciato il 24 luglio 2023 in favore dello S., figura documentalmente revocato il 21 agosto 2023 dalla competente autorità consolare di Dacca.
7. Va, poi, esclusa la denunciata violazione del contraddittorio procedimentale con riferimento alle contestazioni di incapacità reddituale della T. e di mancato perfezionamento della procedura presso il competente CPI (cfr. retro, sub n. 3.a).
Al riguardo, giova rammentare che l'ultimo periodo dell'art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241/1990, come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. i, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, stabilisce che «la disposizione di cui al secondo periodo» («il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato») «non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis» (peraltro, impropriamente invocato, nella specie, da parte ricorrente, trattandosi di preavviso di revoca, e non di rigetto); rimane, invece, applicabile la disposizione contenuta nel primo periodo dell’art. 21 octies, comma 2, della l, n. 241/1990, in base alla quale «non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».
In questo senso, il Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2022, n. 6708 e 23 dicembre 2022, n. 11289 ha precisato che solo in caso di provvedimento discrezionale l'eventuale violazione dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990 determina l'annullamento del provvedimento, così inquadrando la portata dell'art. 21 octies, nella versione successiva alla riforma di cui all'art. 12, comma 1, lett. i, del d.l. n. 76/2020; ed invero, seppure la centralità del contraddittorio procedimentale consente l'emersione di fatti e circostanze che, sottoposte alla valutazione dell'amministrazione, possono indurre ad una favorevole conclusione del procedimento, questo aspetto diviene recessivo quando, in presenza di specifici presupposti individuati dal legislatore, una sola può essere la scelta legittima dell'amministrazione in conformità con la legge (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 2 febbraio 2023, n. 752).
Nello stesso senso, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 22 agosto 2023, n. 4838 ha affermato che: «Le previsioni di cui all'art. 10 bis l. n. 241/1990 devono essere coordinate con quelle di cui all'art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il primo periodo del comma due del predetto art. 21 octies opera tuttora in relazione alla violazione procedimentale del menzionato art. 10 bis. Ciò anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 12, comma 1, lett. i, del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020, le quali incidono propriamente sull'applicazione del secondo periodo del comma due dell'art. 21 octies L. n. 241/1990 in esame … La lettura coordinata dei menzionati artt. 10 bis e 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990, esclude che il provvedimento sia annullabile qualora, per la natura vincolata o comunque per la dimostrata non modificabilità del suo contenuto dispositivo, in sede di riedizione del potere non si potrebbe addivenire ad una decisione differente da quella in concreto adottata. In questi casi, l'attivazione del contraddittorio procedimentale – per il tramite della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza – risulterebbe non utile, in quanto non contribuirebbe in alcun modo a modificare il contenuto sostanziale della decisione. Ne consegue che l'annullamento del provvedimento negativo in relazione esclusivamente al vizio formale della mancata comunicazione del preavviso di rigetto ed una volta accertata l'infondatezza della pretesa sostanziale azionata dal privato, si tradurrebbe in un'antieconomica duplicazione di attività amministrativa, tenuto conto che, dopo la caducazione dell'atto impugnato, nella fase di riedizione del potere, la nuova decisione da assumere non potrebbe avere un contenuto ed un dispositivo diverso da quello proprio della decisione annullata (cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 marzo 2020, n. 1925; 12 febbraio 2020, n. 1081; 17 settembre 2019, n. 6209; sez. III, 19 febbraio 2019, n. 1156; sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 256 e 27 settembre 2018, n. 5562 …)».
Ebbene, nel caso in esame, alla luce delle considerazioni svolte in appresso, i rilievi di inidoneità economico-finanziaria della T. e di mancato perfezionamento della procedura presso il competente CPI costituivano approdi vincolati, con la conseguenza che il provvedimento impugnato non può essere annullato per novellazione del corrispondente motivo di revoca (cfr. TAR Umbria, Perugia, 2 aprile 2024, n. 225).
8. Il ricorrente non è arrivato, poi, a smentire efficacemente la contestazione di insussistenza, in capo alla T., dei requisiti patrimoniali ed economico-finanziari, necessari ai fini dell’assunzione e, quindi, del regolare ingresso dello straniero nel territorio nazionale (cfr. retro, sub n. 3.bc).
8.1. Al riguardo, giova richiamare in appresso la normativa di riferimento.
D.lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Art. 3 (Politiche migratorie): «4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2 bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, (…). ».
Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato): «2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il Centro per l’Impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro; d bis) asseverazione di cui all'articolo 24 bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; d ter) indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli 6 bis e 6 quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2 bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il Centro per l’Impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero. (…). 5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta … (…). 5 quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno».
Art. 24 bis (Verifiche): «1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30 bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. 2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. (…)».
D.p.r. n. 394/1999 (“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”).
Art. 30 bis (“Richiesta assunzione lavoratori stranieri”): «Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall' articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza».
D.l. n. 73/2022 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali), conv. in l. n. 122/2022.
Art. 42 (Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro): «1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. 2. Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso. 3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, è rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda. 4. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5 bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. (…)».
Art. 44 (Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30 bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394): «1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le annualità 2021, 2022 e 2023, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30 bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. 2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. (…)».
D.m. 27 maggio 2020 (“Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro”).
Art. 9: «1. L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui …».
Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 5 maggio 2022: «… in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio».
8.2. Ora, come indicato nell’impugnato provvedimento del 9 giugno 2025, prot. n. 88922, la verifica condotta dal competente Ispettorato Territoriale del Lavoro in merito alla capacità reddituale della T. ha sortito esito negativo.
In particolare, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, con nota del 4 giugno 2025, prot. n. 85362, ha comunicato che: «Per T. – Pratica SA5608279792: Da accesso alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate emerge la carenza della capacità reddituale del datore di lavoro ad assumere manodopera straniera, atteso che dal Modello IVA 2025, per l’anno d’imposta 2024, risulta un volume di affari di € 161.607,00 che al netto degli acquisti, pari ad € 1.520.863,00, restituisce una differenza negativa di - € 1.359.256,00 che dimostra non essere in grado di coprire nemmeno il costo una sola quota, come espressamente indicato nelle circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e n. 2066 del 21 marzo 2023, che fissano il limite minimo reddituale per l’assunzione ad € 30.000,00 annui».
Tanto, nell’esercizio di una funzione di controllo, avente natura obbligatoria e vincolante (sul punto, cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 28 luglio 2022, n. 1389 e n. 1390; 28 giugno 2024, n. 1049), circa i requisiti aziendali, contrattuali ed economici necessari ai fini dell’assunzione del lavoratore subordinato straniero entrato in Italia in virtù dei “decreti flussi”; e tanto, a fronte di un’asseverazione resa in data 24 febbraio 2025 dal professionista incaricato ai sensi dell’art. 44 del d.l. 73/2022, allorquando il contenuto del cennato Modello IVA 2025 (riferito all’anno di imposta 2024) risultava da quest’ultimo reperibile.
8.3. Non varrebbe, d’altronde, obiettare che la menzionata dichiarazione fiscale (Modello IVA 2025) risale ad epoca successiva a quella di presentazione della richiesta nominativa del 27 marzo 2023, prot. n. P-SA/L/Q/2023/102220, da parte della T.
E ciò, per un triplice ordine di considerazioni: - in primis, perché, in omaggio al principio “tempus regit actum”, l’amministrazione non avrebbe potuto non verificare i requisiti economico-finanziari per il nulla osta al lavoro subordinato in base alla situazione di fatto esistente al momento dell’adozione dell’atto; - poi, perché detti requisiti non possono non essere riguardati nella dimensione dinamico-sincronica dell’idoneità datoriale dal momento della domanda assunzionale fino al momento della costituzione del rapporto di lavoro con lo straniero (e del conseguente rilascio del titolo di soggiorno); - infine, perché è la stessa normativa di settore (cfr. artt. 30 bis, comma 8, del d.p.r. n. 394/1999; 103, comma 15, del d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020) a prevedere il controllo ex post sulla congruità della domanda assunzionale rispetto all’asseverata capacità economico-finanziaria datoriale, il quale non può prescindere dallo stato coevo di quest’ultima.
8.4. In ogni caso, dalle esibite dichiarazioni dei redditi 2022 e 2024 (con ingiustificata obliterazione della dichiarazione 2023), presentate dalla T., rispettivamente, in relazione ai periodi di imposta 2021 e 2023, emerge un reddito imponibile rispettivamente pari a € 147.194,00 ed a € 213.260,00.
Ebbene, tali importi non risultano ragguagliare la soglia fissata in € 30.000,00 dalla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 5 maggio 2022 per l’assunzione di ogni singolo lavoratore straniero («In particolare, in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio»): se, infatti, la T. ha richiesto il nulla osta al lavoro subordinato per n. 9 stranieri (cfr. nota del SUI di Salerno prot. n. 132029 del 20 settembre 2023) avrebbe dovuto realizzare un reddito non inferiore a € (30.000,00 x 9 =) 270.000,00, mentre – come visto – si è attestata al di sotto di tale valore minimo.
8.5. Ciò posto, occorre rammentare, a suffragio del rilievo negativo formulato dal SUI sulla scorta del parere sfavorevole del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, che «la revoca del nulla osta non è limitata al riscontro delle sole situazioni impeditive indicate negli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998 (reati c.d. ostativi, uso di documenti contraffatti ed ulteriori ipotesi previste per il lavoro stagionale), ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l’ingresso del lavoratore straniero in Italia, quali la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro (TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 27 marzo 2024, n. 65; TAR Marche, sez. II, 16 ottobre 2023, n. 634), lo svolgimento dell’attività nei settori produttivi contemplati dal decreto flussi (TAR Valle d’Aosta, 29 dicembre 2023, n. 57), o, se necessaria, l’asseverazione del consulente del lavoro (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 28 novembre 2023, n. 1538). La revoca in questione, infatti, costituisce un atto ascrivibile alla fattispecie della decadenza o c.d. revoca sanzionatoria, essendo espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per l’ottenimento del provvedimento ampliativo. Del resto, qualora si accordasse incondizionatamente la possibilità di permanere in Italia ad un cittadino extracomunitario entrato in assenza dei presupposti, grazie ad una procedura che posticipa le verifiche, il sistema dei flussi programmati d’ingresso verrebbe scavalcato e, viepiù, si presterebbe a facili elusioni. Ciò posto, nel caso di specie non può ritenersi che il ricorrente abbia maturato un affidamento incolpevole sul positivo esito del procedimento, perché l’amministrazione non ha creato una situazione di apparenza sulla spettanza del provvedimento finale di ammissione, che attribuisce stabilmente il bene della vita all’interessato. Infatti, la legge stabilisce chiaramente che i controlli possono essere svolti successivamente al rilascio del titolo per lavorare in Italia, il quale è soggetto a revoca in caso di accertamento della carenza dei requisiti» (TAR Liguria, Genova, sez. I, 10 aprile 2024, n. 261; 14 maggio 2024, n. 350; 11 giugno 2024, n. 428; cfr., in senso adesivo, TAR Lazio, Roma, sez. I, 24 aprile 2025, n. 8025).
9. A ripudio della censura rubricata retro, sub n. 3.ba, deve osservarsi che, a fronte del tenore della nota del CPI di Salerno n. CPI/2023/0039388, con cui «veniva comunicato che “i candidati lavoratori hanno affermato di non essere stati contattati dall'azienda per un colloquio”», nella documentazione a corredo dell’istanza del 27 marzo 2023, prot. n. P-SA/L/Q/2023/102220) non è rinvenibile la prova certa dell’avvenuto esperimento, a cura della T., degli interpelli nei confronti dei nominativi designati dal CPI di Salerno.
In particolare, il ricorrente si è limitato ad esibire la richiesta di personale rassegnata dalla T. l’8 marzo 2023 e la comunicazione via p.e.c. della medesima T. del 27 marzo 2023, ove si rappresenta che, a fronte dei 23 candidati segnalati, «sono stati contattati il sig. B. M. che ha rappresentato di avere avuto altra offerta di lavoro, il sig. A. M. che non ha risposto al telefono e il sig. D. R. che ha risposto di essere interessato ma deve valutare la nostra proposta … gli altri profili da voi suggeriti non rispondono alle nostre esigenze».
10. Stante la natura plurimotivata del provvedimento impugnato, l’acclarata legittimità dei rilievi dianzi scrutinati induce a predicare l’inammissibilità del profilo di censura appuntato sulla contestazione di mancata allegazione sul portale SPI della documentazione richiesta nei mesi precedenti (cfr. retro, sub n. 3.bd). In presenza di atti sorretti da autonome ragioni giuridico-fattuali, è, infatti, bastevole l’inoppugnazione, l’inoppugnabilità o l’acclarata legittimità di una sola delle argomentazioni poste a suo fondamento, perché il provvedimento medesimo possa resistere al richiesto sindacato giurisdizionale su di esso, con conseguente assorbimento – per carenza di interesse e per finalità di economia processuale – delle censure dirette a contestare ogni ulteriore nucleo motivazionale della determinazione avversata.
11. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza e inammissibilità delle censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe va, nel complesso, respinto.
12. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI SS, Presidente
OL Di OL, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL Di OL | PI SS |
IL SEGRETARIO