Articolo 2480 del Codice civile
Articolo 2479 terArticolo 2481
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2480.

(( (Modificazioni dell'atto costitutivo).)) ((Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis. Il verbale e' redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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