TRIB
Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Composto dai Signori Magistrati
dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al r.g.n. 1160/2024, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 23.01.2025, tra
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gerardina Menza;
ATTORE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Rossella Porto
CONVENUTO
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: modifica della regolamentazione del regime di affido e mantenimento prole nata da genitori non coniugati
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che ha intrattenuto fino al novembre 2021 una relazione Parte_1
more uxorio con dalla cui unione nasceva il Controparte_1 Persona_1
12.09.2012, che, a seguito del ricorso avanzato dalla odierna resistente per l'affido ed il
1 mantenimento del figlio naturale, il Tribunale di Cosenza disponeva l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, stabilendo, altresì, un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a carico del , che la situazione economica del ricorrente è peggiorata, in ragione della Parte_1
collocazione in cassa integrazione, con consistente contrazione del suo reddito pari ad euro 270,00, che il deve provvedere, oltre al mantenimento di anche Parte_1 Per_1
a quello di altri due figli nati da una precedente relazione, nata il Per_2
23.09.2001, e nato il [...], maggiorenni non sono economicamente Per_3
autosufficienti, chiedeva la modifica delle condizioni di mantenimento del figlio naturale, già stabilite nel procedimento iscritto al n. 2842/2021 di R.G.V.G., revocando l'obbligo gravante a carico del ricorrente di corrispondere, a titolo di mantenimento del minore, la somma di € 200,00 mensili, fermo rimanendo l'obbligo di compartecipazione alle spese straordinarie.
si costituiva, contestando la domanda, di cui chiedeva il rigetto. Controparte_1
La domanda proposta da non può trovare accoglimento, atteso che il Parte_1
mutamento delle condizioni economiche del ricorrente non giustifica la riduzione dell'importo dell'assegno, considerato che trattasi di un contributo minimo al soddisfacimento delle esigenze di vita del minore correlate alla sua età e perciò non suscettibile di decurtazione, in difetto di allegazione e prova di oggettive circostanze impeditive o limitative della capacità lavorativa dell'obbligato, precisandosi che il dovere dei genitori di concorrere al mantenimento della prole implica anche un onere di attivazione nella ricerca di una occupazione dalle quale trarre le risorse finanziarie necessarie allo scopo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
2 condanna alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro Parte_1
2.538,50, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. Porto, antistatario che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
3