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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2259/2023 R.G. promossa da
DA
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Venturato e dall'Avv. Laura Gatto, elettivamente domiciliata come in atti;
- attrice -
nei confronti di
(P. IV ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore;
- convenuta contumace –
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 2.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha evocato in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
deducendo che, in qualità di creditrice nei confronti di
[...] Parte_2 della somma ingiunta pari a €52.869,93, ha provveduto a notificare a quest'ultimo e all'odierna controparte atto di pignoramento presso terzi relativamente ad un'imbarcazione appartenente al . Pt_2
Parte attrice ha quindi esposto che, in seguito all'instaurazione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi incardinata avanti al Tribunale di Vicenza, il G.E. ha disposto la vendita del bene pignorato, delegando l' I.V.G. di Vicenza a quantificarne il prezzo;
quest'ultimo, a seguito della ricognizione effettuata presso la Marina di Porto Fossone, ha dato conto nella propria relazione della
1 precedente asportazione del bene de quo, come comunicato dai legali rappresentanti della società convenuta.
Parte attrice ha lamentato la violazione degli obblighi imposti al custode dall' 67 c.p.c., in virtù del richiamo operato dall'art. 546 c.p.c., chiedendone perciò la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'infruttuosità della procedura esecutiva avviata e alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute nella procedura espropriativa.
Il giudice ha disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione, fissando l'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c., disponendone lo svolgimento nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Istruita la causa mediante C.T.U., è stata poi fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della società convenuta, la quale, nonostante la regolarità della notifica, non ha provveduto alla costituzione in giudizio.
2.1. Nel merito si osserva quanto segue.
La presente controversia verte sulla domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attrice, patiti dalla stessa in conseguenza della violazione degli obblighi del terzo pignorato e custode ex art. 546
c.p.c., il quale recita: “Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a
1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro”.
Nell'esplicare il contenuto effettivo degli obblighi posti in capo al custode, l'art. 65 c.p.c. stabilisce che a quest'ultimo spetta “la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati”.
Tale attività deve essere svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, dovendo il custode provvedere alla conservazione dei beni nella prospettiva di garantire l'effettività dell'espropriazione.
Ai sensi dell'art. 67, comma 2, c.p.c., infatti, qualora il custode ometta di ottemperare ai propri obblighi in conformità al grado di diligenza richiesto, sarà tenuto al “risarcimento dei danni cagionati alle parti”.
Da ciò deriva che i compiti del custode possono essere individuati sia in tutte quelle attività volte al mantenimento e alla conservazione del bene nella sua integrità materiale e nel suo valore economico al fine di garantire l'effettività della procedura esecutiva, sia in quelle attività in senso gestorio.
2 Nell'esercizio delle suddette attività, pertanto, rispettivamente di amministrazione conservativa e gestoria, egli è chiamato a rispondere civilmente della lesione degli interessi tanto delle parti del processo esecutivo quanto da terzi interessati all'esito della procedura, laddove la sua condotta non sia improntata al rispetto del requisito della diligenza del buon padre di famiglia, analogamente a quanto richiesto al debitore nell'adempimento dell'obbligazione in generale.
2.2. Orbene, come riscontrabile per tabulas, parte attrice ha notificato l'atto di pignoramento all'odierna convenuta (terzo pignorato) il 23.6.2023 (Cfr. doc. n. 6), cui è seguita la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, con cui il terzo ha dato positivo riscontro circa l'effettiva detenzione del natante oggetto di pignoramento in virtù di un contratto di ormeggio stipulato da , moglie dell'ingiunto (Cfr. doc. 7). Persona_1
E ancora, parte attrice ha depositato prova della notifica al terzo dell'avviso di avvenuta iscrizione della causa a ruolo ex art. 543, comma 5, c.p.c. presso il Tribunale di Vicenza (Cfr. doc. 8 fasc. parte attrice).
Ciò posto, sotto il profilo della permanenza dell'obbligo del custode individuato dall'ufficiale giudiziario con l'atto di pignoramento, giova richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui: “nel procedimento di espropriazione presso terzi la responsabilità del terzo detentore del bene pignorato, prevista dall'art. 546 cod. proc. civ., presuppone la esistenza giuridica del pignoramento, che è il risultato di una serie procedimentale che si inizia con l'atto descritto dall'art. 543 cod. civ. e si completa con la dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 cod. proc. civ. o, in mancanza ed in caso di contestazione, con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 549 cod. proc. civ.) e che mantiene, quindi, il suo effetto vincolante per il terzo solo se all'intimazione di cui all'art. 543 cod. proc. civ., sia seguita la citazione dello stesso e l'accertamento del suo obbligo nell'ambito dell'espropriazione forzata” (Cfr. Cass. sent. n. 5617 del 9.6.1994).
Ebbene, nel caso di specie, alla notifica alla società convenuta dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c. è seguita l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 543, comma 5, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Pertanto, si reputa fosse sussistente l'obbligo di custodia in capo alla società convenuta al momento dell'asportazione del bene pignorato, verosimilmente avvenuta nei primi giorni di settembre del 2023
(Cfr. doc. n. 12).
Infatti, solo con ordinanza del 20.9.2023 il G.E. ha provveduto alla nomina/sostituzione dell'I.V.G. di
Vicenza quale custode dei beni mobili pignorati, delegandogli tutte le operazioni finalizzate alla vendita del bene staggito (Cfr. doc. n. 11).
3 2.3. Tanto premesso, può ritenersi provato che la convenuta abbia omesso di esercitare la custodia con la diligenza del buon padre di famiglia.
In questa prospettiva, non può trascurarsi quanto posto in rilievo dalla stessa parte convenuta nell'istanza di sostituzione del custode, datata 4.8.2023, in cui si legge che “l'ingresso dello stabilimento non è idoneo alla custodia del mezzo perché è chiuso da un cancello CP_1
elettronico, dal quale può entrare chiunque e in qualsiasi orario” (Cfr. doc. n. 10).
Ebbene, proprio la piena consapevolezza della situazione relativa allo stabilimento avrebbe dovuto imporre alla società convenuta, avente in custodia l'imbarcazione, l'onere di adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non venir meno agli obblighi sulla stessa gravanti.
Sul punto, pur non ritenendosi esigibile da parte del custode un controllo costante, esplicato attraverso una continua presenza in loco, può ritenersi connotata da colpa la condotta del custode, in quanto non conforme a quella concretamente esigibile da parte del custode medesimo laddove la sorveglianza esercitata sia rivelata inidonea, come occorso nel caso di specie, a tutelare l'integrità della res.
3. Pertanto, accertata la negligente condotta posta in essere dalla convenuta, occorre valutare la fondatezza in ordine alla domanda risarcitoria formulata dall'attrice.
Al riguardo giova premettere che il custode, nell'esercizio delle proprie funzioni, espleta un'attività di natura pubblicistica, operando quale ausiliario del giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che lo stesso potrà rispondere della propria condotta in virtù della disciplina della responsabilità aquiliana, non avendo il custode alcun rapporto privatistico con il creditore procedente.
Naturalmente, ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2043 c.c. per configurare una responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova incombe su chi invoca la tutela risarcitoria.
Ebbene, le complessive deduzioni ed allegazioni versate in atti, consentono di evidenziare che la convenuta non abbia adottato alcuna cautela o precauzione, nei limiti della richiesta diligenza, al fine di garantire la conservazione della res a lei affidata.
Altresì, deve rilevarsi come nel caso in esame nessun dubbio possa esservi circa la sussistenza del nesso di causalità tra evento (sottrazione del bene pignorato) e il danno patito dall'attrice, dal momento che risulta immediatamente evidente che l'impossibilità di procedere alla vendita dell'unico bene pignorato al debitore renda del tutto infruttuosa la procedura espropriativa, arrecando pregiudizio alle ragioni del creditore procedente.
3.1 Con riferimento alla quantificazione dei danni patiti da parte attrice, si reputa di poter fare riferimento non all'ammontare del credito intimato con l'atto di precetto in rinnovazione (euro
4 66.563,14), bensì al diverso importo che il creditore procedente avrebbe presumibilmente ottenuto all'esito della vendita autorizzata con la procedura esecutiva.
Sul punto, ritiene questo giudice di aderire alla quantificazione operata nell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni risultano essere immuni da vizi logico giuridici e pertanto condivisibili ai fini della presente decisione (cfr. elaborato peritale depositato il 31.1.2025).
In particolare, infatti, il professionista incaricato alla stima del valore commerciale del bene de quo attualizzato al mese di novembre del 2023 ha specificamente indicato i criteri analitici seguiti nell'espletamento della valutazione.
A maggiore specificazione, l'ausiliario ha operato il deprezzamento del bene dal valore di listino del
2025 assumendo un periodo di immissione sul mercato di 10 anni (2013/2023) e applicando l'ulteriore riduzione del 2% pari all'inflazione annua, sì da stimare il valore commerciale del natante in 40.800,00 euro.
Dunque, a tale somma può essere presa a riferimento come plausibile valore di vendita nell'ambito della procedura esecutiva.
3.2 La società attrice ha poi dedotto quale ulteriore voce di danno le spese sostenute nella procedura esecutiva, dichiarata estinta nelle more del presente giudizio (Cfr. doc. depositato il 6.3.2024).
Ebbene, si osserva che la domanda va necessariamente esaminata alla luce del contenuto dell'art. 95
c.p.c., secondo cui “le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione”.
Tale disposizione, nel porre a carico del soggetto che subisce l'esecuzione l'obbligo di pagare le spese del relativo procedimento, presuppone espressamente un'esecuzione fruttuosa.
Sul punto consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in virtù dell'art. 95 c.p.c. […] il recupero delle spese sostenute dai creditori può trovare realizzazione solo in caso di utile partecipazione di costoro alla distribuzione, all'esito di una risultata fruttuosa esecuzione che abbia cioè consentito la realizzazione di una massa attiva da distribuire”, sicché deve ritenersi precluso al giudice dell'esecuzione “emettere una pronuncia di condanna costituente titolo esecutivo nei confronti del soggetto che ha subito l'esecuzione, potendo egli in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 510 c.p.c., solamente determinare l'importo spettante ai creditori per capitale, interessi e spese,[…]in vista dell'emissione di una successiva pronunzia (non già di condanna bensì) di distribuzione e assegnazione – interamente o parzialmente satisfattiva – secondo la consistenza della massa attiva ricavata dall'espropriazione” (Cfr. Cass. Civ. sent. n. 8634 del 29.5.2003).
5 In modo analogo, con riferimento all'espropriazione effettuata verso terzo conclusasi con esito infruttuoso, la Suprema Corte ha ribadito che “in conformità alla regola generale dettata dall'art. 310, ultimo comma c.p.c., nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo fra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate” (Cfr. Cass. Civ. sent. 16711 del 17.7.2009; Cass.
Civ. sent. 23408 del 9.11.2007).
E ancora, sulla scorta dei principi richiamati, è possibile affermare che il diritto del creditore procedente (come pure dei creditori intervenuti) a vedersi rimborsate le spese della procedura esecutiva si configuri quale diritto nascente dall'esercizio dell'azione esecutiva, cioè nel processo e dal processo, senza alcun obbligo di rimborso a carico dell'esecutato, ma rappresentando piuttosto un onere gravante sul ricavato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui risultino insoddisfatte, risulteranno irripetibili (si veda Cass. Civ. sent. n. 24571 del 5.10.2018).
Nondimeno, tali principi appaiono pienamente conformi alla disciplina dei privilegi contenuta nel codice civile e, in particolare, negli artt. 2777 c.c. e seguenti.
In altri termini, le spese relative al procedimento di espropriazione presso terzi, qualora si fosse realizzata la vendita del bene, sarebbero state dedotte proprio dal ricavato della vendita.
Dunque, ai fini della liquidazione del danno in concreto patito dall'odierna attrice, alla somma presumibilmente ricavabile dalla vendita dell'imbarcazione va detratto il valore dei costi di stima e di esperimento di vendita, come enucleabili dall'ordinanza del Tribunale di Vicenza del 20.9.2023.
Tali spese sono state quantificate dal C.t.u. in 1.829,01 euro totali (126,01 per versamento forfettario ex art. 31+122 euro per pubblicità+101,00 euro per contributo PVP+1480,00 euro per spese di trasporto), con condivisibile e specifica indicazione del criterio di calcolo (cfr. elaborato peritale depositato il
31.1.2025).
Dunque, il danno va liquidato in euro 38.971,00 in cifra tonda (40.800,00-1829,00).
4. Ciò posto, diversamente si opina in ordine alle spese effettivamente già sostenute dall'odierna attrice, come effettivamente documentate dalla stessa.
A maggiore specificazione, l'istante ha dedotto che nel provvedimento del 18.12.2023 emesso dal
Tribunale di Vicenza, con cui è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva, sarebbero anche state liquidate le spese relative alla stessa, per un ammontare di euro 3.966,23.
A ben vedere, in detto provvedimento non è affatto presente una liquidazione delle spese;
al contrario, il giudice ha precisato che “l'art. 95 cpc prevede che le spese della procedura esecutiva siano poste a
6 carico della parte esecutata solo in caso di utile distribuzione ( Nel caso di procedimento di espropriazione presso terzi conclusosi per effetto di dichiarazione negativa del terzo, non contestata dal creditore esecutante, nessuna norma assicura a quest'ultimo il recupero delle spese processuali, dato che l'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del soggetto che subisce l'esecuzione le spese del relativo procedimento, presuppone espressamente un'esecuzione fruttuosa Trib. Monza, 6 settembre 2010.)” e che “nella fattispecie de qua, non vi è alcun ricavato della vendita dei beni pignorati da assegnare”
(Cfr. doc. depositato il 6.3.2024).
Tuttavia, a parere di questo giudicante, proprio la condotta tenuta dalla odierna convenuta ha determinato l'infruttuosità della procedura esecutiva, ragione per cui assurgono a danno patito dalla parte attrice le spese dalla stessa sostenute nell'ambito della procedura in questione.
Pertanto, trattasi di danno emergente, la cui prova è a carico della società istante;
di conseguenza, pur tenuto conto della precisa indicazione fornita dalla parte nella nota depositata in data 6.3.2024, potranno essere riconosciute ai fini voluti esclusivamente le somme rispetto alle quali è stata fornita prova dell'effettivo esborso.
Nello specifico, parte attrice ha provato di avere sostenuto i costi:
- per la notifica del pignoramento presso terzi e restituzione in contrassegno, pari a 73,75 euro (cfr. doc.
n. 6)
- per la notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c., pari a 11,45 euro (cfr. doc. n. 8).
Di tutte le altre voci, pure indicate dettagliatamente, non è stata fornita prova dell'avvenuto pagamento.
In definitiva, il danno va complessivamente liquidato nella somma di 39.056,00 in cifra tonda
(38.971,00+11,45+73,75).
4.1 Posto che il risarcimento del danno richiesto nel presente giudizio costituisce un debito di valore e non di valuta, la relativa quantificazione pecuniaria è dunque soggetta a rivalutazione per effetto e nella misura della perdita di valore della moneta nel periodo compreso tra la data dell'illecito e quello della sentenza di condanna, con l'aggiunta degli interessi, che hanno funzione compensativa e che vanno poi calcolati, nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate (Cassazione civile sez. I,
11/07/2013, n.17201; Cass. 16894/2010; 16637/2008; 7891/2007; sez. un. 1712/1995).
Essendo stato il risarcimento complessivo già espresso in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite
(v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più
7 recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
È stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, la convenuta dovrà corrispondere all'attrice gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di € 38.403,15 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al settembre 2023, quale momento in cui il danno è stato scoperto e verificato) e, quindi, anno per anno, a partire dal settembre 2024 e fino al momento della presente decisione, sulla somma risultante dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
4.2 Con riferimento agli interessi, si osserva che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224
c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo che, per rendere effettiva la reintegrazione
8 patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale
è emanata la pronuncia giudiziale finale (Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020).
Nondimeno, giova precisare che l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
ed occorrerà altresì sottolineare come la relativa determinazione non sia in nessun modo automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36878 del
26/11/2021).
Infatti, coerentemente ai principi sopra richiamati, l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (D.Lgs. n. 231 del 2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per (i) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del
20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche
Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023).
Rispetto a tali premesse sistematiche, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “Tutte le volte, infatti, in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativì a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare
l'entità del danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri equitativi ritenuti più adeguati” (Cfr. in motivazione Cassazione civile sez. III, 05/07/2023,
n.19063).
Nella specie, l'obbligazione risarcitoria non aveva natura originariamente pecuniaria e la sua necessaria liquidazione determina la connotazione del debito di valore.
Dunque, questo giudicante reputa che, in assenza di elementi che giustifichino il ricorso a diversi parametri, gli interessi "compensativi" quale componente costitutiva del danno rivendicato possono essere liquidati applicando il parametro rappresentato dall'art. 1284 c.c., comma 1.
9 De iure, dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1224, comma 1, c.c..
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività in concreto svolta e delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 21.5.2025, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: dichiara la contumacia di Controparte_1 accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 39.056,00, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 38.403,15 e, quindi, anno per anno, a partire dal settembre 2024 e fino al momento della presente decisione, sulla somma risultante dalla rivalutazione;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in 786,00 euro per spese vive e 7.886,00 euro per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e
C.p.A. come per legge;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 21.5.2025, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Rovigo, in data 22.5.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2259/2023 R.G. promossa da
DA
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Venturato e dall'Avv. Laura Gatto, elettivamente domiciliata come in atti;
- attrice -
nei confronti di
(P. IV ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore;
- convenuta contumace –
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 2.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha evocato in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
deducendo che, in qualità di creditrice nei confronti di
[...] Parte_2 della somma ingiunta pari a €52.869,93, ha provveduto a notificare a quest'ultimo e all'odierna controparte atto di pignoramento presso terzi relativamente ad un'imbarcazione appartenente al . Pt_2
Parte attrice ha quindi esposto che, in seguito all'instaurazione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi incardinata avanti al Tribunale di Vicenza, il G.E. ha disposto la vendita del bene pignorato, delegando l' I.V.G. di Vicenza a quantificarne il prezzo;
quest'ultimo, a seguito della ricognizione effettuata presso la Marina di Porto Fossone, ha dato conto nella propria relazione della
1 precedente asportazione del bene de quo, come comunicato dai legali rappresentanti della società convenuta.
Parte attrice ha lamentato la violazione degli obblighi imposti al custode dall' 67 c.p.c., in virtù del richiamo operato dall'art. 546 c.p.c., chiedendone perciò la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'infruttuosità della procedura esecutiva avviata e alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute nella procedura espropriativa.
Il giudice ha disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione, fissando l'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c., disponendone lo svolgimento nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Istruita la causa mediante C.T.U., è stata poi fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della società convenuta, la quale, nonostante la regolarità della notifica, non ha provveduto alla costituzione in giudizio.
2.1. Nel merito si osserva quanto segue.
La presente controversia verte sulla domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attrice, patiti dalla stessa in conseguenza della violazione degli obblighi del terzo pignorato e custode ex art. 546
c.p.c., il quale recita: “Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a
1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro”.
Nell'esplicare il contenuto effettivo degli obblighi posti in capo al custode, l'art. 65 c.p.c. stabilisce che a quest'ultimo spetta “la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati”.
Tale attività deve essere svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, dovendo il custode provvedere alla conservazione dei beni nella prospettiva di garantire l'effettività dell'espropriazione.
Ai sensi dell'art. 67, comma 2, c.p.c., infatti, qualora il custode ometta di ottemperare ai propri obblighi in conformità al grado di diligenza richiesto, sarà tenuto al “risarcimento dei danni cagionati alle parti”.
Da ciò deriva che i compiti del custode possono essere individuati sia in tutte quelle attività volte al mantenimento e alla conservazione del bene nella sua integrità materiale e nel suo valore economico al fine di garantire l'effettività della procedura esecutiva, sia in quelle attività in senso gestorio.
2 Nell'esercizio delle suddette attività, pertanto, rispettivamente di amministrazione conservativa e gestoria, egli è chiamato a rispondere civilmente della lesione degli interessi tanto delle parti del processo esecutivo quanto da terzi interessati all'esito della procedura, laddove la sua condotta non sia improntata al rispetto del requisito della diligenza del buon padre di famiglia, analogamente a quanto richiesto al debitore nell'adempimento dell'obbligazione in generale.
2.2. Orbene, come riscontrabile per tabulas, parte attrice ha notificato l'atto di pignoramento all'odierna convenuta (terzo pignorato) il 23.6.2023 (Cfr. doc. n. 6), cui è seguita la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, con cui il terzo ha dato positivo riscontro circa l'effettiva detenzione del natante oggetto di pignoramento in virtù di un contratto di ormeggio stipulato da , moglie dell'ingiunto (Cfr. doc. 7). Persona_1
E ancora, parte attrice ha depositato prova della notifica al terzo dell'avviso di avvenuta iscrizione della causa a ruolo ex art. 543, comma 5, c.p.c. presso il Tribunale di Vicenza (Cfr. doc. 8 fasc. parte attrice).
Ciò posto, sotto il profilo della permanenza dell'obbligo del custode individuato dall'ufficiale giudiziario con l'atto di pignoramento, giova richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui: “nel procedimento di espropriazione presso terzi la responsabilità del terzo detentore del bene pignorato, prevista dall'art. 546 cod. proc. civ., presuppone la esistenza giuridica del pignoramento, che è il risultato di una serie procedimentale che si inizia con l'atto descritto dall'art. 543 cod. civ. e si completa con la dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 cod. proc. civ. o, in mancanza ed in caso di contestazione, con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 549 cod. proc. civ.) e che mantiene, quindi, il suo effetto vincolante per il terzo solo se all'intimazione di cui all'art. 543 cod. proc. civ., sia seguita la citazione dello stesso e l'accertamento del suo obbligo nell'ambito dell'espropriazione forzata” (Cfr. Cass. sent. n. 5617 del 9.6.1994).
Ebbene, nel caso di specie, alla notifica alla società convenuta dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c. è seguita l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 543, comma 5, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Pertanto, si reputa fosse sussistente l'obbligo di custodia in capo alla società convenuta al momento dell'asportazione del bene pignorato, verosimilmente avvenuta nei primi giorni di settembre del 2023
(Cfr. doc. n. 12).
Infatti, solo con ordinanza del 20.9.2023 il G.E. ha provveduto alla nomina/sostituzione dell'I.V.G. di
Vicenza quale custode dei beni mobili pignorati, delegandogli tutte le operazioni finalizzate alla vendita del bene staggito (Cfr. doc. n. 11).
3 2.3. Tanto premesso, può ritenersi provato che la convenuta abbia omesso di esercitare la custodia con la diligenza del buon padre di famiglia.
In questa prospettiva, non può trascurarsi quanto posto in rilievo dalla stessa parte convenuta nell'istanza di sostituzione del custode, datata 4.8.2023, in cui si legge che “l'ingresso dello stabilimento non è idoneo alla custodia del mezzo perché è chiuso da un cancello CP_1
elettronico, dal quale può entrare chiunque e in qualsiasi orario” (Cfr. doc. n. 10).
Ebbene, proprio la piena consapevolezza della situazione relativa allo stabilimento avrebbe dovuto imporre alla società convenuta, avente in custodia l'imbarcazione, l'onere di adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non venir meno agli obblighi sulla stessa gravanti.
Sul punto, pur non ritenendosi esigibile da parte del custode un controllo costante, esplicato attraverso una continua presenza in loco, può ritenersi connotata da colpa la condotta del custode, in quanto non conforme a quella concretamente esigibile da parte del custode medesimo laddove la sorveglianza esercitata sia rivelata inidonea, come occorso nel caso di specie, a tutelare l'integrità della res.
3. Pertanto, accertata la negligente condotta posta in essere dalla convenuta, occorre valutare la fondatezza in ordine alla domanda risarcitoria formulata dall'attrice.
Al riguardo giova premettere che il custode, nell'esercizio delle proprie funzioni, espleta un'attività di natura pubblicistica, operando quale ausiliario del giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che lo stesso potrà rispondere della propria condotta in virtù della disciplina della responsabilità aquiliana, non avendo il custode alcun rapporto privatistico con il creditore procedente.
Naturalmente, ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2043 c.c. per configurare una responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova incombe su chi invoca la tutela risarcitoria.
Ebbene, le complessive deduzioni ed allegazioni versate in atti, consentono di evidenziare che la convenuta non abbia adottato alcuna cautela o precauzione, nei limiti della richiesta diligenza, al fine di garantire la conservazione della res a lei affidata.
Altresì, deve rilevarsi come nel caso in esame nessun dubbio possa esservi circa la sussistenza del nesso di causalità tra evento (sottrazione del bene pignorato) e il danno patito dall'attrice, dal momento che risulta immediatamente evidente che l'impossibilità di procedere alla vendita dell'unico bene pignorato al debitore renda del tutto infruttuosa la procedura espropriativa, arrecando pregiudizio alle ragioni del creditore procedente.
3.1 Con riferimento alla quantificazione dei danni patiti da parte attrice, si reputa di poter fare riferimento non all'ammontare del credito intimato con l'atto di precetto in rinnovazione (euro
4 66.563,14), bensì al diverso importo che il creditore procedente avrebbe presumibilmente ottenuto all'esito della vendita autorizzata con la procedura esecutiva.
Sul punto, ritiene questo giudice di aderire alla quantificazione operata nell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni risultano essere immuni da vizi logico giuridici e pertanto condivisibili ai fini della presente decisione (cfr. elaborato peritale depositato il 31.1.2025).
In particolare, infatti, il professionista incaricato alla stima del valore commerciale del bene de quo attualizzato al mese di novembre del 2023 ha specificamente indicato i criteri analitici seguiti nell'espletamento della valutazione.
A maggiore specificazione, l'ausiliario ha operato il deprezzamento del bene dal valore di listino del
2025 assumendo un periodo di immissione sul mercato di 10 anni (2013/2023) e applicando l'ulteriore riduzione del 2% pari all'inflazione annua, sì da stimare il valore commerciale del natante in 40.800,00 euro.
Dunque, a tale somma può essere presa a riferimento come plausibile valore di vendita nell'ambito della procedura esecutiva.
3.2 La società attrice ha poi dedotto quale ulteriore voce di danno le spese sostenute nella procedura esecutiva, dichiarata estinta nelle more del presente giudizio (Cfr. doc. depositato il 6.3.2024).
Ebbene, si osserva che la domanda va necessariamente esaminata alla luce del contenuto dell'art. 95
c.p.c., secondo cui “le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione”.
Tale disposizione, nel porre a carico del soggetto che subisce l'esecuzione l'obbligo di pagare le spese del relativo procedimento, presuppone espressamente un'esecuzione fruttuosa.
Sul punto consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in virtù dell'art. 95 c.p.c. […] il recupero delle spese sostenute dai creditori può trovare realizzazione solo in caso di utile partecipazione di costoro alla distribuzione, all'esito di una risultata fruttuosa esecuzione che abbia cioè consentito la realizzazione di una massa attiva da distribuire”, sicché deve ritenersi precluso al giudice dell'esecuzione “emettere una pronuncia di condanna costituente titolo esecutivo nei confronti del soggetto che ha subito l'esecuzione, potendo egli in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 510 c.p.c., solamente determinare l'importo spettante ai creditori per capitale, interessi e spese,[…]in vista dell'emissione di una successiva pronunzia (non già di condanna bensì) di distribuzione e assegnazione – interamente o parzialmente satisfattiva – secondo la consistenza della massa attiva ricavata dall'espropriazione” (Cfr. Cass. Civ. sent. n. 8634 del 29.5.2003).
5 In modo analogo, con riferimento all'espropriazione effettuata verso terzo conclusasi con esito infruttuoso, la Suprema Corte ha ribadito che “in conformità alla regola generale dettata dall'art. 310, ultimo comma c.p.c., nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo fra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate” (Cfr. Cass. Civ. sent. 16711 del 17.7.2009; Cass.
Civ. sent. 23408 del 9.11.2007).
E ancora, sulla scorta dei principi richiamati, è possibile affermare che il diritto del creditore procedente (come pure dei creditori intervenuti) a vedersi rimborsate le spese della procedura esecutiva si configuri quale diritto nascente dall'esercizio dell'azione esecutiva, cioè nel processo e dal processo, senza alcun obbligo di rimborso a carico dell'esecutato, ma rappresentando piuttosto un onere gravante sul ricavato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui risultino insoddisfatte, risulteranno irripetibili (si veda Cass. Civ. sent. n. 24571 del 5.10.2018).
Nondimeno, tali principi appaiono pienamente conformi alla disciplina dei privilegi contenuta nel codice civile e, in particolare, negli artt. 2777 c.c. e seguenti.
In altri termini, le spese relative al procedimento di espropriazione presso terzi, qualora si fosse realizzata la vendita del bene, sarebbero state dedotte proprio dal ricavato della vendita.
Dunque, ai fini della liquidazione del danno in concreto patito dall'odierna attrice, alla somma presumibilmente ricavabile dalla vendita dell'imbarcazione va detratto il valore dei costi di stima e di esperimento di vendita, come enucleabili dall'ordinanza del Tribunale di Vicenza del 20.9.2023.
Tali spese sono state quantificate dal C.t.u. in 1.829,01 euro totali (126,01 per versamento forfettario ex art. 31+122 euro per pubblicità+101,00 euro per contributo PVP+1480,00 euro per spese di trasporto), con condivisibile e specifica indicazione del criterio di calcolo (cfr. elaborato peritale depositato il
31.1.2025).
Dunque, il danno va liquidato in euro 38.971,00 in cifra tonda (40.800,00-1829,00).
4. Ciò posto, diversamente si opina in ordine alle spese effettivamente già sostenute dall'odierna attrice, come effettivamente documentate dalla stessa.
A maggiore specificazione, l'istante ha dedotto che nel provvedimento del 18.12.2023 emesso dal
Tribunale di Vicenza, con cui è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva, sarebbero anche state liquidate le spese relative alla stessa, per un ammontare di euro 3.966,23.
A ben vedere, in detto provvedimento non è affatto presente una liquidazione delle spese;
al contrario, il giudice ha precisato che “l'art. 95 cpc prevede che le spese della procedura esecutiva siano poste a
6 carico della parte esecutata solo in caso di utile distribuzione ( Nel caso di procedimento di espropriazione presso terzi conclusosi per effetto di dichiarazione negativa del terzo, non contestata dal creditore esecutante, nessuna norma assicura a quest'ultimo il recupero delle spese processuali, dato che l'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del soggetto che subisce l'esecuzione le spese del relativo procedimento, presuppone espressamente un'esecuzione fruttuosa Trib. Monza, 6 settembre 2010.)” e che “nella fattispecie de qua, non vi è alcun ricavato della vendita dei beni pignorati da assegnare”
(Cfr. doc. depositato il 6.3.2024).
Tuttavia, a parere di questo giudicante, proprio la condotta tenuta dalla odierna convenuta ha determinato l'infruttuosità della procedura esecutiva, ragione per cui assurgono a danno patito dalla parte attrice le spese dalla stessa sostenute nell'ambito della procedura in questione.
Pertanto, trattasi di danno emergente, la cui prova è a carico della società istante;
di conseguenza, pur tenuto conto della precisa indicazione fornita dalla parte nella nota depositata in data 6.3.2024, potranno essere riconosciute ai fini voluti esclusivamente le somme rispetto alle quali è stata fornita prova dell'effettivo esborso.
Nello specifico, parte attrice ha provato di avere sostenuto i costi:
- per la notifica del pignoramento presso terzi e restituzione in contrassegno, pari a 73,75 euro (cfr. doc.
n. 6)
- per la notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c., pari a 11,45 euro (cfr. doc. n. 8).
Di tutte le altre voci, pure indicate dettagliatamente, non è stata fornita prova dell'avvenuto pagamento.
In definitiva, il danno va complessivamente liquidato nella somma di 39.056,00 in cifra tonda
(38.971,00+11,45+73,75).
4.1 Posto che il risarcimento del danno richiesto nel presente giudizio costituisce un debito di valore e non di valuta, la relativa quantificazione pecuniaria è dunque soggetta a rivalutazione per effetto e nella misura della perdita di valore della moneta nel periodo compreso tra la data dell'illecito e quello della sentenza di condanna, con l'aggiunta degli interessi, che hanno funzione compensativa e che vanno poi calcolati, nella misura legale, anno per anno, sulle somme via via rivalutate (Cassazione civile sez. I,
11/07/2013, n.17201; Cass. 16894/2010; 16637/2008; 7891/2007; sez. un. 1712/1995).
Essendo stato il risarcimento complessivo già espresso in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite
(v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più
7 recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
È stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, la convenuta dovrà corrispondere all'attrice gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di € 38.403,15 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al settembre 2023, quale momento in cui il danno è stato scoperto e verificato) e, quindi, anno per anno, a partire dal settembre 2024 e fino al momento della presente decisione, sulla somma risultante dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
4.2 Con riferimento agli interessi, si osserva che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224
c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo che, per rendere effettiva la reintegrazione
8 patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale
è emanata la pronuncia giudiziale finale (Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020).
Nondimeno, giova precisare che l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
ed occorrerà altresì sottolineare come la relativa determinazione non sia in nessun modo automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36878 del
26/11/2021).
Infatti, coerentemente ai principi sopra richiamati, l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (D.Lgs. n. 231 del 2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per (i) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del
20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche
Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023).
Rispetto a tali premesse sistematiche, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “Tutte le volte, infatti, in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativì a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare
l'entità del danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni che ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri equitativi ritenuti più adeguati” (Cfr. in motivazione Cassazione civile sez. III, 05/07/2023,
n.19063).
Nella specie, l'obbligazione risarcitoria non aveva natura originariamente pecuniaria e la sua necessaria liquidazione determina la connotazione del debito di valore.
Dunque, questo giudicante reputa che, in assenza di elementi che giustifichino il ricorso a diversi parametri, gli interessi "compensativi" quale componente costitutiva del danno rivendicato possono essere liquidati applicando il parametro rappresentato dall'art. 1284 c.c., comma 1.
9 De iure, dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1224, comma 1, c.c..
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M.
n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività in concreto svolta e delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 21.5.2025, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: dichiara la contumacia di Controparte_1 accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 39.056,00, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 38.403,15 e, quindi, anno per anno, a partire dal settembre 2024 e fino al momento della presente decisione, sulla somma risultante dalla rivalutazione;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in 786,00 euro per spese vive e 7.886,00 euro per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e
C.p.A. come per legge;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto del 21.5.2025, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Rovigo, in data 22.5.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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