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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63669 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ardizzi
e
Controparte_1
CONVENUTO – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
– nel convenire in giudizio il in epigrafe – ha Parte_1 CP_1
impugnato la delibera adottata dalla compagine condominiale nell'assemblea del
26.2.2022 sul punto n. 2 dell'o.d.g. (“Riapprovazione della gestione
“ PAL.A CIV. 117 2019/2020” e dei relativi piani di riparto Controparte_2
rielaborati tenendo conto delle esclusioni decise con delibera del 18.3.2019”).
Ha dedotto – a sostegno dell'impugnazione – che tale delibera è illegittima in quanto:
- nel relativo verbale è stata omessa l'indicazione dei condomini presenti al momento della votazione e delle relative quote millesimali;
- ha erroneamente ripartito ed imputato la spesa riferita alla voce “01/006
Bonifica materiali contenente amianto”.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e la sua contumacia è stata CP_1
dichiarata con ordinanza in data 2.5.2023.
La causa – senza il successivo espletamento di attività istruttorie – è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024 sulle immutate conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue.
L'impugnazione è fondata.
E' decisiva ed assorbente la fondatezza del vizio relativo all'omessa indicazione nel verbale assembleare dei condomini presenti – personalmente o per delega – e delle specifiche quote millesimali rappresentate dai condomini presenti – nonché di quelle rappresentate dai condomini deleganti – che hanno votato favorevolmente all'approvazione della delibera sul punto n. 2 dell'o.d.g. (cfr. all. 4 dell'atto di citazione).
Emerge innanzitutto la totale genericità del verbale assembleare nel quale per l'individuazione dei condomini presenti o rappresentati per delega è operato un rinvio agli “all. 1 e 2” che tuttavia non risultano acclusi al verbale stesso né sono stati prodotti dal convenuto (stante la sua contumacia).
A tale omissione consegue la sussistenza del vizio relativo alla delibera sul punto n. 2
dell'o.d.g. nel quale è indicata solamente la quota millesimale totale dei votanti a favore e non invece le singole quote relative ai condomini presenti personalmente ed ai condomini presenti per delega che non sono nemmeno individuati nominativamente (non risultando individuati – d'altra parte – neppure i condomini contrari all'approvazione della delibera).
Deve dunque ritenersi la non conformità alla disciplina legale di un verbale
assembleare in cui sia omessa la specificazione nominativa dei singoli condomini
favorevoli e contrari – con le loro quote di partecipazione – e si attesti
semplicemente il risultato della votazione (per tutte, Cass. – sez. un. – 7.3.2005, n.
4806).
La contestuale domanda risarcitoria – pure proposta da parte attrice – deve essere invece rigettata in ragione della sua totale genericità e mancanza di prova.
Le spese processuali devono seguire – pertanto – la soccombenza del CP_1
convenuto (non sussistendo i presupposti legali per la sua contestuale condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta da parte attrice).
P.Q.M.
annulla la delibera impugnata;
rigetta la domanda risarcitoria;
condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese processuali, CP_1
liquidate d'ufficio euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%,
euro 125,00 per spese vive, Iva e Cassa come per legge.
14.1.2025.
IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63669 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ardizzi
e
Controparte_1
CONVENUTO – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
– nel convenire in giudizio il in epigrafe – ha Parte_1 CP_1
impugnato la delibera adottata dalla compagine condominiale nell'assemblea del
26.2.2022 sul punto n. 2 dell'o.d.g. (“Riapprovazione della gestione
“ PAL.A CIV. 117 2019/2020” e dei relativi piani di riparto Controparte_2
rielaborati tenendo conto delle esclusioni decise con delibera del 18.3.2019”).
Ha dedotto – a sostegno dell'impugnazione – che tale delibera è illegittima in quanto:
- nel relativo verbale è stata omessa l'indicazione dei condomini presenti al momento della votazione e delle relative quote millesimali;
- ha erroneamente ripartito ed imputato la spesa riferita alla voce “01/006
Bonifica materiali contenente amianto”.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e la sua contumacia è stata CP_1
dichiarata con ordinanza in data 2.5.2023.
La causa – senza il successivo espletamento di attività istruttorie – è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024 sulle immutate conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue.
L'impugnazione è fondata.
E' decisiva ed assorbente la fondatezza del vizio relativo all'omessa indicazione nel verbale assembleare dei condomini presenti – personalmente o per delega – e delle specifiche quote millesimali rappresentate dai condomini presenti – nonché di quelle rappresentate dai condomini deleganti – che hanno votato favorevolmente all'approvazione della delibera sul punto n. 2 dell'o.d.g. (cfr. all. 4 dell'atto di citazione).
Emerge innanzitutto la totale genericità del verbale assembleare nel quale per l'individuazione dei condomini presenti o rappresentati per delega è operato un rinvio agli “all. 1 e 2” che tuttavia non risultano acclusi al verbale stesso né sono stati prodotti dal convenuto (stante la sua contumacia).
A tale omissione consegue la sussistenza del vizio relativo alla delibera sul punto n. 2
dell'o.d.g. nel quale è indicata solamente la quota millesimale totale dei votanti a favore e non invece le singole quote relative ai condomini presenti personalmente ed ai condomini presenti per delega che non sono nemmeno individuati nominativamente (non risultando individuati – d'altra parte – neppure i condomini contrari all'approvazione della delibera).
Deve dunque ritenersi la non conformità alla disciplina legale di un verbale
assembleare in cui sia omessa la specificazione nominativa dei singoli condomini
favorevoli e contrari – con le loro quote di partecipazione – e si attesti
semplicemente il risultato della votazione (per tutte, Cass. – sez. un. – 7.3.2005, n.
4806).
La contestuale domanda risarcitoria – pure proposta da parte attrice – deve essere invece rigettata in ragione della sua totale genericità e mancanza di prova.
Le spese processuali devono seguire – pertanto – la soccombenza del CP_1
convenuto (non sussistendo i presupposti legali per la sua contestuale condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta da parte attrice).
P.Q.M.
annulla la delibera impugnata;
rigetta la domanda risarcitoria;
condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese processuali, CP_1
liquidate d'ufficio euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%,
euro 125,00 per spese vive, Iva e Cassa come per legge.
14.1.2025.
IL GIUDICE