Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile
Specializzata in materia di impresa - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1759/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
Parte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore; Parte_2
(P.IVA ) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CAPUTO P.IVA_2
SALVATORE appellanti contro
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_3
difeso dagli avv. FARACI GIUSEPPE
Appellata appellante incidentale
Oggetto: Altri istituti di diritto societario
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, per la restituzione di somme anticipate Parte_2
in favore del , del quale erano state soci. CP_2
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 12/9/2019,
e Parte_1 Parte_2
contestando la statuizione per diverse ragioni e
[...]
riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, ha Controparte_1
contestato il gravame, chiedendone il rigetto, proponendo a sua volta appello incidentale lamentando il mancato vaglio dell'eccezione di estinzione del giudizio di prime cure.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “L'Avv. Salvatore Caputo, nell'interesse degli appellanti, riportandosi agli atti e verbali di causa, precisa le conclusioni ed insiste per l'accoglimento del proposto appello e il rigetto di ogni contraria eccezione e richiesta. Con vittoria di spese e compensi. Parimenti, chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 CPC, anche in ragione della vetustà del fascicolo.”; appellato: “precisa le conclusioni riportandosi quanto domandato ed eccepito in atti e verbali di causa, con il rigetto di quanto ex adverso poiché infondato in fatto ed inammissibile in diritto per le ragioni già spiegate in atti e chiede che la causa venga assegnata a sentenza con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA da distrarsi in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario.”.
Indi, con ordinanza del 25/10/2024 la causa è stata posta in decisione, con
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, in ragione dell'ordine logico-giuridico da imprimere alla trattazione, deve innanzitutto esaminarsi la riproposta (nella forma dell'appello incidentale) eccezione di estinzione del giudizio di primo grado per mancata riassunzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo iscritto al R.G. n. 6083/2015 Tribunale di Palermo. La questione, in effetti non esaminata dal Tribunale, si sofferma sulle conseguenze dell'esito di altro diverso procedimento, introdotto (per quanto emerge dai relativi atti versati in copia) con ricorso monitorio, poi revocato con provvedimento dei 23/9-15/10/2015 che, su concorde determinazione delle parti ex art. 38 II comma c.p.c., dispose anche la cancellazione della causa dal ruolo. Ora, deve osservarsi da un lato che la mera cancellazione della causa dal ruolo non importa automatica estinzione del processo, che necessita di apposita dichiarazione;
e comunque, ammesso che siasi avuta l'estinzione di quel processo, avente uguale oggetto, per la mancata riassunzione nel termine di cui all'art. 50 c.p.c., ciò non preclude la proposizione di un nuovo giudizio, in cui possono formularsi anche domande nuove e diverse da quelle originariamente proposte avanti al giudice dichiaratosi incompetente, con l'unica conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali di quel giudizio non producono effetti nel nuovo. Cassazione civile sez. III 15/11/2024 n. 29554 ha evidenziato a tal proposito che “l'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma - se il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza (insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale), si estingue per mancata tempestiva riassunzione - viene meno l'unicità del processo e non può prodursi l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2, c.c. , operante solo se
l'estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 introduttivo del giudizio estinto.”.
Ancora in rito, deve disattendersi l'ulteriore eccezione, di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., pure prospettata dall'appellata, giacché l'impugnazione contiene (come suggerito dalla Suprema Corte nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012: cfr. Cassaz. 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni sulle quali si fonda la richiesta di rivisitazione della decisione del Tribunale) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di tale riforma).
Potendo, quindi, passare al merito, il gravame merita accoglimento.
Va innanzitutto considerato che la Controparte_1
risulta strutturata nella forma della società consortile a responsabilità
[...]
limitata, e qualora un consorzio assuma veste societaria, come consentito dall'art. 2615ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata, con mera possibile deroga – e non obbligo, come pare prospettare l'appellata – alla ordinaria disciplina dei conferimenti. Ne deriva che, in presenza di una società consortile a responsabilità limitata, non trova applicazione l'art. 2615 c.c. ma vengono in rilievo gli elementi funzionali fondamentali del tipo legale prescelto, tra cui rientra, nel caso di società a responsabilità limitata, la regola per cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (cfr. Cassazione civile Sez. V, sentenza n. 3628 del
24 luglio 2020, che si inserisce nel dibattito su scopi e funzioni della società consortile ).
In quest'ottica deve essere letto l'art. 8 dello Statuto della società appellata, ove prevede possibili conferimenti dei soci funzionali a supportare finanziariamente il
, ma come modalità non esclusiva di reperimento di risorse. Resta cioé CP_2
ben possibile che il socio possa erogare somme di denaro in favore della società a vario titolo (conferimenti, finanziamenti o contributi ex art. 2615 ter, comma 2,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 c.c.), sicché, per ritenere esistente il diritto alla restituzione e verificare la fondatezza dell'eccepita prescrizione, occorre qualificare giuridicamente i versamenti effettuati, previa interpretazione della volontà delle parti.
Ebbene, la pretesa restitutoria avanzata dalle due 'autoscuole' appellanti, che hanno (circostanza pacifica) esercitato il recesso dal , trae spunto da un CP_2
titolo che trova fonte nelle deliberazioni di quest'ultimo, laddove viene espressamente utilizzata la dizione 'prestito infruttifero da parte dei soci': cfr. in particolare le delibere sociali del 31.5.2009, 2.1.2010 e 3.1.2011. Queste, diversamente da quanto addotto dal Tribunale, non fanno riferimento all'art. 8 dello
Statuto del , mentre soltanto quella precedente, del 3.1.2009 lo aveva CP_2
richiamato ma con mero cenno a esigenze di liquidità per copertura costi.
In altri termini, se è vero, come dedotto dall'appellato, che le proposte di delibera sono state approvate all'unanimità dei soci e sono quindi divenute esecutive e vincolanti per i soci consorziati, è del pari vero che quanto in esse precisato attiene solo (nei termini prima evidenziati) al ricorso a 'prestito infruttifero': dizione che involge il riconoscimento dell'obbligo restitutorio in capo al , come CP_2
emerge peraltro dalla documentazione contabile richiamata dagli appellanti (cd. mastrini).
Sussistono, pertanto, le condizioni per pervenire a soluzione diversa rispetto a quella cui era giunto il Tribunale, e cioè accordare per ciascun socio l'ammontare di € 11.109,08, quantificato dal consulente nominato nel procedimento (di volontaria giurisdizione e richiamato dalle parti: cfr. relazione per estratto versata) funzionale a stimare gli effetti patrimoniali del recesso, i cui criteri non sono oggetto di contestazioni delle parti.
Pertanto, va rideterminato in € 11.109,08 l'ammontare della condanna dell'appellata in favore di ciascuna delle attrici-appellanti, oltre interessi di legge dalla data di comunicazione del recesso (5 giugno 2012) sino al saldo effettivo
(cioé come indicati nella statuizione di prime cure, sul punto non impugnata).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 Quanto alle spese processuali del primo grado del giudizio, anche sul punto la statuizione deve essere riformata, stante la soccombenza della società consortile, divenendo, alla luce delle contestazioni sull'an e sul quantum della pretesa, il riferimento alla volontà di definire stragiudizialmente, ma per importo inferiore, la vicenda;
ne consegue che va condannata Controparte_1
al pagamento delle spese di lite di prime cure, quantificate come in dispostivo.
Per quelle del presente giudizio, l'esito della lite (che vede la società appellata soccombenza) impone di seguire il criterio della soccombenza, con la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile Specializzata in materia di impresa, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
e da Parte_1 [...]
, con atto di citazione del 12/9/2019, avverso la Parte_2
sentenza n. 758/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 13/2/2019, e in riforma di detta sentenza: condanna al pagamento di € 11.109,08 Controparte_1
in favore di ciascuna delle appellanti, oltre interessi come legge dal 5/6/2012 sino al saldo effettivo;
condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali di primo grado sostenute dalle attrici, liquidate in complessivi €
2.430,00, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge. condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali del presente giudizio sostenute dalle appellanti, liquidate in complessivi
€ 2.720,00, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile
Specializzata in materia di impresa, il 2 aprile 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7