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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5114 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RG 60760/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio
Castelnuovo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 60760 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
DELLA ROCCA CESARE, giusta delega in atti
- OPPONENTE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagl'avv. ti Controparte_1 P.IVA_2
ROBERTO MAIORANA e MARCO LANZILAO, giusta delega in atti
- OPPOSTO -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 13650 del 21 luglio 2021.
Conclusioni delle parti: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA Controparte_1
PRELIMINARE:
- denegare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ove richiesta, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta ed in ragione di atti provenienti da Uffici pubblici;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi dell'art. 2951
c.c. o, in subordine, dell'art. 2948 n. 4 c.c., anche in relazione agli interessi, con ogni effetto di legge in ordine al decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO:
- revocare, dichiarare nullo, ovvero annullare e rendere privo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo telematico n. 13650/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 20.07.2021 nel procedimento distinto al n. 41284/2021 R.G. e notificato a mezzo PEC il successivo 28.07.2021 in quanto diritto di credito in esso portato è inesistente. infondato e, comunque, non provato.
Nella denegata ipotesi di rigetto delle domande che precedono, si chiede dare in ogni caso atto che la fattura n. 236/2007 del 30/06/2007, per l'importo di €
6.366,60, risulta debitamente saldata a mezzo bonifico bancario addì 7.09.2007 e, pertanto, dichiarare che il credito ex adverso azionato devesi intendere ridotto del corrispondente importo.
Con vittoria dei compensi e delle spese tutte di lite, da gravare di quelle generali e degli accessori di legge.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via preliminare, accogliere la richiesta di esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione del decreto ingiuntivo telematico n. 13650/2021 (R.G. 41284/2021), emesso dal Tribunale di Roma, decurtando dalla somma ingiunta l'importo di cui alla fattura n. 236 del 30.6.2007, pari ad € 6.366,60;
b) in via principale, rigettare tutte le eccezioni e domande proposte da controparte in quanto infondate in fatto e/o in diritto;
conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, nei limiti della somma di € 20.329,82 e, in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento in favore della della predetta CP_1
somma, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2001, onorari e accessori liquidati nel decreto ingiuntivo, o comunque della diversa somma ritenuta di giustizia;
c) condannare la al pagamento delle spese e degli onorari del Parte_1 presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Istruita la causa, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, non ammessi i mezzi istruttori, assegnata a questo giudice con provvedimento del 8 maggio 2024, tentata la conciliazione, la causa era trattenuta in decisione ex art. 190 cpc con termine per deposito di memorie conclusionali e repliche al 31 marzo
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione dedotta dall'opponente perché è documentalmente dimostrata, con deposito in atti, l'interruzione della prescrizione formulata con richiesta di pagamento inviata a mezzo raccomandata ricevuta in data 1 giugno 2012, e perché, nel caso di specie, va applicato l'art. 2946 c.c. che disciplina il decorso di dieci anni dal sorgere del diritto.
Va, altresì, rilevato che l'opponente ha provato di aver corrisposto l'importo di €
6.366,60 relativo alla fattura n.2 del 30 giugno 2007, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Nel merito della vicenda processuale va considerato che dall'atto di cessione del credito per atto notaio del 16 dicembre 2008 risulta un Persona_1
rapporto debitorio tra la e la, cedente, , Parte_1 CP_2
(doc 1 opposto cessione n. 5) e che per disposizione contrattuale, art. 7 cessione credito, la cessione dovesse essere notificata dalla cessionaria, al ceduto, e ciò è avvenuto con raccomandata ricevuta in data 1 giugno 2012.
La comunicazione della cessione ha di fatto interrotto il decorso della prescrizione.
Quanto, poi, alla costituzione del rapporto va rilevato che il pagamento della fattura n.236 del 30 giugno 2007 prova l'instaurazione di un rapporto giuridico, ed in uno con la locuzione “ il pagamento delle altre fatture rimane subordinato alla prova della regolarizzazione della manodopera” (doc. 5 pag. 1 di parte opponente) Contr acclara l'adempimento dell'obbligazione della cedente la debenza delle somme ingiunte a e la conoscenza del credito di Parte_1 ei confronti dell'odierna opponente. CP_1
Per quanto sopra detto l'opposizione va parzialmente accolta, revocato il decreto ingiuntivo e condannata la al pagamento in favore della Parte_1 dell'importo di € 20.329,82, come richiesto dall'opposta in Controparte_1
corso di causa, oltre interessi come richiesti nel decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
13650 del 21 luglio 2021.
2) Condanna in persona del legale rappresentante, al Parte_1
pagamento in favore del in persona del legale Controparte_1 rappresentante, della somma complessiva pari ad € 20.329,82, oltre interessi come richiesti nel decreto ingiuntivo sino al soddisfo.
3) Condanna in persona del legale rappresentante, al Parte_1
pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 quale compenso professionale oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 03 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott. Simone Antonio Castelnuovo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio
Castelnuovo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 60760 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
DELLA ROCCA CESARE, giusta delega in atti
- OPPONENTE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagl'avv. ti Controparte_1 P.IVA_2
ROBERTO MAIORANA e MARCO LANZILAO, giusta delega in atti
- OPPOSTO -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 13650 del 21 luglio 2021.
Conclusioni delle parti: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “IN VIA Controparte_1
PRELIMINARE:
- denegare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ove richiesta, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta ed in ragione di atti provenienti da Uffici pubblici;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi dell'art. 2951
c.c. o, in subordine, dell'art. 2948 n. 4 c.c., anche in relazione agli interessi, con ogni effetto di legge in ordine al decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO:
- revocare, dichiarare nullo, ovvero annullare e rendere privo di giuridici effetti il decreto ingiuntivo telematico n. 13650/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 20.07.2021 nel procedimento distinto al n. 41284/2021 R.G. e notificato a mezzo PEC il successivo 28.07.2021 in quanto diritto di credito in esso portato è inesistente. infondato e, comunque, non provato.
Nella denegata ipotesi di rigetto delle domande che precedono, si chiede dare in ogni caso atto che la fattura n. 236/2007 del 30/06/2007, per l'importo di €
6.366,60, risulta debitamente saldata a mezzo bonifico bancario addì 7.09.2007 e, pertanto, dichiarare che il credito ex adverso azionato devesi intendere ridotto del corrispondente importo.
Con vittoria dei compensi e delle spese tutte di lite, da gravare di quelle generali e degli accessori di legge.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via preliminare, accogliere la richiesta di esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione del decreto ingiuntivo telematico n. 13650/2021 (R.G. 41284/2021), emesso dal Tribunale di Roma, decurtando dalla somma ingiunta l'importo di cui alla fattura n. 236 del 30.6.2007, pari ad € 6.366,60;
b) in via principale, rigettare tutte le eccezioni e domande proposte da controparte in quanto infondate in fatto e/o in diritto;
conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, nei limiti della somma di € 20.329,82 e, in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento in favore della della predetta CP_1
somma, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2001, onorari e accessori liquidati nel decreto ingiuntivo, o comunque della diversa somma ritenuta di giustizia;
c) condannare la al pagamento delle spese e degli onorari del Parte_1 presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Istruita la causa, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, non ammessi i mezzi istruttori, assegnata a questo giudice con provvedimento del 8 maggio 2024, tentata la conciliazione, la causa era trattenuta in decisione ex art. 190 cpc con termine per deposito di memorie conclusionali e repliche al 31 marzo
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione dedotta dall'opponente perché è documentalmente dimostrata, con deposito in atti, l'interruzione della prescrizione formulata con richiesta di pagamento inviata a mezzo raccomandata ricevuta in data 1 giugno 2012, e perché, nel caso di specie, va applicato l'art. 2946 c.c. che disciplina il decorso di dieci anni dal sorgere del diritto.
Va, altresì, rilevato che l'opponente ha provato di aver corrisposto l'importo di €
6.366,60 relativo alla fattura n.2 del 30 giugno 2007, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Nel merito della vicenda processuale va considerato che dall'atto di cessione del credito per atto notaio del 16 dicembre 2008 risulta un Persona_1
rapporto debitorio tra la e la, cedente, , Parte_1 CP_2
(doc 1 opposto cessione n. 5) e che per disposizione contrattuale, art. 7 cessione credito, la cessione dovesse essere notificata dalla cessionaria, al ceduto, e ciò è avvenuto con raccomandata ricevuta in data 1 giugno 2012.
La comunicazione della cessione ha di fatto interrotto il decorso della prescrizione.
Quanto, poi, alla costituzione del rapporto va rilevato che il pagamento della fattura n.236 del 30 giugno 2007 prova l'instaurazione di un rapporto giuridico, ed in uno con la locuzione “ il pagamento delle altre fatture rimane subordinato alla prova della regolarizzazione della manodopera” (doc. 5 pag. 1 di parte opponente) Contr acclara l'adempimento dell'obbligazione della cedente la debenza delle somme ingiunte a e la conoscenza del credito di Parte_1 ei confronti dell'odierna opponente. CP_1
Per quanto sopra detto l'opposizione va parzialmente accolta, revocato il decreto ingiuntivo e condannata la al pagamento in favore della Parte_1 dell'importo di € 20.329,82, come richiesto dall'opposta in Controparte_1
corso di causa, oltre interessi come richiesti nel decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
13650 del 21 luglio 2021.
2) Condanna in persona del legale rappresentante, al Parte_1
pagamento in favore del in persona del legale Controparte_1 rappresentante, della somma complessiva pari ad € 20.329,82, oltre interessi come richiesti nel decreto ingiuntivo sino al soddisfo.
3) Condanna in persona del legale rappresentante, al Parte_1
pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 quale compenso professionale oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 03 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott. Simone Antonio Castelnuovo