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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/09/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1973/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1973 del ruolo generale per l'anno 2023, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza cartolare del 17 settembre 2025 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Giuseppe Verdi n. 185, presso lo studio dell'Avv.
PANICCIA ERNESTA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, Controparte_1
, nato ad [...] il [...], Controparte_2
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1898/2022 del Giudice di Pace di Cassino.
CONCLUSIONI: come da note scritte di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 D.LGS n. 150/2011, proponeva opposizione Controparte_2 avanti al Giudice di Pace di Cassino avverso l'intimazione ad adempiere n. 202200022091 del
08.06.2022, notificata in data 29.06.2022, per il complessivo importo di euro 3.447,38, cui risultano sottese le ingiunzioni fiscali n. 20160370500395313 notificata in data 24/10/2016, n.
20190370500074170 notificata in data 24/06/2019, n. 20190370500076219 notificata in data
25/06/2019, n. 20200370500000722 notificata in data 05/12/2020, emesse per il mancato
1 N. 1973/2023 R.G.
pagamento dei verbali di violazione del codice della strada nn.: - Verbale n. 93/2012; - Verbale n.
120/2012; - Verbale n. 1947/2013; - Verbale n. 618/2015; - Verbale n. 1116/2015; - Verbale n.
5270/2015; - Verbale n. 8218/2015.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa allegazione e notifica degli atti presupposti e la prescrizione del diritto.
Il ricorrente concludeva chiedendo la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione.
Si costituiva contestando quanto dedotto dall'opponente e deducendo la Parte_1 correttezza dell'iter notificatorio e l'estraneità nel processo di formazione del titolo esecutivo, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Comune restava contumace.
Con sentenza n. 1898/2022 del 14.12.2022 il Giudice di Pace di Cassino accoglieva l'opposizione, accogliendo l'eccezione di prescrizione, e annullava l'ordinanza ingiunzione impugnata, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso detta sentenza proponeva appello con ricorso depositato in data Parte_1
14.6.2023, deducendo l'illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata in ordine all'accertamento della prescrizione della pretesa azionata.
L'appellante concludeva pertanto chiedendo di dichiarare la legittimità dell'intimazione ad adempiere, delle ingiunzioni fiscali sottese e dei verbali di violazione CDS;
- nel merito in via subordinata di rideterminare la pretesa avanzata in ordine a quanto emergerà nel corso del giudizio.
Non si costituivano i convenuti e all'udienza del 24.01.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza cartolare del 17/09/2025 la causa veniva decisa.
Ciò posto, preliminarmente deve evidenziarsi la tempestività dell'appello.
Come noto, nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.. Nel caso di specie,
l'appello è tempestivo in quanto la sentenza di primo grado è stata depositata in data 14.12.2022 e l'atto di appello è stato depositato in data 14.6.2023.
Ancora deve rilevarsi la rinuncia implicita da parte dell'appellato alle domande ed eccezioni non accolte, svolte in primo grado nei confronti dell'appellante. Infatti, il principio sancito dall'art. 2 N. 1973/2023 R.G.
346 cod. proc. civ., secondo cui si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole (Cass. civ. n. 28454/2013). Infatti, in materia di impugnazioni, si è affermato che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è pur sempre tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346
c.p.c. (Cass. civ. n. 25840/2021).
Nel caso di specie, la parte appellata, vittoriosa in primo grado, è rimasta contumace, con la conseguenza che non ha riproposto i motivi di opposizione non accolti in primo grado, che pertanto devono intendersi rinunciati.
Nel merito, l'appello è fondato.
Occorre premettere che, come noto, ai sensi dell'art. 28 della Legge 689/81 il diritto a riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, salvo atti di interruzione o sospensione della prescrizione.
Orbene, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 (che si occupa della sospensione dei termini dei versamenti “in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e dunque derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito già emessi) e dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 519/2015, per gli atti della riscossione indicati nell'art. 68 i cui termini di decadenza o di prescrizione “scadevano” entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 è stabilita una proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.
Infatti, il comma 2 dell'art. 12 dispone che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni
3 N. 1973/2023 R.G.
durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 212/2000 fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
In base al comma 2 dell'art. 68, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, come quella in oggetto.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti, il verbale n. 93/2012 risulta notificato in data 13.12.2012, il verbale n. 120/2012 in data 13.12.2012, il verbale n. 1947/2013 in data
13.05.2013, il verbale n. 618/2015 in data 26.02.2015, il verbale n. 1116/2015 in data 16.02.2015, il verbale n. 5270/2015 in data 21.07.2015, e il verbale n. 8218/2015 in data 15.12.2015.
Ciò posto, l'ingiunzione fiscale n. 20160370500395313 (relativa ai verbali 93/2012,
120/2012 e 1947/2013) risulta notificata in data 24/10/2016; l'ingiunzione n. 20190370500074170
(relativa ai verbali 618/2015 e 1116/15) risulta notificata in data 24/04/2019, l'ingiunzione n.
20190370500076219 (relativa ai verbali 5270/2015) risulta notificata in data 25/06/2019 e l'ingiunzione n. 20200370500000722 (relativa al verbale 8218/2015) risulta notificata in data
05/12/2020.
Ne consegue che l'appello va accolto, in quanto l'intimazione ad adempiere n.
202200022091 del 08.06.2022 risulta tempestivamente notificata in data 29.6.2022 entro il termine prescrizionale come prorogato (al pari delle ingiunzioni fiscali, tutte notificate tempestivamente), tenuto conto degli atti interruttivi costituiti dalla notifica dei verbali e dalla notifica delle ingiunzioni fiscali.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione va respinta e confermato il provvedimento impugnato.
Conseguentemente l'opponente va condannata alla refusione delle spese del giudizio di primo grado, stimabili in base ai parametri del DM n. 55/2014 pro tempore vigente, in complessivi
€ 913,00 per compensi (236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva ed € 452,00 per la fase decisoria), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori minimi, tenuto conto della non complessità delle questioni ed esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta), in complessivi euro
852,00 (213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisoria) ed € 147,00 per spese, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
4 N. 1973/2023 R.G.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado n. 1898/2022 del
Giudice di Pace di Cassino, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_2 avverso l'intimazione ad adempiere n. 202200022091 del 08.06.2022, notificata in data
29.06.2022, e per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2. condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite Controparte_2 del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 913,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello in Controparte_2 favore dell'appellante che si liquidano in € 852,00 per compensi ed euro 147,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cassino il 17 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1973 del ruolo generale per l'anno 2023, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza cartolare del 17 settembre 2025 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Giuseppe Verdi n. 185, presso lo studio dell'Avv.
PANICCIA ERNESTA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, Controparte_1
, nato ad [...] il [...], Controparte_2
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1898/2022 del Giudice di Pace di Cassino.
CONCLUSIONI: come da note scritte di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 D.LGS n. 150/2011, proponeva opposizione Controparte_2 avanti al Giudice di Pace di Cassino avverso l'intimazione ad adempiere n. 202200022091 del
08.06.2022, notificata in data 29.06.2022, per il complessivo importo di euro 3.447,38, cui risultano sottese le ingiunzioni fiscali n. 20160370500395313 notificata in data 24/10/2016, n.
20190370500074170 notificata in data 24/06/2019, n. 20190370500076219 notificata in data
25/06/2019, n. 20200370500000722 notificata in data 05/12/2020, emesse per il mancato
1 N. 1973/2023 R.G.
pagamento dei verbali di violazione del codice della strada nn.: - Verbale n. 93/2012; - Verbale n.
120/2012; - Verbale n. 1947/2013; - Verbale n. 618/2015; - Verbale n. 1116/2015; - Verbale n.
5270/2015; - Verbale n. 8218/2015.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa allegazione e notifica degli atti presupposti e la prescrizione del diritto.
Il ricorrente concludeva chiedendo la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione.
Si costituiva contestando quanto dedotto dall'opponente e deducendo la Parte_1 correttezza dell'iter notificatorio e l'estraneità nel processo di formazione del titolo esecutivo, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Comune restava contumace.
Con sentenza n. 1898/2022 del 14.12.2022 il Giudice di Pace di Cassino accoglieva l'opposizione, accogliendo l'eccezione di prescrizione, e annullava l'ordinanza ingiunzione impugnata, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso detta sentenza proponeva appello con ricorso depositato in data Parte_1
14.6.2023, deducendo l'illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata in ordine all'accertamento della prescrizione della pretesa azionata.
L'appellante concludeva pertanto chiedendo di dichiarare la legittimità dell'intimazione ad adempiere, delle ingiunzioni fiscali sottese e dei verbali di violazione CDS;
- nel merito in via subordinata di rideterminare la pretesa avanzata in ordine a quanto emergerà nel corso del giudizio.
Non si costituivano i convenuti e all'udienza del 24.01.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza cartolare del 17/09/2025 la causa veniva decisa.
Ciò posto, preliminarmente deve evidenziarsi la tempestività dell'appello.
Come noto, nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.. Nel caso di specie,
l'appello è tempestivo in quanto la sentenza di primo grado è stata depositata in data 14.12.2022 e l'atto di appello è stato depositato in data 14.6.2023.
Ancora deve rilevarsi la rinuncia implicita da parte dell'appellato alle domande ed eccezioni non accolte, svolte in primo grado nei confronti dell'appellante. Infatti, il principio sancito dall'art. 2 N. 1973/2023 R.G.
346 cod. proc. civ., secondo cui si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole (Cass. civ. n. 28454/2013). Infatti, in materia di impugnazioni, si è affermato che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è pur sempre tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346
c.p.c. (Cass. civ. n. 25840/2021).
Nel caso di specie, la parte appellata, vittoriosa in primo grado, è rimasta contumace, con la conseguenza che non ha riproposto i motivi di opposizione non accolti in primo grado, che pertanto devono intendersi rinunciati.
Nel merito, l'appello è fondato.
Occorre premettere che, come noto, ai sensi dell'art. 28 della Legge 689/81 il diritto a riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, salvo atti di interruzione o sospensione della prescrizione.
Orbene, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 (che si occupa della sospensione dei termini dei versamenti “in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e dunque derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito già emessi) e dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 519/2015, per gli atti della riscossione indicati nell'art. 68 i cui termini di decadenza o di prescrizione “scadevano” entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 è stabilita una proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.
Infatti, il comma 2 dell'art. 12 dispone che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni
3 N. 1973/2023 R.G.
durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 212/2000 fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
In base al comma 2 dell'art. 68, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, come quella in oggetto.
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti, il verbale n. 93/2012 risulta notificato in data 13.12.2012, il verbale n. 120/2012 in data 13.12.2012, il verbale n. 1947/2013 in data
13.05.2013, il verbale n. 618/2015 in data 26.02.2015, il verbale n. 1116/2015 in data 16.02.2015, il verbale n. 5270/2015 in data 21.07.2015, e il verbale n. 8218/2015 in data 15.12.2015.
Ciò posto, l'ingiunzione fiscale n. 20160370500395313 (relativa ai verbali 93/2012,
120/2012 e 1947/2013) risulta notificata in data 24/10/2016; l'ingiunzione n. 20190370500074170
(relativa ai verbali 618/2015 e 1116/15) risulta notificata in data 24/04/2019, l'ingiunzione n.
20190370500076219 (relativa ai verbali 5270/2015) risulta notificata in data 25/06/2019 e l'ingiunzione n. 20200370500000722 (relativa al verbale 8218/2015) risulta notificata in data
05/12/2020.
Ne consegue che l'appello va accolto, in quanto l'intimazione ad adempiere n.
202200022091 del 08.06.2022 risulta tempestivamente notificata in data 29.6.2022 entro il termine prescrizionale come prorogato (al pari delle ingiunzioni fiscali, tutte notificate tempestivamente), tenuto conto degli atti interruttivi costituiti dalla notifica dei verbali e dalla notifica delle ingiunzioni fiscali.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione va respinta e confermato il provvedimento impugnato.
Conseguentemente l'opponente va condannata alla refusione delle spese del giudizio di primo grado, stimabili in base ai parametri del DM n. 55/2014 pro tempore vigente, in complessivi
€ 913,00 per compensi (236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva ed € 452,00 per la fase decisoria), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori minimi, tenuto conto della non complessità delle questioni ed esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta), in complessivi euro
852,00 (213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisoria) ed € 147,00 per spese, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
4 N. 1973/2023 R.G.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado n. 1898/2022 del
Giudice di Pace di Cassino, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_2 avverso l'intimazione ad adempiere n. 202200022091 del 08.06.2022, notificata in data
29.06.2022, e per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2. condanna alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite Controparte_2 del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 913,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello in Controparte_2 favore dell'appellante che si liquidano in € 852,00 per compensi ed euro 147,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cassino il 17 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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