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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/07/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 7.7.2025, alle ore 11:51 compaiono i procuratori delle parti, l'Avv.to CECCARELLI Aleandra per il ricorrente e l'Avv.to QUARTA Rossella per INPS. È altresì presente il funzionario UPP, Dr.ssa che assiste il Persona_1
Magistrato e provvede alla verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 329/2023 promossa da
con il patrocinio dell'Avv. CECCARELI Aleandra Parte_1
C o n t r o
INPS, con il patrocinio dell'Avv. Rossella QUARTA
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 19.5.2023 si rivolgeva al Giudice del lavoro Parte_1 affinché fosse dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 36620230000055989000 evidenziando in via preliminare che il credito che INPS vantava con l'atto impugnato risultava estinto per la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione.
Evidenziava inoltre che esso risultava fondato unicamente sull'avviso di accertamento avente n. T8M01UC00242-2021, asseritamente notificato al ricorrente e che lo stesso risultava essere stato oggetto di impugnazione di fronte alla Commissione Tributaria competente sì che una sua caducazione, avrebbe determinato necessariamente la caducazione anche della pretesa di Inps. Argomentava infine circa il fatto che INPS non avrebbe potuto emettere l'avviso di addebito, in pendenza della relativa impugnazione dell'atto di accertamento da cui l'ava medesimo originava.
Così concludeva:
• accertare e dichiarare l'inefficacia o comunque annullare avviso di addebito n. 36620230000055989000 di cui in premessa e di tutti gli atti presupposti o comunque connessi;
• accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nell'avviso di addebito n.
36620230000055989000;
• con vittoria di spese, onorari, competenze ed oneri fiscali come per legge;
• disponga, ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione delle competenze e spese di lite liquidate in favore dei
sottoscritti difensori.
Si costituiva l'Inps con memoria depositata in data 19.8.2023 significando che la pretesa dell'Ente previdenziale risultava fondata sull'accertamento operato dalla Agenzia delle
Entrate relativo alla determinazione di un maggiore reddito imponibile da cui derivava, contestualmente, l'accertamento dell'obbligo contributivo e che l'atto impugnato recuperava i contributi a percentuale oltre alle sanzioni civili, dovuti dal lavoratore autonomo/ricorrente alla relativa gestione INPS per l'anno 2015. Argomentava circa il fatto che il ricorrente non avesse svolto adeguate contestazioni nel merito della pretesa e quanto ai vizi denunciati di motivazione, ne contestava comunque la mancata impugnazione nel termine perentorio di 20 gg dalla ricezione dell'atto ex art. 617 c.p.c.
Così concludeva:
-preliminarmente revocare l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso opposto;
2 -respingere il ricorso e le relative domande ed eccezioni perché inammissibili e comunque infondate, confermare il credito e l'avviso di addebito opposto;
-dichiarare in ogni caso obbligato il ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali e delle sanzioni civili nella misura che risulterà dovuta e di giustizia per le omissioni ed inadempienze per cui è causa, oltre le ulteriori sanzioni civili e gli accessori del credito maturati e maturandi per legge sino al saldo, con condanna al relativo pagamento. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Fissata la prima udienza al 29.8.2023, Inps, su tempestiva eccezione proposta da parte ricorrente, veniva dichiarata decaduta per tardiva costituzione. La costituzione era infatti avvenuta il 19.8.2023, ore 23.13 (sabato), in relazione all'udienza del 29.8.2023, sì che non risultava rispettato il termine di 10 giorni prima dell'udienza assegnato al convenuto, per la sua costituzione in giudizio, dall'art. 416 c. 1 c.p.c.. : ricadendo, infatti, il suddetto termine
-conteggiato a ritroso dalla data dell'udienza ex art. 155 c.p.c.- nella giornata di sabato, la sua scadenza è anticipata alla giornata del venerdì (cfr., in termini, Cassazione Sezione
Lavoro, Ordinanza n. 30701 depositata il 29 novembre 2024).
Alla successiva udienza del 5.6.2025 questo giudicante, nell'esercizio dei poteri propri di cui all'art. 421 c.p.c., disponeva -per il tramite della Cancelleria- l'acquisizione della copia della sentenza emessa a carico del ricorrente il 12.12.2022 e della copia Parte_1 del registro cronologico del messo notificatore del Comune di Massa di dicembre 2021 nonché disponeva che INPS provvedesse a depositare copia dell'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate nr. T8M01UC00242-2021, comprensivo della relata di notifica a . Parte_1
Fissata l'udienza di discussione al 7.7.2025, parte ricorrente depositava note conclusive.
Inps non provvedeva a dare esecuzione all'ordinanza resa da questo giudice: l'atto di accertamento perveniva tuttavia dal Comune di Massa che ne documentava anche la notifica.
Il ricorso non merita accoglimento.
Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1) riguardo alla eccezione di prescrizione del credito
Allega preliminarmente parte ricorrente che il credito di cui all'AVA oggetto di impugnazione sarebbe riferibile all'annualità 2015 e dunque come tale prescritto in
3 ragione del decorso del termine massimo quinquennale.
In ragione della acquisizione della copia della sentenza resa dalla Corte di giustizia di
Massa in data 12.12.2022 n. 112 su provvedimento di questo giudicante, reso in data
5.6.2025, si evince che l'avviso di accertamento n. T8M01UC00242/2021, titolo per l'emissione dell'ava qui impugnato, risulta notificato a mani del ricorrente Parte_1
. Sulla notifica dell'atto di accertamento si è infatti -quale Autorità giudiziaria
[...] competente- pronunciata la Corte di giustizia di Massa decretando, nei seguenti termini, la regolarità della notifica:
“Quanto alla presunta nullità della notificazione dell'avviso di accertamento impugnato perché effettuata nelle forme ordinarie, cioè mediante notifica mezzo del messo comunale del Comune di Massa, Comune di residenza del ricorrente, anziché ricorrendo alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), si osserva che ai sensi di legge, non vi è una correlazione obbligata tra la formazione dell'atto in forma digitale e telematica e successiva notificazione a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), nel senso che le norme regolatrici di settore, cioè gli articoli 2 e 40 del CAD di cui al decreto legislativo numero 82/2005, come modificato poi dal successivo decreto legislativo n.179/2016 ed integrati dalle norme tecniche del
D.P.C.M. 13 novembre 2014, prevedono che le Pubblica Amministrazioni, quindi anche quelle erariali, formino gli originali dei propri atti e provvedimenti nelle forme digitali telematiche, ma non impongano le presunte consequenziali notificazioni di questi con il mezzo della posta elettronica certificata (P.E.C.).
Su questa conclusione ha avuto modo di esprimersi anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. N.
1150/2021), onde anche questo motivo di doglianza risulta infondato;
completa la pronuncia di rigetto di questo specifico motivo di opposizione, la constatata piena regolarità della notificazione dell'avviso di accertamento impugnato eseguito dal messo comunale del Comune di Massa il 28 dicembre 2021 a mani proprie del Sig. come risulta dalla riproduzione istruttoria, richiesta da questa Corte, della Pt_1 resistente Massa Carrara, di cui alla nota di chiarimento del Controparte_1 suddetto ufficio prot. n. 63122/ 2022, regolarmente depositata in atti, sia in via telematica che in forma cartacea, da cui risulta la piena legittimità della notifica in oggetto”.
Tale regolare notifica determina l'interruzione della prescrizione che dunque, ricominciando a decorrere dal 28.12.2021/30.12.2021, certamente non è maturata alla data del 8.5.2023, data della notifica dell'Ava qui impugnato.
Quanto poi alla perfetta idoneità dell'avviso di accertamento notificato ad interrompere la prescrizione, si veda Cass. 31.8.2020 n. 18140 che ha espresso il seguente principio di diritto, qui perfettamente applicabile alla fattispecie sub iudice: “questa Corte ha chiarito (Cass. n.
17769 del 08/09/2015, Cass. n. 5439 del 24/2/2019) che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a
4 norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS.
In virtù della medesima unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui redditi, deve ritenersi idoneo atto di interruzione della prescrizione contributiva anche
l'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, che ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 29/09/1973,
n. 600 coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette, quando da esso emerga un reddito diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, che venga assunto quale presupposto per la contestazione di un'evasione contributiva”.
E ciò a prescindere da quanto la giurisprudenza ha chiarito (ex multis cfr Sez. L -
, Sentenza n. 8198 del 22/03/2023 circa i vizi censurabili con l'opposizione all'esecuzione): “in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del
d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo”.
Dunque l'eccezione di prescrizione è del tutto infondata.
2) Riguardo alla eccezione di illegittimità dell'AVA opposto per violazione dell'art.24 d.lvo 46/1999
Risulta dagli atti di causa e dalla stessa memoria di costituzione che, nel caso di specie,
l'INPS ha provveduto all'emissione dell'AVA (acronimo di avviso di addebito, speciale titolo esecutivo INPS, introdotto dal D.L. 78/2010) sulla base dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate che, verificando la sussistenza di un “maggior reddito” imputabile al contribuente (cfr. doc. 1, parte ricorrente), aveva provveduto
5 all'emissione -e alla relativa notifica- dell'avviso di accertamento n. avente n.
T8M01UC00242/2021 con cui determinava l'imposta dovuta.
L'avviso di addebito impugnato (cfr. doc. allegato da parte ricorrente) quantifica i contributi dovuti dal ricorrente sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2015 a dimostrazione del fatto che la pretesa contributiva trova fondamento (esclusivo) nell'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate a cui peraltro l'avviso di addebito fa espresso riferimento.
Come noto l'avviso di addebito, quale atto contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle somme oggetto di recupero coattivo, è strutturalmente e funzionalmente equiparabile all'avviso di accertamento in materia tributaria.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12996 del 24.5.2018), annullando l'ordinanza di sospensione di un giudizio di opposizione ad avviso di addebito in materia di contributi previdenziali, in attesa della definizione del giudizio tributario pendente, pur fondato sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle entrate, ha chiarito che non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica.
Parte resistente, tuttavia, deduce la violazione dell'art. 24 d.lvo 46/1999, vigente al momento dell'emissione dell'atto impugnato e oggi abrogato dal d.lvo 33/2025, a ragion del quale “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice” chiedendo, conseguentemente dichiararsi illegittima l'emissione dell'Ava qui impugnato.
Parte resistente si oppone rilevando che non esiste nessuna norma che impedisca all'Ente previdenziale di procedere e comunque si tratterebbe di vizi procedurali da eccepire nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto.
Ebbene: il ricorso risulta depositato il 19.5.2023 (Ava notificato l'8.5.2023) sì che non è questione evidentemente, di impugnazione tardiva.
Sull'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 24 c. 3 Decreto Legislativo n.
46/99 si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8379 del 2014, che ha pronunciato il seguente principio generale di diritto: “(…) in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il Decreto Legislativo n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda
6 sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.
Tuttavia l'eccezione formulata, fondata sull'interpretazione giurisprudenziale ora richiamata, non può qui trovare accoglimento in quanto, quando l'Ava qui impugnato è stato emesso -e precisamente l'8.4.2023-, l'iscrizione a ruolo compiuta con l'emissione dell'atto era sicuramente legittima in quanto intervenuta dopo “il provvedimento esecutivo del giudice” e precisamente dopo l'emissione della sentenza (esecutiva ex art. 67bis d.lvo 546/92) della Corte di Giustizia di Massa n. 112/2022, pronunciata il
12.12.2022 e depositata il 16.12.2022, che aveva respinto il ricorso confermando l'avviso di accertamento impugnato.
Infine, valga la seguente considerazione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, non può il giudice del merito limitarsi ad annullare l'avviso di addebito essendo invece comunque tenuto ad esaminare il merito della pretesa contributiva (cfr. Cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12025 del 7.5.2019): “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo;
ne consegue che, ove la cartella consegua ad un accertamento già impugnato davanti all'autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale della parte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile”.
Dunque anche questa eccezione deve essere disattesa.
3) Riguardo alla nullità della notifica effettuata dal messo comunale con relate di notifica difformi e prive di attestazione di conformità
Evidenzia parte ricorrente che la copia della relazione di notificata consegnata al ricorrente è priva dell'attestazione di conformità, e, essendo la copia consegnata al
7 ricorrente differente dalla copia prodotta in atti dall'INPS, non vi è certezza che la copia notificata sia uguale rispetto all'originale informatico. Ciò richiamando giurisprudenza di legittimità in ordine alla quale la discordanza tra copia del contribuente e copia di
Equitalia viene risolta con la prevalenza della copia del contribuente.
Anzitutto deve rilevarsi che la presente eccezione è stata proposta da parte ricorrente, per la prima volta, con le note difensive depositate il 16.5.2025. INPS alla successiva udienza non ha dedotto alcunchè circa la tardività della eccezione proposta, sì che il contraddittorio si è instaurato.
Ciò detto nel merito parte ricorrente introduce (nuovamente) un'eccezione già proposta di fronte alla Corte di Giustizia di Massa relativa alla regolarità della notifica dell'avviso di accertamento. Questione da ritenersi inammissibile per essere non solo già proposta (e respinta) in giudizio ma soprattutto perché proposta al giudice del lavoro, e non nella sede sua propria e precisamente dinanzi alla Corte di Giustizia. L'eccezione, dunque, può essere valutata solo in quanto atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito portato dall'Ava impugnato.
Questo Giudice ha provveduto all'acquisizione presso il Comune di Massa delle notifiche dell'avviso di accertamento al ricorrente Ciò ha consentito di verificare che Pt_1
l'atto di accertamento qui in discorso, avente -come già ricordato- numero
T8M01UC00242/2021, è stato notificato dal Messo del Comune di Massa (il 30.12.2021 dichiara il ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio) a mani del medesimo con il numero di protocollo 1717 e sottoscrizione del ricevente Parte_1
. L'atto contiene anche l'attestazione di conformità all'originale redatta Parte_1 dal Messo Comunale il 30.12.2021.
, dal registro del Messo Comunale, risulta tuttavia anche essere stato Parte_1 destinatario, nel medesimo periodo, di altre notifiche (protocollo 1712 del Comune di
Massa) attinente, tuttavia, alla notifica di altro avviso di accertamento numero
T8M01UC00244/2021 riguardante altra annualità, qui non oggetto di impugnazione (dalla consultazione del registro informatico risulta infatti impugnato nel proc. n. 336-2023, definito da questo Tribunale con sentenza di rigetto datata 25.6.2025).
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità (Corte Cass. sentenza n. 1150/2021 e n.
1557/2021) ha statuito la legittimità della notifica di copia analogica di un atto impositivo se conforme al documento informatico ai sensi dell'art. 23 del C.A.D. :“le copie su supporto
8 analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
Ora, nel caso che ci riguarda, come ha dimostrato la produzione delle copie delle notifiche ad opera del Comune di Massa, Messo notificatore, si osserva che l'atto impositivo notificato in copia cartacea presentava l'attestazione di conformità all'originale -datato
30.12.2021- e tanto basta a dimostrare e conferire all'atto medesimo un valore probatorio equiparato all'originale informatico.
Dunque non vi sono profili di nullità e/o inesistenza di alcun genere con riguardo alle notifiche eseguite.
Con riguardo, infine, alle spese di lite essendo la pretesa di INPS ritenuta fondata sulla base di documentazione acquisita ex art. 421 c.p.c., e non sulla base delle allegazioni dell'Ente che costituitosi tardivamente non sono acquisibili, che anzi non ha neppure dato riscontro all'ordinanza resa in data 5.6.2025 (per quanto a proprio carico), si ritengono sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e per l'effetto conferma l'avviso di addebito opposto.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Massa, 7 luglio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
9
Magistrato e provvede alla verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 329/2023 promossa da
con il patrocinio dell'Avv. CECCARELI Aleandra Parte_1
C o n t r o
INPS, con il patrocinio dell'Avv. Rossella QUARTA
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 19.5.2023 si rivolgeva al Giudice del lavoro Parte_1 affinché fosse dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 36620230000055989000 evidenziando in via preliminare che il credito che INPS vantava con l'atto impugnato risultava estinto per la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione.
Evidenziava inoltre che esso risultava fondato unicamente sull'avviso di accertamento avente n. T8M01UC00242-2021, asseritamente notificato al ricorrente e che lo stesso risultava essere stato oggetto di impugnazione di fronte alla Commissione Tributaria competente sì che una sua caducazione, avrebbe determinato necessariamente la caducazione anche della pretesa di Inps. Argomentava infine circa il fatto che INPS non avrebbe potuto emettere l'avviso di addebito, in pendenza della relativa impugnazione dell'atto di accertamento da cui l'ava medesimo originava.
Così concludeva:
• accertare e dichiarare l'inefficacia o comunque annullare avviso di addebito n. 36620230000055989000 di cui in premessa e di tutti gli atti presupposti o comunque connessi;
• accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nell'avviso di addebito n.
36620230000055989000;
• con vittoria di spese, onorari, competenze ed oneri fiscali come per legge;
• disponga, ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione delle competenze e spese di lite liquidate in favore dei
sottoscritti difensori.
Si costituiva l'Inps con memoria depositata in data 19.8.2023 significando che la pretesa dell'Ente previdenziale risultava fondata sull'accertamento operato dalla Agenzia delle
Entrate relativo alla determinazione di un maggiore reddito imponibile da cui derivava, contestualmente, l'accertamento dell'obbligo contributivo e che l'atto impugnato recuperava i contributi a percentuale oltre alle sanzioni civili, dovuti dal lavoratore autonomo/ricorrente alla relativa gestione INPS per l'anno 2015. Argomentava circa il fatto che il ricorrente non avesse svolto adeguate contestazioni nel merito della pretesa e quanto ai vizi denunciati di motivazione, ne contestava comunque la mancata impugnazione nel termine perentorio di 20 gg dalla ricezione dell'atto ex art. 617 c.p.c.
Così concludeva:
-preliminarmente revocare l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso opposto;
2 -respingere il ricorso e le relative domande ed eccezioni perché inammissibili e comunque infondate, confermare il credito e l'avviso di addebito opposto;
-dichiarare in ogni caso obbligato il ricorrente al pagamento dei contributi previdenziali e delle sanzioni civili nella misura che risulterà dovuta e di giustizia per le omissioni ed inadempienze per cui è causa, oltre le ulteriori sanzioni civili e gli accessori del credito maturati e maturandi per legge sino al saldo, con condanna al relativo pagamento. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Fissata la prima udienza al 29.8.2023, Inps, su tempestiva eccezione proposta da parte ricorrente, veniva dichiarata decaduta per tardiva costituzione. La costituzione era infatti avvenuta il 19.8.2023, ore 23.13 (sabato), in relazione all'udienza del 29.8.2023, sì che non risultava rispettato il termine di 10 giorni prima dell'udienza assegnato al convenuto, per la sua costituzione in giudizio, dall'art. 416 c. 1 c.p.c.. : ricadendo, infatti, il suddetto termine
-conteggiato a ritroso dalla data dell'udienza ex art. 155 c.p.c.- nella giornata di sabato, la sua scadenza è anticipata alla giornata del venerdì (cfr., in termini, Cassazione Sezione
Lavoro, Ordinanza n. 30701 depositata il 29 novembre 2024).
Alla successiva udienza del 5.6.2025 questo giudicante, nell'esercizio dei poteri propri di cui all'art. 421 c.p.c., disponeva -per il tramite della Cancelleria- l'acquisizione della copia della sentenza emessa a carico del ricorrente il 12.12.2022 e della copia Parte_1 del registro cronologico del messo notificatore del Comune di Massa di dicembre 2021 nonché disponeva che INPS provvedesse a depositare copia dell'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate nr. T8M01UC00242-2021, comprensivo della relata di notifica a . Parte_1
Fissata l'udienza di discussione al 7.7.2025, parte ricorrente depositava note conclusive.
Inps non provvedeva a dare esecuzione all'ordinanza resa da questo giudice: l'atto di accertamento perveniva tuttavia dal Comune di Massa che ne documentava anche la notifica.
Il ricorso non merita accoglimento.
Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1) riguardo alla eccezione di prescrizione del credito
Allega preliminarmente parte ricorrente che il credito di cui all'AVA oggetto di impugnazione sarebbe riferibile all'annualità 2015 e dunque come tale prescritto in
3 ragione del decorso del termine massimo quinquennale.
In ragione della acquisizione della copia della sentenza resa dalla Corte di giustizia di
Massa in data 12.12.2022 n. 112 su provvedimento di questo giudicante, reso in data
5.6.2025, si evince che l'avviso di accertamento n. T8M01UC00242/2021, titolo per l'emissione dell'ava qui impugnato, risulta notificato a mani del ricorrente Parte_1
. Sulla notifica dell'atto di accertamento si è infatti -quale Autorità giudiziaria
[...] competente- pronunciata la Corte di giustizia di Massa decretando, nei seguenti termini, la regolarità della notifica:
“Quanto alla presunta nullità della notificazione dell'avviso di accertamento impugnato perché effettuata nelle forme ordinarie, cioè mediante notifica mezzo del messo comunale del Comune di Massa, Comune di residenza del ricorrente, anziché ricorrendo alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), si osserva che ai sensi di legge, non vi è una correlazione obbligata tra la formazione dell'atto in forma digitale e telematica e successiva notificazione a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), nel senso che le norme regolatrici di settore, cioè gli articoli 2 e 40 del CAD di cui al decreto legislativo numero 82/2005, come modificato poi dal successivo decreto legislativo n.179/2016 ed integrati dalle norme tecniche del
D.P.C.M. 13 novembre 2014, prevedono che le Pubblica Amministrazioni, quindi anche quelle erariali, formino gli originali dei propri atti e provvedimenti nelle forme digitali telematiche, ma non impongano le presunte consequenziali notificazioni di questi con il mezzo della posta elettronica certificata (P.E.C.).
Su questa conclusione ha avuto modo di esprimersi anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. N.
1150/2021), onde anche questo motivo di doglianza risulta infondato;
completa la pronuncia di rigetto di questo specifico motivo di opposizione, la constatata piena regolarità della notificazione dell'avviso di accertamento impugnato eseguito dal messo comunale del Comune di Massa il 28 dicembre 2021 a mani proprie del Sig. come risulta dalla riproduzione istruttoria, richiesta da questa Corte, della Pt_1 resistente Massa Carrara, di cui alla nota di chiarimento del Controparte_1 suddetto ufficio prot. n. 63122/ 2022, regolarmente depositata in atti, sia in via telematica che in forma cartacea, da cui risulta la piena legittimità della notifica in oggetto”.
Tale regolare notifica determina l'interruzione della prescrizione che dunque, ricominciando a decorrere dal 28.12.2021/30.12.2021, certamente non è maturata alla data del 8.5.2023, data della notifica dell'Ava qui impugnato.
Quanto poi alla perfetta idoneità dell'avviso di accertamento notificato ad interrompere la prescrizione, si veda Cass. 31.8.2020 n. 18140 che ha espresso il seguente principio di diritto, qui perfettamente applicabile alla fattispecie sub iudice: “questa Corte ha chiarito (Cass. n.
17769 del 08/09/2015, Cass. n. 5439 del 24/2/2019) che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a
4 norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS.
In virtù della medesima unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui redditi, deve ritenersi idoneo atto di interruzione della prescrizione contributiva anche
l'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, che ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 29/09/1973,
n. 600 coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette, quando da esso emerga un reddito diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, che venga assunto quale presupposto per la contestazione di un'evasione contributiva”.
E ciò a prescindere da quanto la giurisprudenza ha chiarito (ex multis cfr Sez. L -
, Sentenza n. 8198 del 22/03/2023 circa i vizi censurabili con l'opposizione all'esecuzione): “in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del
d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo”.
Dunque l'eccezione di prescrizione è del tutto infondata.
2) Riguardo alla eccezione di illegittimità dell'AVA opposto per violazione dell'art.24 d.lvo 46/1999
Risulta dagli atti di causa e dalla stessa memoria di costituzione che, nel caso di specie,
l'INPS ha provveduto all'emissione dell'AVA (acronimo di avviso di addebito, speciale titolo esecutivo INPS, introdotto dal D.L. 78/2010) sulla base dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate che, verificando la sussistenza di un “maggior reddito” imputabile al contribuente (cfr. doc. 1, parte ricorrente), aveva provveduto
5 all'emissione -e alla relativa notifica- dell'avviso di accertamento n. avente n.
T8M01UC00242/2021 con cui determinava l'imposta dovuta.
L'avviso di addebito impugnato (cfr. doc. allegato da parte ricorrente) quantifica i contributi dovuti dal ricorrente sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2015 a dimostrazione del fatto che la pretesa contributiva trova fondamento (esclusivo) nell'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate a cui peraltro l'avviso di addebito fa espresso riferimento.
Come noto l'avviso di addebito, quale atto contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle somme oggetto di recupero coattivo, è strutturalmente e funzionalmente equiparabile all'avviso di accertamento in materia tributaria.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12996 del 24.5.2018), annullando l'ordinanza di sospensione di un giudizio di opposizione ad avviso di addebito in materia di contributi previdenziali, in attesa della definizione del giudizio tributario pendente, pur fondato sullo stesso accertamento unificato dell'Agenzia delle entrate, ha chiarito che non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica.
Parte resistente, tuttavia, deduce la violazione dell'art. 24 d.lvo 46/1999, vigente al momento dell'emissione dell'atto impugnato e oggi abrogato dal d.lvo 33/2025, a ragion del quale “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice” chiedendo, conseguentemente dichiararsi illegittima l'emissione dell'Ava qui impugnato.
Parte resistente si oppone rilevando che non esiste nessuna norma che impedisca all'Ente previdenziale di procedere e comunque si tratterebbe di vizi procedurali da eccepire nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto.
Ebbene: il ricorso risulta depositato il 19.5.2023 (Ava notificato l'8.5.2023) sì che non è questione evidentemente, di impugnazione tardiva.
Sull'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 24 c. 3 Decreto Legislativo n.
46/99 si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8379 del 2014, che ha pronunciato il seguente principio generale di diritto: “(…) in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il Decreto Legislativo n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda
6 sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.
Tuttavia l'eccezione formulata, fondata sull'interpretazione giurisprudenziale ora richiamata, non può qui trovare accoglimento in quanto, quando l'Ava qui impugnato è stato emesso -e precisamente l'8.4.2023-, l'iscrizione a ruolo compiuta con l'emissione dell'atto era sicuramente legittima in quanto intervenuta dopo “il provvedimento esecutivo del giudice” e precisamente dopo l'emissione della sentenza (esecutiva ex art. 67bis d.lvo 546/92) della Corte di Giustizia di Massa n. 112/2022, pronunciata il
12.12.2022 e depositata il 16.12.2022, che aveva respinto il ricorso confermando l'avviso di accertamento impugnato.
Infine, valga la seguente considerazione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, non può il giudice del merito limitarsi ad annullare l'avviso di addebito essendo invece comunque tenuto ad esaminare il merito della pretesa contributiva (cfr. Cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12025 del 7.5.2019): “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo;
ne consegue che, ove la cartella consegua ad un accertamento già impugnato davanti all'autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale della parte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile”.
Dunque anche questa eccezione deve essere disattesa.
3) Riguardo alla nullità della notifica effettuata dal messo comunale con relate di notifica difformi e prive di attestazione di conformità
Evidenzia parte ricorrente che la copia della relazione di notificata consegnata al ricorrente è priva dell'attestazione di conformità, e, essendo la copia consegnata al
7 ricorrente differente dalla copia prodotta in atti dall'INPS, non vi è certezza che la copia notificata sia uguale rispetto all'originale informatico. Ciò richiamando giurisprudenza di legittimità in ordine alla quale la discordanza tra copia del contribuente e copia di
Equitalia viene risolta con la prevalenza della copia del contribuente.
Anzitutto deve rilevarsi che la presente eccezione è stata proposta da parte ricorrente, per la prima volta, con le note difensive depositate il 16.5.2025. INPS alla successiva udienza non ha dedotto alcunchè circa la tardività della eccezione proposta, sì che il contraddittorio si è instaurato.
Ciò detto nel merito parte ricorrente introduce (nuovamente) un'eccezione già proposta di fronte alla Corte di Giustizia di Massa relativa alla regolarità della notifica dell'avviso di accertamento. Questione da ritenersi inammissibile per essere non solo già proposta (e respinta) in giudizio ma soprattutto perché proposta al giudice del lavoro, e non nella sede sua propria e precisamente dinanzi alla Corte di Giustizia. L'eccezione, dunque, può essere valutata solo in quanto atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito portato dall'Ava impugnato.
Questo Giudice ha provveduto all'acquisizione presso il Comune di Massa delle notifiche dell'avviso di accertamento al ricorrente Ciò ha consentito di verificare che Pt_1
l'atto di accertamento qui in discorso, avente -come già ricordato- numero
T8M01UC00242/2021, è stato notificato dal Messo del Comune di Massa (il 30.12.2021 dichiara il ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio) a mani del medesimo con il numero di protocollo 1717 e sottoscrizione del ricevente Parte_1
. L'atto contiene anche l'attestazione di conformità all'originale redatta Parte_1 dal Messo Comunale il 30.12.2021.
, dal registro del Messo Comunale, risulta tuttavia anche essere stato Parte_1 destinatario, nel medesimo periodo, di altre notifiche (protocollo 1712 del Comune di
Massa) attinente, tuttavia, alla notifica di altro avviso di accertamento numero
T8M01UC00244/2021 riguardante altra annualità, qui non oggetto di impugnazione (dalla consultazione del registro informatico risulta infatti impugnato nel proc. n. 336-2023, definito da questo Tribunale con sentenza di rigetto datata 25.6.2025).
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità (Corte Cass. sentenza n. 1150/2021 e n.
1557/2021) ha statuito la legittimità della notifica di copia analogica di un atto impositivo se conforme al documento informatico ai sensi dell'art. 23 del C.A.D. :“le copie su supporto
8 analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
Ora, nel caso che ci riguarda, come ha dimostrato la produzione delle copie delle notifiche ad opera del Comune di Massa, Messo notificatore, si osserva che l'atto impositivo notificato in copia cartacea presentava l'attestazione di conformità all'originale -datato
30.12.2021- e tanto basta a dimostrare e conferire all'atto medesimo un valore probatorio equiparato all'originale informatico.
Dunque non vi sono profili di nullità e/o inesistenza di alcun genere con riguardo alle notifiche eseguite.
Con riguardo, infine, alle spese di lite essendo la pretesa di INPS ritenuta fondata sulla base di documentazione acquisita ex art. 421 c.p.c., e non sulla base delle allegazioni dell'Ente che costituitosi tardivamente non sono acquisibili, che anzi non ha neppure dato riscontro all'ordinanza resa in data 5.6.2025 (per quanto a proprio carico), si ritengono sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e per l'effetto conferma l'avviso di addebito opposto.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Massa, 7 luglio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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