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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/12/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IO LI
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1141/2025
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(cod. fisc. . Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Michela Cammarino e Velia
Scarnecchia del Foro di Foggia ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: retribuzione professionale docente
Conclusioni
Per il ricorrente: “a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1 della presente narrativa ed alle ore effettivamente prestate, da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL
Comparto Scuola applicabili ratione temporis, che -in relazione al numero di giorni e alle ore lavorate per ognuno dei contratti indicati- ammonta ad
€. 762,42, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
b) per l'effetto, condannare il , in Controparte_1
persona del p.t., al pagamento dell'importo lordo di €. 762,42 in CP_2
favore del docente calcolato a titolo di retribuzione Parte_1
professionale docenti in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1) della presente narrativa ed in ragione delle ore e dei giorni di lavoro effettivamente svolti, secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalle date delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
c) condannare, infine, il convenuto, in persona del pro CP_1 CP_2
tempore, al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari, con le maggiorazioni previste dall'art.4, comma 1 bis, del DM
55/2014, modificato dal D.M. n. 37/2018, essendo stato il presente atto redatto mediante collegamenti ipertestuali idonei ad agevolarne la consultazione al suo interno.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.09.2025 il sopra indicato ricorrente chiede il pagamento delle differenze retributive non versate, a suo favore, dal
Pag. 2 di 6 , a titolo di pagamento di retribuzione Controparte_1
professionale docente, in relazione alla attività di docenza svolta a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
La Retribuzione Professionale Docente è stata istituita con l'art. 7 del
C.C.N.L. 15.03.2001 ed è corrisposta ai docenti di ruolo e ai docenti precari, che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, atteso che non viene invece corrisposta ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie.
Richiamando il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e, ritenute insussistenti ragioni di differenziazione del trattamento retributivo a parità di prestazione,
l'odierna ricorrente chiede la condanna del resistente al CP_1
pagamento della complessiva somma indicata nelle conclusioni, pari ad €
762,42, oltre interessi da ogni maturazione al saldo.
Il è rimasto contumace. CP_1
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Al riguardo va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo
Pag. 3 di 6 richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
C.C.N.L. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
1) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 OS Persona_1
Santana).
2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, il qual prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Pag. 4 di 6 3) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
4) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei”.
Nel caso di specie, prescindendo dalla tipologia di incarico, va osservato che la natura dell'attività svolta dai ricorrenti coincide con quella dei docenti a tempo indeterminato o con incarico annuale.
Ritenuto condivisibile il richiamato orientamento del Supremo Collegio, il ricorrente ha diritto di ottenere il pagamento della per i periodi Pt_2
indicati in ricorso e documentati in atti, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei suindicati contratti a tempo determinato, stipulati con il resistente , non trovandosi in una CP_1
situazione che giustifichi una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti che ne hanno beneficiato.
Sul punto, dato che il resistente è rimasto contumace non CP_1
sollevando alcuna contestazione delle domande azionate dai ricorrenti, va
Pag. 5 di 6 altresì osservato che, dai prodotti cedolini stipendiali, risulta oggettivamente la mancata corresponsione dell'emolumento di cui si tratta.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a corrispondere la CP_1
Retribuzione professionale docente per i periodi indicati in ricorso nella misura lorda di € 762,42, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei procuratori antistatari tenuto conto del valore della causa, della serialità e del fatto che viene immediatamente decisa all'esito della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n.
1141/2025 :
1) Condanna il a corrispondere, a Controparte_1
titolo di retribuzione professionale docente a favore di €. Parte_1
762,42,oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) Condanna il a rifondere al Controparte_1
ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 231,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IO LI
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1141/2025
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(cod. fisc. . Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Michela Cammarino e Velia
Scarnecchia del Foro di Foggia ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: retribuzione professionale docente
Conclusioni
Per il ricorrente: “a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione professionale docenti in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1 della presente narrativa ed alle ore effettivamente prestate, da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL
Comparto Scuola applicabili ratione temporis, che -in relazione al numero di giorni e alle ore lavorate per ognuno dei contratti indicati- ammonta ad
€. 762,42, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
b) per l'effetto, condannare il , in Controparte_1
persona del p.t., al pagamento dell'importo lordo di €. 762,42 in CP_2
favore del docente calcolato a titolo di retribuzione Parte_1
professionale docenti in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1) della presente narrativa ed in ragione delle ore e dei giorni di lavoro effettivamente svolti, secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalle date delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
c) condannare, infine, il convenuto, in persona del pro CP_1 CP_2
tempore, al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari, con le maggiorazioni previste dall'art.4, comma 1 bis, del DM
55/2014, modificato dal D.M. n. 37/2018, essendo stato il presente atto redatto mediante collegamenti ipertestuali idonei ad agevolarne la consultazione al suo interno.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.09.2025 il sopra indicato ricorrente chiede il pagamento delle differenze retributive non versate, a suo favore, dal
Pag. 2 di 6 , a titolo di pagamento di retribuzione Controparte_1
professionale docente, in relazione alla attività di docenza svolta a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
La Retribuzione Professionale Docente è stata istituita con l'art. 7 del
C.C.N.L. 15.03.2001 ed è corrisposta ai docenti di ruolo e ai docenti precari, che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, atteso che non viene invece corrisposta ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie.
Richiamando il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e, ritenute insussistenti ragioni di differenziazione del trattamento retributivo a parità di prestazione,
l'odierna ricorrente chiede la condanna del resistente al CP_1
pagamento della complessiva somma indicata nelle conclusioni, pari ad €
762,42, oltre interessi da ogni maturazione al saldo.
Il è rimasto contumace. CP_1
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Al riguardo va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo
Pag. 3 di 6 richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
C.C.N.L. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
1) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 OS Persona_1
Santana).
2) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, il qual prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Pag. 4 di 6 3) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
4) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei”.
Nel caso di specie, prescindendo dalla tipologia di incarico, va osservato che la natura dell'attività svolta dai ricorrenti coincide con quella dei docenti a tempo indeterminato o con incarico annuale.
Ritenuto condivisibile il richiamato orientamento del Supremo Collegio, il ricorrente ha diritto di ottenere il pagamento della per i periodi Pt_2
indicati in ricorso e documentati in atti, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei suindicati contratti a tempo determinato, stipulati con il resistente , non trovandosi in una CP_1
situazione che giustifichi una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti che ne hanno beneficiato.
Sul punto, dato che il resistente è rimasto contumace non CP_1
sollevando alcuna contestazione delle domande azionate dai ricorrenti, va
Pag. 5 di 6 altresì osservato che, dai prodotti cedolini stipendiali, risulta oggettivamente la mancata corresponsione dell'emolumento di cui si tratta.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato a corrispondere la CP_1
Retribuzione professionale docente per i periodi indicati in ricorso nella misura lorda di € 762,42, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei procuratori antistatari tenuto conto del valore della causa, della serialità e del fatto che viene immediatamente decisa all'esito della trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n.
1141/2025 :
1) Condanna il a corrispondere, a Controparte_1
titolo di retribuzione professionale docente a favore di €. Parte_1
762,42,oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) Condanna il a rifondere al Controparte_1
ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 231,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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