Art. 6.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 non si applicano al personale che, in applicazione dell'articolo 5, rimanga alle dipendenze dell'INPS, ne' al personale che abbia risolto per qualunque causa il rapporto d'impiego o di lavoro con gli istituti di provenienza prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Salvi gli effetti dell'anzianita' contributiva determinata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano altresi' al personale considerato dallo stesso articolo 1 che, successivamente al suo inquadramento presso l'ente ospedaliero costituito in applicazione dell' articolo 3, comma secondo, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , modifichi la propria qualifica per cause non collegabili allo svolgimento della carriera di appartenenza alla data del suddetto inquadramento e riconducibili ad atti di volonta' del personale medesimo.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 non si applicano al personale che, in applicazione dell'articolo 5, rimanga alle dipendenze dell'INPS, ne' al personale che abbia risolto per qualunque causa il rapporto d'impiego o di lavoro con gli istituti di provenienza prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Salvi gli effetti dell'anzianita' contributiva determinata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano altresi' al personale considerato dallo stesso articolo 1 che, successivamente al suo inquadramento presso l'ente ospedaliero costituito in applicazione dell' articolo 3, comma secondo, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , modifichi la propria qualifica per cause non collegabili allo svolgimento della carriera di appartenenza alla data del suddetto inquadramento e riconducibili ad atti di volonta' del personale medesimo.