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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2999/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. FIORITO DANILO DOMENICO SALVATORE
ATTORE contro
(C.F. ) ( Controparte_1 P.IVA_1 già ), in persona del legale Controparte_2 rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ABATE CRISTINA
CONVENUTO
Avente ad oggetto : contratto di affitto di azienda
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del mese di ottobre 2023, l'attrice in epigrafe, premesso il contratto di affitto di azienda avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata in
Gravina di Catania Via Vecchia San Giovanni, stipulato il 19.7.2022 con la
[...]
, riferiva che parte convenuta si era resa morosa Parte_2
nel pagamento dei canoni di affitto inerenti il periodo di maggio 2022 – ottobre 2023 per un totale di €
6000,00; chiedeva pertanto convalidarsi lo sfratto per morosità ed emettersi ingiunzione di pagamento per il complessivo importo di € 6000,00, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , riferendo che il canone Controparte_2
pattuito comprendeva beni ed attrezzature elencate in contratto che non era stato possibile utilizzare in quanto obsoleti, tanto da renderne necessario l'acquisto di nuovi ed evidenziando che il mancato pagina 1 di 4 pagamento era dipeso da comprovate ragioni di difficoltà economiche, determinate anche dalla crisi post covid e della mancanza di clientela promessa dal sig. Chiedeva pertanto concedersi CP_1
un termine di grazia.
In esito all'udienza di convalida del 21.3.2024, non essendo stata avanzata formale istanza di emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc, veniva disposto il mutamento del rito.
La controversia istruita documentalmente viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Occorre anzitutto evidenziare che la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta è stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 13.11.2024 qui interamente richiamata : “ considerato che la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta è inammissibile, poiché la memoria integrativa in cui è contenuta è stata depositata tardivamente;
rilevato, infatti, che laddove un termine
a ritroso scada di sabato, l'adempimento va effettuato nel primo giorno antecedente non festivo ( cfr ex multis da ultimo Cass. Civ. sent. n. 12689/2024 “ Questa Corte ha costantemente affermato che i commi 4 e 5 dell'art. 155 cod. proc. civ., diretti a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada, rispettivamente, in un giorno festivo o nella giornata di sabato, si applicano anche ai termini "a ritroso", dovendosi tuttavia correlare l'operatività di siffatto meccanismo alle caratteristiche proprie di tale tipologia di termine, con la conseguente individuazione del dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe
l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616375; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014, Rv. 631570; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21335 del
14/09/2017, Rv. 645702; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8496 del 24/03/2023, Rv. 667109). Nel caso in esame, l'udienza di prima comparizione era fissata per il giorno 7 novembre 2008, il termine di venti giorni, a ritroso, è scaduto in data 18 ottobre 2008 e non in data 19 ottobre come affermato dalla
Corte d'Appello (infatti, il giorno dell'udienza costituisce il dies a quo, che notoriamente non computatur in termino ai sensi dell'art. 155, primo comma, cod. proc. civ.). Il 18 ottobre 2008 cadeva nella giornata di sabato e, ai sensi del quinto comma dell'art. 155 cod. proc. civ., il dies ad quem è stato prorogato al primo giorno non festivo antecedente, cioè a venerdì 17 ottobre 2008. Si rileva ad abundantiam che, anche collocando la scadenza nella giornata di domenica 19 ottobre 2008 (come ha erroneamente fatto il giudice di merito), facendo corretta applicazione dei suindicati principi avrebbe comunque dovuto farsi luogo alla proroga del termine "a ritroso" a venerdì 17 ottobre 2008”); Non è oggetto di contestazione l'intercorso rapporto contrattuale, non è contestata la morosità né risulta che
pagina 2 di 4 nelle more del processo siano intervenuti pagamenti del canone di affitto. Risulta inoltre che il bene immobile è stato rilasciato il 7.11.2022”.
Procedendo al merito, si osserva che il rapporto contrattuale non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente dimostrato;
non è contestata neanche la morosità, né la sua entità che peraltro è aumentata in corso di causa, raggiungendo l'importo – del tutto non contestato – di € 36.000,00 ( avendo parte attrice precisato che l'importo mensile del canone convenuto è pari ad € 1500,00); ed infatti risulta dal contratto in atti che il canone era stato convenuto in € 1000,00 soltanto per il primo anno, mentre a decorrere dal secondo anno era convenuto in € 1500,00.
Parte convenuta ha rilasciato l'immobile in data 19.5.2025 per come riferito dalle parti all'udienza odierna.
Tutto ciò premesso, va ritenuta la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di affitto di azienda per inadempimento.
Va pertanto accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione e di condanna della società
(che ha frattanto mutato denominazione in ) Controparte_1 al pagamento del complessivo importo di € 36.000,00 ( € 1500,00 per 24 mesi).
Non si ravvisano i presupposti per la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 cpc, non ravvisandosi i presupposti della colpa grave – né tantomeno del dolo – avendo la stessa allegato un diritto di credito in compensazione con le somme vantate dall'attore, laddove l'infondatezza della domanda per carenza di prova, derivante in definitiva dall'inammissibilità della domanda riconvenzionale, non determina per ciò solo sussistenza di colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, riducendosi in ragione del 50% le spese della fase istruttoria avente carattere documentale;
in applicazione del principio della soccombenza, parte attrice ha diritto anche alle spese inerenti gli onorari professionali del procedimento di mediazione, calcolate tenendo conto di quanto previsto dal medesimo scaglione della tabella inerente i procedimenti di mediazione per le fasi attivazione e negoziazione pari ad € 1607,00 oltre Iva, Cpa e spese generali ( non risulta documentato né quantificato l'importo delle spese vive).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara risolto per grave inadempimento della parte convenuta il contratto di affitto di azienda inter partes;
pagina 3 di 4 - condanna “ in persona del legale Controparte_1
rappresentante pt al pagamento della somma di € 36.000,00 a titolo di canoni di locazione oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6713,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre IVA , CPA e spese generali;
- condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pt al pagamento dei compensi del procedimento di mediazione pari ad € 1607,00 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 20.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2999/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. FIORITO DANILO DOMENICO SALVATORE
ATTORE contro
(C.F. ) ( Controparte_1 P.IVA_1 già ), in persona del legale Controparte_2 rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ABATE CRISTINA
CONVENUTO
Avente ad oggetto : contratto di affitto di azienda
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del mese di ottobre 2023, l'attrice in epigrafe, premesso il contratto di affitto di azienda avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata in
Gravina di Catania Via Vecchia San Giovanni, stipulato il 19.7.2022 con la
[...]
, riferiva che parte convenuta si era resa morosa Parte_2
nel pagamento dei canoni di affitto inerenti il periodo di maggio 2022 – ottobre 2023 per un totale di €
6000,00; chiedeva pertanto convalidarsi lo sfratto per morosità ed emettersi ingiunzione di pagamento per il complessivo importo di € 6000,00, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva , riferendo che il canone Controparte_2
pattuito comprendeva beni ed attrezzature elencate in contratto che non era stato possibile utilizzare in quanto obsoleti, tanto da renderne necessario l'acquisto di nuovi ed evidenziando che il mancato pagina 1 di 4 pagamento era dipeso da comprovate ragioni di difficoltà economiche, determinate anche dalla crisi post covid e della mancanza di clientela promessa dal sig. Chiedeva pertanto concedersi CP_1
un termine di grazia.
In esito all'udienza di convalida del 21.3.2024, non essendo stata avanzata formale istanza di emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc, veniva disposto il mutamento del rito.
La controversia istruita documentalmente viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Occorre anzitutto evidenziare che la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta è stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 13.11.2024 qui interamente richiamata : “ considerato che la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta è inammissibile, poiché la memoria integrativa in cui è contenuta è stata depositata tardivamente;
rilevato, infatti, che laddove un termine
a ritroso scada di sabato, l'adempimento va effettuato nel primo giorno antecedente non festivo ( cfr ex multis da ultimo Cass. Civ. sent. n. 12689/2024 “ Questa Corte ha costantemente affermato che i commi 4 e 5 dell'art. 155 cod. proc. civ., diretti a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada, rispettivamente, in un giorno festivo o nella giornata di sabato, si applicano anche ai termini "a ritroso", dovendosi tuttavia correlare l'operatività di siffatto meccanismo alle caratteristiche proprie di tale tipologia di termine, con la conseguente individuazione del dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe
l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616375; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 30/06/2014, Rv. 631570; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21335 del
14/09/2017, Rv. 645702; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8496 del 24/03/2023, Rv. 667109). Nel caso in esame, l'udienza di prima comparizione era fissata per il giorno 7 novembre 2008, il termine di venti giorni, a ritroso, è scaduto in data 18 ottobre 2008 e non in data 19 ottobre come affermato dalla
Corte d'Appello (infatti, il giorno dell'udienza costituisce il dies a quo, che notoriamente non computatur in termino ai sensi dell'art. 155, primo comma, cod. proc. civ.). Il 18 ottobre 2008 cadeva nella giornata di sabato e, ai sensi del quinto comma dell'art. 155 cod. proc. civ., il dies ad quem è stato prorogato al primo giorno non festivo antecedente, cioè a venerdì 17 ottobre 2008. Si rileva ad abundantiam che, anche collocando la scadenza nella giornata di domenica 19 ottobre 2008 (come ha erroneamente fatto il giudice di merito), facendo corretta applicazione dei suindicati principi avrebbe comunque dovuto farsi luogo alla proroga del termine "a ritroso" a venerdì 17 ottobre 2008”); Non è oggetto di contestazione l'intercorso rapporto contrattuale, non è contestata la morosità né risulta che
pagina 2 di 4 nelle more del processo siano intervenuti pagamenti del canone di affitto. Risulta inoltre che il bene immobile è stato rilasciato il 7.11.2022”.
Procedendo al merito, si osserva che il rapporto contrattuale non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente dimostrato;
non è contestata neanche la morosità, né la sua entità che peraltro è aumentata in corso di causa, raggiungendo l'importo – del tutto non contestato – di € 36.000,00 ( avendo parte attrice precisato che l'importo mensile del canone convenuto è pari ad € 1500,00); ed infatti risulta dal contratto in atti che il canone era stato convenuto in € 1000,00 soltanto per il primo anno, mentre a decorrere dal secondo anno era convenuto in € 1500,00.
Parte convenuta ha rilasciato l'immobile in data 19.5.2025 per come riferito dalle parti all'udienza odierna.
Tutto ciò premesso, va ritenuta la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di affitto di azienda per inadempimento.
Va pertanto accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione e di condanna della società
(che ha frattanto mutato denominazione in ) Controparte_1 al pagamento del complessivo importo di € 36.000,00 ( € 1500,00 per 24 mesi).
Non si ravvisano i presupposti per la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 cpc, non ravvisandosi i presupposti della colpa grave – né tantomeno del dolo – avendo la stessa allegato un diritto di credito in compensazione con le somme vantate dall'attore, laddove l'infondatezza della domanda per carenza di prova, derivante in definitiva dall'inammissibilità della domanda riconvenzionale, non determina per ciò solo sussistenza di colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, riducendosi in ragione del 50% le spese della fase istruttoria avente carattere documentale;
in applicazione del principio della soccombenza, parte attrice ha diritto anche alle spese inerenti gli onorari professionali del procedimento di mediazione, calcolate tenendo conto di quanto previsto dal medesimo scaglione della tabella inerente i procedimenti di mediazione per le fasi attivazione e negoziazione pari ad € 1607,00 oltre Iva, Cpa e spese generali ( non risulta documentato né quantificato l'importo delle spese vive).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara risolto per grave inadempimento della parte convenuta il contratto di affitto di azienda inter partes;
pagina 3 di 4 - condanna “ in persona del legale Controparte_1
rappresentante pt al pagamento della somma di € 36.000,00 a titolo di canoni di locazione oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6713,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre IVA , CPA e spese generali;
- condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pt al pagamento dei compensi del procedimento di mediazione pari ad € 1607,00 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 20.5.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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