TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 30/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 278/2024 V.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), C.F._2
entrambi con l'avvocato VITOLLA ARCANGELA con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Separazione consensuale e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto del
7/2/2024, sottoscritto dai predetti coniugi e depositato il 9/2/2024, con il quale le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione e lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
vista la separazione dei coniugi dichiarata nel presente procedimento con sentenza n. 53/2024 pubblicata il 12/6/2024, passata in giudicato;
vista l'ordinanza di pari data con la quale il Collegio ordinava rimettersi la causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della
Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di scioglimento del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e la previsione di cui al punto i) del ricorso, le spese dell'intero giudizio debbano essere compensate, sia relativamente alla fase di separazione che relativamente alla fase di divorzio;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 9/2/2024 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e il 7/9/2017 in MATERA, Parte_1 Parte_2 alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso congiunto per separazione consensuale e scioglimento del matrimonio del
7/2/2024, depositato il 9/2/2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, Parte I, numero 37;
3) compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 29/1/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco