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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/06/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2118/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2118/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 CodiceFiscale_1 allegata all'atto di citazione, dall'avv. Francesco Clausi ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Cosenza, alla via Scola n. 3 attore contro
(C.F. ), in p.l.r.p.t., dott. rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Carmela Barretta ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Cosenza, alla P.zza F. e L. Gullo n. 34 convenuta e
(C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_2 convenuto contumace
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'28.10.2024, in cui si riportavano agli atti e scritti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, , si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione del 4.06.2021, ritualmente notificato, ha dedotto che, in data Parte_1
27.05.2019, alle ore 14.00 circa, mentre percorreva la A2 direzione sud, in agro di Cosenza, alla guida dell'autovettura Ford EO (tg. FN 533 SB), di proprietà della ed assicurata Controparte_4
pagina 1 di 6 con la , impattava frontalmente la vettura Fiat Punto (tg. DS 939 NJ) del , CP_5 Controparte_3 assicurata con la (n. polizza 00527497597), riportando lesioni gravissime, Controparte_6 per le quali veniva trasportato immediatamente presso il nosocomio di Cosenza, mentre il suo veicolo andava completamente distrutto.
Nella prospettazione attorea, il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del , il quale spingeva CP_3
a piedi e contromano il proprio veicolo all'interno di una galleria, senza segnalazione alcuna e senza indossare il giubbotto catarifrangente, sì ché il nulla aveva potuto fare per impedire l'impatto. Pt_1
Il ha pure narrato di avere commissionato al dott. la redazione di una perizia Pt_1 Persona_1 medico-legale, la quale ha così quantificato il danno riportato in conseguenza del sinistro “Percentuale di invalidità permanente 9% - Punto base danno permanente € 814,27 giorni di invalidità temporanea totale 30 - Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 - Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 96 – Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 - Indennità giornaliera €
47,49 - CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 13.231,48 - Invalidità temporanea totale € 1.424,70 - Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.279,52 - Totale danno biologico temporaneo € 3.704,22 - Danno morale (33,33%) € 5.644,67 - Spese mediche € 1.700,00 - TOTALE GENERALE: € 24.280,37”. L'attore ha pure dato atto di avere inoltrato alla compagnia assicurativa del invito alla stipula di CP_3 una convenzione di negoziazione assistita e che, nonostante quest'ultima avesse aperto il sinistro, sottoposto il ad una visita medica e formulato un'offerta conciliativa di € 5.000,00, era poi Pt_1 rimasta del tutto inerte, senza definire l'occorso.
Per tutto quanto precede, ha convenuto in giudizio , quale compagnia Parte_1 CP_1 assicuratrice, e , quale responsabile del sinistro, per sentirli condannare in solido al Controparte_3 pagamento di € 24.280,37, o della diversa somma risultante a seguito di CTU medica, il tutto oltre interessi legali a far data del sinistro e sino al soddisfo, nonché al pagamento di € 400,00, dovuti a titolo spese corrisposte al Dott. quale CTP dell'istante, e di una somma da liquidarsi in via Persona_1 equitativa a titolo di mala gestio;
oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali decorrenti dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi.
2. Con comparsa di risposta depositata in data 16.10.2021, si è costituita in giudizio CP_1 contestando la domanda ed ascrivendo l'esclusiva responsabilità per il sinistro al comportamento negligente ed imprudente dell'attore, il quale avrebbe percorso il tratto stradale ad una velocità eccessiva e non conforme al transito in galleria, tale da non consentirgli di avvedersi della presenza del veicolo del convenuto fermo sulla corsia di emergenza, peraltro conducendo la Ford EO sul margine della carreggiata, a cavallo della striscia bianca che divide la normale corsia di marcia da quella di emergenza.
La compagnia convenuta ha, in particolare, evidenziato che, dai rilievi effettuati dagli agenti della
Polstrada di Cosenza, anche sulla base dalle videoregistrazioni delle telecamere di sorveglianza, emerge una dinamica del sinistro diversa da quella narrata in citazione, e cioè che: mentre transitava nella galleria “Serra Spiga”, la Fiat Punto del - probabilmente a causa di un guasto o di un CP_3 problema al pneumatico - sbandava ed urtava contro il new-jersey di sinistra, fermandosi per inerzia sulla corsia normale di marcia, in posizione trasversale;
a questo punto, il , onde evitare di CP_3 creare pericolo od intralcio alla circolazione, scendeva dal veicolo e lo spingeva sino alla corsia di emergenza, accostandolo posteriormente contro il new-jersey di destra;
in quel frangente, pagina 2 di 6 sopraggiungeva il veicolo condotto dall'attore che, procedendo con le ruote lato destro sulla segnaletica orizzontale delimitante il margine destro della corsia normale di marcia, urtava violentemente con la parte anteriore quella laterale sinistra dell'auto del convenuto, presente sulla corsia di emergenza, provocandone la rotazione di 180 gradi e la collisione contro il new- jersey ivi presente.
La convenuta ha sottolineato che l'ostacolo era ben visibile ed evitabile, essendosi l'incidente verificato in un tratto di galleria rettilineo e sufficientemente illuminato, e che a nulla rilevava la circostanza che il non indossasse un giubbotto catarifrangente, dal momento che la collisione non aveva CP_3 coinvolto la persona del convenuto ma soltanto l'autovettura, e che la condotta dell'assicurato era stata diligente e corretta, essendosi egli adoperato immediatamente per spostare il veicolo nella corsia di emergenza.
Ad ulteriore riprova delle proprie ragioni, , ha evidenziato che gli agenti intervenuti hanno CP_1 elevato verbale di contravvenzione al ex art. 141 co. 2/11 c.d.s.. Pt_1
Infine, la convenuta ha contestato l'esistenza del nesso di causalità e l'entità dei danni lamentati dall'attore. Su tali basi ha, quindi, invocato il rigetto della domanda perché infondata, in fatto ed in diritto.
3. All'udienza cartolare del 22.10.2021, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione al
, il tribunale ne dichiarava la contumacia e rinviava per il prosieguo all'udienza del 3.12.2021, CP_3 nella quale venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c..
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione del teste di parte attrice, veniva poi eseguita CTU medica sulla persona Testimone_1 dell'attore, a firma del dr. depositata in data 14.03.2024. All'udienza del 28.10.2024, Persona_2 ritenuta la causa matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, cui le parti provvedevano tempestivamente.
4. Va preliminarmente chiarito che la regola del giudizio, di norma applicabile ai sinistri stradali e sulla base della quale devono essere valutati gli elementi di fatto accertati all'esito dell'istruttoria, è rappresentata dall'art. 2054, co. II, c.c., che, in caso di scontro tra veicoli, pone una presunzione di responsabilità concorsuale a carico di entrambi i conducenti, salvo prova contraria.
In punto di diritto, giova da subito rammentare come, se da un lato la Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui “in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”, e che, “conseguentemente, l'infrazione, anche grave commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare, anche il comportamento dell'altro conducente” è per altro verso vero che “la predetta presunzione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso”, anche perché, “appare evidente, secondo comune razionalità, che, ove il giudice accerti che l'evento dannoso è riconducibile in via esclusiva alla condotta di uno soltanto dei due conducenti, risulterebbe contraddittorio ipotizzare che l'altro conducente non abbia vinto la presunzione di scontro” (così ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 7777 del 19.5.2003, secondo cui “l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti comporta superamento della presunzione, se la colpa sia esclusiva”).
pagina 3 di 6 Orbene, la presunzione di concorso paritario di colpa per l'ipotesi di scontro tra autoveicoli, ha una funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile il concreto accertamento, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per l'esclusiva colpa di uno e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr., ex pluribus, cass. n. 9550/2009; cass. n. 29883/2008).
Ciò posto, nel caso di specie, ritiene il Tribunale come possa ritenersi provato che in data 27 maggio
2019, alle ore 14:00 circa, sulla A2 direzione Sud in agro di Cosenza, si verificava un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolta la vettura Ford EO tg. FN 533 SB di proprietà della
[...]
condotta dal Sig. , assicurata con la e la vettura Fiat Controparte_4 Parte_1 CP_5
Punto tg. DS 939 NJ, di proprietà e condotta dal Sig. , assicurata con la Controparte_3 [...]
Controparte_6
Ciò posto, ritiene tuttavia questo Tribunale che - pur a fronte del raggiungimento della prova in ordine al fatto storico del sinistro e del suo verificarsi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel libello introduttivo - sulla scorta del compendio probatorio emerso a seguito della espletata istruttoria è possibile inferire che il verificarsi del sinistro per cui è causa sia da imputare a responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti dei veicoli rimasti coinvolti nell'incidente stradale per cui pende l'odierno procedimento, non essendo stata fornita la prova di una responsabilità esclusiva di nessuno dei due conducenti o, tanto meno, una ricostruzione tale da consentire una concreta gradazione della misura delle rispettive responsabilità.
A prescindere infatti dalla posizione del veicolo del , invadente parzialmente la corsia di CP_3 marcia, non può sottacersi che lo stesso fosse fermo e che, pertanto, il avrebbe dovuto tenere, Pt_1 ai sensi dell'art. 141 CdS, una condotta di guida commisurata alle condizioni della strada, ponendo in essere manovre atte a evitare il tamponamento del veicolo già fermo dopo l'uscita di strada, non potendo lo stesso ritenersi un ostacolo imprevedibile in senso assoluto (diversamente dal caso del veicolo ancora in movimento o con urto immediatamente dopo lo stato di quiete dopo lo sbandamento).
Deve quindi affermarsi la responsabilità concorsuale ex art. 2054 comma II C.c. di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro.
4.1. Venendo a questo punto alla individuazione dei danni subiti dall'attore e causalmente ricondotti all'evento per cui è causa, esaminata la relazione medico-legale del CTU dott. Persona_2 depositata in data 14.03.2024 (da intendersi quivi integralmente richiamata) la quale ha individuato- con metodo analitico ed immune da vizi logici, all'esito di visita diretta dell'infortunato ed esame della documentazione sanitaria in atti, nei confronti della quale le parti non hanno sollevato contestazione alcuna - l'esatta tipologia ed entità dei conseguenti danni subiti nella seguente misura quivi riportata in sintesi:
esiti da “esiti dolorosi della frattura della IV, V e VI costa a destra”;
compatibilità tra le lesioni subiti e l'evento lamentato, anche con l'uso dei dispositivi di sicurezza.
Danno biologico quantificato nella misura del 3%
30 giorni di incapacità temporanea al 100%;
15 giorni di incapacità temporanea parziale del 75%;
15 giorni di incapacità temporanea parziale del 50%;
67 giorni di incapacità temporanea parziale del 25%; Congruità delle spese mediche sostenute e per come documentate in euro 1.680,00.
pagina 4 di 6 4.2. In relazione al conseguente profilo della liquidazione dei summenzionati danni biologici si osserva che non può che ricorrersi, in adesione alla prevalente giurisprudenza di legittimità, al criterio del c.d. punto di invalidità delle cd. tabelle sui danni “micropermanenti” giusto art. 139 Cod.Ass.. Applicandosi dunque i criteri di liquidazione di cui sopra e tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca dei fatti, anno 2019, (anni 53, essendo nato il [...]), del valore punto base corrispondente alla lesione accertata (3%) e del coefficiente cd. demoltiplicatore relativo al punto di riferimento, il danno biologico da invalidità permanente va liquidato nella somma tabellare di € 2.677,07 già valutato all'attualità. Alla somma anzidetta va aggiunta quella destinata a risarcire il danno biologico connesso all'invalidità temporanea parziale al 100%, la cui durata è stata di giorni 30 con un valore totale di € 1.657,20, mentre per quanto concerne il danno connesso all'invalidità temporanea parziale al 75% per 15 giorni
€. 621,45, al 50% per giorni 15 € 414,30, e al 25% per giorni 67 € 925,27. Compete, poi alla parte danneggiata, quale residuo danno non patrimoniale, tenuto conto della entità delle lesioni e del grado di afflittività delle cure ricevute, l'importo di euro 892,27 al valore attuale. Detta somma costituisce la necessaria personalizzazione del predetto danno biologico riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un'adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale) consistenti, nel caso di specie nella sofferenza derivante dalle cure ricevute, ma anche dalla percezione costante e rinnovata nel tempo della propria inabilità fisica (circostanze queste da ritenersi provate in via presuntiva sulla scorta del tipo di lesioni subite).
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivo temporaneo e permanente globalmente liquidabile all'infortunato è pari alla somma di €. 7.187,56 già valutato all'attualità, da decurtarsi al 50% sulla scorta della affermata responsabilità concorsuale, e pertanto con un importo da corrispondere pari a € 3.593,78. A titolo di danno patrimoniale spetta, poi, la somma di € 840,00 (€ 1.680:2). Il danno non patrimoniale e patrimoniale complessivamente subito dall'attore ammonta quindi ad
€.4.433,78. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante”, computabili, presumendo un normale utilizzo del danaro da parte del danneggiato, a mezzo di equa determinazione ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad esempio, titoli di Stato). Considerato che tali forme di risparmio, dalla data del sinistro all'attualità, hanno avuto un rendimento medio annuo assimilabile al saggio legale ritiene il Tribunale che gli interessi possano essere liquidati nella detta misura.
Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore attuale, gli interessi andranno calcolati equitativamente, per ciò che concerne le somme da corrispondersi a titolo di danno non patrimoniale (euro 3.593,78), sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del fatto (ottenuta, quest'ultima, devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT), mentre, per ciò che concerne le somme da corrispondersi a titolo di danno patrimoniale per spese mediche (euro 840,00), sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del pagamento (ottenuta, quest'ultima, devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT). Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
5. Le spese processuali sostenute dall'attore, ivi comprese quelle di Ctu, seguono la soccombenza parziale dei convenuti e quindi dovranno essere poste a carico degli stessi la metà delle spese liquidabili. Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata possono attestarsi su valori medi dello scaglione di riferimento di pagina 5 di 6 cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 - devono essere liquidate, in € 2.538,00 (
€ 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria), e quindi, operata la compensazione della metà, in 1276 euro, oltre rimb. forf, iva e cap come per legge, con pagamento in favore dell'Erario essendo la parte ammessa al PSS.
5.1 Le spese di CTU, stante l'ammissione di una parte al PSS devono, pertanto, essere poste definitivamente a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice dott. Pietro Sommella, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la responsabilità concorsuale ex art. 2054 II comma C.c. delle parti Parte_1
e nella causazione del sinistro occorso in data 27 maggio 2019; Controparte_3
-DICHIARA che i danni non patrimoniali e patrimoniali complessivamente subiti dall'attore in conseguenza diretta ed immediata del sinistro ammontano, per le causali di cui in motivazione e operata la decurtazione del 50% sulla scorta della dichiarata responsabilità concorsuale è pari alla somma di €. 4.433,78 già valutato all'attualità, di cui euro 3.593,78 per danno non patrimoniale e € 840,00 per danno patrimoniale per spese mediche;
Per l'effetto
-CONDANNA i convenuti - nelle rispettive qualità ed in solido tra loro - al pagamento a titolo risarcitorio in favore di della complessiva somma di 4.433,78 oltre interessi Parte_1 legali come in parte motiva;
-COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura della metà;
-CONDANNA i convenuti- nelle rispettive qualità ed in solido tra loro- al rimborso in favore dell' delle spese processuali sostenute nel presente giudizio che liquida nella restante metà in Pt_2 complessivi € 1.276,00 per competenze, oltre accessori come per legge;
-PONE le spese di CTU a carico dell . Pt_3
Cosenza, 02/06/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2118/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 CodiceFiscale_1 allegata all'atto di citazione, dall'avv. Francesco Clausi ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Cosenza, alla via Scola n. 3 attore contro
(C.F. ), in p.l.r.p.t., dott. rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Carmela Barretta ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Cosenza, alla P.zza F. e L. Gullo n. 34 convenuta e
(C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_2 convenuto contumace
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni dell'28.10.2024, in cui si riportavano agli atti e scritti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, , si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione del 4.06.2021, ritualmente notificato, ha dedotto che, in data Parte_1
27.05.2019, alle ore 14.00 circa, mentre percorreva la A2 direzione sud, in agro di Cosenza, alla guida dell'autovettura Ford EO (tg. FN 533 SB), di proprietà della ed assicurata Controparte_4
pagina 1 di 6 con la , impattava frontalmente la vettura Fiat Punto (tg. DS 939 NJ) del , CP_5 Controparte_3 assicurata con la (n. polizza 00527497597), riportando lesioni gravissime, Controparte_6 per le quali veniva trasportato immediatamente presso il nosocomio di Cosenza, mentre il suo veicolo andava completamente distrutto.
Nella prospettazione attorea, il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del , il quale spingeva CP_3
a piedi e contromano il proprio veicolo all'interno di una galleria, senza segnalazione alcuna e senza indossare il giubbotto catarifrangente, sì ché il nulla aveva potuto fare per impedire l'impatto. Pt_1
Il ha pure narrato di avere commissionato al dott. la redazione di una perizia Pt_1 Persona_1 medico-legale, la quale ha così quantificato il danno riportato in conseguenza del sinistro “Percentuale di invalidità permanente 9% - Punto base danno permanente € 814,27 giorni di invalidità temporanea totale 30 - Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 - Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 96 – Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 - Indennità giornaliera €
47,49 - CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 13.231,48 - Invalidità temporanea totale € 1.424,70 - Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.279,52 - Totale danno biologico temporaneo € 3.704,22 - Danno morale (33,33%) € 5.644,67 - Spese mediche € 1.700,00 - TOTALE GENERALE: € 24.280,37”. L'attore ha pure dato atto di avere inoltrato alla compagnia assicurativa del invito alla stipula di CP_3 una convenzione di negoziazione assistita e che, nonostante quest'ultima avesse aperto il sinistro, sottoposto il ad una visita medica e formulato un'offerta conciliativa di € 5.000,00, era poi Pt_1 rimasta del tutto inerte, senza definire l'occorso.
Per tutto quanto precede, ha convenuto in giudizio , quale compagnia Parte_1 CP_1 assicuratrice, e , quale responsabile del sinistro, per sentirli condannare in solido al Controparte_3 pagamento di € 24.280,37, o della diversa somma risultante a seguito di CTU medica, il tutto oltre interessi legali a far data del sinistro e sino al soddisfo, nonché al pagamento di € 400,00, dovuti a titolo spese corrisposte al Dott. quale CTP dell'istante, e di una somma da liquidarsi in via Persona_1 equitativa a titolo di mala gestio;
oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali decorrenti dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi.
2. Con comparsa di risposta depositata in data 16.10.2021, si è costituita in giudizio CP_1 contestando la domanda ed ascrivendo l'esclusiva responsabilità per il sinistro al comportamento negligente ed imprudente dell'attore, il quale avrebbe percorso il tratto stradale ad una velocità eccessiva e non conforme al transito in galleria, tale da non consentirgli di avvedersi della presenza del veicolo del convenuto fermo sulla corsia di emergenza, peraltro conducendo la Ford EO sul margine della carreggiata, a cavallo della striscia bianca che divide la normale corsia di marcia da quella di emergenza.
La compagnia convenuta ha, in particolare, evidenziato che, dai rilievi effettuati dagli agenti della
Polstrada di Cosenza, anche sulla base dalle videoregistrazioni delle telecamere di sorveglianza, emerge una dinamica del sinistro diversa da quella narrata in citazione, e cioè che: mentre transitava nella galleria “Serra Spiga”, la Fiat Punto del - probabilmente a causa di un guasto o di un CP_3 problema al pneumatico - sbandava ed urtava contro il new-jersey di sinistra, fermandosi per inerzia sulla corsia normale di marcia, in posizione trasversale;
a questo punto, il , onde evitare di CP_3 creare pericolo od intralcio alla circolazione, scendeva dal veicolo e lo spingeva sino alla corsia di emergenza, accostandolo posteriormente contro il new-jersey di destra;
in quel frangente, pagina 2 di 6 sopraggiungeva il veicolo condotto dall'attore che, procedendo con le ruote lato destro sulla segnaletica orizzontale delimitante il margine destro della corsia normale di marcia, urtava violentemente con la parte anteriore quella laterale sinistra dell'auto del convenuto, presente sulla corsia di emergenza, provocandone la rotazione di 180 gradi e la collisione contro il new- jersey ivi presente.
La convenuta ha sottolineato che l'ostacolo era ben visibile ed evitabile, essendosi l'incidente verificato in un tratto di galleria rettilineo e sufficientemente illuminato, e che a nulla rilevava la circostanza che il non indossasse un giubbotto catarifrangente, dal momento che la collisione non aveva CP_3 coinvolto la persona del convenuto ma soltanto l'autovettura, e che la condotta dell'assicurato era stata diligente e corretta, essendosi egli adoperato immediatamente per spostare il veicolo nella corsia di emergenza.
Ad ulteriore riprova delle proprie ragioni, , ha evidenziato che gli agenti intervenuti hanno CP_1 elevato verbale di contravvenzione al ex art. 141 co. 2/11 c.d.s.. Pt_1
Infine, la convenuta ha contestato l'esistenza del nesso di causalità e l'entità dei danni lamentati dall'attore. Su tali basi ha, quindi, invocato il rigetto della domanda perché infondata, in fatto ed in diritto.
3. All'udienza cartolare del 22.10.2021, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione al
, il tribunale ne dichiarava la contumacia e rinviava per il prosieguo all'udienza del 3.12.2021, CP_3 nella quale venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c..
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione del teste di parte attrice, veniva poi eseguita CTU medica sulla persona Testimone_1 dell'attore, a firma del dr. depositata in data 14.03.2024. All'udienza del 28.10.2024, Persona_2 ritenuta la causa matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni ed assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, cui le parti provvedevano tempestivamente.
4. Va preliminarmente chiarito che la regola del giudizio, di norma applicabile ai sinistri stradali e sulla base della quale devono essere valutati gli elementi di fatto accertati all'esito dell'istruttoria, è rappresentata dall'art. 2054, co. II, c.c., che, in caso di scontro tra veicoli, pone una presunzione di responsabilità concorsuale a carico di entrambi i conducenti, salvo prova contraria.
In punto di diritto, giova da subito rammentare come, se da un lato la Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui “in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”, e che, “conseguentemente, l'infrazione, anche grave commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare, anche il comportamento dell'altro conducente” è per altro verso vero che “la predetta presunzione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso”, anche perché, “appare evidente, secondo comune razionalità, che, ove il giudice accerti che l'evento dannoso è riconducibile in via esclusiva alla condotta di uno soltanto dei due conducenti, risulterebbe contraddittorio ipotizzare che l'altro conducente non abbia vinto la presunzione di scontro” (così ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 7777 del 19.5.2003, secondo cui “l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti comporta superamento della presunzione, se la colpa sia esclusiva”).
pagina 3 di 6 Orbene, la presunzione di concorso paritario di colpa per l'ipotesi di scontro tra autoveicoli, ha una funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile il concreto accertamento, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per l'esclusiva colpa di uno e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr., ex pluribus, cass. n. 9550/2009; cass. n. 29883/2008).
Ciò posto, nel caso di specie, ritiene il Tribunale come possa ritenersi provato che in data 27 maggio
2019, alle ore 14:00 circa, sulla A2 direzione Sud in agro di Cosenza, si verificava un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolta la vettura Ford EO tg. FN 533 SB di proprietà della
[...]
condotta dal Sig. , assicurata con la e la vettura Fiat Controparte_4 Parte_1 CP_5
Punto tg. DS 939 NJ, di proprietà e condotta dal Sig. , assicurata con la Controparte_3 [...]
Controparte_6
Ciò posto, ritiene tuttavia questo Tribunale che - pur a fronte del raggiungimento della prova in ordine al fatto storico del sinistro e del suo verificarsi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel libello introduttivo - sulla scorta del compendio probatorio emerso a seguito della espletata istruttoria è possibile inferire che il verificarsi del sinistro per cui è causa sia da imputare a responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti dei veicoli rimasti coinvolti nell'incidente stradale per cui pende l'odierno procedimento, non essendo stata fornita la prova di una responsabilità esclusiva di nessuno dei due conducenti o, tanto meno, una ricostruzione tale da consentire una concreta gradazione della misura delle rispettive responsabilità.
A prescindere infatti dalla posizione del veicolo del , invadente parzialmente la corsia di CP_3 marcia, non può sottacersi che lo stesso fosse fermo e che, pertanto, il avrebbe dovuto tenere, Pt_1 ai sensi dell'art. 141 CdS, una condotta di guida commisurata alle condizioni della strada, ponendo in essere manovre atte a evitare il tamponamento del veicolo già fermo dopo l'uscita di strada, non potendo lo stesso ritenersi un ostacolo imprevedibile in senso assoluto (diversamente dal caso del veicolo ancora in movimento o con urto immediatamente dopo lo stato di quiete dopo lo sbandamento).
Deve quindi affermarsi la responsabilità concorsuale ex art. 2054 comma II C.c. di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro.
4.1. Venendo a questo punto alla individuazione dei danni subiti dall'attore e causalmente ricondotti all'evento per cui è causa, esaminata la relazione medico-legale del CTU dott. Persona_2 depositata in data 14.03.2024 (da intendersi quivi integralmente richiamata) la quale ha individuato- con metodo analitico ed immune da vizi logici, all'esito di visita diretta dell'infortunato ed esame della documentazione sanitaria in atti, nei confronti della quale le parti non hanno sollevato contestazione alcuna - l'esatta tipologia ed entità dei conseguenti danni subiti nella seguente misura quivi riportata in sintesi:
esiti da “esiti dolorosi della frattura della IV, V e VI costa a destra”;
compatibilità tra le lesioni subiti e l'evento lamentato, anche con l'uso dei dispositivi di sicurezza.
Danno biologico quantificato nella misura del 3%
30 giorni di incapacità temporanea al 100%;
15 giorni di incapacità temporanea parziale del 75%;
15 giorni di incapacità temporanea parziale del 50%;
67 giorni di incapacità temporanea parziale del 25%; Congruità delle spese mediche sostenute e per come documentate in euro 1.680,00.
pagina 4 di 6 4.2. In relazione al conseguente profilo della liquidazione dei summenzionati danni biologici si osserva che non può che ricorrersi, in adesione alla prevalente giurisprudenza di legittimità, al criterio del c.d. punto di invalidità delle cd. tabelle sui danni “micropermanenti” giusto art. 139 Cod.Ass.. Applicandosi dunque i criteri di liquidazione di cui sopra e tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca dei fatti, anno 2019, (anni 53, essendo nato il [...]), del valore punto base corrispondente alla lesione accertata (3%) e del coefficiente cd. demoltiplicatore relativo al punto di riferimento, il danno biologico da invalidità permanente va liquidato nella somma tabellare di € 2.677,07 già valutato all'attualità. Alla somma anzidetta va aggiunta quella destinata a risarcire il danno biologico connesso all'invalidità temporanea parziale al 100%, la cui durata è stata di giorni 30 con un valore totale di € 1.657,20, mentre per quanto concerne il danno connesso all'invalidità temporanea parziale al 75% per 15 giorni
€. 621,45, al 50% per giorni 15 € 414,30, e al 25% per giorni 67 € 925,27. Compete, poi alla parte danneggiata, quale residuo danno non patrimoniale, tenuto conto della entità delle lesioni e del grado di afflittività delle cure ricevute, l'importo di euro 892,27 al valore attuale. Detta somma costituisce la necessaria personalizzazione del predetto danno biologico riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un'adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale) consistenti, nel caso di specie nella sofferenza derivante dalle cure ricevute, ma anche dalla percezione costante e rinnovata nel tempo della propria inabilità fisica (circostanze queste da ritenersi provate in via presuntiva sulla scorta del tipo di lesioni subite).
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivo temporaneo e permanente globalmente liquidabile all'infortunato è pari alla somma di €. 7.187,56 già valutato all'attualità, da decurtarsi al 50% sulla scorta della affermata responsabilità concorsuale, e pertanto con un importo da corrispondere pari a € 3.593,78. A titolo di danno patrimoniale spetta, poi, la somma di € 840,00 (€ 1.680:2). Il danno non patrimoniale e patrimoniale complessivamente subito dall'attore ammonta quindi ad
€.4.433,78. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante”, computabili, presumendo un normale utilizzo del danaro da parte del danneggiato, a mezzo di equa determinazione ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad esempio, titoli di Stato). Considerato che tali forme di risparmio, dalla data del sinistro all'attualità, hanno avuto un rendimento medio annuo assimilabile al saggio legale ritiene il Tribunale che gli interessi possano essere liquidati nella detta misura.
Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore attuale, gli interessi andranno calcolati equitativamente, per ciò che concerne le somme da corrispondersi a titolo di danno non patrimoniale (euro 3.593,78), sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del fatto (ottenuta, quest'ultima, devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT), mentre, per ciò che concerne le somme da corrispondersi a titolo di danno patrimoniale per spese mediche (euro 840,00), sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del pagamento (ottenuta, quest'ultima, devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT). Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
5. Le spese processuali sostenute dall'attore, ivi comprese quelle di Ctu, seguono la soccombenza parziale dei convenuti e quindi dovranno essere poste a carico degli stessi la metà delle spese liquidabili. Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata possono attestarsi su valori medi dello scaglione di riferimento di pagina 5 di 6 cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 - devono essere liquidate, in € 2.538,00 (
€ 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria), e quindi, operata la compensazione della metà, in 1276 euro, oltre rimb. forf, iva e cap come per legge, con pagamento in favore dell'Erario essendo la parte ammessa al PSS.
5.1 Le spese di CTU, stante l'ammissione di una parte al PSS devono, pertanto, essere poste definitivamente a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice dott. Pietro Sommella, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la responsabilità concorsuale ex art. 2054 II comma C.c. delle parti Parte_1
e nella causazione del sinistro occorso in data 27 maggio 2019; Controparte_3
-DICHIARA che i danni non patrimoniali e patrimoniali complessivamente subiti dall'attore in conseguenza diretta ed immediata del sinistro ammontano, per le causali di cui in motivazione e operata la decurtazione del 50% sulla scorta della dichiarata responsabilità concorsuale è pari alla somma di €. 4.433,78 già valutato all'attualità, di cui euro 3.593,78 per danno non patrimoniale e € 840,00 per danno patrimoniale per spese mediche;
Per l'effetto
-CONDANNA i convenuti - nelle rispettive qualità ed in solido tra loro - al pagamento a titolo risarcitorio in favore di della complessiva somma di 4.433,78 oltre interessi Parte_1 legali come in parte motiva;
-COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura della metà;
-CONDANNA i convenuti- nelle rispettive qualità ed in solido tra loro- al rimborso in favore dell' delle spese processuali sostenute nel presente giudizio che liquida nella restante metà in Pt_2 complessivi € 1.276,00 per competenze, oltre accessori come per legge;
-PONE le spese di CTU a carico dell . Pt_3
Cosenza, 02/06/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
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