Sentenza 17 luglio 2009
Massime • 1
In conformità alla regola generale dettata dall'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ., nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; pertanto, le spese sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se, a seguito della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contestazioni, il processo é dichiarato estinto e, conseguentemente, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, provvede alla loro liquidazione senza, però, porle a carico del debitore esecutato (come richiesto dal creditore procedente, nella specie), non avendo contenuto decisorio su diritti, non può considerarsi ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2009, n. 16711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16711 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (sindaco) Dr. \Candeloro Mania\, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAETA 64 SC A INT 7, presso lo studio dell'avvocato GENOVESE COSIMO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
e contro
\T ES;
- intimata -
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, emessa 01/10/03, depositata il 16/10/2003; R.G.N. 27/03;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 06/03/2009 dal Consigliere Dott. D'AMICO Paolo;
udito l'Avvocato COSIMO GENOVESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su istanza di \F E\, con atto di pignoramento presso terzi notificato il 7.1.2003, l'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Barcellona P.G. pignorava fino alla concorrenza di Euro 210.000,00 tutte le somme a qualsiasi titolo dovute e/o debende, fino alla data di dichiarazione del terzo pignorato, dalla Banca Popolare di Lodi - ag. di *Barcellona P.G.* - al Comune di Barcellona P.G. con esclusione delle somme impignorabili per legge con le rispettive ingiunzioni ed intimazioni di legge.
La Banca Popolare di Lodi ed il Comune venivano citati a comparire davanti al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Barcellona P.G. per l'udienza del 5.2.2003. All'udienza del 2.4.2003 il terzo rendeva dichiarazione negativa.
All'udienza del 17.9.2003 l'Avv. Guglielmo D'Anna preso atto della dichiarazione negativa del terzo, chiedeva la liquidazione delle spese, da porsi a carico del Comune esecutato, da distrarsi in suo favore.
L'avv. Guglielmo D'Anna, dichiarava infatti di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto le competenze e gli onorari. Il G.E. si riservava e con ordinanza dell'1.10.2003 "letti gli atti e sciogliendo la riserva liquidava le spese della procedura esecutiva" senza condannare alcuno alle spese.
Proponeva ricorso per Cassazione il Comune di Barcellona P.G. mentre parte intimata non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso parte ricorrente denuncia: "Violazione degli artt. 632 e 310 c.p.c." e sostiene che, ai sensi dell'art. 632 c.p.c., comma 3, in caso di estinzione del processo esecutivo, si applica l'art. 310 c.p.c., u.c., il quale dispone che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Questo principio, prosegue parte ricorrente, è stato ribadito costantemente dall'univoco insegnamento della S.C. che da ultimo con la decisione n. 1109 del 24.1.2003 nel ricorso promosso dal Comune di Barcellona P.G. contro \Benvegna\ ha sancito che: "... nel procedimento di espropriazione presso terzi, dichiarato estinto a seguito di dichiarazione negativa del terzo, non contestata dal creditore esecutante, che non abbia chiesto l'accertamento del relativo obbligo, le spese del procedimento restano a carico del creditore e, conseguentemente, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, provvede alla liquidazione delle spese ponendole a carico - del debitore esecutato, avendo contenuto decisorio su diritti, e non essendo soggetta a particolari mezzi di impugnazione o a reclamo, è impugnabile con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.. Il ricorso è inammissibile.
È pur vero infatti che in conformità alla regola generale dettata dall'art. 310 c.p.c., u.c., nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle stesse parti che le hanno anticipate. Ed è altresì vero che le spese sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se, a seguito della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contestazioni, il processo è dichiarato estinto talché l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, provvede alla liquidazione ponendole a carico del debitore esecutato, avendo contenuto decisorio su diritti e non essendo altrimenti impugnabile, è ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost. (Cass.,.9.11.2007, n. 23408). Si deve tuttavia osservare che la giurisprudenza appena citata fa riferimento ad una fattispecie in cui era stata formulata una condanna mentre nel caso di cui ci si occupa la condanna stessa mancava.
E proprio in assenza di condanna il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. deve ritenersi inammissibile. In assenza di attività difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e nulla dispone per le spese. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2009