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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/06/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.624 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA CARDUCCI, 21 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. TURNU
ROSSELLA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
Ricorrente
contro
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CANALIS, 17 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. ENNA
ALESSANDRO che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“A) dichiarare la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 CP_1 annotazione presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Terralba al Nr. 16 - Parte I - Serie - Anno
2019 del Registro Atti di Matrimonio, autorizzandoli a vivere separati di mensa e di letto;
Pagina 1 B) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
C) Con compensazione delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/07/2024 ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione dal marito . CP_1
I coniugi hanno contratto matrimonio in TERRALBA il 06/10/2019 (atto n. 16, Parte 1, Anno 2019).
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
In particolare, la ricorrente ha dedotto:
- che ciascun coniuge è in grado di provvedere al proprio mantenimento personale essendo economicamente indipendente;
- di essere proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Terralba, via Emilio Cuccu, 2, ex domicilio coniugale;
- di essersi più volte resa disponibile col coniuge ad addivenire a una separazione consensuale senza però trovare positivo riscontro nel . CP_1
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di separazione ma ha dato atto di non essere giunto a una separazione consensuale con la in quanto sono tuttora pendenti, con Pt_1
la medesima, trattative per la ricerca di un accordo che regoli definitivamente le questioni patrimoniali ancora irrisolte tra i coniugi.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 02/12/2024; il Giudice, a seguito di interlocuzione i procuratori e con le parti, ha preso atto della formulazione delle sopra riportate conclusioni conformi, avendo il resistente di fatto aderito alle conclusioni attoree e riservato le sue ulteriori pretese di natura patrimoniale a una separata sede rispetto al presente giudizio.
Di conseguenza, essendo in questo procedimento il Tribunale chiamato a pronunciarsi solo sulla domanda di separazione personale delle parti, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., dunque, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni conformi delle parti, con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Pagina 2 Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
La mancata proposizione di ulteriori domande, derivante dalla pacifica indipendenza economica di ciascun coniuge e dalla conseguente possibilità provvedere autonomamente al proprio mantenimento, comporta l'assenza di necessità di assumere ulteriori statuizioni.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(OR), il 20/02/1981 e , nato a [...], il [...], mandando al CP_1 competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 16, parte I,
Anno 2019 - Comune di TERRALBA).
Sull'accordo delle parti:
2. dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 4/6/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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