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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8922/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FRATERNALE NOEMI C.F._1
e
CP_1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ASTE MARCO C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 4 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“Premesso
a) Che i ricorrenti sono genitori del minore , nato a [...] il [...] dalla loro Per_1
relazione sentimentale.
b) Che i sigg. hanno convissuto nell'abitazione di S.Antioco, di proprietà della Parte_2
signora sino dall'anno 2021, allorché il signor è andato a vivere a Carbonia nella CP_1 Pt_1
via Veneto. c) Che il minore e la madre hanno continuato a vivere nell'abitazione familiare ed il padre ha continuato a vederlo regolarmente secondo gli accordi presi di volta in volta.
d) Che sig. da quando ha lasciato l'abitazione familiare versa regolarmente la Parte_1
somma di € 300,00 mensile a titolo di contributo per il mantenimento del proprio figlio minore nonché
le spese straordinarie nella misura del 50%.
e) Che il sig. è dipendente della Regione Sardegna, ha percepito un reddito annuo lordo di Pt_1
€ 33.557,20 nel 2021, di € 33.059,00 nel 2022 e di € 34.500,00 nel 2023, come risulta dalle ultime tre dichiarazioni che si producono, ed è proprietario dei seguenti beni immobili e mobili registrati:
autovettura Volkswagen Golf Tg FK723CF, moto Suzuki GSR Tg DK92834.
f) Che la sig.ra è insegnante precaria ed ha percepito un reddito annuo lordo di € 9.746,00 CP_1
nell'anno 2021, di € 7.623,00 nell'anno 2022 e di € 4.294,27 nell'anno 2023, come risulta delle ultime dichiarazioni allegate ed proprietaria dei seguenti beni immobili e mobili registrati: immobile sito a in S.Antioco nella via Satta nonché dell'autovettura Peugeot 206 Tg. C...;
g) che nell'interesse del minore i ricorrenti intendono formalizzare gli accordi già intercorsi in merito ai rapporti con il padre sia in ordine al diritto di visita che all'assegno di mantenimento.
Tanto premesso, i sigg. e , come sopra rapp.ti e difesi CP_1 Parte_1
Pag. 2 a 4 RICORRONO
l'intestato Tribunale affinché Voglia accogliere le seguenti conclusioni congiunte: CP_2
- Quanto al diritto di visita del signor nei confronti del figlio minore , così Pt_1 Per_1
come già concordato e ormai consolidato, lo stesso possa tenerlo con se il martedì e giovedì
sera dalle 16,00 sino alle ore 21,00 nonché un fine settimana in alternanza con l'altro genitore. Inoltre il minore passerà le festività comandate in alternanza con entrambi i genitori, e starà con il padre per una settimana consecutiva nel mese di luglio ed una nel mese di agosto. Salvo diversi accordi tra le parti. Qualora manifestasse esigenze Per_1
particolari dovute a suoi impegni ludici, sportivi od anche a particolari stati d'animo, oltre che ovviamente di salute, i genitori concordano sin da ora che il diritto di visita come sopra delineato potrà subire delle variazioni nell'interesse esclusivo del minore.
- Quanto all'assegno di mantenimento, il signor dovrà versare entro i primi 5 giorni Pt_1
di ogni mese alla signora la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento del figlio, e CP_1
dovrà contribuire al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Pt_1
e
[...] CP_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati Parte_1 CP_1
non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Pag. 3 a 4 Si comunichi
Cagliari, 24.02.2025
Il Presidente
Giorgio Latti
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