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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1878 2022
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 07/02/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Massella per la parte convenuta l'avv. Ferrarello
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Massella conclude come in atti e in particolare come da note autorizzate depositate.
L'avv. Ferrarello conclude come da memoria di costituzione e, qualora il giudice dovesse ritenere fondata l'opposizione in tema di difetto di legittimazione passiva, chiede disporsi la compensazione delle spese atteso che l'opponente non aveva palesato, neanche in fase endoprocedimentale, le argomentazioni difensive di cui all'attuale opposizione. I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 17,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 07/02/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1878 / 2022 RCL promossa con ricorso depositato il 9/12/2022
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MASSELLA MICHELE, elettivamente domiciliato in VIALE NINO
BIXIO N. 22/A 37126 VERONA presso il difensore avv. MASSELLA
MICHELE
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 VERONA presso il difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 9.12.2023 il sig. Parte_1
impugnava l'ordinanza Ingiunzione n. 116/2022 del 8.11.2022 e notificata
1 in data 17.11.2022, con la quale l di Controparte_1
Verona chiedeva al Sig. in qualità di amministratore Parte_1
unico dal 7.01.2015 della società ISOL FER SRL, il pagamento della complessiva somma di euro 6.617,00 oltre somme aggiuntive e spese, per le seguenti violazioni:
- all'art. 3, comma 3, prima parte, del D.L. n. 12 del 2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 73 del 2002 e ss. mm., per aver asseritamente occupato il lavoratore Sig. , senza preventiva Persona_1
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nei giorni dal 27 al
29 luglio 2016, prima della regolare assunzione avvenuta il 30 luglio 2015;
- all'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 2008, per asserita omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3, che determinerebbe differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali con riferimento al periodo da gennaio a giugno 2015, in quanto sarebbero state esposte somme (trasferte, rimborsi spesa, rimborsi chilometrici etc.) non assoggettate a contribuzione e in totale assenza di documentazione probante ed in quanto avrebbe omesso di esporre sul LUL e a denunciare le retribuzioni dovute e avrebbe denunciato i dipendenti come assenti.
Assumeva che tali violazioni sarebbero state accertate all'esito del verbale unico di accertamento e notificazione redatto dai funzionari in servizio presso la sede di Verona, n. 2017000388 del 29.11.2018, dal quale Pt_2
erano derivate, per le medesime violazioni, anche le Ordinanze
Ingiunzioni nn. 117/2022, 123/2022, 124/2022, 125/2022, rispettivamente notificate a ISOL FER SRL, ISOL FER SRL responsabile solidale con il
Sig. in qualità di amministratore unico in epoca Controparte_2
precedente al ISOL FER SRL responsabile solidale con il Sig. Parte_1
2 in qualità di amministratore di fatto, ISOL FER SRL Controparte_3
responsabile solidale con il Sig. in qualità di Controparte_4
amministratore di fatto.
Esponeva che “con decreto che dispone il giudizio R.N.R. 1510/14 datato
5.07.2021 del Tribunale di Venezia, i Sig.ri , Controparte_4 [...]
, e sono stati citati Parte_3 Parte_3 Parte_4
a giudizio per capi d'imputazione relativi all'associazione mafiosa e a molteplici reati fine, quali appartenenti all'associazione di tipo mafioso denominata 'Ndrangheta operante in provincia di Verona (doc. 7)”; che quando l'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Roma aveva richiesto ad
ISOL FER SRL e al Sig. la documentazione inerente i rapporti Parte_1
lavorativi con i dipendenti (doc. 8), l'attuale opponente aveva dato riscontro spiegando che gli amministratori di fatto di ISOL FER SRL erano i Sig.ri e , imputati nel procedimento Controparte_4 Controparte_3
penale n. 10957/2016 RGNR Procura di Verona, all'epoca pendente avanti il Tribunale di Verona, per le violazioni tributarie penali dell'azienda in relazione alle quali era stata sin dall'inizio esclusa ogni responsabilità
del Sig. che il ricorrente non aveva mai visto, né Parte_1
conosciuto, il lavoratore Sig. di cui all'Ordinanza Ingiunzione Persona_1
impugnata.
Ritenuto di non aver mai amministrato la società ISOL FER SRL, di non aver mai stipulato alcun contratto di lavoro per la società, di non essersi mai occupato delle vicende societarie e di non aver mai visto né
Per Co conosciuto il lavoratore Sig. , poiché come noto all' gli amministratori di fatto della ISOL FER SRL erano stati i Sig.ri CP_4
e , che all'epoca avevano offerto
[...] Controparte_3
all'opponente un'attività lavorativa all'interno della società di fatto poi mai
3 assegnata, chiedeva dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità e/o l'invalidità e/o disporsi l'annullamento e/o la revoca dell'Ordinanza Ingiunzione n.
116/2022 non potendo essere individuato trasgressore per le violazioni contestate.
Co Si costituiva l e assumeva che l'accertamento nei confronti della CP_6
[... si inseriva in un più ampio accertamento nei confronti di più società,
all'esito del quale era emerso che la Parte_5
aveva stipulato in data 21 ottobre 2013 con la all'epoca CP_6
rappresentata dal Sig. , un contratto di subappalto avente CP_7
ad oggetto lavori consistenti in scarico di materiali in stazione e in linea ed esecuzioni delle regolazioni delle rotaie e delle saldature alluminio termiche, con durata di 200 giorni consecutivi;
la RA EN
ON srl aveva commissionato alla “ un intervento CP_6
d'urgenza per la sostituzione di circa 1800 traverse il legno di rovere
disalburnato non trattato sulla tratta Catanzaro- Catanzaro Lido”; dai prospetti delle presenze del personale inviati dalla RA CP_6
EN si evidenziava l'impiego di circa 8 lavoratori dal 27 luglio al 1
ottobre 2015; seguiva un contratto di distacco stipulato in data 19 ottobre
2015 tra quale legale rappresentante della Parte_1 CP_6
e , legale rappresentante della RA EN Controparte_8
ON srl con il quale la si impegnava a distaccare CP_6
temporaneamente dal 20 ottobre al 30 novembre 2015 ( e con possibilità
di proroga) n.15 propri lavoratori a favore della RA EN
ON srl da impiegare per la mansione di operaio presso le tratte della linea Metaponto Reggio Calabria e della linea Battipaglia Reggio
Calabria, poi un secondo contratto di distacco di 10 operai per il periodo del 23 novembre al 31 dicembre 2015 per un lavoro sulla linea ferroviaria
4 Gravina- Avigliano Lucania, poi un terzo contratto di distacco di 15 operai per il periodo del 22 febbraio al 31 marzo 2016 per un lavoro sulla linea ferroviaria Battipaglia- Reggio Calabria, Metaponto - Reggio Calabria e
Ferrovie Appulo Lucane linee potentine e baresi, poi varie appendici per altri distacchi fino al 30 giugno 2016.
Dall'esame dei documenti acquisiti in corso di accertamento da tutte le società coinvolte era emerso che la risultava formalmente CP_6
amministrata fino al 7 luglio 2014 da , poi fino al 7 gennaio CP_7
2015 da e infine da;
che sin dalla Controparte_2 Parte_1
costituzione la risultava di fatto amministrata dai SI. CP_6 CP_3
e ; che la maggioranza dei lavoratori
[...] Controparte_4
dipendenti della venivano assunti in concomitanza la stipula di CP_6
contratti di appalto o distacco e inviati presso cantieri gestiti da altre imprese e venivano retribuiti solo nei periodi in cui venivano impiegati,
mentre nei restanti periodi sul LUL e sugli Emens risultavano assenti e non retribuiti;
che per alcuni lavoratori assunti per periodi anche di più
mesi non venivano registrate su Lul e sugli Emens le giornate di lavoro;
che pertanto i verbalizzanti disconosciuta la genuinità dei contratti di appalto/distacco esaminati avevano proceduto alla contestazione delle violazioni rilevate;
che le violazioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta erano state rilevate con verbale unico di accertamento e notificazione n.
2017 123 000 388/T03 del 29 novembre 2018 – ratione temporis- ai
SI.ri e , quali legale Controparte_2 Parte_1
rappresentanti della nonché alla quale responsabile in CP_6 CP_6
solido e ai SI.ri e , quali rappresentanti Controparte_4 Parte_3
di fatto.
5 Pertanto, ritenuta la fondatezza dell'operato degli ispettori e la legittimazione passiva dell'opponente che era l'amministratore unico della oltre che firmatario dei contratti con la EN ON srl, CP_6
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle testimonianze
Per dell'ispettrice e del sig. .
All'esito veniva fissata l'udienza di discussione con termine per il deposito di note.
Alla odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
La questione oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta attiene ad un ampio accertamento compiuto nei confronti di più società e riguarda la genuinità di appalti nel settore ferroviario in cui operava anche la società
che distaccava personale in favore della EN ON srl CP_6
per operare sulle linee ferroviarie. All'epoca dei fatti contestati dall'ispettorato il sig. era incontrovertibilmente l'amministratore Parte_1
unico, come risulta dalla visura camerale prodotta.
L'art. 3 della legge n. 689/1981 (rubricato “Elemento soggettivo”), prevede che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa
ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e
volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è
commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 postula una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito, sicché costituisce un consolidato principio quello per cui, per le violazioni colpite da sanzione
6 amministrativa, è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa o dell'esimente della buona fede (cfr. Cass. civ. S.U., 6.10.1995, n. 10508;
più di recente, ex multis, Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. 18.06.2020, n. 11777;
Cass. civ., Sez. 2, 11.06.2007, n. 13610; Cass. civ., Sez. 5, 4.07.2003, n.
10607; Cass. civ., Sez. I, 23.09.2003, n. 14107; Cass. civ., Sez. I,
21.01.2000, n. 664).
A tal fine la qualità di amministratore di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione iuris tantum di colpa (Cass. civ., Sez. Lav., 7.09.2006,
n. 19242; la S.C., nel caso esaminato, ha confermato l'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza - ingiunzione, che gli aveva inflitto sanzioni amministrative per violazioni contestate a una s.r.l. della quale era amministratore unico alla data di consumazione delle stesse violazioni). Con la conseguenza della legittimità della “irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta” (Cass. civ., 4.11.2019, n. 28287;
Cass. civ., 25.05.2001, n. 7143).
Per le stesse ragioni deve escludersi che la presenza di uno o più
amministratori di fatto, come nel caso in esame, determini automaticamente l'esonero da responsabilità dell'amministratore di diritto,
potendo al più rappresentare un elemento che, unito alla prova
7 dell'assenza di colpa, può contribuire ad escludere la sua responsabilità
per gli illeciti amministrativi commessi.
Per escludere la propria responsabilità, dunque, l'amministratore di diritto non può limitarsi ad allegare la propria estraneità alla gestione effettiva della società, dovendosi ritenere che l'amministratore di diritto risponda delle violazioni amministrative commesse durante il suo mandato anche quando la gestione effettiva sia stata esercitata da altri soggetti, in quanto,
lo stesso, in ragione della carica formalmente assunta, mantiene una posizione di garanzia e ha il dovere di vigilare sulla corretta gestione della società.
La ratio è quella di evitare che l'utilizzo di amministratori formali possa costituire uno strumento per eludere le responsabilità amministrative.
In questo senso depone il tenore del sopra richiamato art. 3, laddove è
previsto che ciascuno è responsabile non solo della propria azione, ma anche “della propria omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Si tratta dunque di una corretta applicazione della presunzione di colpa, a fronte della quale incombe sull'agente l'onere di provare di avere tenuto una condotta priva di profili di colpa.
Dall'esame della documentazione prodotta e da quello della testimonianza
Per resa in giudizio dal sig. , è emerso che il sig. pur usando Parte_1
l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto esercitare un controllo sull'attività
della società atteso che ogni attività si svolgeva in Calabria e vedeva coinvolti soggetti ivi residenti che si rapportavano esclusivamente con il
Giardino, che sottoscrivevano in Calabria i contratti di lavoro e che sempre in Calabria prestavano attività lavorativa secondo le indicazioni ricevute dalla EN ON. Il teste, dopo aver escluso di aver mai
8 conosciuto il ha dichiarato “Fino al 2020/2021 ho lavorato per Parte_1
varie società nel settore ferroviario, tra le quali CLF, SEGECO, , CP_6
LINEAFER, GCF, VENTURA. Io lavoravo con CF, , LINEAFER CP_6
in distacco presso le altre su tutto il territorio nazionale. Sono stato
assunto da per la nel 2015 perché lavoravamo in Controparte_4 CP_6
Calabria per la EN. è mio cugino, il figlio della Controparte_4
sorella di mia madre. Io per ogni lavoro chiamavo lui ma non so dire che
rapporto avesse con le società per le quali io poi andavo a lavorare, anche
se lui mi trovava sempre da lavorare.
Ricordo di essere stato sentito dagli ispettori in Calabria e riconosco Pt_2
Co come mia la sottoscrizione del verbale prodotto al oc. 8 dell' che mi
viene esibito.
Il giudice ne dà lettura.
Il teste conferma integralmente le dichiarazioni rese agli ispettori.
… preciso che per la sono stato assunto da ma CP_6 Controparte_4
non so se fosse il legale rappresentante. Io venivo chiamato direttamente
dalla EN e le direttive le ricevevo direttamente dai referenti della
EN.
Parte
… i contratti di lavoro sia per sia per Lineafer a Crotone sia per CP_6
[... a Isola di capo sono andato a sottoscriverli presso le sedi delle CP_9
società dove trovavo mio cugino e i segretari. Per la la cui sede CP_6
era a Verona, mio cugino ha portato i contratti giù per tuti i dipendenti e
l'ho sottoscritto in Calabria, come tutti gli altri dipendenti”.
Dalle dichiarazioni del teste è emerso chiaramente che il si Parte_1
trovasse non solo in uno stato d'ignoranza sulle questioni di fatto che sono state oggetto dell'accertamento, ma anche che tale stato di ignoranza non
9 lo avrebbe potuto superare usando la ordinaria diligenza poiché di fatto ogni azione avveniva in luoghi lontani che sfuggivano al suo controllo.
Nel caso che ci occupa, dunque, l'opponente ha provato l'assenza di colpevolezza non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta e l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata.
Le spese devono essere compensate fra le parti, atteso che soltanto in corso di causa è emersa l'assenza di colpevolezza in capo al Parte_1
Al contrario, in fase di accertamento, come dichiarato anche in sede istruttoria dall'ispettrice , l'attività ispettiva è stata Parte_7
correttamente orientata ad estendere l'indagine anche nei confronti del sig. atteso che nulla induceva a ritenerne la estraneità. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) compensa fra le parti le spese di lite.
Verona, 7 febbraio 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
10
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1878 2022
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 07/02/2025, innanzi al giudice dott. Stefania Del Gais, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Massella per la parte convenuta l'avv. Ferrarello
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Massella conclude come in atti e in particolare come da note autorizzate depositate.
L'avv. Ferrarello conclude come da memoria di costituzione e, qualora il giudice dovesse ritenere fondata l'opposizione in tema di difetto di legittimazione passiva, chiede disporsi la compensazione delle spese atteso che l'opponente non aveva palesato, neanche in fase endoprocedimentale, le argomentazioni difensive di cui all'attuale opposizione. I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore 17,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Stefania Del Gais, all'udienza del 07/02/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1878 / 2022 RCL promossa con ricorso depositato il 9/12/2022
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MASSELLA MICHELE, elettivamente domiciliato in VIALE NINO
BIXIO N. 22/A 37126 VERONA presso il difensore avv. MASSELLA
MICHELE
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 VERONA presso il difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 9.12.2023 il sig. Parte_1
impugnava l'ordinanza Ingiunzione n. 116/2022 del 8.11.2022 e notificata
1 in data 17.11.2022, con la quale l di Controparte_1
Verona chiedeva al Sig. in qualità di amministratore Parte_1
unico dal 7.01.2015 della società ISOL FER SRL, il pagamento della complessiva somma di euro 6.617,00 oltre somme aggiuntive e spese, per le seguenti violazioni:
- all'art. 3, comma 3, prima parte, del D.L. n. 12 del 2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 73 del 2002 e ss. mm., per aver asseritamente occupato il lavoratore Sig. , senza preventiva Persona_1
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nei giorni dal 27 al
29 luglio 2016, prima della regolare assunzione avvenuta il 30 luglio 2015;
- all'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 2008, per asserita omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3, che determinerebbe differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali con riferimento al periodo da gennaio a giugno 2015, in quanto sarebbero state esposte somme (trasferte, rimborsi spesa, rimborsi chilometrici etc.) non assoggettate a contribuzione e in totale assenza di documentazione probante ed in quanto avrebbe omesso di esporre sul LUL e a denunciare le retribuzioni dovute e avrebbe denunciato i dipendenti come assenti.
Assumeva che tali violazioni sarebbero state accertate all'esito del verbale unico di accertamento e notificazione redatto dai funzionari in servizio presso la sede di Verona, n. 2017000388 del 29.11.2018, dal quale Pt_2
erano derivate, per le medesime violazioni, anche le Ordinanze
Ingiunzioni nn. 117/2022, 123/2022, 124/2022, 125/2022, rispettivamente notificate a ISOL FER SRL, ISOL FER SRL responsabile solidale con il
Sig. in qualità di amministratore unico in epoca Controparte_2
precedente al ISOL FER SRL responsabile solidale con il Sig. Parte_1
2 in qualità di amministratore di fatto, ISOL FER SRL Controparte_3
responsabile solidale con il Sig. in qualità di Controparte_4
amministratore di fatto.
Esponeva che “con decreto che dispone il giudizio R.N.R. 1510/14 datato
5.07.2021 del Tribunale di Venezia, i Sig.ri , Controparte_4 [...]
, e sono stati citati Parte_3 Parte_3 Parte_4
a giudizio per capi d'imputazione relativi all'associazione mafiosa e a molteplici reati fine, quali appartenenti all'associazione di tipo mafioso denominata 'Ndrangheta operante in provincia di Verona (doc. 7)”; che quando l'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Roma aveva richiesto ad
ISOL FER SRL e al Sig. la documentazione inerente i rapporti Parte_1
lavorativi con i dipendenti (doc. 8), l'attuale opponente aveva dato riscontro spiegando che gli amministratori di fatto di ISOL FER SRL erano i Sig.ri e , imputati nel procedimento Controparte_4 Controparte_3
penale n. 10957/2016 RGNR Procura di Verona, all'epoca pendente avanti il Tribunale di Verona, per le violazioni tributarie penali dell'azienda in relazione alle quali era stata sin dall'inizio esclusa ogni responsabilità
del Sig. che il ricorrente non aveva mai visto, né Parte_1
conosciuto, il lavoratore Sig. di cui all'Ordinanza Ingiunzione Persona_1
impugnata.
Ritenuto di non aver mai amministrato la società ISOL FER SRL, di non aver mai stipulato alcun contratto di lavoro per la società, di non essersi mai occupato delle vicende societarie e di non aver mai visto né
Per Co conosciuto il lavoratore Sig. , poiché come noto all' gli amministratori di fatto della ISOL FER SRL erano stati i Sig.ri CP_4
e , che all'epoca avevano offerto
[...] Controparte_3
all'opponente un'attività lavorativa all'interno della società di fatto poi mai
3 assegnata, chiedeva dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità e/o l'invalidità e/o disporsi l'annullamento e/o la revoca dell'Ordinanza Ingiunzione n.
116/2022 non potendo essere individuato trasgressore per le violazioni contestate.
Co Si costituiva l e assumeva che l'accertamento nei confronti della CP_6
[... si inseriva in un più ampio accertamento nei confronti di più società,
all'esito del quale era emerso che la Parte_5
aveva stipulato in data 21 ottobre 2013 con la all'epoca CP_6
rappresentata dal Sig. , un contratto di subappalto avente CP_7
ad oggetto lavori consistenti in scarico di materiali in stazione e in linea ed esecuzioni delle regolazioni delle rotaie e delle saldature alluminio termiche, con durata di 200 giorni consecutivi;
la RA EN
ON srl aveva commissionato alla “ un intervento CP_6
d'urgenza per la sostituzione di circa 1800 traverse il legno di rovere
disalburnato non trattato sulla tratta Catanzaro- Catanzaro Lido”; dai prospetti delle presenze del personale inviati dalla RA CP_6
EN si evidenziava l'impiego di circa 8 lavoratori dal 27 luglio al 1
ottobre 2015; seguiva un contratto di distacco stipulato in data 19 ottobre
2015 tra quale legale rappresentante della Parte_1 CP_6
e , legale rappresentante della RA EN Controparte_8
ON srl con il quale la si impegnava a distaccare CP_6
temporaneamente dal 20 ottobre al 30 novembre 2015 ( e con possibilità
di proroga) n.15 propri lavoratori a favore della RA EN
ON srl da impiegare per la mansione di operaio presso le tratte della linea Metaponto Reggio Calabria e della linea Battipaglia Reggio
Calabria, poi un secondo contratto di distacco di 10 operai per il periodo del 23 novembre al 31 dicembre 2015 per un lavoro sulla linea ferroviaria
4 Gravina- Avigliano Lucania, poi un terzo contratto di distacco di 15 operai per il periodo del 22 febbraio al 31 marzo 2016 per un lavoro sulla linea ferroviaria Battipaglia- Reggio Calabria, Metaponto - Reggio Calabria e
Ferrovie Appulo Lucane linee potentine e baresi, poi varie appendici per altri distacchi fino al 30 giugno 2016.
Dall'esame dei documenti acquisiti in corso di accertamento da tutte le società coinvolte era emerso che la risultava formalmente CP_6
amministrata fino al 7 luglio 2014 da , poi fino al 7 gennaio CP_7
2015 da e infine da;
che sin dalla Controparte_2 Parte_1
costituzione la risultava di fatto amministrata dai SI. CP_6 CP_3
e ; che la maggioranza dei lavoratori
[...] Controparte_4
dipendenti della venivano assunti in concomitanza la stipula di CP_6
contratti di appalto o distacco e inviati presso cantieri gestiti da altre imprese e venivano retribuiti solo nei periodi in cui venivano impiegati,
mentre nei restanti periodi sul LUL e sugli Emens risultavano assenti e non retribuiti;
che per alcuni lavoratori assunti per periodi anche di più
mesi non venivano registrate su Lul e sugli Emens le giornate di lavoro;
che pertanto i verbalizzanti disconosciuta la genuinità dei contratti di appalto/distacco esaminati avevano proceduto alla contestazione delle violazioni rilevate;
che le violazioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta erano state rilevate con verbale unico di accertamento e notificazione n.
2017 123 000 388/T03 del 29 novembre 2018 – ratione temporis- ai
SI.ri e , quali legale Controparte_2 Parte_1
rappresentanti della nonché alla quale responsabile in CP_6 CP_6
solido e ai SI.ri e , quali rappresentanti Controparte_4 Parte_3
di fatto.
5 Pertanto, ritenuta la fondatezza dell'operato degli ispettori e la legittimazione passiva dell'opponente che era l'amministratore unico della oltre che firmatario dei contratti con la EN ON srl, CP_6
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle testimonianze
Per dell'ispettrice e del sig. .
All'esito veniva fissata l'udienza di discussione con termine per il deposito di note.
Alla odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
La questione oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta attiene ad un ampio accertamento compiuto nei confronti di più società e riguarda la genuinità di appalti nel settore ferroviario in cui operava anche la società
che distaccava personale in favore della EN ON srl CP_6
per operare sulle linee ferroviarie. All'epoca dei fatti contestati dall'ispettorato il sig. era incontrovertibilmente l'amministratore Parte_1
unico, come risulta dalla visura camerale prodotta.
L'art. 3 della legge n. 689/1981 (rubricato “Elemento soggettivo”), prevede che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa
ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e
volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è
commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa”.
Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 postula una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito, sicché costituisce un consolidato principio quello per cui, per le violazioni colpite da sanzione
6 amministrativa, è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa o dell'esimente della buona fede (cfr. Cass. civ. S.U., 6.10.1995, n. 10508;
più di recente, ex multis, Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. 18.06.2020, n. 11777;
Cass. civ., Sez. 2, 11.06.2007, n. 13610; Cass. civ., Sez. 5, 4.07.2003, n.
10607; Cass. civ., Sez. I, 23.09.2003, n. 14107; Cass. civ., Sez. I,
21.01.2000, n. 664).
A tal fine la qualità di amministratore di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione iuris tantum di colpa (Cass. civ., Sez. Lav., 7.09.2006,
n. 19242; la S.C., nel caso esaminato, ha confermato l'opposizione proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza - ingiunzione, che gli aveva inflitto sanzioni amministrative per violazioni contestate a una s.r.l. della quale era amministratore unico alla data di consumazione delle stesse violazioni). Con la conseguenza della legittimità della “irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta” (Cass. civ., 4.11.2019, n. 28287;
Cass. civ., 25.05.2001, n. 7143).
Per le stesse ragioni deve escludersi che la presenza di uno o più
amministratori di fatto, come nel caso in esame, determini automaticamente l'esonero da responsabilità dell'amministratore di diritto,
potendo al più rappresentare un elemento che, unito alla prova
7 dell'assenza di colpa, può contribuire ad escludere la sua responsabilità
per gli illeciti amministrativi commessi.
Per escludere la propria responsabilità, dunque, l'amministratore di diritto non può limitarsi ad allegare la propria estraneità alla gestione effettiva della società, dovendosi ritenere che l'amministratore di diritto risponda delle violazioni amministrative commesse durante il suo mandato anche quando la gestione effettiva sia stata esercitata da altri soggetti, in quanto,
lo stesso, in ragione della carica formalmente assunta, mantiene una posizione di garanzia e ha il dovere di vigilare sulla corretta gestione della società.
La ratio è quella di evitare che l'utilizzo di amministratori formali possa costituire uno strumento per eludere le responsabilità amministrative.
In questo senso depone il tenore del sopra richiamato art. 3, laddove è
previsto che ciascuno è responsabile non solo della propria azione, ma anche “della propria omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Si tratta dunque di una corretta applicazione della presunzione di colpa, a fronte della quale incombe sull'agente l'onere di provare di avere tenuto una condotta priva di profili di colpa.
Dall'esame della documentazione prodotta e da quello della testimonianza
Per resa in giudizio dal sig. , è emerso che il sig. pur usando Parte_1
l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto esercitare un controllo sull'attività
della società atteso che ogni attività si svolgeva in Calabria e vedeva coinvolti soggetti ivi residenti che si rapportavano esclusivamente con il
Giardino, che sottoscrivevano in Calabria i contratti di lavoro e che sempre in Calabria prestavano attività lavorativa secondo le indicazioni ricevute dalla EN ON. Il teste, dopo aver escluso di aver mai
8 conosciuto il ha dichiarato “Fino al 2020/2021 ho lavorato per Parte_1
varie società nel settore ferroviario, tra le quali CLF, SEGECO, , CP_6
LINEAFER, GCF, VENTURA. Io lavoravo con CF, , LINEAFER CP_6
in distacco presso le altre su tutto il territorio nazionale. Sono stato
assunto da per la nel 2015 perché lavoravamo in Controparte_4 CP_6
Calabria per la EN. è mio cugino, il figlio della Controparte_4
sorella di mia madre. Io per ogni lavoro chiamavo lui ma non so dire che
rapporto avesse con le società per le quali io poi andavo a lavorare, anche
se lui mi trovava sempre da lavorare.
Ricordo di essere stato sentito dagli ispettori in Calabria e riconosco Pt_2
Co come mia la sottoscrizione del verbale prodotto al oc. 8 dell' che mi
viene esibito.
Il giudice ne dà lettura.
Il teste conferma integralmente le dichiarazioni rese agli ispettori.
… preciso che per la sono stato assunto da ma CP_6 Controparte_4
non so se fosse il legale rappresentante. Io venivo chiamato direttamente
dalla EN e le direttive le ricevevo direttamente dai referenti della
EN.
Parte
… i contratti di lavoro sia per sia per Lineafer a Crotone sia per CP_6
[... a Isola di capo sono andato a sottoscriverli presso le sedi delle CP_9
società dove trovavo mio cugino e i segretari. Per la la cui sede CP_6
era a Verona, mio cugino ha portato i contratti giù per tuti i dipendenti e
l'ho sottoscritto in Calabria, come tutti gli altri dipendenti”.
Dalle dichiarazioni del teste è emerso chiaramente che il si Parte_1
trovasse non solo in uno stato d'ignoranza sulle questioni di fatto che sono state oggetto dell'accertamento, ma anche che tale stato di ignoranza non
9 lo avrebbe potuto superare usando la ordinaria diligenza poiché di fatto ogni azione avveniva in luoghi lontani che sfuggivano al suo controllo.
Nel caso che ci occupa, dunque, l'opponente ha provato l'assenza di colpevolezza non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta e l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata.
Le spese devono essere compensate fra le parti, atteso che soltanto in corso di causa è emersa l'assenza di colpevolezza in capo al Parte_1
Al contrario, in fase di accertamento, come dichiarato anche in sede istruttoria dall'ispettrice , l'attività ispettiva è stata Parte_7
correttamente orientata ad estendere l'indagine anche nei confronti del sig. atteso che nulla induceva a ritenerne la estraneità. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) compensa fra le parti le spese di lite.
Verona, 7 febbraio 2025
IL GIUDICE
Stefania Del Gais
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