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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2024, n. 5528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5528 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 29920/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
nella persona del Presidente giudice monocratico dott.ssa Claudia Pedrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29920 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, e vertente tra
C.F. nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
CE SC (Mi) alla via Raffaello Sanzio n.1, elettivamente domiciliato a ON (Av) alla traversa di via ferrovia n.11 presso lo studio dell'avv. Giulio Fragasso C.F. , che C.F._2
lo rappresenta e lo difende con giusta procura in calce al ricorso.
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), P. IVA – con sede in Roma, viale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Europa n. 190, in persona del Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,
Viale Europa 190, elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali della Società sita in
Roma, viale Europa 190, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv. Anna
Bonsera (CF. e dall'avv. Domenico Febbo (CF. ) in C.F._3 C.F._4
virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma, Rep. N. 54368, Persona_1
Racc. n. 15494, registrato a Roma in data 11.09.2020, n. 8841 presente in atti.
CONVENUTA
Oggetto: buoni fruttiferi postali.
CONCLUSIONI: per il ricorrente: “ Accertare e dichiarare: -Il pagamento dei rendimenti originariamente stabiliti all'atto della sottoscrizione dei predetti titoli, così come riportato sui summenzionati buoni fruttiferi
Q/P n. 000.015 di L.
5.000.000 emesso in data 30.09.1986, n. 000.016 serie Q/P emesso in data pagina 1 di 8 30.09.1986 da L. 5.000.000, dal 1° al 5° anno il 8%, dal 6° al 10° anno il 9%, dal 11° al 15° anno il
10,50, dal 16° al 20° anno il 12%, mentre dal 21° al 30° anno L.
1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno;
- Il rimborso riconosciuto al sig. Parte_1
deve essere corrisposto in base ai tassi e alla tabella riportata sul retro del titolo che
[...] ammontano a € 135.284,18 e non a € 64.887,66 come liquidato da . Pertanto la CP_1 differenza non riconosciuta da e richiesta dal ricorrente è pari a € 70.396,52 che deve CP_1
essere riconosciuto al sig. più le spese di perizia effettuate dal dott. Parte_1 Per_2 come da proforma di fattura per l'importo di € 520,00…..per un importo complessivo di €
[...]
70.916,52”; per la resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: -nel merito, rigettare tutte le domande svolte da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto;
-In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 702-bis c.p.c. in data 26/4/2021 agiva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale avverso in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, chiedendo accertarsi gli ulteriori rendimenti degli interessi maturati relativamente ai n. 2 buoni postali fruttiferi della serie Q/P intestati al medesimo e, precisamente: 1) n. 000.015 emesso in data 30.09.1986 del valore di L.5.000.000; 2) n. 000.016 emesso in data 30.09.1986 del valore di L.
5.000.000, già riscossi dal ricorrente, come riportato e documentato in atti.
Per tali buoni postali fruttiferi, il aveva già percepito il valore complessivo di sorte ed interessi Pt_1
liquidati sulla base dei tassi previsti dal DM 13.06.1986 e con il ricorso monitorio, sostenendo di aver diritto ad importi superiori sulla base dei tassi di interesse indicati sui medesimi buoni postali, aveva chiesto la condanna di al pagamento immediato della somma di complessivi € Controparte_1
70.396,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria (per il conteggio v. perizia dott. allegata Per_2 all'atto introduttivo).
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto che non aveva applicato, dal 20° al 30° anno, gli interessi CP_1
stampigliati sui titoli, per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.
Per tali ragioni, il ricorrente ha proposto ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario -Collegio di Milano – recante numero di protocollo 568476/2020.
pagina 2 di 8 Con provvedimento n. 18026/2020 del 17.10.2020, l'ABF accoglieva il ricorso del sig. Parte_1
(in allegato all'atto introduttivo), condannando al pagamento dei tassi d'interesse così
[...] CP_1 come previsti sul retro dei Buoni di cui all'oggetto con conseguente rideterminazione degli stessi.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto tutte le domande svolte da parte Controparte_1
ricorrente, sul presupposto della corretta applicazione degli interessi maturati sui buoni postali sottoscritti e riscossi da , attesa l'infondatezza della pretesa di rimborso delle Parte_1
ulteriori somme relativamente ai buoni postali posti a base del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Esperiti gli incombenti preliminari, il Giudice, avendo ritenuto la necessità di una istruttoria non sommaria, con ordinanza del 10.5.2022 disponeva il mutamento del rito da sommario a quello a cognizione piena concedendo, nel contempo, i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Successivamente, all'udienza del 26.4.2023, il Giudice, esaminate le memorie istruttorie depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.10.2023, svoltasi in modalità cartolare, al cui esito veniva trattenuta la causa la causa in decisione con decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c. differita al 6.12.2023.
****************
Nel merito, la domanda è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione controversa, relativa alla debenza o meno, da parte di delle somme Controparte_1
ingiunte, consiste nello stabilire se i tassi degli interessi maturati e dovuti sui buoni postali fruttiferi della serie “Q/P”, emessi e sottoscritti da in data 30.9.1986, siano quelli Parte_1
pattuiti alla data della sottoscrizione, così come indicato sui buoni medesimi, oppure quelli meno favorevoli al suo titolare, previsti da successivi interventi legislativi o regolamentari.
Difatti, con il D.M. del 13.6.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28.6.1986, è intervenuta una successiva variazione dei saggi di interesse sui buoni postali fruttiferi estensibili anche ai titoli appartenenti alle serie precedenti.
L'art. 4 del predetto D.M. prevede che: “con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.”
Al successivo art. 5 prevede che: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno
pagina 3 di 8 apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P",
l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”
All'art.6 prevede, altresì, che: “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal
1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data”.”
Ne consegue quindi che, i buoni postali in questione, della serie “Q/P” emessi nel mese di settembre
1986, rientrano rispettivamente nella disciplina dell'art.6 cit., per cui dal primo gennaio 1987 si applicavano i nuovi (ed inferiori) saggi di interesse.
Conseguentemente, il rimborso dei predetti Buoni Postali doveva avvenire non per l'importo ingiunto, essendo stato correttamente quantificato da il corretto importo sulla scorta di Controparte_1
quanto indicato nel D.M. del 13.6.1986 e, quindi, secondo il valore che risultava anche sul sito istituzionale della e Circa la legittimità del contenuto di detto decreto Org_1 Org_2
ministeriale e la sua opponibilità ai titolari dei buoni fruttiferi precedentemente emessi da Controparte_1
va considerato che, aderendo a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
[...]
nella sentenza n.13979/2007, i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.p.r. n.156/73 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, ai sensi dell'art.173 del suddetto d.p.r.
(e successive modifiche). Pertanto, non sono ad essi applicabili i principi propri dei titoli di credito quali quelli dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità.
Va evidenziato, altresì, che la disciplina di cui al citato art. 173 prevedeva la possibilità di variazione del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi tramite decreti ministeriali da pubblicarsi sulla G.U., nonché che dette variazioni potevano essere estese anche ai buoni precedentemente emessi, considerando questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.
In quest'ultimo caso, la norma prevedeva che, ai fini della corresponsione degli interessi, l'originaria tabella riportata a tergo del buono era da intendersi integrata dalla nuova tabella messa a disposizione negli uffici postali. Va precisato, poi, che detta normativa, seppur abrogata dal d.lgs. n.284/99, è applicabile al caso di specie in quanto, in base all'art. 7 del richiamato decreto legislativo, rimaneva in vigore per i rapporti già in essere.
In ordine, alle modalità di comunicazioni di dette modifiche, come recentemente argomentato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 3963/2019), si rileva come: “il riferimento alla tabella
pagina 4 di 8 concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”; “la prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso
l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione”, è erroneo quindi ritenere “che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore”.
La conoscenza da parte dell'investitore della successiva variazione peggiorativa del tasso di interesse in relazione ai titoli acquistati “deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre che, ovviamente, dal generale principio della conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti”;
Inoltre, la configurazione delle sino alla fine degli anni 90 come Azienda autonoma dello Stato CP_1
(sino al 1994) e poi come Ente pubblico economico (sino al 1999) comportava una effettiva eterogeneità della natura degli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario rispetto ai titoli negoziati dalle ” ed essendo detti buoni dei titoli di legittimazione, tale qualificazione “ha CP_1
giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.”.
Detta ultima condivisibile ricostruzione “è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto”. Peraltro, a fronte di detta normativa, “intesa a incidere autoritativamente sul contratto e che si giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo, sta comunque il meccanismo… consistente nella coincidenza temporale fra applicazione del nuovo tasso di interesse e facoltà per il risparmiatore di riscuotere il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo”.
pagina 5 di 8 Con riferimento al caso – di specie – delle variazioni successive all'emissione e sottoscrizione dei buoni, la Suprema Corte di Cassazione con la citata pronuncia a S.U. n. 3963 del 2019, componendo il contrasto tra le Sezioni semplici, ha riconosciuto la legittimità della facoltà di di CP_1
applicare tassi di interessi peggiorativi a seguito di D.M. emanati anche successivamente all'emissione e sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, affermando il principio di diritto secondo il quale: “La variazione (anche in pejus) dei tassi di rendimento dei buoni fruttiferi postali, di cui al combinato disposto dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973 e del d.m. del 13 giugno 1986, si applica ai rapporti giuridici pendenti secondo lo schema dell'art. 1339 c.c., non postulando l'adempimento di alcun obbligo informativo individuale, ulteriore rispetto alla pubblicazione del decreto ministeriale nella
Gazzetta Ufficiale prevista dal citato art. 173 ”. […] “i buoni postali fruttiferi sono titoli di legittimazione e, sul loro tenore letterale, prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi cosicchè le variazioni medio tempore del tasso di interesse disposte con decreti ministeriali comportano un'integrazione extratestuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 c.c”.
Va altresì evidenziato che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2020, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., ha chiarito come l'art.173 d.p.r. n.156/73 non abbia efficacia retroattiva in quanto detta norma prevede, al secondo comma, “che i buoni delle precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, «si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato» e, cioè, sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente.
Vale a dire che la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali di che trattasi – consentita dal censurato art. 173 – non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo
“per il futuro”, a decorrere dell'entrata in vigore del decreto che la disponga. Il che, appunto, esclude la retroattività in senso proprio (sentenza n. 173 del 2019), erroneamente attribuita alla norma denunciata. La quale, per altro, per il fatto stesso di consentire espressamente – e rendere, quindi, prevedibili – successive modifiche, anche riduttive, del saggio di interessi, escludeva con ciò che potesse consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un “affidamento” del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo”.
Il Giudice delle leggi ha altresì affermato che neppure sussiste disparità di trattamento “tra utenti di servizi asseritamente analoghi che l'art. 173 produrrebbe con riferimento ai servizi bancari, in violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della mancata comunicazione individuale della modifica dei tassi di interesse” precisando, come fatto anche dalla Corte di Cassazione, l'eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle italiane rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario, con CP_1
pagina 6 di 8 riferimento al periodo di vigenza della norma in esame, in considerazione dell'allora natura giuridica delle -(prima azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico CP_1
(fino al 1999) - e tenuto conto “come la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali, consentita dalla disposizione in esame, riflettesse un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati”.
Alla luce del predetto quadro normativo, risulta possibile variare in pejus il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali mediante una integrazione extratestuale del rapporto, risulta l'idoneità della comunicazione delle predette variazioni tramite la pubblicazione sulla
G.U. dei D.M. modificativi e risultano, altresì opponibili al sottoscrittore le modifiche degli interessi relativi ai buoni fruttiferi postali posti a base del ricorso monitorio, trattandosi di variazioni introdotte con apposito decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente, la somma liquidata all'opposto da parte di è stata correttamente CP_1 determinata tenendo conto delle modifiche intervenute successivamente all'emissione dei buoni postali fruttiferi in parola.
Va aggiunto, inoltre, che il caso concreto trattato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2007, riguardava la diversa ipotesi di condizioni di emissione del titolo, diverse sin dall'origine da quelle prospettate mediante la consegna dei titoli compilati e, quindi, la diversità delle prescrizioni ministeriali da quelle riportate sul buono fosse conseguenza di un errore dell'amministrazione e non conseguenza della legale possibilità di successive modifiche del tasso di interesse.
Con ulteriore contestazione l'attore ha dedotto che il timbro apposto sul retro dei buoni postali di cui era titolare avesse la mera funzione di indicare quali fossero i tassi di interesse applicabili fino al 20° anno dalla data di emissione del buono, senza nulla specificare quanto agli interessi da corrispondere dal 20° al 30° anno e che, quindi, questi ultimi avrebbero dovuto essere corrisposti nella misura originaria indicata sul modulo utilizzato. Detto assunto va disatteso dovendo ritenersi -per quanto esposto sugli obblighi di comunicazione di in relazione ai buoni fruttiferi del periodo in CP_1
contestazione- che l'apposizione sul fronte del titolo della dicitura “Serie Q/P” e l'apposizione sul retro del titolo di un timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi di interesse (quelli previsti dalla tabella allegata al decreto ministeriale 3 giugno 1986) fossero sufficienti a rendere edotto chi aveva sottoscritto il titolo del fatto che le condizioni pattuite al momento della sottoscrizione non erano quelle relative ai pagina 7 di 8 buoni postali della Serie “P”. Alcun giustificato affidamento poteva, quindi, crearsi in capo ai titolari dei buoni sull'applicabilità dei tassi originari successivamente al ventesimo anno.
Per quanto sopra, accertata la correttezza della condotta posta in essere dalle Controparte_1
vanno rigettate le domande proposte da Parte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta le domande attoree e condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1
in favore di che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 26.3.2024
Il Presidente – giudice monocratico
Claudia Pedrelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
nella persona del Presidente giudice monocratico dott.ssa Claudia Pedrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29920 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, e vertente tra
C.F. nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
CE SC (Mi) alla via Raffaello Sanzio n.1, elettivamente domiciliato a ON (Av) alla traversa di via ferrovia n.11 presso lo studio dell'avv. Giulio Fragasso C.F. , che C.F._2
lo rappresenta e lo difende con giusta procura in calce al ricorso.
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), P. IVA – con sede in Roma, viale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Europa n. 190, in persona del Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,
Viale Europa 190, elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali della Società sita in
Roma, viale Europa 190, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv. Anna
Bonsera (CF. e dall'avv. Domenico Febbo (CF. ) in C.F._3 C.F._4
virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma, Rep. N. 54368, Persona_1
Racc. n. 15494, registrato a Roma in data 11.09.2020, n. 8841 presente in atti.
CONVENUTA
Oggetto: buoni fruttiferi postali.
CONCLUSIONI: per il ricorrente: “ Accertare e dichiarare: -Il pagamento dei rendimenti originariamente stabiliti all'atto della sottoscrizione dei predetti titoli, così come riportato sui summenzionati buoni fruttiferi
Q/P n. 000.015 di L.
5.000.000 emesso in data 30.09.1986, n. 000.016 serie Q/P emesso in data pagina 1 di 8 30.09.1986 da L. 5.000.000, dal 1° al 5° anno il 8%, dal 6° al 10° anno il 9%, dal 11° al 15° anno il
10,50, dal 16° al 20° anno il 12%, mentre dal 21° al 30° anno L.
1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno;
- Il rimborso riconosciuto al sig. Parte_1
deve essere corrisposto in base ai tassi e alla tabella riportata sul retro del titolo che
[...] ammontano a € 135.284,18 e non a € 64.887,66 come liquidato da . Pertanto la CP_1 differenza non riconosciuta da e richiesta dal ricorrente è pari a € 70.396,52 che deve CP_1
essere riconosciuto al sig. più le spese di perizia effettuate dal dott. Parte_1 Per_2 come da proforma di fattura per l'importo di € 520,00…..per un importo complessivo di €
[...]
70.916,52”; per la resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: -nel merito, rigettare tutte le domande svolte da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto;
-In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 702-bis c.p.c. in data 26/4/2021 agiva in giudizio Parte_1 avanti all'intestato Tribunale avverso in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, chiedendo accertarsi gli ulteriori rendimenti degli interessi maturati relativamente ai n. 2 buoni postali fruttiferi della serie Q/P intestati al medesimo e, precisamente: 1) n. 000.015 emesso in data 30.09.1986 del valore di L.5.000.000; 2) n. 000.016 emesso in data 30.09.1986 del valore di L.
5.000.000, già riscossi dal ricorrente, come riportato e documentato in atti.
Per tali buoni postali fruttiferi, il aveva già percepito il valore complessivo di sorte ed interessi Pt_1
liquidati sulla base dei tassi previsti dal DM 13.06.1986 e con il ricorso monitorio, sostenendo di aver diritto ad importi superiori sulla base dei tassi di interesse indicati sui medesimi buoni postali, aveva chiesto la condanna di al pagamento immediato della somma di complessivi € Controparte_1
70.396,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria (per il conteggio v. perizia dott. allegata Per_2 all'atto introduttivo).
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto che non aveva applicato, dal 20° al 30° anno, gli interessi CP_1
stampigliati sui titoli, per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.
Per tali ragioni, il ricorrente ha proposto ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario -Collegio di Milano – recante numero di protocollo 568476/2020.
pagina 2 di 8 Con provvedimento n. 18026/2020 del 17.10.2020, l'ABF accoglieva il ricorso del sig. Parte_1
(in allegato all'atto introduttivo), condannando al pagamento dei tassi d'interesse così
[...] CP_1 come previsti sul retro dei Buoni di cui all'oggetto con conseguente rideterminazione degli stessi.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto tutte le domande svolte da parte Controparte_1
ricorrente, sul presupposto della corretta applicazione degli interessi maturati sui buoni postali sottoscritti e riscossi da , attesa l'infondatezza della pretesa di rimborso delle Parte_1
ulteriori somme relativamente ai buoni postali posti a base del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Esperiti gli incombenti preliminari, il Giudice, avendo ritenuto la necessità di una istruttoria non sommaria, con ordinanza del 10.5.2022 disponeva il mutamento del rito da sommario a quello a cognizione piena concedendo, nel contempo, i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
Successivamente, all'udienza del 26.4.2023, il Giudice, esaminate le memorie istruttorie depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.10.2023, svoltasi in modalità cartolare, al cui esito veniva trattenuta la causa la causa in decisione con decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c. differita al 6.12.2023.
****************
Nel merito, la domanda è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione controversa, relativa alla debenza o meno, da parte di delle somme Controparte_1
ingiunte, consiste nello stabilire se i tassi degli interessi maturati e dovuti sui buoni postali fruttiferi della serie “Q/P”, emessi e sottoscritti da in data 30.9.1986, siano quelli Parte_1
pattuiti alla data della sottoscrizione, così come indicato sui buoni medesimi, oppure quelli meno favorevoli al suo titolare, previsti da successivi interventi legislativi o regolamentari.
Difatti, con il D.M. del 13.6.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28.6.1986, è intervenuta una successiva variazione dei saggi di interesse sui buoni postali fruttiferi estensibili anche ai titoli appartenenti alle serie precedenti.
L'art. 4 del predetto D.M. prevede che: “con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.”
Al successivo art. 5 prevede che: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno
pagina 3 di 8 apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P",
l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”
All'art.6 prevede, altresì, che: “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal
1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data”.”
Ne consegue quindi che, i buoni postali in questione, della serie “Q/P” emessi nel mese di settembre
1986, rientrano rispettivamente nella disciplina dell'art.6 cit., per cui dal primo gennaio 1987 si applicavano i nuovi (ed inferiori) saggi di interesse.
Conseguentemente, il rimborso dei predetti Buoni Postali doveva avvenire non per l'importo ingiunto, essendo stato correttamente quantificato da il corretto importo sulla scorta di Controparte_1
quanto indicato nel D.M. del 13.6.1986 e, quindi, secondo il valore che risultava anche sul sito istituzionale della e Circa la legittimità del contenuto di detto decreto Org_1 Org_2
ministeriale e la sua opponibilità ai titolari dei buoni fruttiferi precedentemente emessi da Controparte_1
va considerato che, aderendo a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
[...]
nella sentenza n.13979/2007, i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.p.r. n.156/73 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, ai sensi dell'art.173 del suddetto d.p.r.
(e successive modifiche). Pertanto, non sono ad essi applicabili i principi propri dei titoli di credito quali quelli dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità.
Va evidenziato, altresì, che la disciplina di cui al citato art. 173 prevedeva la possibilità di variazione del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi tramite decreti ministeriali da pubblicarsi sulla G.U., nonché che dette variazioni potevano essere estese anche ai buoni precedentemente emessi, considerando questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.
In quest'ultimo caso, la norma prevedeva che, ai fini della corresponsione degli interessi, l'originaria tabella riportata a tergo del buono era da intendersi integrata dalla nuova tabella messa a disposizione negli uffici postali. Va precisato, poi, che detta normativa, seppur abrogata dal d.lgs. n.284/99, è applicabile al caso di specie in quanto, in base all'art. 7 del richiamato decreto legislativo, rimaneva in vigore per i rapporti già in essere.
In ordine, alle modalità di comunicazioni di dette modifiche, come recentemente argomentato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 3963/2019), si rileva come: “il riferimento alla tabella
pagina 4 di 8 concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”; “la prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso
l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione”, è erroneo quindi ritenere “che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore”.
La conoscenza da parte dell'investitore della successiva variazione peggiorativa del tasso di interesse in relazione ai titoli acquistati “deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre che, ovviamente, dal generale principio della conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti”;
Inoltre, la configurazione delle sino alla fine degli anni 90 come Azienda autonoma dello Stato CP_1
(sino al 1994) e poi come Ente pubblico economico (sino al 1999) comportava una effettiva eterogeneità della natura degli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario rispetto ai titoli negoziati dalle ” ed essendo detti buoni dei titoli di legittimazione, tale qualificazione “ha CP_1
giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.”.
Detta ultima condivisibile ricostruzione “è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto”. Peraltro, a fronte di detta normativa, “intesa a incidere autoritativamente sul contratto e che si giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo, sta comunque il meccanismo… consistente nella coincidenza temporale fra applicazione del nuovo tasso di interesse e facoltà per il risparmiatore di riscuotere il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo”.
pagina 5 di 8 Con riferimento al caso – di specie – delle variazioni successive all'emissione e sottoscrizione dei buoni, la Suprema Corte di Cassazione con la citata pronuncia a S.U. n. 3963 del 2019, componendo il contrasto tra le Sezioni semplici, ha riconosciuto la legittimità della facoltà di di CP_1
applicare tassi di interessi peggiorativi a seguito di D.M. emanati anche successivamente all'emissione e sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, affermando il principio di diritto secondo il quale: “La variazione (anche in pejus) dei tassi di rendimento dei buoni fruttiferi postali, di cui al combinato disposto dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973 e del d.m. del 13 giugno 1986, si applica ai rapporti giuridici pendenti secondo lo schema dell'art. 1339 c.c., non postulando l'adempimento di alcun obbligo informativo individuale, ulteriore rispetto alla pubblicazione del decreto ministeriale nella
Gazzetta Ufficiale prevista dal citato art. 173 ”. […] “i buoni postali fruttiferi sono titoli di legittimazione e, sul loro tenore letterale, prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi cosicchè le variazioni medio tempore del tasso di interesse disposte con decreti ministeriali comportano un'integrazione extratestuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 c.c”.
Va altresì evidenziato che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2020, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., ha chiarito come l'art.173 d.p.r. n.156/73 non abbia efficacia retroattiva in quanto detta norma prevede, al secondo comma, “che i buoni delle precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, «si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato» e, cioè, sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente.
Vale a dire che la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali di che trattasi – consentita dal censurato art. 173 – non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo
“per il futuro”, a decorrere dell'entrata in vigore del decreto che la disponga. Il che, appunto, esclude la retroattività in senso proprio (sentenza n. 173 del 2019), erroneamente attribuita alla norma denunciata. La quale, per altro, per il fatto stesso di consentire espressamente – e rendere, quindi, prevedibili – successive modifiche, anche riduttive, del saggio di interessi, escludeva con ciò che potesse consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un “affidamento” del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo”.
Il Giudice delle leggi ha altresì affermato che neppure sussiste disparità di trattamento “tra utenti di servizi asseritamente analoghi che l'art. 173 produrrebbe con riferimento ai servizi bancari, in violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della mancata comunicazione individuale della modifica dei tassi di interesse” precisando, come fatto anche dalla Corte di Cassazione, l'eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle italiane rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario, con CP_1
pagina 6 di 8 riferimento al periodo di vigenza della norma in esame, in considerazione dell'allora natura giuridica delle -(prima azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico CP_1
(fino al 1999) - e tenuto conto “come la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali, consentita dalla disposizione in esame, riflettesse un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati”.
Alla luce del predetto quadro normativo, risulta possibile variare in pejus il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali mediante una integrazione extratestuale del rapporto, risulta l'idoneità della comunicazione delle predette variazioni tramite la pubblicazione sulla
G.U. dei D.M. modificativi e risultano, altresì opponibili al sottoscrittore le modifiche degli interessi relativi ai buoni fruttiferi postali posti a base del ricorso monitorio, trattandosi di variazioni introdotte con apposito decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente, la somma liquidata all'opposto da parte di è stata correttamente CP_1 determinata tenendo conto delle modifiche intervenute successivamente all'emissione dei buoni postali fruttiferi in parola.
Va aggiunto, inoltre, che il caso concreto trattato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2007, riguardava la diversa ipotesi di condizioni di emissione del titolo, diverse sin dall'origine da quelle prospettate mediante la consegna dei titoli compilati e, quindi, la diversità delle prescrizioni ministeriali da quelle riportate sul buono fosse conseguenza di un errore dell'amministrazione e non conseguenza della legale possibilità di successive modifiche del tasso di interesse.
Con ulteriore contestazione l'attore ha dedotto che il timbro apposto sul retro dei buoni postali di cui era titolare avesse la mera funzione di indicare quali fossero i tassi di interesse applicabili fino al 20° anno dalla data di emissione del buono, senza nulla specificare quanto agli interessi da corrispondere dal 20° al 30° anno e che, quindi, questi ultimi avrebbero dovuto essere corrisposti nella misura originaria indicata sul modulo utilizzato. Detto assunto va disatteso dovendo ritenersi -per quanto esposto sugli obblighi di comunicazione di in relazione ai buoni fruttiferi del periodo in CP_1
contestazione- che l'apposizione sul fronte del titolo della dicitura “Serie Q/P” e l'apposizione sul retro del titolo di un timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi di interesse (quelli previsti dalla tabella allegata al decreto ministeriale 3 giugno 1986) fossero sufficienti a rendere edotto chi aveva sottoscritto il titolo del fatto che le condizioni pattuite al momento della sottoscrizione non erano quelle relative ai pagina 7 di 8 buoni postali della Serie “P”. Alcun giustificato affidamento poteva, quindi, crearsi in capo ai titolari dei buoni sull'applicabilità dei tassi originari successivamente al ventesimo anno.
Per quanto sopra, accertata la correttezza della condotta posta in essere dalle Controparte_1
vanno rigettate le domande proposte da Parte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta le domande attoree e condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1
in favore di che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 26.3.2024
Il Presidente – giudice monocratico
Claudia Pedrelli
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