Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5335 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7576/2019 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7576/2019 R.Gen.Aff.Cont. ad oggetto: scioglimento comunione ereditaria
TRA
c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] Oak Crest Manor Lane 63011 IL RI (USA) , rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.ta Floriana Gallo del Foro di Potenza, c.f
[...]
, ed elettivamente domiciliato, ai fini del giudizio, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Antonio De Falco, c.f , in C.F._3
Napoli (Na) alla via Salvator Rosa 299;
- ATTORE
E
c.f nato ad [...] il CP_1 C.F._4
14.05.1961 e residente in NR Illinois (CAP 60050), 3711 W. High Street, U.S.A., elettivamente domiciliato in Potenza alla Via Livorno n.105, presso lo studio dell'avv. Luigi Claps (C.F. CodiceFiscale_5 che lo rappresenta e difende, e con questi elettivamente domiciliato in Salerno alla Via Salvatore Calenda n. 87 presso lo studio dell'Avv. Sara Cefola (C.F. , giusta mandato in calce alla comparsa C.F._6 di costituzione e risposta;
- CONVENUTO
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica tem- pestivamente depositate, da intendersi integralmente richiamate e tra- scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 19.02.2019, notificato il 7.3.2019, Pt_1
citava in giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli, il germa-
[...] no , al fine di veder dichiarata aperta la successione dei CP_1
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2011, del pari in assenza di testamento) e procedere alla divisione dei beni caduti in successione con assegnazione pro quota dei cespiti a cia- scuno spettanti, salvo conguaglio, e previa quantificazione dei frutti de- rivati e derivanti dagli immobili e delle spese sopportate per la manuten- zione, gestione e conservazione degli stessi, con imputazione alla mas- Pa
, con condanna del convenuto a corrispondere alla CP_1 massa il giusto indennizzo e le spese per l'esclusivo uso dell'immobile in Napoli a S. Giovanni a Teduccio nonché le spese tutte e gli oneri condo- miniali, per l'uso esclusivo, nonché condannarlo al risarcimento dei danni per il relativo deterioramento e per il mancato godimento della propria quota ereditaria da parte del RM , previa quantifi- Parte_1 cazione degli stessi, per l'utilizzo esclusivo degli immobili facente parte dell'asse ereditario.
In particolare, l'attore così concludeva in citazione: “1) DICHIARARE aper- ta la successione di deceduto in Bella in data 26 di- Persona_1 cembre 2007 e di , deceduta in Napoli il 29 dicembre 2011 e Persona_2 dare atto che i AN e sono coeredi dei predetti Pt_1 CP_1
e quindi di nella misura del 50% cadauno Persona_1 Persona_2 del compendio immobiliare e mobiliare indicato in premessa;
ORDINARE la divisione dei cespiti in due quote identiche, salvo conguaglio, con at- tribuzione delle quote ai singoli coeredi;
STABILIRE e QUANTIFICARE i frutti derivati e derivanti dagli immobili e le spese sopportate per la ma- nutenzione, gestione e conservazione degli stessi, con imputazione alla massa;
RICONOSCERE tenuto a corrispondere alla massa CP_1 il giusto indennizzo e le spese per l'esclusivo uso dell'immobile in Napoli a S. Giovanni a Teduccio nonché le spese tutte e gli oneri condominiali, per l'uso esclusivo, nonché tenuto e quindi CONDANNARLO al risarci- mento dei danni per il relativo deterioramento e per il mancato godi- mento della propria quota ereditaria da parte del RM Parte_3
, quale ristoro della privazione della utilizzazione “pro quota” del be-
[...] ne comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia (Cass. 6-4-2011 n. 7811 - Cass. 27.08.2012 n. 14652) da quantificarsi a mezzo consulenza tecnica di ufficio, che espressamente si richiede an- che al fine di formare la massa che dovrà essere divisa e delle singole quote e dei frutti stessi;
PORRE le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, disporne condanna a carico degli opponenti, oltre onorari del giudizio. Con espressa riserva di richiedere il sequestro giu- diziario dell'intero asse ereditario ”.
Si costituiva ritualmente e tempestivamente in giudizio , CP_1 con comparsa di costituzione e risposta del 22.10.2019, articolando le seguenti conclusioni: “Preliminarmente, dare atto che fra le parti è in- tervenuto accordo in merito alla divisione dei beni relitti, come da ver- bale di mediazione del 20.06.2016 e, pertanto, attesa la validità ed effi-
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cacia del richiamato accordo, dichiarare cessata la materia del conten- dere, con vittoria di spese e competenze di causa, anche per lite teme- raria;
In via subordinata, qualora fosse consentito il deposito della corri- spondenza intercorsa fra le parti, come richiesto da questa difesa, pro- cedere alla divisione della massa ereditaria sulla base delle offer- te/accettazioni di acquisto contenute nelle dette missive. Con vittoria di spese e competenze di causa, anche per lite temeraria;
In estremo su- bordine 1. sciogliere la comunione e, quindi, procedere alla divisione dei beni mobili ed immobili indicati in premessa, e che qui debbano inten- dersi per riportati e trascritti, mediante la formazione di due quote di uguale valore con riconoscimento di un credito in favore del convenuto di € 40.000,00, come da sottoscritta dichiarazione di intenti;
2. per l'effetto, determinare l'ammontare dei frutti percetti e percependi ai beni immobili predetti e formare due quote di uguale valore;
3. attribui- re, conseguentemente, a ciascuna parte in causa i beni immobili di cui sopra e le quote dei frutti percetti e percependi di propria spettanza;
4. condannare l'attore a rilasciare in favore del convenuto i beni immobili attribuitigli e a corrispondere al medesimo i frutti percetti e percependi assegnategli, con ed in ogni caso il riconoscimento di un credito in favo- re del convenuto di € 40.000,00 come da sottoscritta dichiarazione di intenti;
5. adottare ogni altro provvedimento di legge e di giustizia;
6. condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del giudi- zio, anche per lite temeraria”.
Veniva fissata la prima udienza di comparizione per il 24.10.2019 in cui il Giudice dell'epoca, Dr.ssa I. Sassi, si riservava.
Con ordinanza del 4.12.2019, il Giudice dell'epoca invitava ciascuna delle parti a produrre in giudizio, mediante deposito in Cancelleria, la seguen- te documentazione: 1) certificazione rilasciata dal Conservatore dei Re- gistri Immobiliari territorialmente competente e atta a comprovare l'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale proposta dall'attrice 2) copia integrale del titolo di provenienza in favore del “de cuius”, relativo ai beni immobili oggetto della domanda di divisione;
3) relazione notarile concernente le risultanze dei Registri Immobiliari con riguardo alle iscri- zioni e trascrizioni contro ciascun “de cuius” dalla data di acquisto del bene immobile in oggetto, fino alla data di apertura della relativa suc- cessione, nonché con riguardo alle iscrizioni e trascrizioni contro ciascu- no degli eredi dalla data di apertura delle rispettive successioni fino a quella di stesura della relazione stessa.
Con provvedimento del 29.10.2020, il Giudice dell'epoca disponeva lo svolgimento dell'udienza del 16.11.2020 in trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche.
All'udienza del 16.11.2020 si assegnavano alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e si fissava per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 17.06.2021.
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L'attore, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., tempestivamente depositata, concludeva: “ Voglia l'On.le Tribunale di Napoli, contrariis reiectis, rilevata la sussistenza della comunione ereditaria dei cespiti ri- sultanti dalla successione di e di :
1. dichia- Persona_1 Persona_2 rare aperta la successione di deceduto in Bella (Pz) in Persona_1 data 26.12.2007 e di , deceduta in Napoli (Na) il 29.12.2011 e, Persona_2 verificato il contenuto della dichiarazione di intenti con la quale si è chiusa la procedura di mediazione n. 122/2015, rigettata la richiesta di cessata materia del contendere, dare atto che i AN e Pt_1 CP_1 sono coeredi, del compendio immobiliare e mobiliare indiviso
[...] dei de cuius, nella misura di ½ ciascuno;
2. riconoscere che Parte_4 lo è tenuto a corrispondere alla massa il giusto indennizzo e le spese per l'uso esclusivo, e in danno al coerede, dell'immobile sito in Napoli (Na) al- la via S. Giovanni a Teduccio nonché le spese tutte e gli oneri condomi- niali e di conseguenza condannare lo stesso al risarcimento dei CP_1 danni, per il deterioramento e per il mancato godimento della quota ereditaria da parte del fratello , come quantificato dal Ctu tenuto Pt_1 conto, ai fini della determinazione del ristoro per la privazione della uti- lizzazione “pro quota” del bene comune e dei relativi profitti, dei prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per divisione a quello della pronuncia;
3. ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione delle due quote formate nel progetto di divisione predispo- sto dal Ctu, con imputazione alla massa dei frutti derivati e derivanti da- gli immobili previa scomputazione delle spese documentate di manu- tenzione, gestione e conservazione dei beni”.
Il convenuto, con la prima memoria integrativa (art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.), insisteva nell'esame preliminare della validità dell'accordo di me- diazione sottoscritto dalle parti.
L'udienza del 17.6.2021 veniva rinviata al 25.11.2021.
All'udienza del 25.11.2021, si disponeva consulenza tecnica d'ufficio e dopo una serie di rinunce, veniva nominato l'ing. . Persona_3
All'udienza del 12.5.2022 si disponeva l'integrazione dei quesiti peritali. Espletata la CTU, rilevato che il tecnico all'esito delle indagini peritali aveva evidenziato profili di irregolarità urbanistica presenti su immobili appartenenti alla massa da dividere (pag. 56 e 57 della ctu), il Giudice in- vitava le parti a procedere alla eliminazione delle difformità entro 60 giorni, fissando per la verifica dell'incombente l'udienza del 24.06.24.
All'udienza del 24.6.2024, svoltasi in modalità cartolare, considerato che le parti non avevano ritenuto di seguire “l'invito” predisposto dal GU di regolarizzazione delle difformità urbanistiche rilevate dal CTU, si rinvia- va la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e per le conclusioni in trattazione scritta all'udienza del 13.2.2025; concessi i termini ex art. 190 c.p.c. la causa veniva riservata in decisione.
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2. Preliminarmente, occorre affermare l'infondatezza dell'eccezione preliminare, sollevata dal convenuto nella prima memoria integrativa (v. supra), di inammissibilità della domanda di divisione ereditaria perché, secondo la sua prospettazione, le parti avevano già proceduto consen- sualmente allo scioglimento della comunione ereditaria, nei modi indica- ti nell'accordo sottoscritto ed allegato al verbale di mediazione del 20.6.2016, prima dell'introduzione del presente giudizio.
2.1 Orbene, non può ritenersi verificata la circostanza, indicata da parte convenuta, della divisione c.d. consensuale, posto che, al riguardo, basta evidenziare, al di là del fatto (non contestato in maniera sufficientemen- te specifica da ) che siffatto accordo non è stato successi- CP_1 vamente adempiuto dal medesimo, che trattasi di una mera “dichiara- zione di intenti”, in cui le parti “formalmente si impegnano, con la sotto- scrizione della presente dichiarazione di intenti, ad alienare tutti cespiti risultanti dalle due successioni di aperta a Napoli e Persona_1 registrata presso l'ufficio del registro di Napoli 3, n. 4272/1000 e di
[...]
in corso di presentazione. Si impegnano, altresì, a ripartire, dopo Per_2 il pagamento di debiti gravanti sull'intera proprietà, nella misura del 50% ciascuno, il ricavato al netto della somma di euro 40.000,00 di cui al successivo punto 3) della presente dichiarazione d'intenti” (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa del convenuto). Siffatto schema negoziale, quin- di, ha un'efficacia meramente obbligatoria e non già traslativo- distributiva, com'è, invece, proprio della divisione “consensuale”.
Ne consegue che dalla sua stipula non può farsi discendere, come vor- rebbe parte convenuta, l'effetto dello scioglimento della comunione ereditaria, il che, peraltro, è ampiamente dimostrato dalla relazione del CTU in atti, che attesta una situazione di comproprietà relativamente agli immobili per cui è causa, a sua volta risultante dalla certificazione notarile e dalle relative visure ipotecarie (cfr. allegati nn. 3 e 4 alla rela- zione tecnica).
Pur riconoscendosi, ad abundantiam, che le sottoscrizioni apposte al verbale di mediazione sopra citato risultano autenticate dal mediatore (pubblico ufficiale a ciò autorizzato) ai fini della trascrivibilità, occorre evidenziare che per il perfezionamento dell'intesa, raggiunta in sede di mediazione con l'estrazione e assegnazione dei lotti, risultava necessa- rio un passaggio ulteriore, ovvero la sottoscrizione del verbale di accor- do di conciliazione completo di tutti i dati catastali.
Questa precisazione è assurta al livello di diritto vivente nella giurispru- denza di merito, per cui “a ben vedere, la questione della autenticazione delle firme da parte del Notaio, (...) necessaria ai sensi dell'articolo 11, comma 7, d.lgs. 28/2010 ai fini della trascrivibilità dell'accordo, avrebbe potuto porsi soltanto rispetto all'ulteriore verbale che le parti avrebbero dovuto sottoscrivere a perfezionamento degli accordi raggiunti. (...) pertanto lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai beni oggetto della procedura di mediazione non è mai avvenuto. (...) il
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verbale di mediazione (...) non costituisce titolo idoneo ad integrare un atto (stragiudiziale) di scioglimento della comunione ereditaria. (...) Sul punto, seppure la Corte di Cassazione abbia affermato che l'emanazione di una sentenza dichiarativa di scioglimento di una comunione di fabbri- cati relativi ad unità immobiliari urbane non può essere subordinata alla preventiva identificazione catastale delle porzioni ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto, ha anche chiarito che soltanto l'approvazione del verbale di sorteggio dei lotti determina la definitiva attribuzione delle quote a ciascuno dei condividenti (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. ) , n. 30073) (cfr., ex multis, Tribunale di Sondrio, sent. 12.10.2023, n. 290).
Da quanto esposto discende che l'eccezione preliminare è infondata e va rigettata.
3. Passando al merito della domanda avanzata dal RM Parte_3
, si deve dare atto, anzitutto, dell'impossibilità giuridica di addivenire
[...] allo scioglimento della comunione per cui è causa, così come derivante dalle successioni paterna e materna, in ragione della incommerciabilità di alcuni beni immobili compresi nell'asse ereditario.
La regolarità edilizia del fabbricato in comunione, infatti, come costitui- sce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti co- stituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisa- mente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della “possibilità giuridica” (in questo senso, in tema di esecuzione speci- fica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un im- mobile, Cass., Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009, secondo cui la sussi- stenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condi- zione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite;
da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019).
Non può, pertanto, il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla en- trata in vigore della L. n. 47 del 1985.
Essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazione attestante tale regolarità è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009, cit.); parimenti, è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, il man- cato esame di tale documentazione da parte del giudice.
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In particolare, applicando siffatte statuizioni al caso che occupa, dalla ri- sposta al quesito n. 5 contenuta nella relazione del CTU Ing. si ri- Per_3 leva chiaramente la mancanza del c.d. allineamento catastale oggettivo con riguardo ad alcuni immobili per cui è causa, laddove si scrive (cfr. pag. 56 della relazione) che: “ Il fabbricato sito in Napoli alla I Traversa di Via Bernardino Martirano n. 8 è stato edificato in data antecedente al 1967 in virtù di L.E. n. 474 del 16/04/1957 e successiva Variante n. 234 del 16/03/1961, dichiarato abitabile con licenza sindacale del 23/08/1962. Orbene, rispetto a quanto assentito e così come riportato nella planimetria catastale storica di primo impianto datata 27/04/1962 (Allegato n. 2) si riscontra la sola difformità consistente nella presenza della superficie verandata della camera n. 1.
Si ritiene, pertanto, sebbene riportata nella successiva planimetria cata- stale del 17/04/1986, che tale veranda rilevata sui luoghi sia priva di le- gittimità urbanistica e, pertanto, si necessita – ai fini della commerciabi- lità dell'immobile – di provvedere alla sua rimozione con un costo stima- to forfettariamente in € 1.200,00. All'esito di tale rimozione si necessita, poi, di aggiornare la planimetria catastale per un costo stimato di € 300,00.
Pertanto, si ritiene che, allo stato, l'unità immobiliare in questione sia commerciabile, previa rimozione di quanto indicato. Sulla scorta, altresì, delle recenti pronunzie della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, si ri- scontra l'allineamento catastale soggettivo mentre, per quello oggetti- vo, come visto, si necessita – all'esito della rimozione della veranda – dell'aggiornamento della planimetria catastale per un costo stimato di € 300,00.”
Con riguardo, poi, all'immobile sito in Bella - località Santa Susanna, il CTU riporta, testualmente (cfr. pag. 57 della relazione): “Il corpo di fab- brica sito in Bella località Santa Susanna è stato oggetto di ricostruzio- ne/riparazione ai sensi della Legge 219/81 con decreti n. 1203 e 1203bis rilasciati in data 13/12/2002 e in data 09/11/2011. Non è possibile ri- scontrare l'esatta rispondenza dello stato dei luoghi con i grafici auto- rizzati in quanto il Comune di Bella, nonostante la richiesta a mezzo pec del sottoscritto C.T.U. datata 16/02/2023, non forniva la documentazio- ne tecnica richiesta (Allegato n. 8). Con riferimento al corpo principale (rif. fg 27, p.lla 819, sub -) si riscontra l'allineamento catastale soggetti- vo e oggettivo. Con riferimento alle pertinenze accessorie (rif. fg 27, p.lla 178, sub 1-2) si riscontra l'allineamento catastale soggettivo e oggetti- vo per il sub 1 mentre per il sub n. 2 si rileva l'allineamento catastale soggettivo ma non oggettivo necessitando – ai fini della commerciabili- tà del bene – dell'aggiornamento della planimetria catastale per un im- porto a corpo di € 350,00”.
Per quanto concerne, infine, l'immobile sito in Trivigno, via Cirillo n. 33, si riporta quanto segue (cfr. pag. 57 della relazione tecnica): “Il corpo di fabbrica sito in Trivigno alla Via Cirillo n. 33 è stato edificato in data an-
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tecedente al 1939 come evincibile dalla tipologia edilizia riscontrata. Si riscontra l'allineamento catastale soggettivo (Allegato n. 2). Non si ri- scontra invece - alla luce delle recenti pronunzie della Corte di Cassa- zione a Sezioni Unite – l'allineamento catastale oggettivo in quanto, come rilevabile dalla planimetria catastale acquisita si rileva sui luoghi la presenza dell'ambiente bagno non indicato in planimetria. Si necessita, pertanto, ai fini della sua commerciabilità, di provvedere all'aggiornamento della relativa planimetria per un importo stimato di € 350,00 e, preventivamente, della presentazione presso gli uffici tecnici comunali di una per un costo stimato pari ad € Parte_5
2.000,00”.
In proposito, questo Giudice presta adesione all'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza (di merito e di legittimità: cfr. , ex plu- rimis, Corte d'appello di Firenze sez. III, 02/03/2023, (ud. 15/02/2023, dep. 02/03/2023), n. 434), di cui si dirà a breve.
Occorre, tuttavia, premettere che non sono ignorati gli arresti giurispru- denziali sulla commerciabilità dei beni in caso di abusi non gravi;
sul pun- to (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 14/05/2018) è stato osserva- to che “il sovrapporsi della legislazione speciale introdotta a partire dal 1985 impone di tener conto in primo luogo di un orientamento giuri- sprudenziale che è alquanto prudente nell'uso dello strumento della 'in- commerciabilità del bene quale riflesso della nullità negoziale di immo- bile irregolare urbanisticamente. Mette conto citare Cass. n. 20258 del 18/09/2009 e Cass. 8081/14 secondo le quali in tema di esecuzione spe- cifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 cod. civ. nel caso in cui l'immobile abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione;
trattasi di sen- tenze che sono riflesso dell'orientamento che distingue tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in as- senza di concessione e alienati in modo autonomo rispetto all'immobile principale di cui in ipotesi facevano parte e abuso secondario, caratte- rizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esi- stente abbia subito modifica .....” ( v. Sez. 2, Sentenza n. 8081 del 07/04/2014).
Si è stabilito, poi, (cfr. Cass. 23 novembre 2020, n. 26558 (successiva al- la pronuncia delle SU 25021/2019 di cui si parlerà fra breve ) che “ ciò in quanto in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 40, può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., a condizione che il vizio di regolarità urbanistica non oltrepassi la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distingue- re, anche quando sia stata presentata istanza di condono edilizio con versamento della somma prevista per l'oblazione e la pratica, come nel
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caso del recesso del P. , non sia stata ancora definita, tra ipotesi di abu- so primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso (cfr. Cass. 8081/2012; id. 11659/2018)”.
Giova ricordare anche che le disposizioni che comminano la sanzione della nullità sono due: l'art. 40, comma 2, legge n. 47/1985, relativo ai fabbricati costruiti prima del 17 marzo 1985 (data di entrata in vigore della legge n. 47/1985), e l'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001, con cui è stato adottato il Testo Unico in materia edilizia (che ha abrogato e sostituito l'articolo 17 della legge n. 47/1985), relativo ai fabbricati costruiti dopo il 17 marzo 1985. In merito, si evidenzia che la Corte di Cassazione, a Se- zioni Unite, ha recentemente stabilito che la nullità prevista dalle sud- dette disposizioni deve qualificarsi come nullità "testuale", rientrante nell'alveo dell'articolo 1418, terzo comma, cod. civ., in quanto sanzione che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, attesa la mancata inclusione in tali atti degli estremi del tito- lo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile a quell'immobile. Dunque, se nell'atto vi è la di- chiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e ri- feribile al bene immobile, il contratto è valido a prescindere dalla con- formità o dalla difformità della costruzione al titolo menzionato (Cass. Sez. Un., n. 8230/2019).
Tornando alle norme in esame, esse differiscono, non solo per il diverso ambito applicativo dovuto alla collocazione temporale degli abusi edilizi, ma anche per la diversa formulazione utilizzata dal legislatore, da cui nasce la questione sottoposta alle Sezioni Unite 25021/2019.
La prima disposizione, nel prevedere la sanzione della nullità, fa riferi- mento, genericamente, agli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi solo quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, mentre l'articolo 46 fa espresso riferimento anche agli atti tra vivi aventi ad oggetto lo scioglimento della comunione di di- ritti reali. Proprio questa mancanza di coincidenza tra il testo delle due disposizioni aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a concludere per la “non nullità” degli atti di scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa a edifici abusivi, non sanati, realizzati prima del 17 marzo 1985 (Cass. sent. n. 14764/2005). Si riteneva, in altri termini, che solo l'articolo 46 D.P.R. n. 380/2001 fosse applicabile agli atti di sciogli- mento della comunione e non anche l'articolo 40, secondo comma, L. n. 47/1985. La conseguenza di tale premessa era che nessuna nullità pote- va essere comminata per gli atti di scioglimento della comunione (ordi- naria o ereditaria) relativi a edifici abusivi, non sanati, realizzati prima dell'entrata in vigore della legge del 1985 (come quelli del caso odierno).
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Il Supremo Collegio, tuttavia, nel suo massimo organo nomofilattico (SS.UU. n. 25021/2019), ha operato un importante revirement , enun- ciando il seguente principio di diritto: "gli atti di scioglimento delle co- munioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminato- ria della sanzione della nullità, prevista dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967".
In particolare, le SSUU hanno testualmente specificato: “va preso atto che la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, sia pure attraverso un diverso percorso semantico, ha la medesima estensione applicativa dell'art. 46 del D.P.R. n. 380 cit. (e della disposizione che lo ha preceduto). Nulla au- torizza a ritenere che la comminatoria di nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, abbia un ambito oggettivo diverso da quello della comminatoria prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1; nulla autorizza a ritenere che gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi o loro parti siano esclusi, alle condizioni stabilite, dalla comminatoria di nullità, considerato che essi rientrano comunque nella classe degli atti contemplati nella disposizione di cui al- la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2; nulla autorizza a ritenere che il le- gislatore abbia inteso prevedere una disciplina differenziata per gli atti di scioglimento di comunione aventi ad oggetto edifici, a seconda che la costruzione sia stata realizzata in data anteriore o successiva rispetto all'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985. Alla stregua di quanto sopra, deve concludersi che la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, è applicabile anche agli atti di scioglimento della comunione.”
Alla luce di tale premessa, risulta allora palese che la questione più rile- vante è data dal fatto che, nel caso in esame, si tratta di comunione pro indiviso, il cui scioglimento presuppone l'esistenza di una condizione dell'azione.
Rispetto alla comunione pro indiviso, infatti, anche i principi in tema di trasferibilità del bene devono essere adattati alla peculiarità della fatti- specie, onde, come ritenuto dalle Sezioni Unite con la citata sentenza 25021/2019 , si devono tenere in mente i seguenti principi: "quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o eredi- taria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad ogget- to un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollen- ti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia
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del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della do- cumentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio".
La conseguenza è che l'immobile è destinato a rimanere in comunione fin quando l'abuso non è sanato o demolito o comunque eliminato.
Si consideri che si sta parlando di condizione dell'azione, per cui la di- chiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, sarebbe ben potuta intervenire anche in corso di causa (la situa- zione è identica sia nel caso di scioglimento di comunioni ereditarie ex art. 713 c.c. che ordinarie ex art. 1111 c.c., come ancora ribadito da Cass. SU 25021/2019: “la sussistenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, rilasciata dal pro- prietario o da altro avente titolo, attestante l'inizio dell'opera in data an- teriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della do- manda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite;
da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019. Non può pertanto il giudice di- sporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 47 del 1985”).
Ne consegue che le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che la regolarità edilizia dell'immobile da dividere costituisce “condizione dell'azione” e che, nel caso in cui la divisione venga chiesta in via giudi- ziale, la predetta condizione può dirsi sussistente qualora le parti che propongono la domanda producano una dichiarazione sugli estremi del- la concessione edilizia ovvero una dichiarazione attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 1° settembre 1967 (v. anche Cass., 29.4.2016, n. 8489; Cass., 22.1.2018, n. 1505).
Pertanto, se è vero che lo stesso CTU, come si è detto, ha segnalato la possibilità di sanare le suesposte irregolarità, ritenendo in definitiva gli immobili commerciabili, tuttavia non avendo le parti proceduto in corso di causa alla detta regolarizzazione, nonostante le indicazioni della CTU, la rilevata irregolarità urbanistica dell'immobile ne preclude la divisione.
Il dato è oggettivo, preclusivo della divisione in quanto, in violazione (nel caso di specie) dell'art. 1111 c.c.; ed invero nessuna delle parti ha pro- dotto una dichiarazione indicante gli estremi del titolo abilitativo degli immobili né ha reso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio atte- 11
stante che la costruzione delle opere è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.
Da ultimo, e ancora sotto il profilo processuale, deve rilevarsi, da un lato, che la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'immobile da dividere è comunque rilevabile d'ufficio (v. la più volte citata Cass., sez. un., 7.10.2019, n. 25021), dall'altro, che, venendo qui in rilievo una condizione dell'azione, l'attore era in ogni caso tenuto a for- nire la documentazione de qua, e quindi a dimostrare la sussistenza del- la detta condizione, a prescindere da qualsiasi avvertimento o sollecita- zione del giudicante (cfr., con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 29.9.2015, n. 19372; Cass., 4.3.2019, n. 6218).
Sul punto, del tutto destituita di fondamento è l'asserzione attorea per cui sarebbe stato impossibilitato a dare seguito Parte_1 all'ingiunzione del Giudice di regolarizzazione delle difformità urbanisti- che, in ragione della condotta ostruzionistica del fratello, che non gli avrebbe mai consegnato le chiavi degli immobili in questione;
siffatta circostanza, a prescindere dalla sua veridicità, non è fattore ostativo alla presentazione (congiunta, come si dirà) anche solo di un'istanza in sana- toria, come prescritto dalle SS.UU. citate, cui è legittimato l'attore, in quanto comproprietario, unitamente al fratello.
La conclusione di tutto quanto sin qui osservato è che effettivamente non ha alcun diritto di ottenere giudizialmente la divisio- Parte_1 ne dei beni immobili oggetto di causa, perché il diritto di cui all'art. 1111 c.c. compete solo a chi presenti al giudice un bene immune da vizi.
La conseguenza è che la domanda di scioglimento deve essere rigettata, salva la facoltà delle parti, una volta reso legale il bene, di dividerla ne- gozialmente.
Ad ogni modo, in caso di pluralità di proprietari del medesimo immobile, la domanda di rilascio di titolo edilizio, sia esso o meno titolo in sanatoria di interventi già realizzati, deve necessariamente provenire congiunta- mente da tutti i soggetti vantanti il diritto di proprietà sull'immobile.
Giova richiamare, per completezza espositiva, anche il disposto della L. n. 52 del 1985, art. 29 comma 1-bis, come aggiunto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19, comma 14, conv. nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, del- la conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” - le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rientranti nell'ampia nozione di atti pubblici.
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In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, confi- gura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudi- zio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimen- to, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass. n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi se- condo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scrit- ture private … ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimen- to di diritti reali”, la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valu- tarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coeren- za oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati rica- vabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare. Deve quindi riaffermarsi il principio per cui per gli atti giu- diziari di trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l'accertamen- to richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è ne- cessario che sia stato acquisito al processo.” (cfr. Cass. n. 18043/2020).
Ne discende, ad abundantiam, che, in assenza di conformità catastale oggettiva, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria sulle unità immobiliari comprese nell'intero asse ereditario, di comproprietà dei due fratelli (a seguito del decesso di ambo i genitori), non può essere accolta neppure per i restanti cespiti immobiliari, che risulterebbero, in- vece, oggettivamente allineati sotto il profilo catastale, per non avere né l'attore né l'altro comunista avanzato esplicita richiesta di CP_1 procedersi ad uno scioglimento parziale della comunione, in deroga al principio dell'universalità della divisione della comunione ereditaria im- plicitamente sancito dall'art. 727 c.c.. Occorreva, pertanto, una nuova concorde volontà delle parti per ridurre l'oggetto del giudizio di divisione ai soli beni immobili regolari dal punto di vista urbanistico, richiesta che nessuno dei condividenti ha formulato.
Ed invero, il processo relativo alla divisione ereditaria, avendo lo scopo di addivenire al completo e definitivo scioglimento della comunione me- diante la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote idea- li in diritti di proprietà individuale su beni particolari, ha carattere uni- versale ed unitario, nel senso che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipi alla comunione e comprendere - salvo l'ipotesi di omissione per errore (art. 762 cod. civ.), o per accordo - tutto il compendio eredita- rio (Cass. 6931/2016; Cass. 573/2011; Cass. 967/1964; Cass. 1770/1962 e Cass. 2378/56).
Questo profilo è da aggiungersi, quindi, a quello, già ampiamente argo- mentato, dell'attuale incommerciabilità dei beni sotto il profilo urbani- stico, per non essere state integrate le pratiche di condono così come
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rilevato dal CTU e ingiunto dal Giudice con l'ordinanza del 8.1.2024, che aveva disposto un termine di 60 giorni dalla sua ricezione per la sanato- ria delle surriferite irregolarità urbanistiche.
Al riguardo, giova evidenziare che non solo tale termine non è stato ri- spettato ma nessuna sanatoria è stata assentita dalle autorità compe- tenti nel successivo corso del giudizio, né risulta agli atti, come anticipa- to, alcuna formale istanza (proveniente, per quanto detto, necessaria- mente da ambo le parti) volta al rilascio degli opportuni strumenti di condono.
Da ciò consegue il rigetto della domanda divisoria formulata da parte at- trice, che assorbe tutte le ulteriori e conseguenziali domande (vendita dei cespiti ovvero attribuzione degli stessi, resa dei conti ai sensi dell'art. 723 c.c. e conguagli relativi anche alle spese che il assume di CP_1 avere sostenuto dopo l'apertura delle due successioni).
Ad abundantiam Ciò va rilevato che la domanda ha anche ad oggetto una delle attività previste dall'art. 723 c.c. in cui consistono le cc.dd. operazioni divisionali, la prima delle quali - eventuale in base alla norma ma che qui andava, invece, effettuata per gli immobili a causa della indi- visibilità dei cespiti - è la vendita dei beni relitti che in questo giudizio non può, invece, attuarsi per quanto prima esposto. L'attività in que- stione attiene alla resa dei conti relativi ai rapporti che si instaurano tra gli eredi dopo l'apertura della successione e che ha lo scopo di aggiunge- re al patrimonio relitto i frutti da essi prodotti. A questa fase segue poi quella della formazione dello stato attivo e passivo, con le operazioni di collazione, di imputazione e, se vi è la domanda, di riduzione, a cui segue dapprima quella con la quale si determina la quota astratta spettante a ciascuno erede e, infine, l'ultima fase, quella dei conguagli e dei rimborsi nella quale si tiene conto dei rapporti di credito/debito emersi nella resa dei conti.
Nella fattispecie, non vi è prova, che doveva essere fornita dall'attore, che l'altro coerede abbia percepito frutti da questi beni e che, quindi, debba rendere il conto degli stessi. Al riguardo, l'asserito svolgimento di attività imprenditoriali e/o associative da parte di (v. note CP_1 di trattazione scritta del 6.5.2022 di parte attrice) poste in essere nell'immobile sito in Bella (Pz) alla C.da S.Susanna/ Torre 5 è asserzione difensiva che si avvale di documentazione allegata alle predette note che è da ritenersi inammissibile perché tardiva. La circostanza, infatti, che stesse occupando e usando l'immobile alterandone la CP_1 normale destinazione d'uso (civile abitazione) svolgendo attività di natu- ra patrimoniale (anche attraverso la società/associazione Evolveita- lia.org) senza averne dato preventiva comunicazione al coerede e senza richiederne le necessarie e preventive autorizzazioni, si fonda sulla pro- duzione (come detto tardiva) di foto e post di social media. Trattandosi di vere e proprie immagini, non vi è dubbio che si tratta di prove docu- mentali tipiche, riscontrabili nell'elenco di cui all'art. 2712 c.c. quali ri-
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produzioni o rappresentazioni su supporto cartaceo o informatico di fatti e di cose. In ragione di ciò, la produzione delle stesse soggiace alle medesime preclusioni e decadenze legate alle comuni produzioni docu- mentali (termini delle memorie istruttorie ex art. 183, VI comma c.p.c.) e si espone alle normali eccezioni processuali e sostanziali della
contro
- parte (cfr., ex multis, Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 di- cembre 2017 – 13 marzo 2018, n. 6047, che ha riconosciuto la legittimi- tà del licenziamento ai danni del lavoratore, dichiaratosi sofferente di lombosciatalgia, anche sulla base di una foto sul profilo facebook che evidenziava che il lavoratore suonava la fisarmonica in piedi).
In definitiva, la c.d. resa dei conti ex art. 723 c.c. rappresenta una fase delle operazioni divisionali successiva alla vendita degli immobili, vendi- ta che nel presente giudizio non è stato possibile effettuare per l'incommerciabilità dei medesimi senza possibilità di accedere, quindi, a questa successiva fase e, infine, a rimborsi e conguagli.
3.2 Inammissibile è, invece, la domanda dell'attore (ribadita nelle note di trattazione scritta del 11.2.2025) volta a riconoscere NO RL te- nuto a corrispondere alla massa il giusto indennizzo e le spese per l'esclusivo uso nonché le spese tutte e gli oneri condominiali per l'uso esclusivo, nonché il risarcimento dei danni per il relativo deterioramento e per il mancato godimento della propria quota ereditaria quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota" dei beni comuni e dei re- lativi profitti. Tale pretesa, in realtà, non costituisce un credito della massa nei confronti dell'erede che, dopo l'apertura della successione, occupa in via esclusiva uno o più degli immobili facenti parte dell'asse ereditario. Si tratta, invece, di un credito personale che l'erede escluso dal godimento vanta nei confronti dell'erede occupante, credito che de- corre dal momento in cui viene formalizzata la richiesta di godimento dell'immobile e sempre che si provi che l'erede occupante si opponga ad un godimento comune. Si è in presenza, quindi, di un rapporto di credi- to/debito che esula dalle operazioni divisionali e che attiene solo al rap- porto personale tra i due coeredi interessati e da qui l'impossibilità di in- dividuare nella massa la beneficiaria della domanda di condanna così come è stato richiesto, invece, dall'attore. In ragione della inammissibili- tà della domanda, non occorre, quindi, entrare nel merito della condotta asseritamente ostruzionistica tenuta da , che si sarebbe CP_1 rifiutato, sin dall'inizio, di consegnare le chiavi dell'immobile sito a Napoli in S. Giovanni a Teduccio e di quello sito in Bella, località Santa Susanna, al RM , il quale, a suo dire, ne sarebbe ancora oggi Parte_1 sprovvisto (v. note di trattazione scritta del 11.2.2025). Ad ogni modo, è noto il principio (cfr., tra le tante, Cassazione, sentenza n. 17988/2004) secondo cui il comportamento del coerede che si rifiuta di consegnare le chiavi dell'immobile ereditato agli altri coeredi costituisce un atto di spoglio, contro il quale è possibile intraprendere la relativa azione di reintegrazione. Infatti, il suddetto comportamento determina le condi- zioni per trasformare il compossesso originario in un possesso esclusi-
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vo. Nel caso di immobile (come un appartamento) non rileva che solo uno dei coeredi sia in possesso delle chiavi o, addirittura, lo abiti. Costi- tuisce spoglio, infatti, tutelabile con l'azione di reintegrazione, l'atto me- diante il quale il coerede detentore cerca, anche senza l'uso di violenza materiale, di modificare arbitrariamente a proprio vantaggio e a danno degli altri coeredi non detentori la relazione di fatto con il bene. L'azione di reintegrazione deve essere esercitata, però, entro il termine di deca- denza di un anno dallo spoglio.
Siffatta azione non è, però, stata esercitata nel presente giudizio dall'interessato, sicché la domanda di condanna di al ri- CP_1 sarcimento dei danni per il deterioramento e per il mancato godimento della propria quota ereditaria quale ristoro della privazione della utiliz- zazione pro quota dei beni comuni e dei relativi profitti va rigettata per- ché inammissibile.
Anche a voler ritenere diversamente, in ogni caso, l'attore non ha prova- to l'opposizione del convenuto al godimento comune dei beni. Nelle note di trattazione scritta del 22.6.2024, infatti, il convenuto “contesta nuo- vamente la circostanza che il deducente è l'unico possessore delle chiavi degli immobili di cui si controverte, essendo le stesse in possesso anche di controparte. Al fine di dirimere ogni altra insorgenda controversia, il
, in ogni caso, si era reso disponibile a rendere altro dupli- CP_1 cato al RM”. Da ciò consegue che la domanda di condanna sarebbe, comunque, del tutto infondata.
4. In merito alle spese processuali, secondo la consolidata giurispruden- za della Corte di Cassazione, "nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comu- ne interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del Giudice di me- rito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte" (ex multis, Cass. 20250/2016).
Il principio generale è dunque quello dell'imputabilità delle spese di divi- sione alla massa laddove si tratti di spese sostenute nell'interesse co- mune di tutti i condividenti, derogandosi a tale criterio solo per quelle spese rese necessarie dagli ostacoli frapposti da alcuno di essi: solo in tale ultimo caso torna, quindi, a operare il principio della soccombenza.
Sul punto, si sono espresse anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali, con sentenza n. 32061 del 2022, hanno affermato, sia pure in un obiter dictum, che “Non può d'altronde non rilevarsi che, in buona parte delle ipotesi prese in considerazione dalla dottrina a sostegno del- la ritenuta operatività di criteri diversi da quello della soccombenza, l'i- napplicabilità di quest'ultimo trova giustificazione proprio nella difficol- tà di individuare una parte vittoriosa, a causa della mancata adozione di una pronuncia sul merito della controversia: emblematici, in proposito, sono il caso dell'estinzione del processo per inattività, nel quale le spese 16
restano a carico di ciascuna delle parti soltanto nell'ipotesi in cui non in- sorgano contestazioni relativamente all'avvenuta verificazione dell'ef- fetto estintivo (...), e quello della divisione, in cui l'imposizione delle spe- se a carico della massa, giustificata dal comune interesse dei condivi- denti allo scioglimento della comunione, incontra un limite con riguardo a quelle derivanti da eccessive pretese o inutili resistenze, che vanno regolate in base al principio della soccombenza, salva la possibilità di di- sporne la compensazione (cfr. Cass., Sez. II, 24/01/2020, n. 1635; 8/10/2013, n. 22903; 13/02/2006, n. 3083)”.
In applicazione di tale principio, ampiamente avallato anche da copiosa giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Tribunale di Verbania, senten- za n. 1489 del 12.07.2022), nel caso di specie, le spese devono essere re- golate come segue:
- le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate in corso di causa (cfr. decreto di liquidazione del 16.5.2024), vengono poste a ca- rico di entrambe le parti (in quanto espletata nell'interesse di entrambe le parti in causa), in relazione alle asserite rispettive quote (50% ciascu- na), con conseguente diritto dell'attore di ripetere dalle altre parti quan- to già versato al CTU in base al decreto in atti;
- i compensi e le spese vengono integralmente compensati tra le parti, tenuto conto dell'esito della vertenza (rigetto dell'eccezione preliminare del convenuto e della domanda di divisione, con annesse statuizioni, formulata dall'attore) ;
4.1 Ai sensi dell'art. 2688, co. 2, c.c. deve essere ordinata, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione delle trascrizioni del- la domanda di divisione come meglio indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Barbara Di Tonto, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , respinta Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda sollevata da;
CP_1
2) rigetta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
3) dichiara inammissibile la domanda con la quale l'attore ha chiesto la condanna del fratello al pagamento in favore del- CP_1 la massa del giusto indennizzo e delle spese per l'esclusivo uso nonché le spese tutte e gli oneri condominiali per l'uso esclusivo, nonché al risarcimento dei danni per il relativo deterioramento e per il mancato godimento della propria quota ereditaria quale ri- storo della privazione della utilizzazione "pro quota" dei beni co- muni e dei relativi profitti;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
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5) le spese di CTU vanno poste in via definitiva, in egual misura, a ca- rico di ambo le parti;
6) ordina, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la can- cellazione della trascrizione della domanda di divisione presso l'Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio – Servizio di Pubblicità immobiliare di Napoli 1, reg. generale n. 24203, reg. particolare, n. 17320 (presentazione n. 6 del 23.10.2020).
Così deciso in Napoli il 28/05/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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