TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. n. 24360/2014 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Antignano;
Parte_1
ATTORE
contro in persona del l.r.p.t., quale società designata per la copertura RCA Controparte_1
per il FGVS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Del Vecchio;
CONVENUTO
Conclusioni: come in atti e verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi codesto Parte_1
Tribunale esponendo che, in data 22/2/2019, verso le ore 17,45 circa, Controparte_2 in Napoli, alla Calata Capodichino, il , mentre era alla guida del motociclo TG. DM73829, Pt_1
veniva impattato da tergo dal conducente di un veicolo pirata e, a seguito dell'urto, rovinava al suolo, sulla destra, unitamente al suo conducente;
che, al momento dell'investimento, il conducente dell'autovettura investitrice si allontanava e si dileguava rapidamente, senza consentire di rilevare il numero di targa;
che, a causa dell'impatto, il riportava lesioni personali per la cura delle Pt_1 quali veniva visitato presso l'Ospedale dei Pellegrini di Napoli, dove gli veniva diagnosticato
“frattura parcellare alla fd del V dito mano dx contusione spalla dx con distrazione art. contusione ginocchio dx con versamento articolare ed impotenza reperto accessorio di rotula bipartita” con prognosi iniziale di giorni 15, come da referto medico allegato;
che, in data 17/5/2019, veniva ricoverato presso “Villa Santa Chiara” per l'inserimento di una protesi totale al ginocchio destro.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva il risarcimento per le lesioni personali subite, quantificate in euro 30.000,00, oltre interessi e svalutazione monetaria.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto delle domande in fatto ed in diritto Controparte_2 perché sfornite di prova, con la condanna dell'attore alla refusione delle spese del giudizio.
Instauratosi regolare contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., escusso il teste indicato da parte attrice, la causa veniva rinviata all'udienza del 4 aprile 2025, in cui le parti si riportavano alle rispettive conclusioni e questo giudice si riservava ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito esposto.
In via preliminare, si precisa che la domanda attorea (risarcimento danni da sinistro stradale causato da veicolo non identificato) è procedibile;
in atti vi sono la lettera di messa in mora, inviata a mezzo raccomandata pec alla ed alla Consap, ricevuta in data 19/3/2019, del tutto Controparte_1 conformi ai requisiti indicati dagli artt. 145 e 148 C.d.A., nonché l'invito alla negoziazione assistita del 22/8/2022.
In diritto, giova premettere che, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, secondo costante giurisprudenza di legittimità,
"l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art.
19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi
è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di
Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; 1 agosto 2001 n. 10484; 10 giugno 2005 n. 12304). E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a sostituire, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno "scaricamento" sulla compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza e diligenza. Perciò potrà essere qualificato come "veicolo non identificato", tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. a) L. 990/69, solo quello rimasto ignoto nonostante la condotta di usuale ed esigibile diligenza tenuta dalla vittima nel corso dell'intera vicenda. Nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Orbene, la giurisprudenza formatasi intorno a tali tipologie di sinistri mette in luce la particolarità dell'onere probatorio del danneggiato, tenuto ad ottemperare alla prescrizione di cui all'art. 2697 c.c. in maniera più gravosa del solito. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. CASS. n. 3019/2016). A tal riguardo, la legge non impone certo al danneggiato il compimento di indagini approfondite e complesse, potendo fornire dimostrazione della mancata identificazione del veicolo documentando, ad esempio, che, dopo la denuncia del sinistro alle competenti autorità, le indagini abbiano avuto esito negativo (cfr. ex plurimis CASS. n. 1860/90; CASS. n. 8086/95; CASS. n. 15367/2011).
In ordine alle modalità con cui il danneggiato può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui “la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto", ma, in tale ottica, "al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (Cass. 18 novembre 2005 n. 24449; più di recente Cassazione civile VI, 15/04/2021, n.9873 ove si specifica che “comporta comunque il rigetto della pretesa del danneggiato la mancanza del requisito della "impossibilità incolpevole" della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”).
La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze, conferma il principio costantemente affermato nella giurisprudenza circa l'onere probatorio in caso di sinistro verificatosi con veicolo rimasto sconosciuto. Ed invero con la pronuncia del 9 gennaio 2025 n. n.450, afferma che “nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (cfr. Cass., n.
3019/2016; Cass., 12304/2005). Con la precedente sentenza del 4 dicembre 2024 n. 31107, la Corte afferma che: “in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969 (ora art. 283 cod. ass.), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass. n. 18532 del 03/09/2007, Rv. 599825 – 01), entrambe le suddette circostanze potendo, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento (o del non avveramento) del sinistro (Cass. n. 20066 del 02/09/2013, Rv. 627683; n. 3019 del 17/02/2016, Rv.
638633 – Cass. sez. VI, 31/08/2020, n. 18097)”.
Facendo applicazione dei richiamati principi, il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia infondata e meritevole di rigetto.
Nel caso di specie, non risulta provata la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione. Le circostanze di luogo e di tempo, nonché le modalità del verificarsi dell'incidente, descritte genericamente fin dall'atto di citazione, all'esito dell'istruttoria svolta, non sono state provate in modo preciso.
L'unico teste indicato da parte attrice, invero, non ha descritto la tipologia di strada in modo dettagliato, le condizioni del traffico, il punto esatto in cui si verificò il sinistro, la direzione del motociclo rispetto alla direzione di marcia dell'auto, contraddicendosi persino sulla data dell'evento
(“a metà febbraio del 2024, anzi 2019, circa due anni fa”) e sul luogo del sinistro “Calata
Capodichino - direzione Capodichino” poi rettificato in Calata Capodichino - direzione Napoli.
La dichiarazione del teste, generica e contraddittoria, non consente, pertanto, di provare in modo assolutamente certo e preciso la dinamica del sinistro, in un caso in cui, come detto, essendo convenuto il Fondo di Garanzia, il regime probatorio deve fondarsi su prove molto rigorose.
Nel senso della totale indeterminatezza della dinamica del sinistro depongono, altresì, le circostanze
– meramente indiziarie seppur rilevanti ai fini del decidere – dell'assenza di una richiesta di intervento sul fatto alle Forze dell'ordine, dell'assenza di una chiamata al 118, dell'assenza di denuncia – querela contro ignoti, con indicazione del testimone, per tentare di individuare il responsabile del sinistro.
In definitiva, l'estrema genericità delle prove orali e documentali, induce il Tribunale a ritenere non sufficientemente provato, ex art. 2697 c.c., il fatto storico e la conseguente domanda proposta da parte attrice va rigettata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla motivazione che precede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in composizione monocratica, pronunziando sulla domanda proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_2
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore di
[...]
quantificate in euro 4.711,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese Controparte_2 generali 15%.
Il giudice unico dott. Fabiana Ucchiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. n. 24360/2014 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Antignano;
Parte_1
ATTORE
contro in persona del l.r.p.t., quale società designata per la copertura RCA Controparte_1
per il FGVS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Del Vecchio;
CONVENUTO
Conclusioni: come in atti e verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi codesto Parte_1
Tribunale esponendo che, in data 22/2/2019, verso le ore 17,45 circa, Controparte_2 in Napoli, alla Calata Capodichino, il , mentre era alla guida del motociclo TG. DM73829, Pt_1
veniva impattato da tergo dal conducente di un veicolo pirata e, a seguito dell'urto, rovinava al suolo, sulla destra, unitamente al suo conducente;
che, al momento dell'investimento, il conducente dell'autovettura investitrice si allontanava e si dileguava rapidamente, senza consentire di rilevare il numero di targa;
che, a causa dell'impatto, il riportava lesioni personali per la cura delle Pt_1 quali veniva visitato presso l'Ospedale dei Pellegrini di Napoli, dove gli veniva diagnosticato
“frattura parcellare alla fd del V dito mano dx contusione spalla dx con distrazione art. contusione ginocchio dx con versamento articolare ed impotenza reperto accessorio di rotula bipartita” con prognosi iniziale di giorni 15, come da referto medico allegato;
che, in data 17/5/2019, veniva ricoverato presso “Villa Santa Chiara” per l'inserimento di una protesi totale al ginocchio destro.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva il risarcimento per le lesioni personali subite, quantificate in euro 30.000,00, oltre interessi e svalutazione monetaria.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto delle domande in fatto ed in diritto Controparte_2 perché sfornite di prova, con la condanna dell'attore alla refusione delle spese del giudizio.
Instauratosi regolare contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., escusso il teste indicato da parte attrice, la causa veniva rinviata all'udienza del 4 aprile 2025, in cui le parti si riportavano alle rispettive conclusioni e questo giudice si riservava ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito esposto.
In via preliminare, si precisa che la domanda attorea (risarcimento danni da sinistro stradale causato da veicolo non identificato) è procedibile;
in atti vi sono la lettera di messa in mora, inviata a mezzo raccomandata pec alla ed alla Consap, ricevuta in data 19/3/2019, del tutto Controparte_1 conformi ai requisiti indicati dagli artt. 145 e 148 C.d.A., nonché l'invito alla negoziazione assistita del 22/8/2022.
In diritto, giova premettere che, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, secondo costante giurisprudenza di legittimità,
"l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art.
19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi
è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di
Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; 1 agosto 2001 n. 10484; 10 giugno 2005 n. 12304). E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a sostituire, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno "scaricamento" sulla compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza e diligenza. Perciò potrà essere qualificato come "veicolo non identificato", tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. a) L. 990/69, solo quello rimasto ignoto nonostante la condotta di usuale ed esigibile diligenza tenuta dalla vittima nel corso dell'intera vicenda. Nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Orbene, la giurisprudenza formatasi intorno a tali tipologie di sinistri mette in luce la particolarità dell'onere probatorio del danneggiato, tenuto ad ottemperare alla prescrizione di cui all'art. 2697 c.c. in maniera più gravosa del solito. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. CASS. n. 3019/2016). A tal riguardo, la legge non impone certo al danneggiato il compimento di indagini approfondite e complesse, potendo fornire dimostrazione della mancata identificazione del veicolo documentando, ad esempio, che, dopo la denuncia del sinistro alle competenti autorità, le indagini abbiano avuto esito negativo (cfr. ex plurimis CASS. n. 1860/90; CASS. n. 8086/95; CASS. n. 15367/2011).
In ordine alle modalità con cui il danneggiato può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui “la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto", ma, in tale ottica, "al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (Cass. 18 novembre 2005 n. 24449; più di recente Cassazione civile VI, 15/04/2021, n.9873 ove si specifica che “comporta comunque il rigetto della pretesa del danneggiato la mancanza del requisito della "impossibilità incolpevole" della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”).
La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze, conferma il principio costantemente affermato nella giurisprudenza circa l'onere probatorio in caso di sinistro verificatosi con veicolo rimasto sconosciuto. Ed invero con la pronuncia del 9 gennaio 2025 n. n.450, afferma che “nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (cfr. Cass., n.
3019/2016; Cass., 12304/2005). Con la precedente sentenza del 4 dicembre 2024 n. 31107, la Corte afferma che: “in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969 (ora art. 283 cod. ass.), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Cass. n. 18532 del 03/09/2007, Rv. 599825 – 01), entrambe le suddette circostanze potendo, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento (o del non avveramento) del sinistro (Cass. n. 20066 del 02/09/2013, Rv. 627683; n. 3019 del 17/02/2016, Rv.
638633 – Cass. sez. VI, 31/08/2020, n. 18097)”.
Facendo applicazione dei richiamati principi, il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia infondata e meritevole di rigetto.
Nel caso di specie, non risulta provata la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione. Le circostanze di luogo e di tempo, nonché le modalità del verificarsi dell'incidente, descritte genericamente fin dall'atto di citazione, all'esito dell'istruttoria svolta, non sono state provate in modo preciso.
L'unico teste indicato da parte attrice, invero, non ha descritto la tipologia di strada in modo dettagliato, le condizioni del traffico, il punto esatto in cui si verificò il sinistro, la direzione del motociclo rispetto alla direzione di marcia dell'auto, contraddicendosi persino sulla data dell'evento
(“a metà febbraio del 2024, anzi 2019, circa due anni fa”) e sul luogo del sinistro “Calata
Capodichino - direzione Capodichino” poi rettificato in Calata Capodichino - direzione Napoli.
La dichiarazione del teste, generica e contraddittoria, non consente, pertanto, di provare in modo assolutamente certo e preciso la dinamica del sinistro, in un caso in cui, come detto, essendo convenuto il Fondo di Garanzia, il regime probatorio deve fondarsi su prove molto rigorose.
Nel senso della totale indeterminatezza della dinamica del sinistro depongono, altresì, le circostanze
– meramente indiziarie seppur rilevanti ai fini del decidere – dell'assenza di una richiesta di intervento sul fatto alle Forze dell'ordine, dell'assenza di una chiamata al 118, dell'assenza di denuncia – querela contro ignoti, con indicazione del testimone, per tentare di individuare il responsabile del sinistro.
In definitiva, l'estrema genericità delle prove orali e documentali, induce il Tribunale a ritenere non sufficientemente provato, ex art. 2697 c.c., il fatto storico e la conseguente domanda proposta da parte attrice va rigettata.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla motivazione che precede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in composizione monocratica, pronunziando sulla domanda proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_2
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore di
[...]
quantificate in euro 4.711,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese Controparte_2 generali 15%.
Il giudice unico dott. Fabiana Ucchiello