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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 20/10/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2088/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 P.IVA_1
RR EN e con elezione di domicilio in VIALE DELLA VITTORIA 161 61100
presso avv. RR EN;
Pt_1
ATTORE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Controparte_1 P.IVA_2
MA BE e con elezione di domicilio in VIA E MONTALE 61028 MERCATALE DI
SASSOCORVARO, presso e nello studio dell'avv. MA BE;
CP_2
Pineta Controparte_3
Convenuto contumace
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Di parte attrice:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare, per i motivi e le ragioni esposti in atti, la simulazione assoluta ovvero, in via alternativa, l'inefficacia ex art. 2901 cc nei confronti di del contratto di affitto di Parte_1 azienda tra la (cf e la società Controparte_4 Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(cf ) sottoscritto in data 11.07.2018, autenticato a ministero Notaio Controparte_1 P.IVA_2 pagina 1 di 6 Con di Sassocorvaro in pari data, avente ad oggetto l'azienda di proprietà della Pineta Pt_2 CP_4 composta anche dall'immobile sito in Sassocorvaro (PU) Via Colle Igea 22/B distinto al locale catasto
Fabbricati al foglio 42, part. 175, D/2, r.c. € 4.265,93. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Di parte convenuta:
Voglia la S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa:
IN VIA PRELIMINARE dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto i contratti di affitto di azienda sono stati risolti e la ha trovato soddisfazione dalla vendita CP_5 dell'immobile oggetto del predetto contratto;
NEL MERITO: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto con condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio e conseguente assorbimento delle spese liquidate dal regolamento di competenza. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Motivi della decisione
Con citazione in riassunzione la deduceva che aveva Parte_1 notificato citazione agli odierni convenuti innanzi a questo Ufficio ove rilevava che aveva erogato alla la somma di 200.000,00 euro, il 2.3.17, con contratto di mutuo fondiario;
in garanzia Controparte_4 dell'esatto adempimento aveva concesso ipoteca per 400.000 euro sull'immobile di proprietà della società ; aveva poi notificato atto di intimazione il 14.12.18 perchè la debitrice non aveva provveduto alla restituzione della somma;
in data 11.7.18 la società aveva concesso in affitto alla società
[...]
l'azienda dalla stessa esercitata presso l'immobile pignorato;
il rapporto Controparte_1 contrattuale era simulato, come si evinceva dal prezzo del canone annuo, pari a soli 1800,00 euro;
vi era poi un legame di parentela stretto tra le parti ovvero (figlio) e Controparte_3 CP_1
(madre). In prima battuta la banca agiva quindi per la dichiarazione di simulazione assoluta del contratto e in alternativa per la revocatoria del contratto di affitto di azienda;
si costituiva la convenuta mentre la rimaneva contumace. Con sentenza 688/2022 questo Controparte_1 CP_4
Ufficio dichiarava la incompetenza funzionale in favore della sezione specializzata in materia di impresa presso la Corte di Appello di Ancona. La radicava regolamento necessario di Parte_1 pagina 2 di 6 competenza e la Cassazione con ordinanza del 2.9.24 dichiarava competente questi Uffici;
premesso ciò la riassumeva il giudizio ,concludendo come in epigrafe . Pt_1
Si costituiva la società deducendo che la banca con l'atto Controparte_1 impugnato non aveva ricevuto alcun pregiudizio in quanto era già creditore ipotecario sull'immobile pignorato, stimato in 252.913,00 euro, a fronte di un credito di 134.885,00 euro;
rilevava poi che era stata data, il 5.2.21, la disdetta dal contratto di affitto e che era stato regolare il pagamento del canone nelle more;
era cessata dunque la materia del contendere e inoltre la procedura si era conclusa con l'acquisto il 13.10.22 dell'immobile pignorato da parte della per il prezzo di 138.750 euro. CP_1
La aveva dunque ottenuto la somma a credito e le spese rimborsate, per complessivi CP_6 euro 133.867,00.
Mancava poi il presupposto dell'ingiusto pregiudizio per la banca di cui all'art. 2901 c.c., perchè ,come detto, le ragioni creditorie erano garantite già dall'ipoteca iscritta sull'immobile pignorato. Chiedeva quindi dichiararsi la CMC con condanna dell'avversario alla rifusione delle spese.
Nessuno si costituiva per la Pineta sas di e c. Controparte_3
Negli scritti conclusivi parte attrice chiedeva anche la rifusione delle spese di lite del regolamento di competenza.
La causa veniva trattenuta in decisione il giorno 1.10.25.
Sulla scorta dell'istruttoria documentale deve essere dichiarata cessata la materia del contendere atteso che nelle more del giudizio il bene pignorato è stato venduto.
Va ora quindi valutata la cd. soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Era fondata la domanda di revocatoria, così assorbendo la domanda alternativa di simulazione.
È noto che per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, i presupposti ex art.2901 c.c ., da provarsi da parte dell'attrice, sono: i) la sussistenza di un atto di disposizione, cioè un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene (ad esempio, vendendo un immobile o cedendo un credito) oppure assumendo un obbligo nuovo verso terzi (ad esempio, accendendo un mutuo) o ancora costituendo sui propri beni diritti a favore di altri (ad esempio diritti di usufrutto, ipoteca, ecc.); ii) il cd. eventus damni, ossia il pregiudizio che l'atto di disposizione del debitore reca al creditore, in modo che sia per esso impossibile o anche solo più difficile e rischioso soddisfarsi sul restante patrimonio del debitore. Non è necessario che pagina 3 di 6 sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un mero pericolo di danno, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. Il pregiudizio deve essere valutato in relazione al tempo dell'atto dispositivo e deve permanere al momento della proposizione della domanda;
iii) la cd. scientia fraudis
(o damni), ossia la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto di disposizione reca alle ragioni del creditore, pregiudicando la garanzia patrimoniale dei suoi crediti. Se l'atto di disposizione è a titolo oneroso tale consapevolezza deve essere provata anche in capo al terzo
(partecipatio fraudis); iv) il c.d. consilium fraudis, nel caso in cui l'atto sia anteriore al sorgere del credito ed è a titolo oneroso, la dimostrazione che il debitore abbia posto in essere un atto dolosamente preordinato a pregiudicare il successivo soddisfacimento e che i terzi fossero consapevoli di tale pregiudizio o che fossero partecipi della dolosa preordinazione.
Nessun dubbio in ordine alla sussistenza dell' ”eventus damni”, essendo oggettivamente evidente il pregiudizio oggettivo (quantitativo e qualitativo) derivante alla creditrice-attrice dall'atto di disposizione compiuto dalla debitrice, sì da rendere certamente molto difficoltoso alla creditrice medesima trovare soddisfazione del suo credito.
Sul punto, parte convenuta contesta la sussistenza del requisito, in quanto già la creditrice aveva un diritto di ipoteca sul bene immobile.
Tale assunto risulta essere infondato, in quanto in merito alla prova del c.d. eventus damni,
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che non sia necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, determinando o aggravando il pericolo di incapienza dei beni del debitore, cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio del debitore a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. civ. n. 5105/2006; Cass. Civ. n. 24757/2008; Cass. Civ. n. 1896/2012).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, il creditore ha l'onere di dimostrare il pericolo che l'atto di disposizione rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito mentre spetta al debitore, convenuto nell'azione revocatoria, provare l'insussistenza di tale rischio, per la presenza comunque, anche a seguito dell'atto di disposizione, di un patrimonio idoneo a garantire in maniera certa e senza difficoltà il soddisfacimento del creditore (Cass. 5972/2005; 15257/2004; 11471/2003). Tale onere non
è stato assolto dalla convenuta.
pagina 4 di 6 E' d'altro canto evidente che concedendo in affitto l'azienda esercitata presso l'immobile ipotecato , e per ben sei anni, si diminuisce la possibilità per la banca di smobilizzo del bene, ovvero di vendita dello stesso, appunto perchè gravato da un affitto di azienda.
Sussiste anche la “scientia fraudis”, ovvero la conoscenza , consapevolezza e volontà da parte della debitrice-concedente che l'atto di disposizione era idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie.
Va rilevato, nel caso in esame, che il debito era noto alla convenuta, che alla data del 30.11.18 aveva un debito per rate impagate di ben 137.885,88 .
In merito, infine, alla c.d. “partecipatio fraudis”, il prezzo eccessivamente basso (canone di
1800 euro annui) è sintomo che il terzo fosse a conoscenza della situazione e che abbia concorso assieme alla debitrice-convenuta, nella realizzazione del piano volto a sottrarre il bene alla garanzia della creditrice-attrice. Indice rivelatore della consapevolezza del terzo si può anche trarre dal fatto che vi era un rapporto di stretta parentela tra il concedente ( figlio) e la affittuaria Controparte_3
( , madre). Controparte_1
In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza, da parte del terzo, dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore può essere desunta anche da elementi indiziari
(Cass. n. 13404 del 23/05/2008 e Cass. Sentenza n. 3676 del 15/02/2011 ).
Alla luce di quanto esposto, dimostrata l'esistenza di tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, la domanda era fondata.
La domanda di rifusione delle spese di lite riferite al regolamento di competenza contenuta solo nella comparsa conclusionale è tardiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico delle parti convenute .
In merito, si evidenzia che “ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto
a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore” (Cass. Civ. Ordinanza n. 10089/2014); pagina 5 di 6 ed ancora “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”
(Cass. Civ. Ord. n. 3697/2020). Il valore della presente causa è da valutarsi, quindi, in base al credito/aspettativa del credito vantati dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna in solido a Parte_3 rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
6100,00 di cui 2500,00 per la fase di studio, euro 1600,00 per la fase introduttiva, euro 2000,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario da distrarre in favore dell'avvocato Serretti
ZO che si è dichiarato antistatario.
Cosi' deciso in data 20/10/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2088/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 P.IVA_1
RR EN e con elezione di domicilio in VIALE DELLA VITTORIA 161 61100
presso avv. RR EN;
Pt_1
ATTORE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Controparte_1 P.IVA_2
MA BE e con elezione di domicilio in VIA E MONTALE 61028 MERCATALE DI
SASSOCORVARO, presso e nello studio dell'avv. MA BE;
CP_2
Pineta Controparte_3
Convenuto contumace
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Di parte attrice:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare, per i motivi e le ragioni esposti in atti, la simulazione assoluta ovvero, in via alternativa, l'inefficacia ex art. 2901 cc nei confronti di del contratto di affitto di Parte_1 azienda tra la (cf e la società Controparte_4 Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(cf ) sottoscritto in data 11.07.2018, autenticato a ministero Notaio Controparte_1 P.IVA_2 pagina 1 di 6 Con di Sassocorvaro in pari data, avente ad oggetto l'azienda di proprietà della Pineta Pt_2 CP_4 composta anche dall'immobile sito in Sassocorvaro (PU) Via Colle Igea 22/B distinto al locale catasto
Fabbricati al foglio 42, part. 175, D/2, r.c. € 4.265,93. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Di parte convenuta:
Voglia la S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa:
IN VIA PRELIMINARE dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto i contratti di affitto di azienda sono stati risolti e la ha trovato soddisfazione dalla vendita CP_5 dell'immobile oggetto del predetto contratto;
NEL MERITO: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto con condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio e conseguente assorbimento delle spese liquidate dal regolamento di competenza. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Motivi della decisione
Con citazione in riassunzione la deduceva che aveva Parte_1 notificato citazione agli odierni convenuti innanzi a questo Ufficio ove rilevava che aveva erogato alla la somma di 200.000,00 euro, il 2.3.17, con contratto di mutuo fondiario;
in garanzia Controparte_4 dell'esatto adempimento aveva concesso ipoteca per 400.000 euro sull'immobile di proprietà della società ; aveva poi notificato atto di intimazione il 14.12.18 perchè la debitrice non aveva provveduto alla restituzione della somma;
in data 11.7.18 la società aveva concesso in affitto alla società
[...]
l'azienda dalla stessa esercitata presso l'immobile pignorato;
il rapporto Controparte_1 contrattuale era simulato, come si evinceva dal prezzo del canone annuo, pari a soli 1800,00 euro;
vi era poi un legame di parentela stretto tra le parti ovvero (figlio) e Controparte_3 CP_1
(madre). In prima battuta la banca agiva quindi per la dichiarazione di simulazione assoluta del contratto e in alternativa per la revocatoria del contratto di affitto di azienda;
si costituiva la convenuta mentre la rimaneva contumace. Con sentenza 688/2022 questo Controparte_1 CP_4
Ufficio dichiarava la incompetenza funzionale in favore della sezione specializzata in materia di impresa presso la Corte di Appello di Ancona. La radicava regolamento necessario di Parte_1 pagina 2 di 6 competenza e la Cassazione con ordinanza del 2.9.24 dichiarava competente questi Uffici;
premesso ciò la riassumeva il giudizio ,concludendo come in epigrafe . Pt_1
Si costituiva la società deducendo che la banca con l'atto Controparte_1 impugnato non aveva ricevuto alcun pregiudizio in quanto era già creditore ipotecario sull'immobile pignorato, stimato in 252.913,00 euro, a fronte di un credito di 134.885,00 euro;
rilevava poi che era stata data, il 5.2.21, la disdetta dal contratto di affitto e che era stato regolare il pagamento del canone nelle more;
era cessata dunque la materia del contendere e inoltre la procedura si era conclusa con l'acquisto il 13.10.22 dell'immobile pignorato da parte della per il prezzo di 138.750 euro. CP_1
La aveva dunque ottenuto la somma a credito e le spese rimborsate, per complessivi CP_6 euro 133.867,00.
Mancava poi il presupposto dell'ingiusto pregiudizio per la banca di cui all'art. 2901 c.c., perchè ,come detto, le ragioni creditorie erano garantite già dall'ipoteca iscritta sull'immobile pignorato. Chiedeva quindi dichiararsi la CMC con condanna dell'avversario alla rifusione delle spese.
Nessuno si costituiva per la Pineta sas di e c. Controparte_3
Negli scritti conclusivi parte attrice chiedeva anche la rifusione delle spese di lite del regolamento di competenza.
La causa veniva trattenuta in decisione il giorno 1.10.25.
Sulla scorta dell'istruttoria documentale deve essere dichiarata cessata la materia del contendere atteso che nelle more del giudizio il bene pignorato è stato venduto.
Va ora quindi valutata la cd. soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Era fondata la domanda di revocatoria, così assorbendo la domanda alternativa di simulazione.
È noto che per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, i presupposti ex art.2901 c.c ., da provarsi da parte dell'attrice, sono: i) la sussistenza di un atto di disposizione, cioè un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene (ad esempio, vendendo un immobile o cedendo un credito) oppure assumendo un obbligo nuovo verso terzi (ad esempio, accendendo un mutuo) o ancora costituendo sui propri beni diritti a favore di altri (ad esempio diritti di usufrutto, ipoteca, ecc.); ii) il cd. eventus damni, ossia il pregiudizio che l'atto di disposizione del debitore reca al creditore, in modo che sia per esso impossibile o anche solo più difficile e rischioso soddisfarsi sul restante patrimonio del debitore. Non è necessario che pagina 3 di 6 sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un mero pericolo di danno, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. Il pregiudizio deve essere valutato in relazione al tempo dell'atto dispositivo e deve permanere al momento della proposizione della domanda;
iii) la cd. scientia fraudis
(o damni), ossia la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto di disposizione reca alle ragioni del creditore, pregiudicando la garanzia patrimoniale dei suoi crediti. Se l'atto di disposizione è a titolo oneroso tale consapevolezza deve essere provata anche in capo al terzo
(partecipatio fraudis); iv) il c.d. consilium fraudis, nel caso in cui l'atto sia anteriore al sorgere del credito ed è a titolo oneroso, la dimostrazione che il debitore abbia posto in essere un atto dolosamente preordinato a pregiudicare il successivo soddisfacimento e che i terzi fossero consapevoli di tale pregiudizio o che fossero partecipi della dolosa preordinazione.
Nessun dubbio in ordine alla sussistenza dell' ”eventus damni”, essendo oggettivamente evidente il pregiudizio oggettivo (quantitativo e qualitativo) derivante alla creditrice-attrice dall'atto di disposizione compiuto dalla debitrice, sì da rendere certamente molto difficoltoso alla creditrice medesima trovare soddisfazione del suo credito.
Sul punto, parte convenuta contesta la sussistenza del requisito, in quanto già la creditrice aveva un diritto di ipoteca sul bene immobile.
Tale assunto risulta essere infondato, in quanto in merito alla prova del c.d. eventus damni,
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che non sia necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, determinando o aggravando il pericolo di incapienza dei beni del debitore, cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio del debitore a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. civ. n. 5105/2006; Cass. Civ. n. 24757/2008; Cass. Civ. n. 1896/2012).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, il creditore ha l'onere di dimostrare il pericolo che l'atto di disposizione rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito mentre spetta al debitore, convenuto nell'azione revocatoria, provare l'insussistenza di tale rischio, per la presenza comunque, anche a seguito dell'atto di disposizione, di un patrimonio idoneo a garantire in maniera certa e senza difficoltà il soddisfacimento del creditore (Cass. 5972/2005; 15257/2004; 11471/2003). Tale onere non
è stato assolto dalla convenuta.
pagina 4 di 6 E' d'altro canto evidente che concedendo in affitto l'azienda esercitata presso l'immobile ipotecato , e per ben sei anni, si diminuisce la possibilità per la banca di smobilizzo del bene, ovvero di vendita dello stesso, appunto perchè gravato da un affitto di azienda.
Sussiste anche la “scientia fraudis”, ovvero la conoscenza , consapevolezza e volontà da parte della debitrice-concedente che l'atto di disposizione era idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie.
Va rilevato, nel caso in esame, che il debito era noto alla convenuta, che alla data del 30.11.18 aveva un debito per rate impagate di ben 137.885,88 .
In merito, infine, alla c.d. “partecipatio fraudis”, il prezzo eccessivamente basso (canone di
1800 euro annui) è sintomo che il terzo fosse a conoscenza della situazione e che abbia concorso assieme alla debitrice-convenuta, nella realizzazione del piano volto a sottrarre il bene alla garanzia della creditrice-attrice. Indice rivelatore della consapevolezza del terzo si può anche trarre dal fatto che vi era un rapporto di stretta parentela tra il concedente ( figlio) e la affittuaria Controparte_3
( , madre). Controparte_1
In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza, da parte del terzo, dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore può essere desunta anche da elementi indiziari
(Cass. n. 13404 del 23/05/2008 e Cass. Sentenza n. 3676 del 15/02/2011 ).
Alla luce di quanto esposto, dimostrata l'esistenza di tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, la domanda era fondata.
La domanda di rifusione delle spese di lite riferite al regolamento di competenza contenuta solo nella comparsa conclusionale è tardiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico delle parti convenute .
In merito, si evidenzia che “ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto
a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore” (Cass. Civ. Ordinanza n. 10089/2014); pagina 5 di 6 ed ancora “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”
(Cass. Civ. Ord. n. 3697/2020). Il valore della presente causa è da valutarsi, quindi, in base al credito/aspettativa del credito vantati dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna in solido a Parte_3 rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
6100,00 di cui 2500,00 per la fase di studio, euro 1600,00 per la fase introduttiva, euro 2000,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario da distrarre in favore dell'avvocato Serretti
ZO che si è dichiarato antistatario.
Cosi' deciso in data 20/10/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 6 di 6