Articolo 1 della Legge 12 gennaio 1977, n. 4
Versione
6 febbraio 1977
Art. 1. Articolo unico

I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252 , sono prorogati al 31 maggio 1977.
Il terzo comma dell'articolo 3 della legge di cui al comma precedente e' sostituito dal seguente:
"Della stessa fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed un rappresentante per ogni confederazione sindacale a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL".

Entrata in vigore il 6 febbraio 1977
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