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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Saioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 14664/2024 R.G. promossa da
, IN PROPRIO E QUALE LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE DI Controparte_1
con gli avv.ti Denise Stefania Pensa e Maria Teresa Stefanizzi, domicilio eletto in Milano, via Crocefisso n. 6,
- OPPONENTE -
contro
CP_2
con l'avv. Salvatore Fanara, domicilio eletto in Milano, via Savarè n. 1,
- RESISTENTE –
Oggetto: opposizione ordinanze ingiunzione.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, , in proprio e quale Parte_2
legale rappresentante di ha convenuto in giudizio Controparte_1 interponendo opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI – CP_2
002209465 - n. OI – 002808430 – n. OI – 002837284 - n. OI – 000760495 - n.
OI – 002041250, in forza delle quali le si chiedeva il pagamento di euro
100.255,22 a titolo di sanzioni amministrative derivanti dall'asserito omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per agli anni
2018 – 2019 - 2020 – 2021 – 2022.
La ricorrente esponeva che, in relazione ai contributi asseritamente omessi per l'anno 2017 aveva già impugnato, dinanzi a questo Tribunale,
l'ordinanza ingiunzione notificatale all'inizio del 2024 da parte di CP_2
La relativa causa, rubricata al n. 3772/2024 R.G., si era recentemente conclusa con una sentenza favorevole alla ricorrente stessa (doc. 2).
La ricorrente agisce anche in questa sede sia in proprio sia in qualità di legale rappresentante de “La Nuova Posteria S.r.l.”, società avente ad oggetto la conduzione del forno “Le Cose Buone” con sede in Milano Via
Nino Bixio n. 11.
Sino al 2014, detta attività era gestita dal padre della ricorrente, sig.
, mediante “Le Cose Buone s.a.s. di Eraldo Pizzochero & C.”. Per_1
La società aveva maturato negli anni una serie di debiti verso lo Stato e i fornitori.
L'odierna ricorrente, nel 2014, decideva di aprire e di Controparte_1
concludere col padre un contratto di affitto di ramo di azienda,
subentrando di fatto nella gestione del locale (doc. 4).
La ricorrente aveva così dovuto affrontare una serie di problematiche dovute alla mala gestio pregressa (liquidazione di TFR;
conciliazioni in sede sindacale, rivendicazioni di straordinario).
Al contempo, si era resa necessaria la conclusione di svariati accordi coi fornitori, sia per l'acquisto di nuovi macchinari che per la stipula di
2 contratti di leasing;
oneri che si aggiungevano al canone di affitto da versare al padre (24.000,00 annui + I.V.A), alla rata di finanziamento, ai
TFR da corrispondere ai dipendenti cessati, alle rate di cui ai verbali di conciliazione, agli stipendi dei lavoratori ed alle spese di gestione,
fornitori, ecc...
Nel dicembre 2022, la ricorrente presentava istanza di rateizzazione n.
778754 del 9.1.2023 (doc. 7) e nell'aprile 2023 chiedeva la rottamazione per le voci non comprese nella rateizzazione.
Afferma la ricorrente che, nel giugno 2023, allorché si era rivolta all'ufficio per avere un quadro completo della propria posizione debitoria, onde provvedere al completo ripiano e rientro di tutti i debiti ancora esistenti e collegati al codice fiscale della medesima e /o alla partita IVA della società
La Nuova Posteria S.r.l., non le era stata comunicata l'esistenza delle sanzioni amministrative oggetto dei provvedimenti qui impugnati.
La ricorrente eccepisce, quindi, la prescrizione dei crediti fatti valere da per gli anni 2018 e 2019, anche in assenza di atti interruttivi dopo CP_2
l'eventuale notifica delle relative ordinanze ingiunzione;
la non debenza delle somme in questione, avendo la ricorrente aderito alla rottamazione
quater ed essendo la rateizzazione in corso;
l'omessa notifica della sanzione nel termine previso ex lege;
l'indeterminatezza nell'an e nel
quantum delle sanzioni irrogate.
Malgrado la rituale notifica, non si costituiva che rimaneva CP_2
contumace per l'intera durata del procedimento.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa in prima udienza.
Ciò posto, l'opposizione deve essere accolta per svariati motivi.
Si osserva, in primo luogo, che la ricorrente ha presentato istanza di
3 rateizzazione nel dicembre 2022 e di adesione alla rottamazione quater
entrata in vigore nell'aprile 2023, per la quale sta regolarmente procedendo al pagamento rateale di tutte le somme dovute in base al suo cassetto fiscale, per complessivi euro 5.000,00 mensili.
A fronte di ciò, non è dato comprendere se le ordinanze oggetto di causa riguardino sanzioni amministrative per le quali appunto, è già in corso il pagamento rateale oppure no.
Ove così non fosse, devono ritenersi prescritte le somme reclamate per l'anno 2018 in assenza di prova di atti interruttivi.
La mancata costituzione in giudizio di è peraltro dirimente non solo CP_2
in tal senso ma anche con riferimento alle restanti ordinanze.
Come infatti già condivisibilmente osservato in precedente pronuncia di questa Sezione, resa tra le medesime parti, si assume tra l'altro, da parte della difesa attorea, la violazione dell'art. 14 L. n. 689/81 a norma del quale: “(…) se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune
delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono
essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dall'accertamento. (…) L'obbligazione di pagare la somma
dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa
la notificazione nel termine prescritto”.
Si deve, così, rilevare come, pur trattandosi semplicemente di contributi omessi, con scadenze decorrenti dal 2018 (rectius, 2019, stante la ritenuta prescrizione per l'anno 2018) al 2022, l' – omettendo di costituirsi in CP_3
giudizio - non abbia allegato alcun elemento in fatto, idoneo a giustificare
- per la particolare situazione dell'opponente ed eventualmente per adempimenti istruttori complessi rispetto alla posizione di questi - il
4 mancato rispetto del termine suddetto di 90 giorni prima dell'inoltro dell'avviso di accertamento menzionato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di sanzioni amministrative, il
giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della
notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del
procedimento di accertamento di più violazioni connesse dalla quale decorre - ai
sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge n. 689 del 1981 - il termine di
novanta o trecentosessanta giorni, deve valutare il complesso degli accertamenti
compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo
complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti
compiuti, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per
violazioni connesse, ma non può sostituirsi alla stessa amministrazione nel
valutare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza
apprezzabile intervallo temporale” (cfr. Cass. Sentenza n. 16642 del
08/08/2005; Sentenza n. 8326 del 04/04/2018).
Posto che il giudice deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato in relazione alla complessità degli stessi, non si può non rilevarsi come la contumacia di precluda di avere qualunque CP_2
indicazione circa la data di inizio degli accertamenti istruttori e al conseguente decorso cronologico del termine di 90 giorni di cui all'articolo
14 della legge n. 689/81.
Come noto, l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/16 ha comportato la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
La novella, in assenza di dati concreti circa il singolo caso in trattazione,
5 con la citazione dell'inizio degli accertamenti, della loro conclusione e della complessità della sua istruttoria, non può giustificare di per sé sola, il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, della legge 11 novembre
1983, n. 638: “l'omesso delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore
a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di
lavoro non è punibile nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando
provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla
notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Dunque, per tale disposizione, il datore di lavoro non è punibile quando provvede al versamento richiesto entro tre mesi dalla contestazione, ma tale previsione non esonera in alcun modo l'Amministrazione a una preventiva contestazione nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14 in questione.
Una cosa, infatti, è il termine di 90 giorni entro cui l'ente pubblico può
provvedere alla contestazione in seguito alla conclusione degli accertamenti istruttori ex articolo 14 cit., altro è quello di tre mesi entro cui l'intimato può provvedere alla regolarizzazione in seguito alla contestazione, ex art. 2, co. 1 bis cit.
Peraltro, l'applicazione dell'articolo 14 suddetto alla materia in questione risulta pienamente confermata dal recente articolo 23 del DL n. 48/23 per cui “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da
euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a
quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione
6 dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Per il tenore di tale disposizione, riferita specificatamente all'art. 2, co. 1
bis in parola, risulta infatti pacifica l'applicazione dell'art. 14 della legge n.
689/81 alla fattispecie, senza deroghe se non quelle fatte proprie dall'articolo 23 suddetto.
Pertanto, dovendosi fare applicazione alla materia per cui è causa dell'articolo 14 cit., risulta solo che l' per l'inadempimento rispetto CP_2
agli obblighi contributivi nel periodo oggetto di causa non ha fornito alcuna valida motivazione per la violazione, non giustificata da accertamenti istruttori complessi, del termine di 90 giorni, previsto da tale disposizione, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la infrazione, ai sensi dell'ultimo comma della medesima (rif sent. n. 5520/2024 est. dott.ssa . Pt_1
L'applicazione dei condivisi principi di diritto che precedono al caso concreto determina l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara non dovute dalla ricorrente le somme di cui alle ordinanze ingiunzioni oggetto di causa;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, CP_2
liquidate in euro 4.500,00 per compensi oltre il 15% per spese forfettarie,
IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto.
3) fissa termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
7 Milano, 14/05/2025
Il giudice
Francesca Saioni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Saioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 14664/2024 R.G. promossa da
, IN PROPRIO E QUALE LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE DI Controparte_1
con gli avv.ti Denise Stefania Pensa e Maria Teresa Stefanizzi, domicilio eletto in Milano, via Crocefisso n. 6,
- OPPONENTE -
contro
CP_2
con l'avv. Salvatore Fanara, domicilio eletto in Milano, via Savarè n. 1,
- RESISTENTE –
Oggetto: opposizione ordinanze ingiunzione.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, , in proprio e quale Parte_2
legale rappresentante di ha convenuto in giudizio Controparte_1 interponendo opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI – CP_2
002209465 - n. OI – 002808430 – n. OI – 002837284 - n. OI – 000760495 - n.
OI – 002041250, in forza delle quali le si chiedeva il pagamento di euro
100.255,22 a titolo di sanzioni amministrative derivanti dall'asserito omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per agli anni
2018 – 2019 - 2020 – 2021 – 2022.
La ricorrente esponeva che, in relazione ai contributi asseritamente omessi per l'anno 2017 aveva già impugnato, dinanzi a questo Tribunale,
l'ordinanza ingiunzione notificatale all'inizio del 2024 da parte di CP_2
La relativa causa, rubricata al n. 3772/2024 R.G., si era recentemente conclusa con una sentenza favorevole alla ricorrente stessa (doc. 2).
La ricorrente agisce anche in questa sede sia in proprio sia in qualità di legale rappresentante de “La Nuova Posteria S.r.l.”, società avente ad oggetto la conduzione del forno “Le Cose Buone” con sede in Milano Via
Nino Bixio n. 11.
Sino al 2014, detta attività era gestita dal padre della ricorrente, sig.
, mediante “Le Cose Buone s.a.s. di Eraldo Pizzochero & C.”. Per_1
La società aveva maturato negli anni una serie di debiti verso lo Stato e i fornitori.
L'odierna ricorrente, nel 2014, decideva di aprire e di Controparte_1
concludere col padre un contratto di affitto di ramo di azienda,
subentrando di fatto nella gestione del locale (doc. 4).
La ricorrente aveva così dovuto affrontare una serie di problematiche dovute alla mala gestio pregressa (liquidazione di TFR;
conciliazioni in sede sindacale, rivendicazioni di straordinario).
Al contempo, si era resa necessaria la conclusione di svariati accordi coi fornitori, sia per l'acquisto di nuovi macchinari che per la stipula di
2 contratti di leasing;
oneri che si aggiungevano al canone di affitto da versare al padre (24.000,00 annui + I.V.A), alla rata di finanziamento, ai
TFR da corrispondere ai dipendenti cessati, alle rate di cui ai verbali di conciliazione, agli stipendi dei lavoratori ed alle spese di gestione,
fornitori, ecc...
Nel dicembre 2022, la ricorrente presentava istanza di rateizzazione n.
778754 del 9.1.2023 (doc. 7) e nell'aprile 2023 chiedeva la rottamazione per le voci non comprese nella rateizzazione.
Afferma la ricorrente che, nel giugno 2023, allorché si era rivolta all'ufficio per avere un quadro completo della propria posizione debitoria, onde provvedere al completo ripiano e rientro di tutti i debiti ancora esistenti e collegati al codice fiscale della medesima e /o alla partita IVA della società
La Nuova Posteria S.r.l., non le era stata comunicata l'esistenza delle sanzioni amministrative oggetto dei provvedimenti qui impugnati.
La ricorrente eccepisce, quindi, la prescrizione dei crediti fatti valere da per gli anni 2018 e 2019, anche in assenza di atti interruttivi dopo CP_2
l'eventuale notifica delle relative ordinanze ingiunzione;
la non debenza delle somme in questione, avendo la ricorrente aderito alla rottamazione
quater ed essendo la rateizzazione in corso;
l'omessa notifica della sanzione nel termine previso ex lege;
l'indeterminatezza nell'an e nel
quantum delle sanzioni irrogate.
Malgrado la rituale notifica, non si costituiva che rimaneva CP_2
contumace per l'intera durata del procedimento.
La causa, di natura documentale, veniva discussa e decisa in prima udienza.
Ciò posto, l'opposizione deve essere accolta per svariati motivi.
Si osserva, in primo luogo, che la ricorrente ha presentato istanza di
3 rateizzazione nel dicembre 2022 e di adesione alla rottamazione quater
entrata in vigore nell'aprile 2023, per la quale sta regolarmente procedendo al pagamento rateale di tutte le somme dovute in base al suo cassetto fiscale, per complessivi euro 5.000,00 mensili.
A fronte di ciò, non è dato comprendere se le ordinanze oggetto di causa riguardino sanzioni amministrative per le quali appunto, è già in corso il pagamento rateale oppure no.
Ove così non fosse, devono ritenersi prescritte le somme reclamate per l'anno 2018 in assenza di prova di atti interruttivi.
La mancata costituzione in giudizio di è peraltro dirimente non solo CP_2
in tal senso ma anche con riferimento alle restanti ordinanze.
Come infatti già condivisibilmente osservato in precedente pronuncia di questa Sezione, resa tra le medesime parti, si assume tra l'altro, da parte della difesa attorea, la violazione dell'art. 14 L. n. 689/81 a norma del quale: “(…) se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune
delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono
essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dall'accertamento. (…) L'obbligazione di pagare la somma
dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa
la notificazione nel termine prescritto”.
Si deve, così, rilevare come, pur trattandosi semplicemente di contributi omessi, con scadenze decorrenti dal 2018 (rectius, 2019, stante la ritenuta prescrizione per l'anno 2018) al 2022, l' – omettendo di costituirsi in CP_3
giudizio - non abbia allegato alcun elemento in fatto, idoneo a giustificare
- per la particolare situazione dell'opponente ed eventualmente per adempimenti istruttori complessi rispetto alla posizione di questi - il
4 mancato rispetto del termine suddetto di 90 giorni prima dell'inoltro dell'avviso di accertamento menzionato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di sanzioni amministrative, il
giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della
notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del
procedimento di accertamento di più violazioni connesse dalla quale decorre - ai
sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge n. 689 del 1981 - il termine di
novanta o trecentosessanta giorni, deve valutare il complesso degli accertamenti
compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo
complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti
compiuti, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per
violazioni connesse, ma non può sostituirsi alla stessa amministrazione nel
valutare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza
apprezzabile intervallo temporale” (cfr. Cass. Sentenza n. 16642 del
08/08/2005; Sentenza n. 8326 del 04/04/2018).
Posto che il giudice deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato in relazione alla complessità degli stessi, non si può non rilevarsi come la contumacia di precluda di avere qualunque CP_2
indicazione circa la data di inizio degli accertamenti istruttori e al conseguente decorso cronologico del termine di 90 giorni di cui all'articolo
14 della legge n. 689/81.
Come noto, l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/16 ha comportato la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
La novella, in assenza di dati concreti circa il singolo caso in trattazione,
5 con la citazione dell'inizio degli accertamenti, della loro conclusione e della complessità della sua istruttoria, non può giustificare di per sé sola, il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, della legge 11 novembre
1983, n. 638: “l'omesso delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore
a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di
lavoro non è punibile nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando
provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla
notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Dunque, per tale disposizione, il datore di lavoro non è punibile quando provvede al versamento richiesto entro tre mesi dalla contestazione, ma tale previsione non esonera in alcun modo l'Amministrazione a una preventiva contestazione nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14 in questione.
Una cosa, infatti, è il termine di 90 giorni entro cui l'ente pubblico può
provvedere alla contestazione in seguito alla conclusione degli accertamenti istruttori ex articolo 14 cit., altro è quello di tre mesi entro cui l'intimato può provvedere alla regolarizzazione in seguito alla contestazione, ex art. 2, co. 1 bis cit.
Peraltro, l'applicazione dell'articolo 14 suddetto alla materia in questione risulta pienamente confermata dal recente articolo 23 del DL n. 48/23 per cui “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da
euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a
quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione
6 dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Per il tenore di tale disposizione, riferita specificatamente all'art. 2, co. 1
bis in parola, risulta infatti pacifica l'applicazione dell'art. 14 della legge n.
689/81 alla fattispecie, senza deroghe se non quelle fatte proprie dall'articolo 23 suddetto.
Pertanto, dovendosi fare applicazione alla materia per cui è causa dell'articolo 14 cit., risulta solo che l' per l'inadempimento rispetto CP_2
agli obblighi contributivi nel periodo oggetto di causa non ha fornito alcuna valida motivazione per la violazione, non giustificata da accertamenti istruttori complessi, del termine di 90 giorni, previsto da tale disposizione, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la infrazione, ai sensi dell'ultimo comma della medesima (rif sent. n. 5520/2024 est. dott.ssa . Pt_1
L'applicazione dei condivisi principi di diritto che precedono al caso concreto determina l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara non dovute dalla ricorrente le somme di cui alle ordinanze ingiunzioni oggetto di causa;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, CP_2
liquidate in euro 4.500,00 per compensi oltre il 15% per spese forfettarie,
IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto.
3) fissa termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
7 Milano, 14/05/2025
Il giudice
Francesca Saioni
8