Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 04/03/2025, n. 4618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4618 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04618/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01854/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1854 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto ministeriale dell'1.9.2020, prot. n. -OMISSIS-, con il quale veniva respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett.f, l. n. 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 18.1.2021 e depositato in data 16.2.2021) la ricorrente, di origine albanese, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della L. 91/1992 (istanza presentata in data 23.2.2016).
Tale provvedimento è stato fondato sulla condanna per guida in stato di ebbrezza e sul procedimento penale per spaccio di stupefacenti a carico del figlio maggiorenne della ricorrente, convivente con la stessa e a contatto con l’altro figlio minorenne con conseguente valutazione di inaffidabilità dello stesso e di sua non compiuta integrazione nella comunità nazionale; alla ricorrente viene quindi rimproverato di non aver trovata biasimevole la condotta del figlio, consentendone la convivenza in famiglia.
Inoltre, pur in assenza di cause ostative nei confronti della richiedente, la concessione della cittadinanza italiana alla stessa potrebbe portare “agevolazioni” previste dalla normativa vigente per il coniuge o familiare di cittadino italiano o naturalizzato tale.
2. In diritto si lamenta la violazione del termine di conclusione del procedimento nonché dell’art. 9 lett. f) della l. 91/92, sotto il profilo del travisamento fattuale della situazione.
Il reato relativo al decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), comma 2 sexies, comma 2 septies d.lgs. 30 aprile 1992, n.185, art 62 bis c.p., è stato dichiarato estinto, in data -OMISSIS-, per esito positivo del lavoro di pubblica utilità.
L’altro procedimento penale (menzionato nel testo del provvedimento), n. -OMISSIS-(per la violazione del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in concorso), non ha portato ancora a sentenze di condanna.
Più nel dettaglio, ad avviso della ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe censurabile perché non avrebbe tenuto conto dell’estinzione del reato commesso dal figlio della ricorrente, avrebbe omesso di soffermarsi sulla sussistenza di elementi di merito in favore dell’istante e non avrebbe considerato che dai certificati di stato di famiglia emessi dal Comune di Forlì, in data -OMISSIS-, risultano iscritti due distinti nuclei familiari, il primo nucleo costituito dalla ricorrente, dal marito -OMISSIS- e dal figlio -OMISSIS- e residente in Forlì, Via -OMISSIS- Il secondo, invece, consistito dal Sig. -OMISSIS-, la compagna -OMISSIS- e la minore -OMISSIS-e residente in Forlì, -OMISSIS-.
Dunque, il Sig. -OMISSIS-, contrariamente a quanto asserito dall’Amministrazione, non vivrebbe più nella casa familiare a stretto contatto con il fratello minore.
Inoltre ha un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di operaio 4° livello.
La ricorrente ha quindi concluso nel senso della nullità / illegittimità del provvedimento impugnato.
3. Si è costituito il Ministero dell’Interno il 17.1.2025 senza svolgere alcuna difesa e limitandosi al deposito di documentazione.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24.1.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. I documenti depositati dall’Amministrazione sono stati depositati tardivamente e non possono essere esaminati.
6. Tanto premesso, il ricorso proposto è infondato e va respinto.
6.1. Prima di procedere oltre occorre ricordare taluni principi interpretativi enunciati in materia in via generale dalla giurisprudenza amministrativa: “l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione costituisce oggetto di un provvedimento di concessione che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’amministrazione, come si desume dall’art. 9, comma 1, l. n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa. Ne deriva che l’autorità, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione discrezionale delle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità. Lo straniero, con il provvedimento di concessione della cittadinanza, è infatti inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri (Cons. St., sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8734).
Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’amministrazione ritenga che il cittadino straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019).
In proposito, la giurisprudenza della Sezione (14 febbraio 2022, n. 1057; 23 dicembre 2019, n. 8734), ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino” (Consiglio di Stato, III Sez., 9 maggio 2023, n. 4684).
6.2. Inoltre, va pure ricordato che “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Consiglio di Stato, III Sez., 29 settembre 2022, n. 8390 e Consiglio di Stato, III Sez., 15 settembre 2023, n. 8364).
6.3. Ciò posto, nel caso di specie l’amministrazione ha evidenziato la permanenza della gravità, pericolosità e disvalore sociale in relazione ai fatti di cui alla vicenda penale che ha visto coinvolto il figlio maggiorenne della ricorrente ed ha motivatamente chiarito che la concessione della cittadinanza alla ricorrente comporterebbe indiscussi vantaggi al congiunto, che si è invece reso autore – in un ristretto lasso di tempo – di condotte gravi che dimostrano la mancata integrazione nel tessuto sociale italiano.
È significativo che la ricorrente non abbia prodotto la sentenza di condanna del figlio per guida in stato di ebbrezza che la Questura riporta con “ alcool test nelle soglie massime”.
Inoltre, non ha assolutamente fornito elementi circa la conclusione del procedimento penale per spaccio di stupefacenti a carico del medesimo figlio: siccome non vi è dubbio che un esito assolutorio sarebbe stato sicuramente oggetto di allegazione probatoria, l’assenza di notizie lascia presumere che il procedimento sia ancora in corso oppure si sia concluso con esito non favorevole.
Peraltro, correttamente l’Amministrazione ha evidenziato che il cambio di residenza è avvenuto solo dopo l’emissione del preavviso di diniego della domanda.
6.4. Tutti questi fatti ostano di per sé ad un apprezzamento favorevole dell’integrazione del figlio della ricorrente nell’ordinamento italiano, e di conseguenza della madre, con cui il figlio conviveva, e che ottenendo la cittadinanza italiana recherebbe al figlio indiscussi vantaggi che l’Amministrazione, nella sua amplissima discrezionalità, ha ritenuto non possano essere ottenuti.
7. Rispetto alla lamentata adozione tardiva del provvedimento di rigetto neppure tale doglianza coglie nel segno. In effetti, “in disparte ogni considerazione sulla disposizione sul termine di conclusione del procedimento concessorio concretamente applicabile ratione temporis (sulla avvicendarsi delle norme in materia, v. sentenza della Sezione n. 733/2022), il Collegio rileva che per la richiesta di cittadinanza per naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 non sussiste alcun limite temporale che impedisca l'adozione di un provvedimento negativo (cfr. Tar Lazio, Sez. II quater, sentenza n. 9800/2013): come affermato costantemente dalla giurisprudenza, il mancato rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda (Tar Lazio, sez. V bis, sentenze nn. 8041, 8852 e 9418 del 2022; sez. II quater, sentenze n. 1171 del 2012; n. 4021 del 2012; n. 4369 del 2013)” (v. sentenza n. 19942/2024 di questo Tribunale).
8. In definitiva, questo Collegio reputa che la valutazione posta in essere dall’amministrazione, alla stregua di quanto sinora osservato e considerati i limiti cognitivi propri del sindacato di questo giudice nella presente sede, resista alle censure articolate dalla ricorrente, poiché la decisione dell’amministrazione di non riconoscere lo status di cittadina italiano non risulta affetta da manifesta illogicità o irragionevolezza.
9. In conclusione, il ricorso proposto deve essere respinto.
In considerazione della costituzione solo formale dell’amministrazione, senza che la stessa abbia svolto difese, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e i congiunti della stessa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.