TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4743 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 12.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 10/10/2023 ed iscritto al n 4743 - 2023 RG , vertente tra
- (p. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del titolare dott. (CF: ), Parte_2 C.F._1 con sede legale in S. Stefano d'Aspromonte Corso Garibaldi n. 5, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Archia Poeta n. 7 presso lo studio dell'avv. Alessandro Morabito, codice fiscale
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
- ricorrente -
Contro
- nato a [...] il [...], ivi residente CP_1 in Via Sbarre Centrali n. 491 A/3, codice fiscale , C.F._3 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Gebbione n.
9-G, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Smiriglia Fava ( CodiceFiscale_4 del Foro di Patti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente Dott. , in qualità di titolare della Parte_2 [...]
propone tempestiva opposizione al Decreto Ingiuntivo n° Parte_1
154/2023 del 30.08.2023, pubblicato dal Giudice del Lavoro del Tribunale
1 di Reggio Calabria, notificato il 01.09.2023, con il quale veniva intimato alla il pagamento in favore del sig. Parte_1 [...]
della somma di € 5.597,00 a titolo di retribuzione periodo da CP_1 settembre a dicembre 2022, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge con decorrenza dalle singole scadenze al saldo, ed oltre spese e competenze del monitorio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio come in epigrafe indicato, si è costituito l'opposto il quale resisteva alla domanda. All'udienza del 30.05.2024, il giudice esperiva il tentativo di conciliazione rappresentando che, per la natura della causa e le questioni prospettate, sarebbe stato possibile arrivare ad una conciliazione della lite, anche perché l'errore materiale nell'importo richiesto era stato riconosciuto da parte opposta. Veniva pertanto concesso il rinvio chiesto dai procuratori per verificare la possibile conciliazione della lite ed un successivo rinvio per trattative in corso.
Con le ultime note di trattazione scritta la difesa dell'opposto rappresenta di aver ottenuto il pagamento delle somme ingiunte e stante l'accordo raggiunto tra le parti chiede dichiararsi cessata materia del contendere.
Parte ricorrente non ha depositato le note.
Pertanto, in conformità alle conclusioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo n.
154/2023 del 30.08.2023 oggetto della presente causa di opposizione, con compensazione delle spese legali.
p.q.m.
- revoca il decreto ingiuntivo n. 154/2023 emesso nel proc. R.G. n.
3814/2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Calabria;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 12/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
2
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4743 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 12.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 10/10/2023 ed iscritto al n 4743 - 2023 RG , vertente tra
- (p. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del titolare dott. (CF: ), Parte_2 C.F._1 con sede legale in S. Stefano d'Aspromonte Corso Garibaldi n. 5, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Archia Poeta n. 7 presso lo studio dell'avv. Alessandro Morabito, codice fiscale
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
- ricorrente -
Contro
- nato a [...] il [...], ivi residente CP_1 in Via Sbarre Centrali n. 491 A/3, codice fiscale , C.F._3 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Gebbione n.
9-G, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Smiriglia Fava ( CodiceFiscale_4 del Foro di Patti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente Dott. , in qualità di titolare della Parte_2 [...]
propone tempestiva opposizione al Decreto Ingiuntivo n° Parte_1
154/2023 del 30.08.2023, pubblicato dal Giudice del Lavoro del Tribunale
1 di Reggio Calabria, notificato il 01.09.2023, con il quale veniva intimato alla il pagamento in favore del sig. Parte_1 [...]
della somma di € 5.597,00 a titolo di retribuzione periodo da CP_1 settembre a dicembre 2022, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge con decorrenza dalle singole scadenze al saldo, ed oltre spese e competenze del monitorio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio come in epigrafe indicato, si è costituito l'opposto il quale resisteva alla domanda. All'udienza del 30.05.2024, il giudice esperiva il tentativo di conciliazione rappresentando che, per la natura della causa e le questioni prospettate, sarebbe stato possibile arrivare ad una conciliazione della lite, anche perché l'errore materiale nell'importo richiesto era stato riconosciuto da parte opposta. Veniva pertanto concesso il rinvio chiesto dai procuratori per verificare la possibile conciliazione della lite ed un successivo rinvio per trattative in corso.
Con le ultime note di trattazione scritta la difesa dell'opposto rappresenta di aver ottenuto il pagamento delle somme ingiunte e stante l'accordo raggiunto tra le parti chiede dichiararsi cessata materia del contendere.
Parte ricorrente non ha depositato le note.
Pertanto, in conformità alle conclusioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo n.
154/2023 del 30.08.2023 oggetto della presente causa di opposizione, con compensazione delle spese legali.
p.q.m.
- revoca il decreto ingiuntivo n. 154/2023 emesso nel proc. R.G. n.
3814/2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Calabria;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 12/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
2