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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/06/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 407/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milazzo (Me), via Enrico Cosenz n. 51 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Orlando che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente,
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n.
1,
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2024 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo di aver lavorato alle dipendenze di dall'1 febbraio 2017 Controparte_1 al 28 febbraio 2022. Lamentava che nel corso dell'attività lavorativa non aveva mai percepito gli assegni per il nucleo familiare, nonostante la presenza in busta paga della relativa voce.
Evidenziava di aver proposto nel mese di ottobre 2022 domanda amministrativa per la liquidazione degli assegni familiari per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2017 ed il 28 febbraio 2022.
Chiedeva, quindi, la condanna di e dell per quanto CP_3 CP_2 di competenza, al pagamento della somma di € 13.717,50, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Si costituiva l eccependo in primo luogo l'improponibilità della CP_2 domanda, non avendo il ricorrente avanzato alcuna domanda nei confronti dell'Istituto di pagamento diretto degli ANF.
Eccepiva poi la prescrizione quinquennale e nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improponibilità sollevata dall dal momento che lo stesso ha ammesso che il CP_2 CP_4 ricorrente ha proposto la domanda amministrativa il 29 dicembre
2021.
Il ricorrente ha prodotto infatti la riproduzione schermata del sito CP_2 dal quale si evince che il ricorrente ha proposto il 29 dicembre 2021:
- la domanda amministrativa riportata al n. protocollo
.4894.29/12/2021.0037647 per il periodo compreso tra l'1 CP_2 gennaio 2017 ed il 31 gennaio 2017;
- la domanda amministrativa riportata al n. protocollo
.4894.29/12/2021.0037648 per il periodo compreso tra l'1 CP_2 febbraio 2017 ed il 30 giugno 2017;
- la domanda amministrativa riportata al n. protocollo
.4894.29/12/2021.0037646 per il periodo compreso tra l'1 luglio CP_2
2017 ed il 30 giugno 2018; - la domanda amministrativa riportata al n. protocollo
.4894.29/12/2021.0037640 per il periodo compreso tra l'1 luglio CP_2
2018 ed il 30 giugno 2019;
- la domanda amministrativa riportata al n. protocollo
.4894.29/12/2021.0037639 per il periodo compreso tra l'1 luglio CP_2
2019 ed il 30 giugno 2020;
- la domanda amministrativa riportata al n. protocollo
.4894.29/12/2021.0037637 per il periodo compreso tra l'1 luglio CP_2
2020 ed il 30 giugno 2021;
- la domanda amministrativa riportata al n. protocollo
.4894.29/12/2021.0037636 per il periodo compreso tra l'1 luglio CP_2
2021 ed il 28 febbraio 2022.
È dunque provato che il ricorrente abbia proposto la domanda amministrativa all per la concessione degli assegni per il nucleo CP_2 familiare.
Contrariamente a quanto sostenuto dall non rileva la circostanza CP_2 che nella fattispecie non sia stata pedissequamente seguita la procedura dedicata sul sito per il pagamento diretto degli ANF. CP_2
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la CP_2 domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente (cfr. tra le tante Cass. 4 ottobre 2019, n. 24896).
Anche di recente la Corte di Cassazione ha statuito che “la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall non determina l'improponibilità della CP_2 domanda giudiziale - che, secondo il sistema delineato dall'art. 443
c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti” (Cass. 21 giugno 2024,
n. 17159).
Ritiene il Tribunale che la domanda amministrativa proposta dal ricorrente per la concessione degli ANF sia più che sufficiente per consentire all la verifica dei requisiti per il riconoscimento della CP_2 provvidenza.
Del resto lo stesso ha riconosciuto che per il periodo CP_4 successivo al licenziamento del 31 dicembre 2021 ha corrisposto in favore del ricorrente la somma di € 333,33 sulla indennità NASP per il periodo compreso tra l'11 febbraio 2022 ed il 28 febbraio 2022.
L'eccezione di improponibilità deve essere, pertanto, rigettata.
Parimenti va disattesa l'eccezione dell in ordine alla mancata CP_2 dimostrazione del requisito reddituale e familiare.
La difesa dell sul punto presenta elementi di contraddittorietà in CP_2 quanto da un lato assume che il ricorrente non ha provato la sussistenza dei requisiti ma subito dopo ammette che “la procedura di liquidazione ha dato esito positivo” e che ha provveduto ad erogare la prestazione per il periodo compreso tra l'11 febbraio 2022 ed il 28 febbraio 2022.
Lo stesso , dunque, ha accertato la presenza dei requisiti CP_4 previsti per il riconoscimento degli ANF, provvedendo ad erogare la prestazione per il periodo successivo al licenziamento.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall CP_2
L'art. 23 D.P.R. n. 797/1955 prevede che il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all Controparte_5
o all .
[...] Controparte_6
Nel caso in esame è documentato che il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa all il 29 dicembre 2021, sicché al CP_2 momento della notifica del ricorso (8 marzo 2024) non può dirsi maturato il termine di prescrizione quinquennale del diritto agli ANF rivendicato per il periodo compreso tra il gennaio 2017 ed il 28 febbraio 2022.
Ciò premesso, non vi sono dubbi in ordine al mancato pagamento da parte del datore di lavoro degli assegni familiari.
restando contumace, nulla ha allegato per dimostrare Controparte_1
l'avvenuto adempimento della prestazione.
Sussistono dunque i presupposti per il pagamento diretto da parte dell CP_2
Al riguardo si osserva che la circolare n. 34 del 28 febbraio 2022 CP_2 prevede che “l procede, altresì, al pagamento diretto delle CP_2 prestazioni ANF nei casi di ditte inadempienti (cfr. la circolare n. 2783 del 25 settembre 1951) secondo le previste disposizioni per le singole fattispecie.
In ordine a tale aspetto va precisato che l'art. 37 del DPR n.
797/1955 dispone che “gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione”.
Deve dunque porsi a carico dell il pagamento della prestazione CP_2 previdenziale dovuta al lavoratore e non adempiuta dal datore di lavoro. L'obbligo di pagamento è infatti a carico dell essendo il CP_2 datore di lavoro (nel caso di specie società inadempiente e dichiarata fallita) un mero adiectus solutionis causa ovvero un mero delegato materiale al pagamento di prestazione previdenziale che grava sull . CP_2
L'inadempimento relativo alla anticipazione (nella fattispecie non avvenuta) non esonera, pertanto, il debitore diretto, l , dal CP_2 relativo obbligo.
Deve pertanto concludersi per la condanna dell al pagamento in CP_2 favore del ricorrente degli assegni per il nucleo familiare per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2017 ed il 28 febbraio 2022, detratto quanto già corrisposto dall'Istituto, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Alla luce della fondatezza della domanda, l – in qualità di unico CP_2 soggetto obbligato e legittimato passivamente – deve essere condannato al pagamento delle spese. Esse vanno liquidate in misura pari ai valori minimi, esclusa fase istruttoria (cfr. sentenza n.
305/2025 della Corte d'Appello di Messina), in considerazione della non rilevante complessità del quadro normativo.
Nulla va disposto nei confronti di in quanto la notifica Controparte_1 del ricorso a quest'ultima (priva, come osservato in precedenza, di legittimazione passiva) vale quale mera litis denuntiatio.
E' opportuno, inoltre, in considerazione dell'omessa corresponsione da parte della società di somme poste in compensazione con crediti vantati dall trasmettere gli atti alla locale Procura della CP_2
Repubblica per le determinazioni di competenza.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: condanna l al pagamento in favore di degli CP_2 Parte_1 assegni per il nucleo familiare per il periodo compreso tra l'1 gennaio
2017 ed il 28 febbraio 2022, detratto quanto già corrisposto dall , oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al CP_4 soddisfo;
condanna l al pagamento in favore di delle spese CP_2 Parte_1 del giudizio, liquidate in € 1.865,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dispone la trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza in ordine al comportamento tenuto da Controparte_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 4 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino