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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/03/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1640/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello, con atto di citazione notificato il 24.5.2024, da
(C.F.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante e liquidatore P.IVA_1 Controparte_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Mardegan (C.F.:
) e Cecilia Maria Mardegan (C.F.: ) presso il cui C.F._1 C.F._2
studio in LA (MI), Via Festa del Perdono n. 14 ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore rappresentato e difeso dall'Avv.to Nicola Sacco (C.F. Controparte_3
), presso il cui studio ha eletto domicilio in LA (MI), Via Bellezza n. 11, C.F._3
giusta procura in atti;
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di LA n. 4164/2024, pubblicata il
15.4.2024, notificata il 24.4.2024.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : Parte_1
Piaccia a codesta On.le Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare:
a) In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. b) Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta dal per il mancato esperimento CP_2 della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5, comma 4 lett. a) del D.L.vo 28/2010;
2) annullare o revocare e/o comunque ritenere privo di effetti il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di LA n. 10123/2022 del 16/6/2022 RG. 20993/2022 rep.
7493/2022 notificato in data 22.6.2022 a mezzo PEC, per i motivi esposti in atti;
3) respingere ogni domanda avanzata dal . CP_2
4) ogni caso con vittoria di spese, competente ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria si rinnova la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie già formulate con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 ed in particolare:
- Si chiede l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutte le fatture emesse dal 2017 dall'avv. Sacco
e pagate dal CP_2
- Si chiede disporsi apposita CTU contabile condominiale relativa alle spese personali addebitate alla Parte_1
- Si chiede l'ammissione di prova per interpello e testi sui capitoli di prova di seguito indicati:
I. Vero che dal 2017 il Condominio ha promosso nei confronti di i seguenti Parte_1 procedimenti civili: decreto ingiuntivo n. 16177/2017; procedura esecutiva immobiliare n.
1594/2018 con pignoramento dell'immobile condominiale di LA locato, ancora Controparte_2 attualmente a . CP_4
II. vero che il Condominio ha promosso nei confronti della i seguenti procedimenti civili: Pt_2 decreto ingiuntivo n. 1938/2020; la procedura esecutiva mobiliare contro il terzo CP_5
III. Vero che le spese legali relative a tutte tali procedure furono pagate in data 26.10.2020 e per questo la procedura di pignoramento immobiliare venne rinunciata dal Condominio e la procedura esecutiva mobiliare contro non venne iscritta a ruolo;
Pt_2
IV. Vero che le procedure descritte al capitolo 1 erano le uniche procedure giudiziarie promosse dal
dal 2017; Controparte_6
V. Vero che tutto quanto dovuto da per spese legali precedenti all'anno 2017 era Parte_1 riportato nel consuntivo 2018/2019;
VI. Vero che, nel mese di ottobre 2020 la procedura esecutiva immobiliare stava volgendo al termine
e, in prossimità dell'asta, aveva come unico creditore rimasto il;
Controparte_2
VII. Vero che, nel corso del mese di ottobre 2020 il sig. ed il Sig. si recavano CP_1 Persona_1 dall'amministratore condominiale per proporre un pagamento a saldo e stralcio e che quest'ultimo li invitava a prendere contatti diretti con l'avvocato Nicola Sacco.
VIII. Vero che in data 26 ottobre 2020 il sig. e il sig. si recavano presso lo CP_1 Persona_1 studio dell'avvocato Nicola Sacco.
2 IX. Vero che in quell'occasione il Sig. chiedeva un saldo e stralcio sulle spese residue. CP_1
X. Vero che sempre in quell'occasione il sig. consegnava l'assegno sub doc. 10 che si CP_1 rammostra all'avv. Nicola Sacco.
XI. Vero che contestualmente alla consegna del predetto assegno il sig. ha versato all'avv. CP_1
Nicola Sacco l'importo di €. 5.200,00 in contanti a saldo e totale transazione delle spese legali, tasse di registro, contributi unificati fino a quel momento maturate dal Condominio.
XII. Vero che la quietanza che si rammostra sub doc. 1 dell'opponente è stata rilasciata dall'avv.
Nicola Sacco a nome e per conto del Condominio
Si indica a teste il Sig. Persona_1
Per l'appellato IL CONDOMINIO DI MILANO: Controparte_2
In via preliminare
A) Rigettare la domanda avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Nel merito
B) Rigettare, in toto le domande dell'appellante previa declaratoria di infondatezza, in fatto e/o in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa rigettando ogni domanda avversaria .
C) Confermare la Sentenza n. 4164/2024 emessa dal Tribunale di LA – Sez. XIII civile dottoressa
Bocconcello in data 15.04.2024
D) Rigettare ogni istanza istruttoria avanzata da controparte.
In ogni caso:
E) con vittoria di spese e competenze del I e del II grado di giudizio.
Fatto e motivi della decisione
1. La CI (di seguito, anche solo Parte_1
”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10123/2022 (R.G. Parte_3
20993/2022), immediatamente esecutivo, emesso il 16.6.2022 dal Tribunale di LA, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore del in LA (di Controparte_2 seguito, per brevità, “il ) della somma di Euro 24.384,72 a titolo di oneri condominiali CP_2
rimasti impagati, oltre interessi e spese della procedura monitoria,.
L'opponente, proprietaria di un immobile facente parte del complesso condominiale di CP_2
in LA sino al settembre 2021, chiedeva venisse dichiarata la nullità e/o inefficacia del d.i.
[...]
n. 10123/2022, sostenendo che:
- nel 2017 e nel 2020 il aveva ottenuto dal Tribunale di LA i decreti ingiuntivi n. CP_2
16177/2017 e 1938/2020 in forza dei quali aveva promosso la procedura esecutiva immobiliare n.
1594/2018 con pignoramento proprio dell'immobile di ed una procedura esecutiva Controparte_2
mobiliare contro il terzo garante (terzo esecutato ). Pt_2 CP_5
- in data 26.10.2020 la aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto per Parte_3
capitale e spese legali dei decreti ingiuntivi e delle due procedure esecutive (per euro 15.526,52);
3 - a seguito di tale pagamento, il creditore aveva rilasciato quietanza (il 26.10.2020) ed erano state abbandonate le procedure esecutive.
Del tutto ingiustificatamente, quindi, il Condominio aveva continuato a riportare l'importo di Euro
15.526,52 esposto come “addebiti personali” nel consuntivo 2020/2021, approvato all'assemblea del novembre 2021, sebbene tali somme erano state corrisposte.
La CI esponeva anche di aver venduto l'immobile di sua proprietà a Parte_1 CP_7
nel settembre 2021 e, avendo perso la qualifica di IN, di non aver ricevuto la delibera
[...]
assembleare del novembre 2021 di approvazione del rendiconto (sulla cui base era stato emesso il decreto ingiuntivo), che non aveva potuto impugnare. Inoltre, la CI contestava la possibilità di concedere l'esecutività ad un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. nei confronti di soggetto ormai non più condomino.
Chiedeva dunque al Tribunale di annullare o revocare e/o comunque ritenere privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 10123/2022 del 16.06.2022 R.G. 20993/2022 e di accertare che l'importo di Euro
15.526,52 non era dovuto.
2. Si costituiva in giudizio il contestando quanto dedotto dalla e CP_2 Pt_3 Parte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto che l'opponente non aveva impugnato la delibera posta a fondamento della pretesa monitoria e che la documentazione in atti di controparte confermava che i versamenti effettuati si riferivano ad altri debiti dell'opponente, diversi da quelli ingiunti.
3. Con sentenza n. 4164/2024 il Tribunale rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione sollevata dalla CI , rilevandone Parte_1
la tardività, per essere stata proposta tale eccezione solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 3
c.p.c. e non nel primo atto utile, ovvero alla prima udienza del 26.1.2023, ove invece la CI opponente si era limitata a richiedere la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Il primo giudice sottolineava che il venir meno della qualifica di IN in capo alla CI
a seguito dell'alienazione dell'immobile a comportava sì per Parte_1 Pt_2
l'amministratore l'impossibilità di ottenere la provvisoria esecuzione del decreto prevista ex lege a carico del condomino inadempiente (sulla base del disposto dell'art. 63 disp. att.), ma non escludeva la possibilità per lo stesso amministratore di avvalersi della procedura monitoria ordinaria. Del tutto legittimamente, dunque, nell'ambito del giudizio monitorio, il aveva prodotto la delibera CP_2
di approvazione del rendiconto 2020-2021, che riportava la quota di spese a carico dell'ex IN CI . Secondo il Tribunale (che richiama sul punto Cass. ord. 24069/2022) la Parte_1
delibera di approvazione del rendiconto seppure non vincolante nei confronti dell'ex proprietario, non
è del tutto irrilevante nel rapporto di credito-debito tra il condominio e l'ex condomino, nell'ambito
4 del quale riveste un valore probatorio intrinseco del credito vantato dal , suscettibile di CP_2
apprezzamento da parte del giudice.
In virtù di ciò, ha evidenziato il Tribunale, il condomino “non può limitarsi a contestare il documento nella sua globalità, deducendo la mera non vincolatività della delibera nei suoi confronti, ma è tenuto
a contestare, in relazione al rendiconto approvato, le singole voci di spesa per cui ritiene non dovuti
i contributi, restando a carico del , in tal caso, l'onere di provare, in relazione ad esse, CP_2
il fondamento della propria pretesa.”
Del tutto legittima era stata quindi l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 c.p.c., mentre l'opponente non aveva sollevato alcuna specifica contestazione delle Parte_3
spese specificamente e puntualmente riportate nel rendiconto approvato.
Quanto alla deduzione dell'opponente circa il fatto estintivo del credito ingiunto, secondo il Tribunale il saldo a conguaglio degli oneri ingiunti fa riferimento ad importi maturati dopo l'attivazione della procedura esecutiva e quindi manca in atti la prova del fatto parzialmente estintivo del credito ingiunto “essendoci di contro prova documentale che il riparto in atti (doc 2 opposto) attesta una passività al 30.6.2019 dell'opposta di €.48.051,71 diminuita al 30.6.2020 ad €.22.833,59 (doc 003 opposto), potendosi confermare quindi l'assunto di parte opposta che deduce di aver computato gli importi che oggi l'opponente pretende non conteggiati…” (cfr. pag. 7 sentenza impugnata).
Inoltre, non è provato il fatto estintivo quanto al residuo credito ingiunto di Euro 8.858,20 (ulteriore rispetto alla somma di € 15.526,52 asseritamente riferibile ad “addebiti personali”) non avendo la parte opponente fornito la prova dell'estinzione del credito, sottolineando che non può provarsi per testi il pagamento in contanti ex art. 2721 c.c.
Il Tribunale quindi ha concluso per il totale rigetto della proposta opposizione con condanna della al rimborso delle spese di lite sostenute dal Parte_3 CP_2
4. Avverso tale sentenza ha interposto gravame il , affidato a quattro motivi. Parte_1
4.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante reitera l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Nella sua prospettazione,
l'eccezione formulata in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. sarebbe tempestiva, perché nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo il termine decadenziale entro cui formulare l'eccezione di improcedibilità della domanda coinciderebbe con la prima udienza successiva alla pronuncia sulla provvisoria esecutività del decreto opposto. Non potrebbe invece coincidere con la prima udienza ex art 648 c.p.c. dal momento che l'art. 5 comma 4 d. lgs. 28 del 2010 esclude l'obbligo di esperire la mediazione tanto per il procedimento monitorio quanto per la fase iniziale del giudizio di opposizione
“fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
5 4.2.Con il secondo motivo di impugnazione la fa valere l'inammissibilità della Pt_3 Parte_1
procedura monitoria per il pagamento di spese individuali dell'ex condomino. L'appellante riprende l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 24069/2022 richiamata dalla sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il “meccanismo di formazione dei debiti a carico dei partecipanti al condominio, correlato alle spese effettuate per la gestione delle cose comuni dall'amministrazione quale mandatario, e la natura ricognitiva e non innovativa del rendiconto, portano infatti a ravvisare in essa l'atto rappresentativo, conforme al modello legale, delle spese effettuate per la gestione dei beni comuni e dei conseguenti obblighi di contribuzione a carico dei condomini, già sorti in forza dell'attività di gestione. In tali termini la delibera de qua si configura quindi come un documento ricognitivo e quindi rappresentativo che, seppure non vincolante nei confronti dell'ex , nel CP_2
senso sopra precisato, ha tuttavia un valore probatorio intrinseco del credito vantato dal , CP_2
suscettibile di valutazione da parte del giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c..”, ma sottolinea che dalla stessa debba evincersi che tali principi valgano per le spese di gestione dei beni comuni, escludendo che la delibera sia vincolante nei confronti dell'ex condomino nella parte relativa a spese individuali, come quelle asseritamente oggetto della pretesa del nel caso di specie. CP_2
4.3. Con il terzo motivo di appello il lamenta l'omesso assolvimento dell'onere Parte_1
probatorio da parte del , che non avrebbe provato la debenza delle spese individuali CP_2
pretese.
4.4 Con l'ultimo motivo di impugnazione, invece, l'appellante denuncia l'errore che avrebbe commesso il Tribunale nell'esaminare la documentazione prodotta e le argomentazioni assunte dalle parti. “Il Tribunale che evidentemente aveva ritenuto raggiunta la prova del pagamento dell'importo di € 15.526,52, ha erroneamente ritenuto che l'importo di Euro 15.526,52 fosse già stato scomputato dal totale del dovuto dal sulla base di n ragionamento che risulta difficilmente CP_2
comprensibile e certamente non condivisibile”.
5. Si è costituito in giudizio il chiedendo di rigettare integralmente le domande proposte CP_2 dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza n. 4164/2024.
6. All'udienza del 5.11.2024 il difensore dell'appellante, a fronte della dichiarazione del procuratore di controparte che si impegnava a non dare esecuzione alla pronuncia di primo grado sino alla definizione del giudizio di appello, rinunciava all'istanza di sospensiva proposta. Il Consigliere istruttore, dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, rinviava l'udienza al
18.2.2025, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione. La camera di consiglio si è tenuta in data
25.2.2025.
***
7. Ritiene il Collegio che l'appello è infondato e va respinto.
6 8. Quanto al primo motivo di appello, e dunque all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, le argomentazioni del Tribunale non possono che essere condivise.
Nei processi di opposizione a decreto ingiuntivo, quale quello oggetto dell'odierno giudizio, la mediazione obbligatoria va disposta dopo le determinazioni sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto assunte dal giudice in sede di prima udienza
(art. 5 comma 4 d.lgs. 28 del 2010), senza che alcun obbligo di attivare il procedimento di mediazione gravi sul richiedente il provvedimento monitorio prima della fase di opposizione, ma ciò non modifica, estendendolo oltre la prima udienza, e contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il termine di decadenza con riguardo all'eccezione di improcedibilità: è dunque la prima udienza il momento che, anche in tali giudizi, costituisce il termine ultimo per la tempestiva proposizione o rilievo dell'eccezione in esame. Nel caso in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte né rilevata nei medesimi termini decadenziali dal primo giudice, né le parti né il giudice di appello possono più rilevarla, poiché non si tratta di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Risulta dagli atti del giudizio di primo grado che in sede di prima udienza (26.1.2023) la CI
ha eccepito di non essere più proprietaria dell'appartamento all'interno del complesso Parte_1
condominiale di dal 24.9.2021 e di non aver ricevuto il verbale dell'assemblea Controparte_2
tenutasi nel novembre 2021, contestando la debenza delle somme ingiunte e chiedendo la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza nulla rilevare in punto di improcedibilità della domanda svolta dal Solo in sede dell'ultima delle tre memorie ai sensi dell'art. 183 cpc, e dunque CP_2
neppure in occasione del primo atto difensivo successivo all'udienza, il chiedeva Parte_1
venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda di controparte per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, per cui il primo motivo di appello deve essere rigettato per essersi la parte attivata successivamente al termine di decadenza previsto per legge per l'eccezione di improcedibilità.
9. Il secondo e il terzo motivo di impugnazione vengono esaminati congiuntamente, poiché entrambi sottintendenti la medesima tesi, ovverosia che i principi affermati dalla Suprema Corte con l'ord. n.
24069/2022, richiamati dal primo giudice, sia pur condivisibili in linea generale dall'appellante, non varrebbero nella vicenda che vede coinvolta la e il Pt_3 Parte_1 Controparte_2
. Segnatamente, l'appellante non contesta ed, anzi, condivide la natura di documento
[...]
ricognitivo della delibera approvata in sede di assemblea condominiale che, seppure non vincolante nei confronti dell'ex condomino, è dotata di un valore probatorio intrinseco del credito vantato dal
7 condominio, suscettibile di valutazione da parte del giudice. Nella sua prospettazione, nondimeno, questo principio varrebbe solo per le spese di gestione dei beni comuni e non anche per le “spese individuali”, non avendo l'assemblea condominiale il potere di addebitare unilateralmente al singolo condomino un debito individuale.
Entrambi i motivi di appello sono da rigettare. Anche a volere tralasciare il fatto che dall'ordinanza della Cassazione, e in generale dalla giurisprudenza sul tema, non emerga il limite evocato dall'appellante in punto di valore probatorio della delibera condominiale nella ricostruzione dei rapporti di debito-credito tra ed ex condomino, deve rilevarsi come la deduzione del CP_2
non si confronti con quanto correttamente sostenuto dal Tribunale e, cioè, che l'ex Parte_1
condomino non possa limitarsi a dedurre la mera non vincolatività della delibera nei suoi confronti, ma è tenuto a contestare, in relazione al rendiconto approvato, le singole voci di spesa per cui ritiene non dovuti i contributi. Lamentare che la somma ingiunta a mezzo del d.i. oggetto di opposizione (e, lo si sottolinea, nemmeno la somma nella sua integralità) concerna spese individuali è contestazione del tutto generica, di carattere globale, non diversa da una contestazione della delibera nella sua integralità quale quella svolta in primo grado dalla CI. Di qui l'infondatezza del secondo e terzo motivo di appello, che non contengono alcuna contestazione specifica delle spese inserite e puntualmente elencate nel rendiconto approvato nel novembre 2021.
10. Quanto all'ultimo motivo d'impugnazione, è opportuno premettere che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione si basa sul rendiconto 2020-2021, riguardante il periodo dal 1/7/2020 al
30/6/2021, periodo nel quale è pacifico e non contestato che la era proprietaria Pt_3 Parte_1 di un'unità immobiliare all'interno del complesso di , venduta alla CI Controparte_2 Pt_2
nel settembre 2021 (in data 24/9/2021).
Il rendiconto (cfr. pag. 42 rendiconto 2020/2021 – n. 129 – subentro Centro Versilia) prevede Pt_2
a carico dell'unità immobiliare poi venduta a dalla la quota di Euro Pt_2 Parte_3
8.928,08 per le spese per la gestione comune (in particolare: spese relative all'amministrazione, spese amministrative, assicurazione, tasse, all'illuminazione delle parti comuni, autoclave, spese bancarie, antiincendio, spese tecniche, pulizia stabile, portineria, manutenzione verde, manutenzione ordinaria, rimborsi, manutenzione in appalto, multe, spese singoli edifici, acqua potabile, ascensori, spese postali, addebiti personali, quota fissa e variabile riscaldamento, letture ripartitori), che sono integralmente a carico della CI , in quanto spese precedenti alla data di stipula del Parte_1
contratto con che il non ha neppure allegato, oltre che provato, di aver Pt_2 Parte_1
pagato. Certo non è possibile tale somma sia stata oggetto del pagamento “attestato” dalla quietanza del 26.10.2020 (cfr. doc. 1 ) prodotta dall'appellante nell'ambito del giudizio di Parte_1
8 opposizione avanti il Tribunale, che riguarda debiti precedenti alla gestione 2020/2021 e, in particolare:
- Spese per Euro 31.900 dovute in forza di una scrittura privata del luglio 2019 che aveva ad oggetto tutti debiti necessariamente antecedenti e risalenti a gestioni condominiali dal 2015 al
2017 (cfr. sul punto doc. 8 ); Parte_1
- Spese giudiziarie portate dai decreti ingiuntivi n. 16177/17 e n. 1938/20;
Oltre alla suindicata cifra di € 8.928,08 dovuta per la gestione ordinaria annuale, rimasta impagata, il rendiconto prevede a carico dell'ex la cifra di 22.833,59 Euro a titolo di Controparte_6
“conguaglio precedente” che, ugualmente alla quota di Euro 8.928,08, deve ritenersi ancora dovuta dall'appellante. Secondo l'appellante, il pagamento di Euro 15.526,52, che non sarebbe stato conteggiato dal e che doveva dunque, in tesi, essere decurtato nel rendiconto 2020-2021, CP_2
è da imputare alle spese legali delle procedure monitorie n. 16177/2017 e 1938/2020, oggetto della quietanza di cui al doc. 1 – . Sul punto bisogna osservare i) il non ha Parte_1 Parte_1
provato di aver pagato tale somma, posto che la quietanza del 25.10.2020 è stata emessa dal creditore “salvo buon fine” e nessun altro documento è stato prodotto dall'appellante a CP_2
dimostrazione del pagamento;
ii) ad ogni buon conto, come puntualmente evidenziato dal Tribunale, tale pagamento è stato considerato dal se si considera che il rendiconto 2019/2020 (cfr. CP_2 doc. 2 – rendiconto 2019/2020) attesta una passività al 30.6.2019 di di CP_2 Parte_1
€ 48.051,71 diminuita al 30.6.2020, per l'appunto, ad € 22.833,59 (cfr. doc. 3 – CP_2
rendiconto 2020/2021), potendosi confermare quindi l'assunto del che deduce di aver CP_2
computato gli importi via via pagati da , contrariamente agli assunti di parte Parte_1
appellante; III) la debenza della somma di 22.833,59 non è più confutabile atteso che Parte_1
non ha impugnato la delibera condominiale che ha approvato il rendiconto al giugno 2020 rendendolo esecutivo e vincolante per tutti i condomini. Infine, a fronte della fonte creditoria allegata dal
, non ha adempiuto all'onere su essa incombente di dimostrare di aver CP_2 Parte_1
esattamente adempiuto il debito imputatole e documentato negli atti di causa, con conseguente rigetto anche dell'ultimo motivo di gravame.
11. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna del alla rifusione in favore del delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 CP_2
che vengono liquidate, tenuto conto del valore della controversia, applicati i criteri indicati dal D.M.
n. 147 del 13/08/2022 con i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, attesa la media complessità delle questioni trattate, e i valori minimi per la fase di trattazione contenute nella sola partecipazione all'udienza, vengono liquidate nella misura complessiva di € 8.469,00 per compensi
9 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, €
1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%,
CPA ed Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LA, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di LA n. 4164/2024, pubblicata il 15.4.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla Parte_1
refusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, come sopra liquidate nella misura di complessivi di € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge.
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex art.13 c.1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso, in LA il 25.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott. Roberto Aponte
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello, con atto di citazione notificato il 24.5.2024, da
(C.F.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante e liquidatore P.IVA_1 Controparte_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Mardegan (C.F.:
) e Cecilia Maria Mardegan (C.F.: ) presso il cui C.F._1 C.F._2
studio in LA (MI), Via Festa del Perdono n. 14 ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore rappresentato e difeso dall'Avv.to Nicola Sacco (C.F. Controparte_3
), presso il cui studio ha eletto domicilio in LA (MI), Via Bellezza n. 11, C.F._3
giusta procura in atti;
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di LA n. 4164/2024, pubblicata il
15.4.2024, notificata il 24.4.2024.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante : Parte_1
Piaccia a codesta On.le Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare:
a) In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. b) Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta dal per il mancato esperimento CP_2 della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5, comma 4 lett. a) del D.L.vo 28/2010;
2) annullare o revocare e/o comunque ritenere privo di effetti il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di LA n. 10123/2022 del 16/6/2022 RG. 20993/2022 rep.
7493/2022 notificato in data 22.6.2022 a mezzo PEC, per i motivi esposti in atti;
3) respingere ogni domanda avanzata dal . CP_2
4) ogni caso con vittoria di spese, competente ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria si rinnova la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie già formulate con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 ed in particolare:
- Si chiede l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutte le fatture emesse dal 2017 dall'avv. Sacco
e pagate dal CP_2
- Si chiede disporsi apposita CTU contabile condominiale relativa alle spese personali addebitate alla Parte_1
- Si chiede l'ammissione di prova per interpello e testi sui capitoli di prova di seguito indicati:
I. Vero che dal 2017 il Condominio ha promosso nei confronti di i seguenti Parte_1 procedimenti civili: decreto ingiuntivo n. 16177/2017; procedura esecutiva immobiliare n.
1594/2018 con pignoramento dell'immobile condominiale di LA locato, ancora Controparte_2 attualmente a . CP_4
II. vero che il Condominio ha promosso nei confronti della i seguenti procedimenti civili: Pt_2 decreto ingiuntivo n. 1938/2020; la procedura esecutiva mobiliare contro il terzo CP_5
III. Vero che le spese legali relative a tutte tali procedure furono pagate in data 26.10.2020 e per questo la procedura di pignoramento immobiliare venne rinunciata dal Condominio e la procedura esecutiva mobiliare contro non venne iscritta a ruolo;
Pt_2
IV. Vero che le procedure descritte al capitolo 1 erano le uniche procedure giudiziarie promosse dal
dal 2017; Controparte_6
V. Vero che tutto quanto dovuto da per spese legali precedenti all'anno 2017 era Parte_1 riportato nel consuntivo 2018/2019;
VI. Vero che, nel mese di ottobre 2020 la procedura esecutiva immobiliare stava volgendo al termine
e, in prossimità dell'asta, aveva come unico creditore rimasto il;
Controparte_2
VII. Vero che, nel corso del mese di ottobre 2020 il sig. ed il Sig. si recavano CP_1 Persona_1 dall'amministratore condominiale per proporre un pagamento a saldo e stralcio e che quest'ultimo li invitava a prendere contatti diretti con l'avvocato Nicola Sacco.
VIII. Vero che in data 26 ottobre 2020 il sig. e il sig. si recavano presso lo CP_1 Persona_1 studio dell'avvocato Nicola Sacco.
2 IX. Vero che in quell'occasione il Sig. chiedeva un saldo e stralcio sulle spese residue. CP_1
X. Vero che sempre in quell'occasione il sig. consegnava l'assegno sub doc. 10 che si CP_1 rammostra all'avv. Nicola Sacco.
XI. Vero che contestualmente alla consegna del predetto assegno il sig. ha versato all'avv. CP_1
Nicola Sacco l'importo di €. 5.200,00 in contanti a saldo e totale transazione delle spese legali, tasse di registro, contributi unificati fino a quel momento maturate dal Condominio.
XII. Vero che la quietanza che si rammostra sub doc. 1 dell'opponente è stata rilasciata dall'avv.
Nicola Sacco a nome e per conto del Condominio
Si indica a teste il Sig. Persona_1
Per l'appellato IL CONDOMINIO DI MILANO: Controparte_2
In via preliminare
A) Rigettare la domanda avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Nel merito
B) Rigettare, in toto le domande dell'appellante previa declaratoria di infondatezza, in fatto e/o in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa rigettando ogni domanda avversaria .
C) Confermare la Sentenza n. 4164/2024 emessa dal Tribunale di LA – Sez. XIII civile dottoressa
Bocconcello in data 15.04.2024
D) Rigettare ogni istanza istruttoria avanzata da controparte.
In ogni caso:
E) con vittoria di spese e competenze del I e del II grado di giudizio.
Fatto e motivi della decisione
1. La CI (di seguito, anche solo Parte_1
”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10123/2022 (R.G. Parte_3
20993/2022), immediatamente esecutivo, emesso il 16.6.2022 dal Tribunale di LA, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore del in LA (di Controparte_2 seguito, per brevità, “il ) della somma di Euro 24.384,72 a titolo di oneri condominiali CP_2
rimasti impagati, oltre interessi e spese della procedura monitoria,.
L'opponente, proprietaria di un immobile facente parte del complesso condominiale di CP_2
in LA sino al settembre 2021, chiedeva venisse dichiarata la nullità e/o inefficacia del d.i.
[...]
n. 10123/2022, sostenendo che:
- nel 2017 e nel 2020 il aveva ottenuto dal Tribunale di LA i decreti ingiuntivi n. CP_2
16177/2017 e 1938/2020 in forza dei quali aveva promosso la procedura esecutiva immobiliare n.
1594/2018 con pignoramento proprio dell'immobile di ed una procedura esecutiva Controparte_2
mobiliare contro il terzo garante (terzo esecutato ). Pt_2 CP_5
- in data 26.10.2020 la aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto per Parte_3
capitale e spese legali dei decreti ingiuntivi e delle due procedure esecutive (per euro 15.526,52);
3 - a seguito di tale pagamento, il creditore aveva rilasciato quietanza (il 26.10.2020) ed erano state abbandonate le procedure esecutive.
Del tutto ingiustificatamente, quindi, il Condominio aveva continuato a riportare l'importo di Euro
15.526,52 esposto come “addebiti personali” nel consuntivo 2020/2021, approvato all'assemblea del novembre 2021, sebbene tali somme erano state corrisposte.
La CI esponeva anche di aver venduto l'immobile di sua proprietà a Parte_1 CP_7
nel settembre 2021 e, avendo perso la qualifica di IN, di non aver ricevuto la delibera
[...]
assembleare del novembre 2021 di approvazione del rendiconto (sulla cui base era stato emesso il decreto ingiuntivo), che non aveva potuto impugnare. Inoltre, la CI contestava la possibilità di concedere l'esecutività ad un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. nei confronti di soggetto ormai non più condomino.
Chiedeva dunque al Tribunale di annullare o revocare e/o comunque ritenere privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 10123/2022 del 16.06.2022 R.G. 20993/2022 e di accertare che l'importo di Euro
15.526,52 non era dovuto.
2. Si costituiva in giudizio il contestando quanto dedotto dalla e CP_2 Pt_3 Parte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto che l'opponente non aveva impugnato la delibera posta a fondamento della pretesa monitoria e che la documentazione in atti di controparte confermava che i versamenti effettuati si riferivano ad altri debiti dell'opponente, diversi da quelli ingiunti.
3. Con sentenza n. 4164/2024 il Tribunale rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione sollevata dalla CI , rilevandone Parte_1
la tardività, per essere stata proposta tale eccezione solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 3
c.p.c. e non nel primo atto utile, ovvero alla prima udienza del 26.1.2023, ove invece la CI opponente si era limitata a richiedere la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Il primo giudice sottolineava che il venir meno della qualifica di IN in capo alla CI
a seguito dell'alienazione dell'immobile a comportava sì per Parte_1 Pt_2
l'amministratore l'impossibilità di ottenere la provvisoria esecuzione del decreto prevista ex lege a carico del condomino inadempiente (sulla base del disposto dell'art. 63 disp. att.), ma non escludeva la possibilità per lo stesso amministratore di avvalersi della procedura monitoria ordinaria. Del tutto legittimamente, dunque, nell'ambito del giudizio monitorio, il aveva prodotto la delibera CP_2
di approvazione del rendiconto 2020-2021, che riportava la quota di spese a carico dell'ex IN CI . Secondo il Tribunale (che richiama sul punto Cass. ord. 24069/2022) la Parte_1
delibera di approvazione del rendiconto seppure non vincolante nei confronti dell'ex proprietario, non
è del tutto irrilevante nel rapporto di credito-debito tra il condominio e l'ex condomino, nell'ambito
4 del quale riveste un valore probatorio intrinseco del credito vantato dal , suscettibile di CP_2
apprezzamento da parte del giudice.
In virtù di ciò, ha evidenziato il Tribunale, il condomino “non può limitarsi a contestare il documento nella sua globalità, deducendo la mera non vincolatività della delibera nei suoi confronti, ma è tenuto
a contestare, in relazione al rendiconto approvato, le singole voci di spesa per cui ritiene non dovuti
i contributi, restando a carico del , in tal caso, l'onere di provare, in relazione ad esse, CP_2
il fondamento della propria pretesa.”
Del tutto legittima era stata quindi l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 c.p.c., mentre l'opponente non aveva sollevato alcuna specifica contestazione delle Parte_3
spese specificamente e puntualmente riportate nel rendiconto approvato.
Quanto alla deduzione dell'opponente circa il fatto estintivo del credito ingiunto, secondo il Tribunale il saldo a conguaglio degli oneri ingiunti fa riferimento ad importi maturati dopo l'attivazione della procedura esecutiva e quindi manca in atti la prova del fatto parzialmente estintivo del credito ingiunto “essendoci di contro prova documentale che il riparto in atti (doc 2 opposto) attesta una passività al 30.6.2019 dell'opposta di €.48.051,71 diminuita al 30.6.2020 ad €.22.833,59 (doc 003 opposto), potendosi confermare quindi l'assunto di parte opposta che deduce di aver computato gli importi che oggi l'opponente pretende non conteggiati…” (cfr. pag. 7 sentenza impugnata).
Inoltre, non è provato il fatto estintivo quanto al residuo credito ingiunto di Euro 8.858,20 (ulteriore rispetto alla somma di € 15.526,52 asseritamente riferibile ad “addebiti personali”) non avendo la parte opponente fornito la prova dell'estinzione del credito, sottolineando che non può provarsi per testi il pagamento in contanti ex art. 2721 c.c.
Il Tribunale quindi ha concluso per il totale rigetto della proposta opposizione con condanna della al rimborso delle spese di lite sostenute dal Parte_3 CP_2
4. Avverso tale sentenza ha interposto gravame il , affidato a quattro motivi. Parte_1
4.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante reitera l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Nella sua prospettazione,
l'eccezione formulata in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. sarebbe tempestiva, perché nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo il termine decadenziale entro cui formulare l'eccezione di improcedibilità della domanda coinciderebbe con la prima udienza successiva alla pronuncia sulla provvisoria esecutività del decreto opposto. Non potrebbe invece coincidere con la prima udienza ex art 648 c.p.c. dal momento che l'art. 5 comma 4 d. lgs. 28 del 2010 esclude l'obbligo di esperire la mediazione tanto per il procedimento monitorio quanto per la fase iniziale del giudizio di opposizione
“fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
5 4.2.Con il secondo motivo di impugnazione la fa valere l'inammissibilità della Pt_3 Parte_1
procedura monitoria per il pagamento di spese individuali dell'ex condomino. L'appellante riprende l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 24069/2022 richiamata dalla sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il “meccanismo di formazione dei debiti a carico dei partecipanti al condominio, correlato alle spese effettuate per la gestione delle cose comuni dall'amministrazione quale mandatario, e la natura ricognitiva e non innovativa del rendiconto, portano infatti a ravvisare in essa l'atto rappresentativo, conforme al modello legale, delle spese effettuate per la gestione dei beni comuni e dei conseguenti obblighi di contribuzione a carico dei condomini, già sorti in forza dell'attività di gestione. In tali termini la delibera de qua si configura quindi come un documento ricognitivo e quindi rappresentativo che, seppure non vincolante nei confronti dell'ex , nel CP_2
senso sopra precisato, ha tuttavia un valore probatorio intrinseco del credito vantato dal , CP_2
suscettibile di valutazione da parte del giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c..”, ma sottolinea che dalla stessa debba evincersi che tali principi valgano per le spese di gestione dei beni comuni, escludendo che la delibera sia vincolante nei confronti dell'ex condomino nella parte relativa a spese individuali, come quelle asseritamente oggetto della pretesa del nel caso di specie. CP_2
4.3. Con il terzo motivo di appello il lamenta l'omesso assolvimento dell'onere Parte_1
probatorio da parte del , che non avrebbe provato la debenza delle spese individuali CP_2
pretese.
4.4 Con l'ultimo motivo di impugnazione, invece, l'appellante denuncia l'errore che avrebbe commesso il Tribunale nell'esaminare la documentazione prodotta e le argomentazioni assunte dalle parti. “Il Tribunale che evidentemente aveva ritenuto raggiunta la prova del pagamento dell'importo di € 15.526,52, ha erroneamente ritenuto che l'importo di Euro 15.526,52 fosse già stato scomputato dal totale del dovuto dal sulla base di n ragionamento che risulta difficilmente CP_2
comprensibile e certamente non condivisibile”.
5. Si è costituito in giudizio il chiedendo di rigettare integralmente le domande proposte CP_2 dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza n. 4164/2024.
6. All'udienza del 5.11.2024 il difensore dell'appellante, a fronte della dichiarazione del procuratore di controparte che si impegnava a non dare esecuzione alla pronuncia di primo grado sino alla definizione del giudizio di appello, rinunciava all'istanza di sospensiva proposta. Il Consigliere istruttore, dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, rinviava l'udienza al
18.2.2025, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione. La camera di consiglio si è tenuta in data
25.2.2025.
***
7. Ritiene il Collegio che l'appello è infondato e va respinto.
6 8. Quanto al primo motivo di appello, e dunque all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, le argomentazioni del Tribunale non possono che essere condivise.
Nei processi di opposizione a decreto ingiuntivo, quale quello oggetto dell'odierno giudizio, la mediazione obbligatoria va disposta dopo le determinazioni sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto assunte dal giudice in sede di prima udienza
(art. 5 comma 4 d.lgs. 28 del 2010), senza che alcun obbligo di attivare il procedimento di mediazione gravi sul richiedente il provvedimento monitorio prima della fase di opposizione, ma ciò non modifica, estendendolo oltre la prima udienza, e contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il termine di decadenza con riguardo all'eccezione di improcedibilità: è dunque la prima udienza il momento che, anche in tali giudizi, costituisce il termine ultimo per la tempestiva proposizione o rilievo dell'eccezione in esame. Nel caso in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte né rilevata nei medesimi termini decadenziali dal primo giudice, né le parti né il giudice di appello possono più rilevarla, poiché non si tratta di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Risulta dagli atti del giudizio di primo grado che in sede di prima udienza (26.1.2023) la CI
ha eccepito di non essere più proprietaria dell'appartamento all'interno del complesso Parte_1
condominiale di dal 24.9.2021 e di non aver ricevuto il verbale dell'assemblea Controparte_2
tenutasi nel novembre 2021, contestando la debenza delle somme ingiunte e chiedendo la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza nulla rilevare in punto di improcedibilità della domanda svolta dal Solo in sede dell'ultima delle tre memorie ai sensi dell'art. 183 cpc, e dunque CP_2
neppure in occasione del primo atto difensivo successivo all'udienza, il chiedeva Parte_1
venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda di controparte per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, per cui il primo motivo di appello deve essere rigettato per essersi la parte attivata successivamente al termine di decadenza previsto per legge per l'eccezione di improcedibilità.
9. Il secondo e il terzo motivo di impugnazione vengono esaminati congiuntamente, poiché entrambi sottintendenti la medesima tesi, ovverosia che i principi affermati dalla Suprema Corte con l'ord. n.
24069/2022, richiamati dal primo giudice, sia pur condivisibili in linea generale dall'appellante, non varrebbero nella vicenda che vede coinvolta la e il Pt_3 Parte_1 Controparte_2
. Segnatamente, l'appellante non contesta ed, anzi, condivide la natura di documento
[...]
ricognitivo della delibera approvata in sede di assemblea condominiale che, seppure non vincolante nei confronti dell'ex condomino, è dotata di un valore probatorio intrinseco del credito vantato dal
7 condominio, suscettibile di valutazione da parte del giudice. Nella sua prospettazione, nondimeno, questo principio varrebbe solo per le spese di gestione dei beni comuni e non anche per le “spese individuali”, non avendo l'assemblea condominiale il potere di addebitare unilateralmente al singolo condomino un debito individuale.
Entrambi i motivi di appello sono da rigettare. Anche a volere tralasciare il fatto che dall'ordinanza della Cassazione, e in generale dalla giurisprudenza sul tema, non emerga il limite evocato dall'appellante in punto di valore probatorio della delibera condominiale nella ricostruzione dei rapporti di debito-credito tra ed ex condomino, deve rilevarsi come la deduzione del CP_2
non si confronti con quanto correttamente sostenuto dal Tribunale e, cioè, che l'ex Parte_1
condomino non possa limitarsi a dedurre la mera non vincolatività della delibera nei suoi confronti, ma è tenuto a contestare, in relazione al rendiconto approvato, le singole voci di spesa per cui ritiene non dovuti i contributi. Lamentare che la somma ingiunta a mezzo del d.i. oggetto di opposizione (e, lo si sottolinea, nemmeno la somma nella sua integralità) concerna spese individuali è contestazione del tutto generica, di carattere globale, non diversa da una contestazione della delibera nella sua integralità quale quella svolta in primo grado dalla CI. Di qui l'infondatezza del secondo e terzo motivo di appello, che non contengono alcuna contestazione specifica delle spese inserite e puntualmente elencate nel rendiconto approvato nel novembre 2021.
10. Quanto all'ultimo motivo d'impugnazione, è opportuno premettere che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione si basa sul rendiconto 2020-2021, riguardante il periodo dal 1/7/2020 al
30/6/2021, periodo nel quale è pacifico e non contestato che la era proprietaria Pt_3 Parte_1 di un'unità immobiliare all'interno del complesso di , venduta alla CI Controparte_2 Pt_2
nel settembre 2021 (in data 24/9/2021).
Il rendiconto (cfr. pag. 42 rendiconto 2020/2021 – n. 129 – subentro Centro Versilia) prevede Pt_2
a carico dell'unità immobiliare poi venduta a dalla la quota di Euro Pt_2 Parte_3
8.928,08 per le spese per la gestione comune (in particolare: spese relative all'amministrazione, spese amministrative, assicurazione, tasse, all'illuminazione delle parti comuni, autoclave, spese bancarie, antiincendio, spese tecniche, pulizia stabile, portineria, manutenzione verde, manutenzione ordinaria, rimborsi, manutenzione in appalto, multe, spese singoli edifici, acqua potabile, ascensori, spese postali, addebiti personali, quota fissa e variabile riscaldamento, letture ripartitori), che sono integralmente a carico della CI , in quanto spese precedenti alla data di stipula del Parte_1
contratto con che il non ha neppure allegato, oltre che provato, di aver Pt_2 Parte_1
pagato. Certo non è possibile tale somma sia stata oggetto del pagamento “attestato” dalla quietanza del 26.10.2020 (cfr. doc. 1 ) prodotta dall'appellante nell'ambito del giudizio di Parte_1
8 opposizione avanti il Tribunale, che riguarda debiti precedenti alla gestione 2020/2021 e, in particolare:
- Spese per Euro 31.900 dovute in forza di una scrittura privata del luglio 2019 che aveva ad oggetto tutti debiti necessariamente antecedenti e risalenti a gestioni condominiali dal 2015 al
2017 (cfr. sul punto doc. 8 ); Parte_1
- Spese giudiziarie portate dai decreti ingiuntivi n. 16177/17 e n. 1938/20;
Oltre alla suindicata cifra di € 8.928,08 dovuta per la gestione ordinaria annuale, rimasta impagata, il rendiconto prevede a carico dell'ex la cifra di 22.833,59 Euro a titolo di Controparte_6
“conguaglio precedente” che, ugualmente alla quota di Euro 8.928,08, deve ritenersi ancora dovuta dall'appellante. Secondo l'appellante, il pagamento di Euro 15.526,52, che non sarebbe stato conteggiato dal e che doveva dunque, in tesi, essere decurtato nel rendiconto 2020-2021, CP_2
è da imputare alle spese legali delle procedure monitorie n. 16177/2017 e 1938/2020, oggetto della quietanza di cui al doc. 1 – . Sul punto bisogna osservare i) il non ha Parte_1 Parte_1
provato di aver pagato tale somma, posto che la quietanza del 25.10.2020 è stata emessa dal creditore “salvo buon fine” e nessun altro documento è stato prodotto dall'appellante a CP_2
dimostrazione del pagamento;
ii) ad ogni buon conto, come puntualmente evidenziato dal Tribunale, tale pagamento è stato considerato dal se si considera che il rendiconto 2019/2020 (cfr. CP_2 doc. 2 – rendiconto 2019/2020) attesta una passività al 30.6.2019 di di CP_2 Parte_1
€ 48.051,71 diminuita al 30.6.2020, per l'appunto, ad € 22.833,59 (cfr. doc. 3 – CP_2
rendiconto 2020/2021), potendosi confermare quindi l'assunto del che deduce di aver CP_2
computato gli importi via via pagati da , contrariamente agli assunti di parte Parte_1
appellante; III) la debenza della somma di 22.833,59 non è più confutabile atteso che Parte_1
non ha impugnato la delibera condominiale che ha approvato il rendiconto al giugno 2020 rendendolo esecutivo e vincolante per tutti i condomini. Infine, a fronte della fonte creditoria allegata dal
, non ha adempiuto all'onere su essa incombente di dimostrare di aver CP_2 Parte_1
esattamente adempiuto il debito imputatole e documentato negli atti di causa, con conseguente rigetto anche dell'ultimo motivo di gravame.
11. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna del alla rifusione in favore del delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 CP_2
che vengono liquidate, tenuto conto del valore della controversia, applicati i criteri indicati dal D.M.
n. 147 del 13/08/2022 con i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, attesa la media complessità delle questioni trattate, e i valori minimi per la fase di trattazione contenute nella sola partecipazione all'udienza, vengono liquidate nella misura complessiva di € 8.469,00 per compensi
9 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, €
1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%,
CPA ed Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LA, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di LA n. 4164/2024, pubblicata il 15.4.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla Parte_1
refusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, come sopra liquidate nella misura di complessivi di € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge.
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex art.13 c.1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso, in LA il 25.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott. Roberto Aponte
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