Sentenza 7 ottobre 2016
Massime • 1
Nell'ipotesi di non comoda divisibilità dei beni immobili compresi nell'eredita, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, ancorché gli altri coeredi si oppongano, in quanto, come risulta dai principi in tema di comunione e dal combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite "pro indiviso" è possibile se vi sia la richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono soltanto coloro i quali rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui è stata domandata la attribuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/10/2016, n. 20250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20250 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2016 |
Testo completo
0020250/1 6 4 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *DIVISIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 13305/2012 Cron. 20250 SECONDA SEZIONE CIVILE el Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. VINCENZO MAZZACANE - Presidente - Ud. 13/07/2016 Consigliere PU Dott. ANTONELLO COSENTINO - - ANTONIO SCARPA Dott. Consigliere - Dott. MASSIMO FALABELLA Rel. Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13305-2012 proposto da: NI IV [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO PES;
ricorrente 2016 contro 1557 NI BR C.F.[...], NI AN AR C.F.[...], elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso Το studio dell'avvocato LUIGI JANARI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO CASUCCI;
- controricorrenti nonchè
contro
OR LU;
- intimata - avverso la sentenza n. 534/2011 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 24/08/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO di citazione notificato in data 22 Con atto febbraio 2002, AN NN AR, AN IE e LF LU convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Pordenone, AN VE, chiedendo lo scioglimento della comunione dei beni indivisi siti in LA (Pordenone). Le attrici, titolari ciascuna della quota di un quarto dei beni in comproprietà, precisavano che oggetto di divisione era costituito da un edificio in gran parte adibito а esercizio commerciale, con una porzione, ubicata al primo piano, destinata ad abitazione e un'area scoperta riservata a parcheggio. Sul presupposto che l'edificio e le pertinenze non potessero essere frazionate in quattro -parti, ma in due e precisamente area commerciale e abitativa - le attrici manifestavano la volontà di rimanere in comunione, chiedendo l'assegnazione dell'area commerciale. In caso di accertata indivisibilità in natura, anche in due parti, le attrici domandavano poi l'attribuzione dell'intero compendio, offrendosi di liquidare la quota della convenuta con una somma in denaro. AN VE si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di divisione ma opponendosi al criterio di attrici. Per l'ipotesi diriparto suggerito dalle 3 accertata indivisibilità dell'immobile domandava l'assegnazione dell'intero compendio. Il Tribunale di Pordenone, dopo aver disposto una consulenza tecnica, dichiarava lo scioglimento della comunione, assegnando i beni immobili alla convenuta e ponendo a carico di questa l'obbligo di corrispondere, a titolo di conguaglio, la somma di € 151.480,00 in favore di ciascuna delle attrici. Avverso la sentenza proponevano appello AN NN AR, AN IE e LF LU, deducendo l'arbitrarietà della decisione, che si era sovrapposta alla volontà espressa dalle parti, e la 718 mancata applicazione dei criteri posti dagli artt. e 720 C.C.. Contestavano altresì l'illogicità dell'assegnazione degli immobili alla comunista titolare di una quota minoritaria della proprietà indivisa. AN VE resisteva al gravame e formulava appello incidentale con riguardo alla statuizione relativa alle spese di lite. La Corte d'appello di Trieste, disposta una nuova consulenza tecnica, con sentenza depositata in data 24 agosto 2011 accoglieva la domanda principale delle appellanti, attribuendo a AN IE, AN NN AR e LF LU la porzione immobiliare destinata ad uso commerciale e a AN VE la parte dell'edificio adibita ad abitazione;
disponeva poi il frazionamento tra le appellanti dell'area scoperta e riconosceva un conguaglio di € 85.645,00 in favore dell'appellata; condannava infine l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso AN VE sulla base di due motivi. AN IE e AN NN AR resistono con controricorso. Sia la ricorrente che le controricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 718, 720, 360, n. 3 729 e 1114 C.C., in relazione all'art. l'omessa, insufficiente c.p.c., nonché su un punto decisivo dellacontraddittoria motivazione controversia ex art. 360, n. 5 c.p.c.. Assume la ricorrente che il giudice di primo grado aveva provveduto correttamente all'attribuzione dell'intero compendio a uno dei condividenti e che, in particolare, il Tribunale, nell'attribuire lo stesso all'odierna istante, aveva esercitato un potere discrezionale che incontrava il solo limite dell'obbligo motivazionale quanto ai criteri della scelta. In particolare, il 5 giudice di prime cure, accertata l'impossibilità di formare tante porzioni quanti erano i condividenti, aveva riconosciuto che l'immobile non era comodamente divisibile. D'altro canto, in presenza di contrapposte richieste di attribuzione, l'immobile in comunione doveva essere attribuito al condividente titolare della quota maggiore ° di quello che richiedeva l'attribuzione per sé, e non ai comunisti che ne avessero fatto richiesta congiunta. Il consulente tecnico nominato in fase di gravame aveva ritenuto che l'unica ipotesi divisionale praticabile fosse la prima di quelle formulate dal c.t.u. in primo grado. Tale soluzione, però, penalizzava la ricorrente, mentre senz'altro preferibile risultava essere altra, la quale prevedeva che nel secondo assegno divisionale fossero ricomprese alcune pertinenze e un'area a parcheggio di estensione superiore. La Corte di merito ha osservato che la divisione in natura non era condizionata dal numero dei condividenti, essendo ammessa l'attribuzione delle quote a più comunisti, ove questi avessero manifestato, come nel caso in esame, la volontà di mantenere la comunione tra loro. I l che è senz'altro corretto, dal momento che l'art. 720 C.C. ammette finanche l'assegnazione dell'intero immobile, non comodamente 6 divisibile, a più coeredi che ne abbiano fatto richiesta congiunta. Come questa S.C. è venuta affermando in passato conserva ad oggi intatto il suo l'insegnamento ma non é affatto vietato che venga assegnato ad valore - alcuni coeredi, che ne facciano congiuntamente domanda, un cespite immobiliare comodamente separabile dagli altri cespiti e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, ancorché gli altri coeredi si oppongano. Ciò perché, come risulta dai principi sulla comunione e dal combinato disposto degli artt. 718 e 720 C.C., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso é possibile se vi sia la richiesta congiunta di tutti i coeredi interessati: e coeredi interessati sono soltanto coloro che rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui e stata domandata la attribuzione (Cass. 29 marzo 1963, n. 782). In tal senso, non assume dunque rilievo la ricorrente, la quale si era condotta dell'odierna alle controricorrenti della all'assegnazione opposta porzione immobiliare adibita ad esercizio commerciale. La praticabilità della divisione del compendio in due lotti è stata del resto accertata nella precorsa fase di appello, sulla scorta della indicazioni fornite dal consulente tecnico nominato dal giudice del 7 gravame, il quale ha fornito le proprie indicazioni quanto alla modalità con cui avrebbe potuto attuarsi il frazionamento in natura del compendio stesso. Le contestazioni sollevate sul punto dalla ricorrente, la quale ha richiamato, a più riprese, la decisione del Tribunale (che aveva a lei assegnato l'intero compendio), non risultano del resto ammissibili. Anzitutto, esse sono carenti di autosufficienza, basandosi su generici rinvii alle risultanze delle esperite consulenze tecniche. Ora, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in decisività e di rilevanza, atteso che, termini di diversamente, una mera disamina dei vari passaggi corredata da notazionidell'elaborato peritale, critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. 3 giugno 2016, n. 11482; Cass. 17 luglio 2014, n. 16368). In secondo luogo, le censure sollevate si risolvono in una critica al merito della soluzione adottata, come tale non sindacabile in questa sede. D'altro canto, la Corte di appello ha motivato in modo congruo ed esauriente con riguardo all'assegnazione della porzione immobiliare adibita ad uso non abitativo, precisando che le appellanti già esercitano un servizio di ristorazione (laddove, è aggiunto, la piccola attività commerciale 0 artigianale di AN VE era "rimasta sempre oscura nei suoi contorni fattuali"). Né è concludente, al riguardo, l'obiezione fondata sul favor divisionis. L'istante richiama il principio (affermato, da ultimo, da Cass. 4 aprile 2008, n. 8827) per cui, in presenza di contrapposte richieste di attribuzione, l'immobile comune, non comodamente divisibile, va attribuito al condividente titolare che nedella quota maggiore, e non ai condividenti abbiano fatto richiesta congiunta e le cui quote, sommate tra loro, superino la quota maggiore del condividente antagonista. Tale regola, per la verità, risulta sconfessata da Cass. 23 maggio 2012, n. 8181, non massimata (e citata dai controricorrenti), che ha recente giurisprudenzaoperato il richiamo alla più secondo cui il giudice, nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 C.C., che, al contrario, gli conferiscono un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo: con la precisazione, tuttavia, che tale potere impone, da un lato, l'obbligo di esaminare e valutare i contrapposti interessi delle parti e, dall'altro, trova un necessario temperamento nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ritiene di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione. Peraltro, nella fattispecie, il principio sopra richiamato non potrebbe trovare applicazione dal momento che, a fronte della divisibilità dell'immobile in due parti, non ulteriormente frazionabili, la ricorrente non deduce alcunché di puntuale quanto all'essere titolare di una quota di maggiore consistenza rispetto a quelle che fanno capo a ciascuno degli altri condividenti (né tantomeno chiarisce, in ove una tale ossequio al principio di autosufficienza, circostanza risulti documentata). Il primo motivo va dunque disatteso. Il secondo censura la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla regolazione delle spese, 10 denunciando altresì l'omessa, insufficiente 0 contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.. Secondo l'istante la ricostruzione del giudice di secondo grado, che aveva addebitato ad essa ricorrente la responsabilità del fallimento delle trattative, non era fondata Su elementi probatori certi e la motivazione adottata sul punto era carente e contraddittoria. La Corte di merito ha riversato le spese del doppio grado su AN VE in forza del principio di soccombenza, posto che le appellanti si erano viste accogliere la domanda principale presentata in primo grado e mantenuta nelle conclusioni rassegnate in fase di gravame. Lo stesso giudice dell'impugnazione ha poi rilevato come non vi fosse spazio per la compensazione, in considerazione della condotta processuale dell'appellata. Le spese di consulenza tecnica sono state infine poste a carico delle parti in ragione delle rispettive quote. Nei giudizi di divisione vanno poste a carico necessarie allo svolgimento deldella massa le spese giudizio nel comune interesse, mentre valgono i soccombenza per quelle speseprincipi generali sulla che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese di 11 inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (per tutte: Cass. 8 ottobre 2013, n. 22903; Cass. 13 febbraio 2006, n. 3083). A tale principio si è conformata la Corte territoriale, la quale ha riversato su entrambe le parti le spese di posto che la prestazioneconsulenza tecnica dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (Cass. 13 maggio 2015, n. 9813; Cass. 19 ottobre 2009, n. 22122) mentre ha posto a carico di VE AN le restanti spese processuali, apprezzando il fatto che la stessa aveva opposto resistenza alla domanda delle attrici diretta all'assegnazione in loro favore della porzione immobiliare destinata ad uso commerciale (domanda spiegata dalle odierne controricorrenti fin dal primo grado). D'altro canto, poiché il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, esula dai limiti commessi all'accertamento di legittimità e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia 12 nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 19 giugno 2013, n. 15317). Né l'impugnata decisione può essere sindacata sul versante del vizio di motivazione. A prescindere dal fatto che la Corte di merito ha ragioni per cui non reputavaspiegato le congruo disporre nel senso della compensazione, va osservato che solo la decisione di compensare le spese di lite non già deve essere sorretta da motivazione, e l'applicazione della regola della soccombenza, cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta (Cass. 23 febbraio 2012, n. n. 2730; Cass. 2 aprile 1979, n. 1868). Anche il secondo motivo deve essere dunque rigettato. Conclusivamente, il ricorso è respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese dl giudizio di legittimità. Le controricorrenti hanno domandato la condanna invocando, al della ricorrente per lite temeraria, riguardo una liquidazione equitativa. La domanda è infondata. 13 Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta о evidenzi un grado di imprudenza, imperizia о negligenza accentuatamente anormali (Cass. 26 giugno 2007, n. 14789; Cass. 2 giugno 1995, n. 6190): ciò che nella fattispecie deve escludersi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al processuali, liquidate in €pagamento delle spese 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile, in data 13 luglio 2016. Il Consigliere extensore Il Presidente Vien muu Funcionario Giudiziario Valeria NER! DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 07 011.2016 Giudiziario Valeria NERA 14