Cass. civ., sez. II, sentenza 07/10/2016, n. 20250
CASS
Sentenza 7 ottobre 2016

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Nell'ipotesi di non comoda divisibilità dei beni immobili compresi nell'eredita, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, ancorché gli altri coeredi si oppongano, in quanto, come risulta dai principi in tema di comunione e dal combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite "pro indiviso" è possibile se vi sia la richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono soltanto coloro i quali rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui è stata domandata la attribuzione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/10/2016, n. 20250
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20250
Data del deposito : 7 ottobre 2016

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