Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 141 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. VINCENZO PIETRO PAGANINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. INGALA.
RESISTENTE
in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.01.2024, la società ricorrente proponeva opposizione con istanza di sospensione avverso avviso di addebito n. .371
20230005909858000 notificato in data 28.11.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 6.165,24 a titolo di contributi da note di rettifica da 12/2012 a 10/2013 per recupero differenze contributive dovute a sgravi non spettanti ex L.407/90.
La società opponente assumeva: di avere i requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, con un contratto a tempo indeterminato o dallo stesso tempo sospesi in CIGS e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale e che la richiesta era stata correttamente depositata in data 11.03.2011 secondo le modalità all'epoca previste. Eccepiva,
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altresì, la prescrizione quinquennale del credito azionato, atteso che le varie sanzioni irrogate erano riferite all'anno 2012, per cui sosteneva non esser dovuta alcuna somma.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva: 1) in via preliminare, disporre la sospensione esecutiva dell'avviso n°.371 20230005909858000; IN RITO: 1) alla luce di tutto quanto esposto al punto 4) del presente ricorso, accertare e dichiarare la prescrizione delle ragioni di credito azionate in seno all'avviso impugnato e contraddistinto dal n°37120230005909858000
NEL MERITO: 2) alla luce di tutto quanto esposto nel precedente punto 5) delle dette osservazioni, accertare e dichiarare che l'odierna ricorrente aveva diritto di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previsti dalla L.407/90, atteso che il prestatore di lavoro era in possesso dei requisiti soggettivi e che la domanda fu presentata tempestivamente e secondo le modalità vigenti all'epoca; per l'effetto, annullare il detto avviso n°37120230005909858000 ed accertare e dichiarare che l'odierna ricorrente aveva diritto di poter beneficiare delle agevolazioni previste in seno alla L.407/90. In ogni caso, condannare l al pagamento delle CP_1 spese di liti e dei relativi oneri ed accessori di legge secondo il DM
n°55/14, da pagarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva l che preliminarmente eccepiva la legittimazione passiva CP_1 della chiedendone l'estromissione dal giudizio;
nel merito CP_3 contestava con diverse argomentazioni la fondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3 Ciò in considerazione del fatto che i crediti previdenziali in contestazione, in quanto accertati successivamente al 31.12.2005, non rientrano tra quelli oggetto della cartolarizzazione.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Con riferimento alla eccepita prescrizione, dalla documentazione versata dall , risultano essere state correttamente notificate a mezzo pec alla CP_1 prima della notifica dell'avviso di addebito in data Parte_1 28.11.2023, le note di rettifica dal 12/2012 al 5/2013 in data 9.01.2018 e le note di rettifica dal 6/2013 al 10/2013 in data 13.01.2018. Le pec in oggetto assumono valore interruttivo della prescrizione contenendo l'esplicito riferimento al credito vantato dall e, dunque, manifestano CP_1 il chiaro interesse dell'ente impositore a riscuotere il suddetto.
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Inoltre l'ente ha documentato di aver successivamente notificato, sempre a mezzo pec, l'invito a regolarizzare il debito in data 27.01.2020, con successivo DURC negativo.
A fronte di tali atti interruttivi, visto che come riportato nelle note di rettifica i modelli DM contenenti gli sgravi relativi ai mesi da 2/2012 a
12/2012 erano stati presentati dalla società in data 27.03.2013 e i modelli
DM contenenti gli sgravi relativi ai mesi da 3/2012 a 12/2012 erano stati presentati dalla società in data 27.03.2013, circostanza non documentalmente smentita dalla opponente - la prescrizione quinquennale del credito non è maturata.
Per quanto attiene al merito, per giurisprudenza consolidata “In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (cfr. Cass. n. 1157/2018).
Pertanto, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dall'ente sarebbe stato onere della provare la sussistenza dei requisiti Parte_1 previsti dalla legge n. 407/90, per poter beneficiare degli sgravi in contestazione.
In particolare, l' ha dedotto che, da un lato, gli sgravi non sono CP_1 stati riconosciuti perché non era stato indicato il codice di autorizzazione
5N nei modelli DM10/M, non avendo la ditta richiesto di essere autorizzata a godere dei benefici contributivi;
dall'altro, che la ditta era incorsa in altre irregolarità contributiva, perché non aveva presentato i modelli
DM del 2011 alle scadenze di legge ma solo in data 18.11.2019. A fronte di ciò, la non ha documentato quanto dedotto in ricorso circa Parte_1 l'esistenza del (contestato) diritto ai benefici in contestazione;
il che assorbe ogni ulteriore considerazione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della particolarità della vicenda, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti della non costituita. Controparte_3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Napoli, 12.04.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
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