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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Taranto
Sezione lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Saverio Sodo alla pubblica udienza del 31/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata, nella causa iscritta al n° 9893 /2023 r.g. contenzioso vertente
TRA rappresentata e difesa dall' avv. PICCIONE MARIA GABRIELLA Parte_1 ricorrente
E rappresentato e difeso dall' avv. ANDRIULLI ANTONIO CP_1 convenuto avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e disabilità grave ex art 3 co 3 L. 104/92 - domanda amm. 30.09.2022 -giudizio di merito post atp ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 comma 2 legge 69/2009. Parte ricorrente, vano l'iter amministrativo, ha chiesto il riconoscimento giudiziale di quanto in oggetto, vinte spese e CP_ compensi di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. costituitosi ha chiesto rigettarsi il ricorso avversario. Premesso non essersi verificata decadenza della domanda giudiziaria, il ricorso è nel merito fondato e va accolto. Il requisito sanitario è stato infatti positivamente riscontrato dall'officiato C.T.U., con decorrenza dalla domanda amministrativa (vedi ctu dott. in atti). Per_1
Ai fini dell'individuazione del concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vanno in questa sede valutati anche i requisiti non sanitari necessari ad usufruire della prestazione: orbene, ad una sommaria valutazione giudiziale sussistono anche i requisiti socio economici di cui alla legge 508/88.
Spese a carico per soccombenza e liquidate come in dispositivo per la complessiva fase CP_1 sommaria e di merito
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta che parte ricorrente ha diritto di percepire, sotto il profilo sanitario, l'indennità di accompagnamento e lo stato di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 con decorrenza dalla domanda amm. (30.09.2022); b) per l'effetto, condanna al pagamento della relativa prestazione, da determinarsi CP_1 nella misura di legge, oltre accessori giusta sentenza costituzionale 196/1993, in favore di parte ricorrente, condizionatamente alla positiva verifica, anche in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti non sanitari. c) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate per compensi ex DM CP_1 55/2014 in EURO 2.500,00 oltre RSG, IVA e CPA come per legge, in favore dell'avv. PICCIONE MARIA GABRIELLA ex art. 93 c.p.c. e pone a suo definitivo carico le spese di ctu.
Taranto, 31/03/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)
Sezione lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Saverio Sodo alla pubblica udienza del 31/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata, nella causa iscritta al n° 9893 /2023 r.g. contenzioso vertente
TRA rappresentata e difesa dall' avv. PICCIONE MARIA GABRIELLA Parte_1 ricorrente
E rappresentato e difeso dall' avv. ANDRIULLI ANTONIO CP_1 convenuto avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e disabilità grave ex art 3 co 3 L. 104/92 - domanda amm. 30.09.2022 -giudizio di merito post atp ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 comma 2 legge 69/2009. Parte ricorrente, vano l'iter amministrativo, ha chiesto il riconoscimento giudiziale di quanto in oggetto, vinte spese e CP_ compensi di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. costituitosi ha chiesto rigettarsi il ricorso avversario. Premesso non essersi verificata decadenza della domanda giudiziaria, il ricorso è nel merito fondato e va accolto. Il requisito sanitario è stato infatti positivamente riscontrato dall'officiato C.T.U., con decorrenza dalla domanda amministrativa (vedi ctu dott. in atti). Per_1
Ai fini dell'individuazione del concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vanno in questa sede valutati anche i requisiti non sanitari necessari ad usufruire della prestazione: orbene, ad una sommaria valutazione giudiziale sussistono anche i requisiti socio economici di cui alla legge 508/88.
Spese a carico per soccombenza e liquidate come in dispositivo per la complessiva fase CP_1 sommaria e di merito
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta che parte ricorrente ha diritto di percepire, sotto il profilo sanitario, l'indennità di accompagnamento e lo stato di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 con decorrenza dalla domanda amm. (30.09.2022); b) per l'effetto, condanna al pagamento della relativa prestazione, da determinarsi CP_1 nella misura di legge, oltre accessori giusta sentenza costituzionale 196/1993, in favore di parte ricorrente, condizionatamente alla positiva verifica, anche in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti non sanitari. c) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate per compensi ex DM CP_1 55/2014 in EURO 2.500,00 oltre RSG, IVA e CPA come per legge, in favore dell'avv. PICCIONE MARIA GABRIELLA ex art. 93 c.p.c. e pone a suo definitivo carico le spese di ctu.
Taranto, 31/03/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)