Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6636/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. BALZAN Parte_1 C.F._1
FRANCO MOSE' DANTE, ed elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri n. 14, presso lo studio del difensore, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA: ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA – CONTUMACE
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato – riconoscimento di periodo di lavoro irregolare –
orario di lavoro – differenze retributive
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da verbale
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25/7/2024, ha allegato: Parte_1
- di avere iniziato a lavorare alle dipendenze della presso il locale pizza/kebab CP_1
di questa (sito in Torino, piazza Vittorio Veneto n. 17/D), senza regolarizzazione, in data
1/10/2023; con le mansioni di banconiere;
- di avere visto la regolarizzazione del rapporto solo in data 25/11/2023, peraltro con indicazione di orario part-time a 20 ore settimanali, e determinato;
- di avere sempre lavorato a tempo pieno, nei giorni di apertura dell'esercizio (dal martedì alla domenica), prevalentemente dalle 12.00 alle 22.00;
- che il rapporto di lavoro è cessato in data 31/12/2023;
- di non aver ricevuto retribuzione per il lavoro svolto, neppure per le ore di lavoro riconosciute dalla mediante le buste paga consegnate (per il periodo novembre – dicembre CP_1
2023 e per le competenze di fine rapporto).
La parte ricorrente ha quindi chiesto in questa sede il riconoscimento della costituzione di rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dall'1/10/2023, e la condanna di CP_1
al pagamento di complessivi euro 7.720,58, quali differenze retributive derivanti dal lavoro
[...]
effettivamente svolto alle dipendenze della società.
La convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante regolare notifica, ed è stata dichiarata contumace.
In causa è stata effettuata attività istruttoria (interrogatorio formale di parte convenuta ed audizione di una teste).
***
2. Le pretese del ricorrente sono fondate e devono essere accolte, pur se nei limiti che si vanno
2 ad esaminare.
Si deve precisare che costituiscono prove della sussistenza quantomeno del rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale, al 50%, alle dipendenze della convenuta, dal 25/11/2023 al
31/12/2023, con inquadramento al livello V del CCNL Turismo – Confcommercio (mansioni di banconiere di esercizio di ristorazione):
- la comunicazione obbligatoria di assunzione (doc. 2 ricorrente);
- le tre buste paga consegnate dalla società convenuta al ricorrente (doc. 3 ricorrente).
Ma, come si è visto, il ricorrente rivendica la nascita del rapporto già a far data dall'1/10/2023,
lo svolgimento di orario di lavoro a tempo pieno, e le relative differenze retributive (oltre a quelle indicate nelle buste paga, comunque non saldate).
Occorre quindi esaminare i risultati dell'istruttoria orale svolta.
Anzitutto, nonostante la rituale notifica alla parte convenuta dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, questa non si è presentata per rispondere alle domande, ragione per la quale deve farsi applicazione del disposto dell'art. 232 cpc.
E' stato quindi teoricamente ammesso dalla parte convenuta quanto sopra indicato, ovvero la retrodatazione del rapporto di circa due mesi e lo svolgimento di orario più che doppio da parte del ricorrente.
Ha però precisato la giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicazione del disposto dell'art. 232 co 1 cpc (“Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”), che:
- “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega
automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto
della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con
tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di
3 prova” (Cass. ord. n. 41643/2021);
- “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232
c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto
ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come
ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare
ogni altro elemento di prova” (Cass. ord. n. 9436/2018);
- “La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta
all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c., a
differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato
art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una
presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi
processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti
nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà,
rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure
in sede di legittimità” (Cass. ord. n. 4837/2018);
- “In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata
risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma
riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo
istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova” (Cass. n. 17719/2014);
- “La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta
all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 cod. proc.
civ., a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda
dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della
parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore
della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti
4 dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale
facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di
censure in sede di legittimità” (Cass. n. 20740/2009);
- “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232
cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per
quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere
come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di
valutare ogni altro elemento di prova […]” (Cass. n. 3258/2007).
Deve quindi valutarsi la fictio iuris ex art. 232 cpc alla luce delle risultanze dell'escussione dell'unica teste intimata da parte ricorrente, Parte_2
La teste ha dichiarato che il ricorrente avrebbe effettivamente iniziato il proprio rapporto di lavoro nell'ottobre del 2023 (anche se non ha saputo specificare in quale giorno), e di avere lavorato con lui per un paio di mesi. Quanto all'orario di lavoro, la teste ha dichiarato di avere lavorato con l' uasi sempre con orario dalle 17.00 alle 6.00 del giorno successivo, e solo Pt_1
in sparute occasioni (3 o 4 volte) dalle 11.00 di mattina alle 18.00 (il locale della era CP_1
infatti aperto dalle 11.00 di mattina alle 6.00 del giorno successivo, tutti i giorni, secondo quanto riferito dalla teste).
La teste ha infine confermato lo svolgimento delle mansioni di banconiere da parte del ricorrente.
Ora, dovendosi trarre le conclusioni dall'insieme dell'istruttoria orale, non può ritenersi provato quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla maggiore durata del rapporto di lavoro ed alla maggiore durata dell'orario, in ragione della contraddittorietà del quadro probatorio, ed in particolare:
- della discrasia tra quanto teoricamente ammesso dalla convenuta mediante assenza all'udienza fissata per l'interrogatorio formale e quanto dichiarato dalla teste se Parte_2
5 parrebbe che comunque il ricorrente ha lavorato per molte più ore settimanali delle 20 da contratto, del tutto incerto è l'orario da lui normalmente osservato (12.00-22.00 o 17.00-6.00;
a rigore non corrisponde non solo la collocazione oraria, ma il numero di ore);
- dell'incertezza in relazione al momento di inizio effettivo del rapporto;
per la teste, come si è
visto, il ricorrente avrebbe iniziato a lavorare ad ottobre del 2023, ma poi avrebbe lavorato con lei “un paio di mesi”; considerato che al 31/12/2023 il rapporto dell' è cessato, risulta Pt_1
quantomeno dubbio che l'inizio dell'attività lavorativa sia collocabile all'1/10/2023; il che non permette quindi di ritenere neppure corroborato quanto fittiziamente ammesso dalla convenuta ex art. 232 cpc;
in ogni caso, anche volendo retrodatare l'inizio del rapporto, non si comprende,
come già detto, quale sia stato l'effettivo orario di lavoro del ricorrente, il che non consentirebbe comunque di determinare le differenze retributive.
Non si può quindi accogliere la domanda relativa all'accertamento del rapporto dall'1/10/2023,
e a tempo pieno ed indeterminato, ma solo accertarsi che il rapporto ha avuto inizio dal
23/11/2023 e che lo stesso è stato a tempo parziale (50%) e determinato.
Si deve però accogliere la domanda di condanna della a corrispondere CP_1
quantomeno le retribuzioni e le indennità di fine rapporto che risultano dalle buste paga versate in atti (doc. 3 ricorrente), e quindi alla condanna al pagamento di euro 1.307,62 lordi, per retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre del 2023, 13sima e 14sima mensilità, indennità
sostitutiva di ferie e permessi, TFR (pari ad euro 57,74). Su tale importo spettano rivalutazione monetaria ed interessi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza;
le stesse sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
6 Il Giudice
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
visto l'art. 429 c.p.c.:
a) accerta e dichiara che tra e vi è stato rapporto di lavoro Parte_1 CP_1
subordinato con inizio dal 23/11/2023, a tempo determinato (sino al 31/12/2023) e parziale
(50%), inquadramento al livello V CCNL Turismo e Pubblici Esercizi – Confcommercio;
b) condanna al pagamento, in favore di di complessivi euro CP_1 Parte_1
1.307,62 lordi, per retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre del 2023, 13sima e 14sima
mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi, TFR (pari ad euro 57,74), oltre ad interessi e rivalutazione;
c) rigetta per il resto il ricorso;
d) visti gli artt. 91 e 93 cpc, condanna alla rifusione, in favore del procuratore CP_1
alle liti della ricorrente, delle spese processuali;
spese liquidate in complessivi euro 2.000,00,
oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario.
Torino, 27/5/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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