Articolo 2688 del Codice civile
Articolo 2512Articolo 2514
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19 aprile 1942
Art. 2688.

(Continuita' delle trascrizioni).

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e' stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.

Quando l'atto anteriore di acquisto e' stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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