Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2688.
(Continuita' delle trascrizioni).
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e' stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto e' stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
(Continuita' delle trascrizioni).
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e' stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto e' stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
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- 1. CANCELLAZIONE TRASCRIZIONE: preclusa in cassazione ove non riproposta nel giudizio di secondo gradoDott.Ssa Federica Pugliese · https://www.expartecreditoris.it/ · 17 gennaio 2018 · 254.99222
[…] La cancellazione della trascrizione effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., può essere disposta nel giudizio di legittimità solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 2688 c.c., ossia in caso di estinzione per rinunzia od inattività delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità. […]
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Giurisprudenza • 177
- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 11/03/2025, n. 420Provvedimento: […] Cionondimeno, giova osservare che, ai sensi dell'art. 2688 c.c., la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt. 2652 e 2653 c.c. (tra cui le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione compiuti in pregiudizio dei creditori – cfr. art. 2652 n. 5 c.c.) e delle relative annotazioni si esegue, oltre che quando è debitamente consentita dalle parti interessate, qualora sia ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato (art. 2688 comma 1 c.c.), […] c.c.) ovvero la dichiarazione unilaterale (cfr. il 3° comma dell'art. 2688 c.c.), nonché in base ad un provvedimento giudiziale (art. 2688 comma 2 c.c.).Leggi di più...
- consenso cancellazione·
- esecuzione in forma specifica·
- art. 2668 c.c.·
- ordine giudiziale cancellazione·
- art. 2932 c.c.·
- compensazione spese di lite·
- estinzione giudizio·
- cancellazione trascrizione domanda giudiziale·
- inadempimento contrattuale