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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1057 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 03.03.2025 da:
(c.f. ), nata a Fossò (Ve) in [...] C.F._1
data 30.10.1961, ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gloria Mariano (Pec: in Dolo (Ve) Via Email_1
Cairoli n.83, che la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
a Piove di Sacco (Pd), Via Borgo Padova n.98 Interno G, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Polato (Pec: in Dolo (Ve), Email_2
Piazzetta Aldo Moro n.11/a, che lo rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
1 ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 05.05.2025 che di seguito si riproducono: “Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e , CP_1 Parte_1
matrimonio concordatario contratto presso il Comune di Fossò (VE) il 29 Novembre 1981, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.25 parte II Serie A dell'anno
1981, con conseguente annotazione della stessa presso i competenti Uffici di Stato Civile;
1.
Autorizzare i coniugi a vivere separai nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Fossò (Ve) Via Provinciale
Nord n.53 di proprietà esclusiva della IGnora rimarrà in capo Parte_1
alla stessa unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, anche nell'interesse del figlio maggiorenne stabilmente convivente;
3. I IGnori e Per_1 CP_1 Parte_1
dichiarano che in data 01 aprile 2025 è stato sciolto e risolto mediante atto notarile del notaio l'onere donativo apposto alla donazione sottoscritta in data 16/1/2001 - Persona_2
Rep. 70705 / Racc. 14358 avanti al Notaio , Notaio in Chioggia, relativo alla Persona_3
quota di proprietà indivisa pari ad un quarto (1/4) della unità immobiliare sita in Fossò (Ve)
Via Provinciale Nord, così censito catastalmente: Foglio 4, mappale 20 – sub.6, categoria
A/3, classe 4, consistenza 6,5 vani, 151 mq, rendita 315,56. Per effetto di quanto sopra, l'onere apposto alla donazione sottoscritta in data 16/1/2001 - Rep. 70705 / Racc. 14358 avanti al
Notaio , Notaio in Chioggia avente ad oggetto “l'onere per sé ed aventi causa della Persona_3
IGnora verso il IG. , di assisterlo e curarlo, somministrando Parte_1 CP_1
vitto e medicine, di prestargli ogni cura e servizio anche in caso di malattia ed eventuale ricovero in ospedale o clinica, di convivere con esso assistito, salvo il caso di ricovero in
2 ospedale o clinica, il tutto in modo da assicurare all'assistito un tono di vita ed un decoro pari a quelli dallo stesso tenuti fino al momento della donazione” si considera non più apposto alla donazione relativa all'unità immobiliare sita nel Comune di Fossò ed identificata al Foglio 4, mappale 20 – sub.6, categoria A/3, classe 4, consistenza 6,5 vani, 151 mq, rendita 315,56.
Pertanto l'eventuale inadempimento dello stesso non potrà in nessun caso dar luogo alla restituzione del predetto immobile.
4. Il IG. , a decorrere dalla data di omologa CP_1
del presente ricorso, si obbliga a corrispondere entro il giorno 10 del mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, che attualmente frequenta il terzo anno della facoltà di Economia Aziendale,
Università Ca' Foscari di Venezia ed abita con la madre presso l'ex dimora coniugale, la somma di € 800,00 mensili, importo aggiornato automaticamente di anno secondo gli indici
ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario presso il conto corrente n.
[...] intestato al figlio , versamento che verrà Persona_4
eseguito sino e non oltre a quando il figlio sarà diventato economicamente autosufficiente.
Inoltre il IG. IG. si obbliga a corrispondere a favore del figlio il 50% CP_1 Per_1
delle spese straordinarie (a titolo esemplificativo le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze), con riferimento in ogni caso a quanto previsto in materia dal protocollo del
Tribunale di Venezia, e comunque sino a quando il figlio sarà diventato economicamente autosufficiente.
5. La IG.ra proprietaria esclusiva l'immobile Parte_1
ubicato in località Lusiana (Vi), Via Sciessere n. 71 concede al IG. in comodato CP_1
d'uso gratuito il predetto immobile unitamente ai mobili, arredi e pertinenze (eccezion fatta per la camera da letto) per un periodo di tempo massimo pari a 10 anni, da rinnovarsi con cadenza annuale. Più precisamente le parti concordano che il rinnovo annuale del contratto di comodato viene condizionato e subordinato all'integrale regolare pagamento delle spese condominiali e relative utenze facenti riferimento all'immobile, come meglio di seguito specificato. Rimane pertanto inteso tra le parti che unicamente l'omesso totale o parziale inadempimento nel regolare pagamento delle spese condominiali e relative utenze facenti
3 riferimento all'immobile, come meglio di seguito specificato, da parte del IG. CP_1
giustificherà il mancato rinnovo annuale del contratto di comodato. Viene altresì pattuito tra i coniugi con riferimento all'immobile di cui al punto che precede, che per la durata del periodo abitativo le spese a servizio del predetto immobile sono poste a carico del IG.
[...]
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese condominiali, utenze varie (luce, CP_1
acqua, gas, TARI, IMU e manutenzione ordinaria). Per contro, le spese per la manutenzione straordinaria, già deliberate del tetto ed altre conseguenti riguardanti l'immobile sito in provincia di Vicenza, sono integralmente a carico della IG.ra , così come ogni Parte_1
altra spesa straordinaria che fosse deliberata dall'assemblea condominiale nel periodo di abitazione dell'immobile da parte del IG. .
6. Con la sottoscrizione e CP_1
conseguente deposito del presente ricorso, la IG.ra dichiara espressamente Parte_1
di non costituirsi parte civile nei procedimenti penali n.10041/24 RGNR e n.10177/24 RGNR pendenti avanti al Tribunale Ordinario di Venezia a carico del IG. .
7. il IG. CP_1
e la IG.ra , così avendo disciplinato le questioni patrimoniali CP_1 Parte_1
ed economiche tra gli stessi intercorrenti, dichiarano inoltre che sono economicamente indipendenti e pertanto nulla pretendono l'una dall'altro; nulla pertanto sarà dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento da parte di ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro, cui gli stessi rinunciano espressamente;
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo del passaporto.
Decorsi i termini di legge, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia l'autorità adita pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1.
Pronunciare sentenza di divorzio tra i IGnori e , mandando CP_1 Parte_1
la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Fossò
(Ve).
2. Confermare che l'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Fossò (Ve) Via
Provinciale Nord n.53 di proprietà esclusiva della IGnora Parte_1
4 rimarrà in capo alla stessa unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, anche nell'interesse del figlio maggiorenne stabilmente convivente;
3. I IGnori e Per_1 CP_1 T_
dichiarano che in data 01 aprile 2025 è stato sciolto e risolto mediante atto notarile
[...]
del notaio l'onere donativo apposto alla donazione sottoscritta in data Persona_2
16/1/2001 - Rep. 70705 / Racc. 14358 avanti al Notaio , Notaio in Chioggia, Persona_3
relativo alla quota di proprietà indivisa pari ad un quarto (1/4) della unità immobiliare sita in Fossò (Ve) Via Provinciale Nord, così censito catastalmente: Foglio 4, mappale 20 – sub.6, categoria A/3, classe 4, consistenza 6,5 vani, 151 mq, rendita 315,56. Per effetto di quanto sopra, l'onere apposto alla donazione sottoscritta in data 16/1/2001 - Rep. 70705 / Racc.
14358 avanti al Notaio , Notaio in Chioggia avente ad oggetto “l'onere per sé ed Persona_3
aventi causa della IGnora verso il IG. , di assisterlo e curarlo, Parte_1 CP_1
somministrando vitto e medicine, di prestargli ogni cura e servizio anche in caso di malattia ed eventuale ricovero in ospedale o clinica, di convivere con esso assistito, salvo il caso di ricovero in ospedale o clinica, il tutto in modo da assicurare all'assistito un tono di vita ed un decoro pari a quelli dallo stesso tenuti fino al momento della donazione” si considera non più apposto alla donazione relativa all'unità immobiliare sita nel Comune di Fossò ed identificata al Foglio 4, mappale 20 – sub.6, categoria A/3, classe 4, consistenza 6,5 vani, 151 mq, rendita
315,56. Pertanto, l'eventuale inadempimento dello stesso non potrà in nessun caso dar luogo alla restituzione del predetto immobile.
4. Confermare l'assegno di mantenimento a carico del IG. a titolo di contributo al mantenimento del figlio per la CP_1 Per_1
somma di € 800,00 mensili, importo aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, da versare mediante bonifico bancario entro il giorno 10 del mese presso il conto corrente n. [...] intestato al figlio , Persona_4
versamento che verrà eseguito sino e non oltre a quando il figlio sarà diventato economicamente autosufficiente. Inoltre, il IG. IG. si obbliga a corrispondere CP_1
a favore del figlio il 50% delle spese straordinarie (a titolo esemplificativo le spese Per_1
per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze) con riferimento in ogni caso a quanto previsto in
5 materia dal protocollo del Tribunale di Venezia, e sino a quando il figlio sarà economicamente autosufficiente.
5. La IG.ra proprietaria Parte_1
esclusiva l'immobile ubicato in località Luisiana (Vi), Via Sciessere n. 71 concede al IG.
in comodato d'uso gratuito il predetto immobile unitamente ai mobili, arredi CP_1
e pertinenze (eccezion fatta per la camera da letto) per un periodo di tempo massimo pari a
10 anni, da rinnovarsi con cadenza annuale. Più precisamente le parti concordano che il rinnovo annuale del contratto di comodato viene condizionato e subordinato all'integrale regolare pagamento delle spese condominiali e relative utenze facenti riferimento l'immobile, come meglio di seguito specificato. Rimane pertanto inteso tra le parti che unicamente l'omesso totale o parziale inadempimento nel regolare pagamento delle spese condominiali e relative utenze facenti riferimento l'immobile, come meglio di seguito specificato, da parte del IG. giustificherà il mancato rinnovo annuale del contratto di comodato. CP_1
Viene altresì pattuito tra i coniugi con riferimento all'immobile di cui al punto che precede, che per la durata del periodo abitativo le spese a servizio del predetto immobile sono poste a carico del IG. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese condominiali, CP_1
utenze varie: luce, acqua, gas, Tari, IMU e manutenzione ordinaria). Per contro, le spese per la manutenzione straordinaria, già deliberate del tetto ed altre conseguenti riguardanti l'immobile sito in provincia di Vicenza, sono integralmente a carico della IG.ra T_
, così come ogni altra spesa straordinaria che fosse deliberata dall'assemblea
[...]
condominiale nel periodo di abitazione dell'immobile da parte del IG. .
6. Con CP_1
la sottoscrizione e conseguente deposito del presente ricorso, la IG.ra Parte_1
dichiara espressamente di non costituirsi parte civile nei procedimenti penali n.10041/24
RGNR e n.10177/24 RGNR pendenti avanti al Tribunale Ordinario di Venezia a carico del IG.
.
7. il IG. e la IG.ra , così avendo disciplinato CP_1 CP_1 Parte_1
le questioni patrimoniali ed economiche tra gli stessi intercorrenti, dichiarano inoltre che sono economicamente indipendenti e pertanto nulla pretendono l'una dall'altro; nulla pertanto sarà dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento da parte di ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro, cui gli stessi rinunciano espressamente;
8. Le spese di giudizio
6 sono interamente compensate tra le parti.
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo del passaporto”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 03.03.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e Parte_1 CP_1
espongono di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 29.11.1981, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Fossò (Ve) al n. 25, parte II, serie A, dell'anno 1981.
Dal matrimonio sono nati tre figli oggi maggiorenni: in data 03.07.1982, in Per_5 Per_3
data 12.05.1992 e in data 27.08.2003, quest'ultimo non economicamente Per_1
autosufficiente.
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
05.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
7 Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge e non in contrasto con l'interesse materiale del figlio maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
congiuntisi in matrimonio in data 29.11.1981, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Fossò (Ve) al n. 25, parte II, serie A, dell'anno 1981 , alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConIGlio del 08.05.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1057 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 03.03.2025 da:
(c.f. ), nata a Fossò (Ve) in [...] C.F._1
data 30.10.1961, ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gloria Mariano (Pec: in Dolo (Ve) Via Email_1
Cairoli n.83, che la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
a Piove di Sacco (Pd), Via Borgo Padova n.98 Interno G, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Polato (Pec: in Dolo (Ve), Email_2
Piazzetta Aldo Moro n.11/a, che lo rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
1 ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 05.05.2025 che di seguito si riproducono: “Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e , CP_1 Parte_1
matrimonio concordatario contratto presso il Comune di Fossò (VE) il 29 Novembre 1981, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.25 parte II Serie A dell'anno
1981, con conseguente annotazione della stessa presso i competenti Uffici di Stato Civile;
1.
Autorizzare i coniugi a vivere separai nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Fossò (Ve) Via Provinciale
Nord n.53 di proprietà esclusiva della IGnora rimarrà in capo Parte_1
alla stessa unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, anche nell'interesse del figlio maggiorenne stabilmente convivente;
3. I IGnori e Per_1 CP_1 Parte_1
dichiarano che in data 01 aprile 2025 è stato sciolto e risolto mediante atto notarile del notaio l'onere donativo apposto alla donazione sottoscritta in data 16/1/2001 - Persona_2
Rep. 70705 / Racc. 14358 avanti al Notaio , Notaio in Chioggia, relativo alla Persona_3
quota di proprietà indivisa pari ad un quarto (1/4) della unità immobiliare sita in Fossò (Ve)
Via Provinciale Nord, così censito catastalmente: Foglio 4, mappale 20 – sub.6, categoria
A/3, classe 4, consistenza 6,5 vani, 151 mq, rendita 315,56. Per effetto di quanto sopra, l'onere apposto alla donazione sottoscritta in data 16/1/2001 - Rep. 70705 / Racc. 14358 avanti al
Notaio , Notaio in Chioggia avente ad oggetto “l'onere per sé ed aventi causa della Persona_3
IGnora verso il IG. , di assisterlo e curarlo, somministrando Parte_1 CP_1
vitto e medicine, di prestargli ogni cura e servizio anche in caso di malattia ed eventuale ricovero in ospedale o clinica, di convivere con esso assistito, salvo il caso di ricovero in
2 ospedale o clinica, il tutto in modo da assicurare all'assistito un tono di vita ed un decoro pari a quelli dallo stesso tenuti fino al momento della donazione” si considera non più apposto alla donazione relativa all'unità immobiliare sita nel Comune di Fossò ed identificata al Foglio 4, mappale 20 – sub.6, categoria A/3, classe 4, consistenza 6,5 vani, 151 mq, rendita 315,56.
Pertanto l'eventuale inadempimento dello stesso non potrà in nessun caso dar luogo alla restituzione del predetto immobile.
4. Il IG. , a decorrere dalla data di omologa CP_1
del presente ricorso, si obbliga a corrispondere entro il giorno 10 del mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, che attualmente frequenta il terzo anno della facoltà di Economia Aziendale,
Università Ca' Foscari di Venezia ed abita con la madre presso l'ex dimora coniugale, la somma di € 800,00 mensili, importo aggiornato automaticamente di anno secondo gli indici
ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario presso il conto corrente n.
[...] intestato al figlio , versamento che verrà Persona_4
eseguito sino e non oltre a quando il figlio sarà diventato economicamente autosufficiente.
Inoltre il IG. IG. si obbliga a corrispondere a favore del figlio il 50% CP_1 Per_1
delle spese straordinarie (a titolo esemplificativo le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze), con riferimento in ogni caso a quanto previsto in materia dal protocollo del
Tribunale di Venezia, e comunque sino a quando il figlio sarà diventato economicamente autosufficiente.
5. La IG.ra proprietaria esclusiva l'immobile Parte_1
ubicato in località Lusiana (Vi), Via Sciessere n. 71 concede al IG. in comodato CP_1
d'uso gratuito il predetto immobile unitamente ai mobili, arredi e pertinenze (eccezion fatta per la camera da letto) per un periodo di tempo massimo pari a 10 anni, da rinnovarsi con cadenza annuale. Più precisamente le parti concordano che il rinnovo annuale del contratto di comodato viene condizionato e subordinato all'integrale regolare pagamento delle spese condominiali e relative utenze facenti riferimento all'immobile, come meglio di seguito specificato. Rimane pertanto inteso tra le parti che unicamente l'omesso totale o parziale inadempimento nel regolare pagamento delle spese condominiali e relative utenze facenti
3 riferimento all'immobile, come meglio di seguito specificato, da parte del IG. CP_1
giustificherà il mancato rinnovo annuale del contratto di comodato. Viene altresì pattuito tra i coniugi con riferimento all'immobile di cui al punto che precede, che per la durata del periodo abitativo le spese a servizio del predetto immobile sono poste a carico del IG.
[...]
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese condominiali, utenze varie (luce, CP_1
acqua, gas, TARI, IMU e manutenzione ordinaria). Per contro, le spese per la manutenzione straordinaria, già deliberate del tetto ed altre conseguenti riguardanti l'immobile sito in provincia di Vicenza, sono integralmente a carico della IG.ra , così come ogni Parte_1
altra spesa straordinaria che fosse deliberata dall'assemblea condominiale nel periodo di abitazione dell'immobile da parte del IG. .
6. Con la sottoscrizione e CP_1
conseguente deposito del presente ricorso, la IG.ra dichiara espressamente Parte_1
di non costituirsi parte civile nei procedimenti penali n.10041/24 RGNR e n.10177/24 RGNR pendenti avanti al Tribunale Ordinario di Venezia a carico del IG. .
7. il IG. CP_1
e la IG.ra , così avendo disciplinato le questioni patrimoniali CP_1 Parte_1
ed economiche tra gli stessi intercorrenti, dichiarano inoltre che sono economicamente indipendenti e pertanto nulla pretendono l'una dall'altro; nulla pertanto sarà dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento da parte di ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro, cui gli stessi rinunciano espressamente;
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo del passaporto.
Decorsi i termini di legge, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia l'autorità adita pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1.
Pronunciare sentenza di divorzio tra i IGnori e , mandando CP_1 Parte_1
la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Fossò
(Ve).
2. Confermare che l'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Fossò (Ve) Via
Provinciale Nord n.53 di proprietà esclusiva della IGnora Parte_1
4 rimarrà in capo alla stessa unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, anche nell'interesse del figlio maggiorenne stabilmente convivente;
3. I IGnori e Per_1 CP_1 T_
dichiarano che in data 01 aprile 2025 è stato sciolto e risolto mediante atto notarile
[...]
del notaio l'onere donativo apposto alla donazione sottoscritta in data Persona_2
16/1/2001 - Rep. 70705 / Racc. 14358 avanti al Notaio , Notaio in Chioggia, Persona_3
relativo alla quota di proprietà indivisa pari ad un quarto (1/4) della unità immobiliare sita in Fossò (Ve) Via Provinciale Nord, così censito catastalmente: Foglio 4, mappale 20 – sub.6, categoria A/3, classe 4, consistenza 6,5 vani, 151 mq, rendita 315,56. Per effetto di quanto sopra, l'onere apposto alla donazione sottoscritta in data 16/1/2001 - Rep. 70705 / Racc.
14358 avanti al Notaio , Notaio in Chioggia avente ad oggetto “l'onere per sé ed Persona_3
aventi causa della IGnora verso il IG. , di assisterlo e curarlo, Parte_1 CP_1
somministrando vitto e medicine, di prestargli ogni cura e servizio anche in caso di malattia ed eventuale ricovero in ospedale o clinica, di convivere con esso assistito, salvo il caso di ricovero in ospedale o clinica, il tutto in modo da assicurare all'assistito un tono di vita ed un decoro pari a quelli dallo stesso tenuti fino al momento della donazione” si considera non più apposto alla donazione relativa all'unità immobiliare sita nel Comune di Fossò ed identificata al Foglio 4, mappale 20 – sub.6, categoria A/3, classe 4, consistenza 6,5 vani, 151 mq, rendita
315,56. Pertanto, l'eventuale inadempimento dello stesso non potrà in nessun caso dar luogo alla restituzione del predetto immobile.
4. Confermare l'assegno di mantenimento a carico del IG. a titolo di contributo al mantenimento del figlio per la CP_1 Per_1
somma di € 800,00 mensili, importo aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, da versare mediante bonifico bancario entro il giorno 10 del mese presso il conto corrente n. [...] intestato al figlio , Persona_4
versamento che verrà eseguito sino e non oltre a quando il figlio sarà diventato economicamente autosufficiente. Inoltre, il IG. IG. si obbliga a corrispondere CP_1
a favore del figlio il 50% delle spese straordinarie (a titolo esemplificativo le spese Per_1
per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze) con riferimento in ogni caso a quanto previsto in
5 materia dal protocollo del Tribunale di Venezia, e sino a quando il figlio sarà economicamente autosufficiente.
5. La IG.ra proprietaria Parte_1
esclusiva l'immobile ubicato in località Luisiana (Vi), Via Sciessere n. 71 concede al IG.
in comodato d'uso gratuito il predetto immobile unitamente ai mobili, arredi CP_1
e pertinenze (eccezion fatta per la camera da letto) per un periodo di tempo massimo pari a
10 anni, da rinnovarsi con cadenza annuale. Più precisamente le parti concordano che il rinnovo annuale del contratto di comodato viene condizionato e subordinato all'integrale regolare pagamento delle spese condominiali e relative utenze facenti riferimento l'immobile, come meglio di seguito specificato. Rimane pertanto inteso tra le parti che unicamente l'omesso totale o parziale inadempimento nel regolare pagamento delle spese condominiali e relative utenze facenti riferimento l'immobile, come meglio di seguito specificato, da parte del IG. giustificherà il mancato rinnovo annuale del contratto di comodato. CP_1
Viene altresì pattuito tra i coniugi con riferimento all'immobile di cui al punto che precede, che per la durata del periodo abitativo le spese a servizio del predetto immobile sono poste a carico del IG. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese condominiali, CP_1
utenze varie: luce, acqua, gas, Tari, IMU e manutenzione ordinaria). Per contro, le spese per la manutenzione straordinaria, già deliberate del tetto ed altre conseguenti riguardanti l'immobile sito in provincia di Vicenza, sono integralmente a carico della IG.ra T_
, così come ogni altra spesa straordinaria che fosse deliberata dall'assemblea
[...]
condominiale nel periodo di abitazione dell'immobile da parte del IG. .
6. Con CP_1
la sottoscrizione e conseguente deposito del presente ricorso, la IG.ra Parte_1
dichiara espressamente di non costituirsi parte civile nei procedimenti penali n.10041/24
RGNR e n.10177/24 RGNR pendenti avanti al Tribunale Ordinario di Venezia a carico del IG.
.
7. il IG. e la IG.ra , così avendo disciplinato CP_1 CP_1 Parte_1
le questioni patrimoniali ed economiche tra gli stessi intercorrenti, dichiarano inoltre che sono economicamente indipendenti e pertanto nulla pretendono l'una dall'altro; nulla pertanto sarà dovuto a titolo di contribuzione al mantenimento da parte di ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro, cui gli stessi rinunciano espressamente;
8. Le spese di giudizio
6 sono interamente compensate tra le parti.
9. I coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo del passaporto”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 03.03.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e Parte_1 CP_1
espongono di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 29.11.1981, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Fossò (Ve) al n. 25, parte II, serie A, dell'anno 1981.
Dal matrimonio sono nati tre figli oggi maggiorenni: in data 03.07.1982, in Per_5 Per_3
data 12.05.1992 e in data 27.08.2003, quest'ultimo non economicamente Per_1
autosufficiente.
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
05.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
7 Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge e non in contrasto con l'interesse materiale del figlio maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
congiuntisi in matrimonio in data 29.11.1981, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Fossò (Ve) al n. 25, parte II, serie A, dell'anno 1981 , alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConIGlio del 08.05.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
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