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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1122/2023, alla quale è stata riunita quella n. r.g. 1189/2023
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 21/10/2025, ha emesso all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
Parte_1
[...]
Appellante/Appellata contro
, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. TOMASSOLI Controparte_1
NFRANCESCO
Appellante/Appellato
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 9870 del 2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1 1. Con l'originario ricorso depositato il 27.12.2021 presso il Tribunale di Roma
, premesso di aver raggiunto i requisiti di legge per Controparte_1
l'ottenimento della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1 gennaio 2001
(v. doc. 1 allegato al ricorso) ed adducendo di aver subito sull'emolumento pensionistico un ingiusto prelievo a titolo di “contributo di solidarietà”, conveniva in giudizio la Controparte_2 chiedendo dichiararsi illegittime le trattenute effettuate sulla
[...] sua pensione a titolo di “contributo di solidarietà” - nonché affermarsi il principio di diritto secondo cui la è tenuta a corrispondere la pensione Pt_1 senza l'applicazione del contributo di solidarietà - e, per l'effetto, condannarsi la alla restituzione delle ritenute operate a tale titolo, nel termine CP_3 della prescrizione decennale.
2. A definizione del giudizio esitato con la sentenza n. 9870 del 2022 il
Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, ha così statuito:
-dichiara il diritto di a conseguire la pensione di vecchiaia Controparte_1 senza l'applicazione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà e condanna la a Favore dei Dottori Parte_1 alla restituzione delle ritenute operate a tale titolo sui ratei di Parte_1 pensione corrisposti allo stesso ricorrente a far tempo dal 7 marzo 2017
[quinquennio anteriore la notifica del ricorso introduttivo], oltre interessi legali;
-condanna la al Parte_1 pagamento delle spese processuali di in ragione dei due Controparte_1 terzi, liquidate per l'intero in € 1.864,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori costituiti.
3. Avverso la suddetta sentenza ha avanzato gravame la (giudizio r.g. n. Pt_1
1122/2023), articolando, con primo motivo di appello, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3 L. n. 335/1995, così
2 come modificato dall'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006 e interpretato dall'art. 1, co. 488, L. n. 147/2013, dell'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L.
214/2011, dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2, 3 e 23 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della per avere il Giudice di primo grado Parte_1 ritenuto illegittimo il prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del dott. in virtù delle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e CP_1
10/2017.
3.1 Con secondo motivo di appello la ha censurato la sentenza laddove il Pt_1
Tribunale ha dichiarato “il diritto di a conseguire la Controparte_1 pensione di vecchiaia senza l'applicazione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà”, non contemplando l'ordinamento giuridico vigente un'azione di condanna futura, fuori dei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge in tal senso.
4. Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame, Controparte_1 riportandosi alla copiosa giurisprudenza del giudice di legittimità che ha affermato l'illegittimità del contributo di solidarietà oggetto di causa.
5. Avverso la medesima sentenza ha proposto appello Controparte_1 affidato ad un unico motivo di censura con la quale ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., in luogo dell'art. 2946 c.c. che prevede la prescrizione decennale, richiamando la giurisprudenza della Corte di
Cassazione sul punto e chiedendo la parziale riforma della sentenza, con l'accoglimento integrale della originaria domanda.
6. Si è costituta la Parte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, in caso di
[...] riforma della sentenza impugnata in punto di prescrizione, accertarsi la debenza del contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 24, c. 24, lett. b), del
D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, pari all'1% dei ratei
3 pensionistici percepiti per il biennio 2012-2013, questione già posta in primo grado e non esaminata dal Tribunale in quanto assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale, con limitazione, quindi, della condanna di restituzione alle differenze tra quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e quanto comunque dovuto a tale titolo per gli anni
2012 e 2013.
7. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, le cause sono state decise come da motivazione e dispositivo che seguono.
**************
8. In via preliminare dispone il Collegio la riunione del procedimento r.g. n.
1189 del 2023 a quello r.g. n. 1122 del 2023, ai sensi dell'art. 335 cpc, trattandosi di appelli proposti avverso la medesima sentenza.
9. Nell merito l'appello proposto dalla
[...] deve essere respinto mentre merita Parte_1 accoglimento il gravame proposto dal dott. CP_1
10. Nello specifico il primo motivo di gravame articolato dalla è Pt_1 infondato alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha totalmente disatteso le medesime doglianze mosse dalla appellante, non fornendo il gravame alcun Pt_1 elemento di novità sulla questione (ex plurimis Cass. n. 4348/2023, Cass. ord.
n. 3093/2023, Cass. n. 3088/2023, Cass n. 2453/2023, Cass n. 36560/2022 e numerose altre).
10.1 Richiama, altresì, il Collegio le numerose pronunce emesse da questa
Corte di merito sulla medesima questione, alle quali si fa riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc (tra le tante sent. nn. 3893 del 2021, 3601 del
2024, 4358 del 2024).
4 10.2 Con diversi arresti della Corte di legittimità (fra tante, Cass. nn.982, 603,
16814 del 2019; n. 28054 del 2020, n. 6897 del 2022), è stato, invero, chiarito che gli enti previdenziali privatizzati, come la
[...]
non possono adottare, sia Parte_1 pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione dei contributo di solidarietà, diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost. la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del
2020).
10.3 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 603 del 2019, ha ulteriormente ribadito l'estraneità del contributo di solidarietà, per natura e funzione, ai criteri di determinazione dei trattamenti pensionistici e anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamando, altresì, la sentenza della Corte
Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L.
n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di una trattenuta inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza Cass. n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 dei 2003).
10.4 La Suprema Corte, anche nella recente sentenza n. 23257/2024, richiamando il proprio consolidato orientamento (a partire da Cass. n.
25212/2009, poi seguita da altre, tra cui Cass. n. 31875 e 32595 del 2018,
Cass. n. 20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019, Cass. n. 28054/2020, Cass.
6897 e 29535 del 2022), ha ribadito il principio di diritto secondo cui «In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Parte_1
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di
[...] assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai
5 criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore».
10.5 Sulla base delle considerazioni che precedono, le argomentazioni spese dall'appellante a sostengo della correttezza (oltre che legittimità) del suo operato, non scalfiscono le argomentazioni del Tribunale.
10.6 Come più volte chiarito dalla Corte regolatrice, esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome evocante la necessità di “sostenere” i fondi degli enti previdenziali di mantenere l'equilibrio economico finanziario, non può essere ricondotto ad un “criterio” di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo con norma primaria (cfr., da ultimo, Cass. n 6301 del 2022; v., altresì, Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass n. 3243/2023 pubbl. il 02/10/2023 RG n.
3137/2022 4 n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del
2020; Cass. n. 36618 del 2021; Cass. n. 9910 del 2023).
10.7 La gravata sentenza risulta conforme al richiamato principio ed il rinvio, anche ex art.118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nei numerosi arresti citati e qui richiamati, è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni ed argomentazioni del gravame.
11. Neanche, poi, merita accoglimento il secondo motivo di gravame, con il quale la lamenta l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha Pt_1 dichiarato il diritto di a conseguire la pensione di vecchiaia Controparte_1 senza l'applicazione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, “non contemplando l'ordinamento giuridico vigente un'azione di condanna futura, fuori dei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge in tal senso”,
6 essendo il motivo del tutto pretestuoso, tenuto conto che il primo giudice non ha disposto alcuna “condanna futura” della , bensì solo accertato il diritto Pt_1 del ricorrente a conseguire la pensione di vecchiaia senza l'applicazione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, laddove impregiudicati rimangono i poteri del legislatore di diversamente disciplinare in futuro la materia.
12. Fondato, invece, è il gravame proposto da con il Controparte_1 quale questo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto il suo diritto alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di “contributo di solidarietà” nei limiti del termine di prescrizione quinquennale, anziché di quello decennale.
12.1 In proposito, giova considerare la recente ordinanza n. 4604/2023, Cass. sez. lavoro, che ha stigmatizzato (richiamando le precedenti pronunce Cass. n.
29523 del 2022, seguita da Cass. nn. 31527, 31641, 31642 del 2022) come “il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale”.
12.2. A corollario la Suprema Corte ha rilevato che “se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi “pagabile” e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946
c.c.”.
12.3 La Corte ha osservato come differenti soluzioni non possano trarsi dal
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis (concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a
7 seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo
1989, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n.
2).
12.4 Ciò per la decisiva considerazione che “la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata” (nello stesso senso v. anche Cass. ord. n. 28811 del 2024).
12.5 Né rileva il richiamo svolto al riguardo dalla all'art. 24, comma 24, Pt_1 lett. b), del D.L. n. 201 del 2011, convertito in L. n. 214/2011, ai sensi del quale «In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti
e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento».
8 12.6 Si richiama, anche sul punto, quanto affermato dal giudice di legittimità, il quale ha chiarito (Cass. ord. n. 28811 del 2024) che “…….trattasi di un istituto diverso da quello di fonte regolamentare, per natura, funzione, soggetti emittenti (il contributo minimo di cui all'art. 24 comma 24 lett. B, del D.L.
201/2011, invero, ha fonte legislativa, carattere eccezionale e di limitata attuazione biennale, non è adeguato a fasce di reddito ma è applicato in percentuale fissa sul reddito percepito, e presuppone una condizione di inerzia dell'ente previdenziale privato e non già l'attivazione procedimentale di una regolamentazione rivelatasi giudizialmente illegittima). Peraltro, non sarebbe autonomamente applicato il prelievo ex art. 24 in assenza di una specifica determinazione dell'ente ricognitiva di una propria incolpevole inerzia. E sulla non equiparabilità della situazione di illegittimità giudiziale della contribuzione imposta dalla con l'inattività nella adozione di una legittima forma Pt_1 contributiva al fine di riequilibrio di bilancio, si vedano anche, di recente, le pronunce n.20701/2024 e n.24404/2024, a cui si intende dare continuità”
13. Respinto l'appello della ed in accoglimento dell'appello CP_3 proposto da deve, in conclusione, in parziale riforma Controparte_1 della sentenza impugnata, confermata nel resto, condannarsi la
[...]
Parte_1 alla restituzione delle ritenute operate a tale titolo sui ratei di pensione corrisposti a quest'ultimo a far tempo dal 7 marzo 2012 (decennio anteriore la notifica del ricorso introduttivo, avvenuta, per come già accertato dal
Tribunale, in data 7.3.2022), oltre interessi legali.
14. Le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione.
9 15. Dà, infine, atto che sussistono a carico della
[...] le condizioni Parte_1 oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello proposto dalla
[...]
Parte_1
-In accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale Controparte_1 riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna la
[...]
Parte_1 alla restituzione delle ritenute operate a tale titolo sui ratei di pensione corrisposti allo stesso a far tempo dal 7 marzo 2012, oltre interessi legali;
-Condanna la Parte_1 alla rifusione delle spese di lite del doppio grado,
[...] liquidate in € 1.864,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 4.000,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc;
-Dà atto che sussistono a carico della
[...] le condizioni oggettive richieste Parte_1 dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 21/10/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
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