Art. 2.
Ai finanziamenti di cui all' articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 , sono ammessi anche gli enti economici e collettivi costituiti fra medie e piccole imprese commerciali.
Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi di cui al precedente comma, il limite di lire 50 milioni previsto dall' articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 , e' elevato a lire 200 milioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 5 luglio 1971, n.430 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1971, n.594 , ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi, di cui all' articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315 , il limite di lire 200 milioni e' elevato a lire 350 milioni".
Ai finanziamenti di cui all' articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 , sono ammessi anche gli enti economici e collettivi costituiti fra medie e piccole imprese commerciali.
Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi di cui al precedente comma, il limite di lire 50 milioni previsto dall' articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 , e' elevato a lire 200 milioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 5 luglio 1971, n.430 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1971, n.594 , ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi, di cui all' articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315 , il limite di lire 200 milioni e' elevato a lire 350 milioni".