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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2290/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2290/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAETANO Parte_1 C.F._1
LOMBARDO, elettivamente domiciliato in presso il difensore in Arona, C.so Liberazione n. 18
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZIA CP_1 C.F._2
FABIANI e dell'avv. LUIGI DESSI', elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Novara, via San Francesco d'Assisi 18/e
CONVENUTO
Oggetto: rapporti patrimoniali fra coniugi – proprietà – possesso – acquisto senza giusta causa - arricchimento indebito
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice contrariis reiectis
-- dato atto che ha contribuito alla ristrutturazione degli immobili di con Parte_1 CP_1
l'apporto personale di euro 161.485,30, sia pure ricaduti sul conto corrente comune;
-- dato atto che ex art. 934 c.c. è diventata proprietaria esclusiva delle ristrutturazioni CP_1 effettuate,
pagina 1 di 14 -- dato atto che a compete conseguentemente - per i principi affermati nelle sovra Parte_1 richiamate pronunzie giudiziali- il diritto di ripetere “nei confronti dell'altro coniuge le somme spese
“attingendo a risorse patrimoniali personali o comuni”
-- in via di principalità dichiarare tenuta e condannare la convenuta a pagare CP_1 all'esponente attore, che ha contribuito alla ristrutturazione degli immobili della stessa , le CP_1 somme da lui spese per tale ristrutturazione e così la somma di € 161.485,30 oltre accessori, - da ridursi delle detrazioni fiscali di cui l'attore ha beneficiato e di cui beneficerà
–con gli interessi moratori dalla domanda,
- in via alternativa, condannare la convenuta a pagare all'attore, la somma di € 48.313,57 (riferita al mese di settembre 2021) da ridursi delle detrazioni fiscali avute, e da maggiorarsi delle rate successive di euro 600,0 mensili versate, con l'accollo della residua obbligazione di verso la Parte_1 CP_2
, con conseguente di lui completa liberazione),
[...]
-- in via subordinata accogliersi le domande attoree ex art. 1150 cc, in via ulteriormente subordinata ex art. 2033 cc., in via ulteriormente subordinata ex art. 2041 c.c..
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
Per parte convenuta
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione e senza alcuna accettazione di eventuali domande o eccezioni nuove o irritualmente modificate
In via principale e nel merito
Respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
Con vittoria di compensi e spese”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
sua coniuge separata, al fine di vederla condannare al pagamento in favore di esso
[...] attore della somma di € 161.485,30 oltre accessori a titolo di ripetizione delle somme a suo tempo spese per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, o, in alternativa, della somma di € 48.313,57, riferita al mese di settembre 2021, da maggiorarsi delle rate di mutui e prestito successive maturande e corrisposte da alla Banca, con l'accollo Parte_1 della residua obbligazione di verso la banca e conseguente completa Parte_1 CP_2 liberazione dell'attore.
Si è costituita in giudizio la convenuta, resistendo integralmente alle pretese attoree.
La causa è stata istruita solo sulla base della documentazione prodotta dalle parti, non essendosi ritenuto necessario dare corso alle richieste istruttorie (di prova per testi e di acquisizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.) proposte da parte attrice.
pagina 2 di 14 All'udienza del 14.5.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1.
È pacifico in causa che: - le parti si sono unite in matrimonio il 2.9.2012, optando per il regime della comunione dei beni;
- si sono successivamente separate nel 2021 con sentenza pronunciata il 29/4/2021 dal Tribunale di Novara, sentenza che non ha definito i rapporti patrimoniali fra i coniugi oggetto del presente giudizio, in quanto esulanti dalla regolamentazione della separazione;
- l'immobile adibito a casa coniugale è di proprietà esclusiva della convenuta e deriva dalla ristrutturazione di due immobili in origine separati, uno ricevuto per donazione paterna e l'altro acquistato dalla “a titolo di bene personale CP_1 ex art. 179 c.c. lettera f”, con dichiarazione nel rogito da parte della stessa che “il denaro, pagato a titolo di corrispettivo, le era pervenuto dal realizzo di beni personali”; - prima della separazione, i coniugi decisero di comune accordo di effettuare alcuni lavori di ristrutturazione presso gli immobili di cui sopra e a tal fine chiesero e ottennero alcuni finanziamenti, ancora in corso;
- gli importi derivanti dai mutui e dal finanziamento indicati dall'attore (in data 6/7/2016 un mutuo di € 150.000,00; in data 27/4/2018 altro mutuo con erogazione di € 92.000,00; in data 14/11/2018, infine, prestito personale di € 31.923,47), così come l'importo di € 17.523,57 ottenuto dal riscatto della polizza vita intestata all'attore, furono destinati dalla coppia alla ristrutturazione dell'immobile (l'attore menziona altresì la somma di € 1.000,00, ricevuta dai propri genitori in data 14/3/2019, e di € 6.000,00 ricevuti dalla propria nonna).
L'attore, in seguito alla separazione intervenuta fra le parti, ha agito in giudizio rilevando che, per il principio generale dell'accessione sancito dall'art. 934 c.c. le opere di ristrutturazione, incorporate negli immobili di proprietà di sono ricadute anch'esse nella CP_1 proprietà esclusiva di quest'ultima e chiedendo la restituzione delle somme versate per detti lavori.
In particolare, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 161.485,30 (la metà della somme finanziate, oltre le somme liquidate a seguito del riscatto della polizza vita e al denaro ricevuto dai familiari) o, in alternativa, della somma di € 48.313,57 (€ 17.523 per riscatto anticipato della polizza vita, € 7.000,00 ricevuti dai familiari ed € 23.790,00 per rimborso rate di mutui e prestito, maturate e corrisposte sino a settembre 2021), da maggiorarsi delle rate successive maturande e corrisposte alla e con l'accollo della CP_2 residua obbligazione di verso la . Parte_1 CP_2
Secondo la tesi attorea, il diritto al rimborso delle somme versate da quale Parte_1 contributo alle opere eseguite va riconosciuto in ragione della previsione di cui all'art. 936, co. 2 c.c., secondo cui, in caso di acquisto per accessione, il proprietario ha diritto di ritenere l'opera pagando a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo, ovvero, in via di gradato subordine, ai sensi dell'art. 192 c.c. o, ancora, ai sensi dell'art. 1150 c.c., dell'art. 2033 c.c., infine dell'art. 2041 c.c.
pagina 3 di 14 La convenuta ha opposto che intervenne accordo fra i coniugi consistito nella messa a disposizione da parte della signora dei predetti immobili di sua proprietà per le CP_1 esigenze del loro nucleo familiare e, correlativamente, nella suddivisione fra i coniugi in pari misura dei costi di ristrutturazione dello stesso, precisando che i mutui e i finanziamenti suddetti furono richiesti proprio per dare esecuzione al suddetto accordo, così come, parimenti, fu destinato a tale scopo il riscatto della polizza vita intestata all'attore. L'odierna domanda attorea, dunque, secondo la convenuta, è avanzata in violazione dell'accordo intervenuto fra i coniugi, accordo che ha avuto e ha tuttora ha esecuzione e che è pienamente valido, efficace e compatibile con l'assetto dei diritti e dei doveri dei coniugi e dei genitori ex artt. 143 e 316 c.c.
La convenuta contesta, inoltre, tutti i titoli invocati da parte attrice a sostegno della domanda.
2.
Le domande attoree non sono fondate e non possono, pertanto, trovare accoglimento, non avendo l'attore dato prova dell'esistenza di un titolo posto a fondamento della pretesa restitutoria esercitata in giudizio, come sarebbe stato suo onere.
2.1.
Al riguardo è necessario ricordare la significativa evoluzione della giurisprudenza intervenuta in materia, la quale, partendo dall'ideale solidaristico su cui si fondano l'istituto del matrimonio e il complementare obbligo di contribuzione dei coniugi alla vita familiare, è giunta a negare che vi sia spazio in capo al coniuge non proprietario del bene per ripetere le somme versate all'altro coniuge per i lavori eseguiti sull'immobile di proprietà di quest'ultimo, destinato ad essere adibito a casa familiare, trattandosi di spese effettuate per soddisfare una primaria e ineludibile esigenza della famiglia.
Tale conclusione muove dalla considerazione per cui le opere per cui il coniuge intenderebbe ottenere il rimborso sono state “finalizzate a rendere più confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione messa a disposizione” da uno dei due coniugi ed impiegata come casa comune;
pertanto, le spese sostenute da uno di essi devono ritenersi compiute per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e, quali liberalità indirette, a favore del coniuge non sono ripetibili (Cass., n. 10942/2015).
L'orientamento si è recentemente approfondito e consolidato.
Giova richiamare testualmente l'articolata motivazione resa da Cass., n. 5385/2023:
“2. I motivi, complessivamente esaminati, ripropongono la problematica del dovere di contribuire ai bisogni della famiglia e del conseguente tema delle restituzioni che può porsi nei casi in cui per una qualsiasi ragione la comunione di vita tra i coniugi abbia a cessare.
2.1. L'art. 143 c.c., rubricato "Diritti e doveri reciproci dei coniugi" - dopo aver disposto che "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri
(comma 1). Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione (comma 2)" - al comma 3 così dispone: "Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie pagina 4 di 14 sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia".
In particolare, quanto al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, si rileva:
a) la "capacità di lavoro professionale" è parificata alla "capacità di lavoro domestico", per cui il lavoro professionale di chi produce direttamente reddito ha la stessa dignità e rilevanza del lavoro casalingo di chi, pur non producendo direttamente reddito, provvede alle faccende domestiche (prendendosi cura della casa e dei figli);
b) il dovere di contribuzione è per i "bisogni della famiglia" e, dunque, va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della famiglia) ed ampio (ad es., costituisce adempimento del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;
partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni;
fare la spesa e cucinare tutti i giorni, pulire la casa, anche se con l'aiuto di una domestica;
badare ai figli durante il pomeriggio mentre la mattina ci si dedica alla propria attività lavorativa, ecc.);
c) il dovere di contribuzione opera sia per le coppie sposate in regime di separazione dei beni che per quelle sposate in regime di comunione dei beni (anche se soltanto in quest'ultimo caso il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia attribuisce a ciascun coniuge un potere sui beni di proprietà dell'altro; mentre, se la coppia è in regime di separazione dei beni, la donna che ad es. si occupi della casa non può vantare alcun diritto sugli immobili di proprietà del marito, e, in particolare, non può impedirgli di venderli);
d) il dovere di contribuzione può essere diversamente regolato dai coniugi (che, ad es., possono concordare: che uno di essi svolga esclusivamente un'attività casalinga piuttosto che dedicarsi ad un lavoro esterno;
o che uno di essi svolga un lavoro professionale part-time e per il tempo restante si prenda cura della casa e dei figli), ma mai soppresso: pertanto, sarebbe nullo l'accordo tra due coniugi con cui si stabilisca che uno di essi non svolgerà alcuna attività lavorativa (né professionale né casalinga). I relativi accordi non devono essere necessariamente scritti ben potendo essere presi verbalmente, prima o dopo le nozze, e anche stretti per comportamenti taciti (ad esempio, se un coniuge non risulta aver mai contestato la scelta dell'altro coniuge di non lavorare per dedicarsi alla casa ed ai figli, si può fondatamente presumere che tale scelta sia stata condivisa);
e) l'obbligo contributivo è da ricondursi alla categoria degli obblighi di natura personale in quanto, se è vero che esso ha un contenuto economico, la sua funzione è quella di adempiere all'obbligo di natura personale, ossia quello della solidarietà familiare.
2.2. Orbene, non esiste norma che stabilisca la misura minima del contributo che ciascun coniuge è tenuto
a fornire alla famiglia;
come pure non esiste norma che stabilisca come devono essere distribuiti tra i coniugi i diversi pagamenti che accompagnano lo svolgersi della vita ordinaria della maggior parte delle famiglie (spese per i viveri e per il vestiario;
spese per l'auto e per la casa;
imposte e tasse, ecc.).
pagina 5 di 14 Sotto l'aspetto economico, per determinare l'entità della contribuzione, rilevano in primo luogo le "sostanze" di cui dispone ciascun coniuge (ragion per cui il coniuge, che percepisce uno stipendio più alto, assume generalmente in famiglia l'impegno monetario di maggiore consistenza), ma occorre tener conto anche degli apporti effettuati da ciascun coniuge al momento delle nozze, nonché della circostanza che, come già rilevato, l'obbligo di contribuzione può essere assolto non soltanto con l'attività lavorativa professionale o mettendo a disposizione beni personali (come la casa o l'auto), ma anche il lavoro casalingo.
In ogni caso, al riguardo, sono decisivi gli accordi che intervengono tra i coniugi.
2.3. L'applicazione del dovere di contribuzione è particolarmente delicata nei casi di cessazione della comunione di vita tra i coniugi, nei quali occorre ricostruire ex post le vicende della vita familiare, cercando di distinguere tra elargizioni ingiustificate e contribuzioni ai bisogni familiari: in tutti questi casi, invero, le attribuzioni in costanza di matrimonio introducono non di rado il tema delle "restituzioni".
Detto tema è affrontato dal nostro ordinamento con una pluralità di disposizioni (talune speciali, relative al diritto di famiglia, quale ad es., art. 192 c.c.; altre generali, relative all'indebito arricchimento, al possesso, al contratto): di qui la necessità di individuare la disciplina applicabile a seconda della fattispecie concreta.
D'altronde, la necessità di soluzioni differenziate discende non soltanto dal diverso contenuto degli accordi che possono in concreto intervenire tra i coniugi, ma anche dalla diversa natura del bene (mobile
- immobile) di volta in volta in contestazione, dello strumento giuridico in concreto utilizzato (contratto di donazione, liberalità indirette, cointestazioni di diritti, ecc.) nonché della convenzione matrimoniale in concreto adottata.
In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza”.
Parte attrice non ha contestato la deduzione della convenuta secondo cui intervenne accordo fra i coniugi, data la nascita del figlio nel 2015, per la ristrutturazione con risorse Per_1 comuni dell'immobile che la convenuta, unica proprietaria, mise a disposizione del nucleo familiare perché vi si potesse stabilire. Ciò, oltre a risultare sin dall'atto di citazione, è stato ulteriormente confermato dall'attore nella comparsa conclusionale.
E' indiscusso che, allo scopo, furono contratti mutui e finanziamenti cointestati ai coniugi, destinati appunto alla ristrutturazione, e che l'attore abbia a ciò destinato anche risorse proprie (riscatto polizza vita, elargizioni dei familiari).
Anche stando alle allegazioni attoree, dunque, le somme spese per la ristrutturazione rientrarono nel progetto comune della famiglia di rendere confacente alle esigenze del nucleo familiare l'immobile ove era in animo dei coniugi (nel frattempo divenuti genitori) stabilire, e pagina 6 di 14 ove in effetti fu stabilita, la casa familiare. L'attore neppure ha dedotto, tantomeno provato, d'altra parte, l'esistenza di diverso titolo – ad esempio, un prestito del marito alla consorte – implicante da parte di quest'ultima l'obbligo di restituzione di quanto ricevuto.
Risulta piuttosto, nel progetto così come riferito dalle parti, la comunanza d'intenti fra i coniugi, data dal fatto che la ristrutturazione venne pagata in parti uguali e che la CP_1 certamente avvantaggiata dalla ristrutturazione, aveva però posto a disposizione del nucleo familiare l'immobile, il quale, oltre a essere vincolato all'utilizzo familiare, fu ipotecato per la concessione dei finanziamenti necessari.
Parte attrice oppone unicamente che ai bisogni della famiglia la coppia avrebbe in allora provveduto utilizzando somme provenienti dalle rispettive retribuzioni, mentre la ristrutturazione sarebbe stata un surplus, che le condizioni economiche dei singoli coniugi non avrebbero consentito.
La parte, tuttavia, non considera la circostanza pacifica che nell'immobile ristrutturato il nucleo familiare andò a vivere. La ristrutturazione, secondo quanto allegato, fu necessaria per rendere abitabili gli immobili di proprietà della (inizialmente accatastati “al rustico”, CP_1 come riferito dallo stesso attore: cfr. seconda memoria istruttoria), dunque costituì spesa essenziale per raggiungere lo scopo stabilito. Neppure l'attore ha riferito che i lavori svolti siano serviti anche a creare spazi del tutto voluttuari, non destinati al nucleo familiare nel suo complesso (ma, magari, a uno solo dei componenti della famiglia), né che siano state adottate soluzioni di pregio eccessivo e spropositato rispetto alle esigenze concordemente stabilite (fermo rimanendo che la Suprema Corte ha chiaramente precisato, nella pronuncia sopra menzionata, che l'eventuale eccessività dell'esborso non incide, di per sé, sulla destinazione dello stesso a un comune progetto, per cui potrebbe porsi questione di ripetibilità al limite delle sole spese esorbitanti rispetto a detto progetto comune).
Ogni diversa scelta da parte dei coniugi, peraltro, avrebbe determinato a carico del nucleo familiare un ulteriore esborso, volto ad ottenere la disponibilità di un immobile, non necessariamente inferiore a quello derivato dalla soluzione prescelta (come nell'ipotesi in cui la coppia avesse deciso di investire nell'acquisto di un'abitazione o di pagare un affitto mensile).
Né il pagamento della rata mensile derivata dall'impegno assunto con i mutui appare di per sé incompatibile con la potenzialità economica della famiglia, essendo entrambi i coniugi dipendenti e percettori di stipendio mensile di circa € 1.500. Inoltre risulta dalla documentazione in atti che sul conto cointestato siano stati appoggiati quattro finanziamenti, di cui solo tre destinati alla ristrutturazione, secondo quanto riferito da parte attrice: dal che deve dedursi che le parti valutarono, anzi, che i tre finanziamenti in questione non assorbissero l'intera capacità della coppia di impegnarsi economicamente, come dimostra la circostanza che, per quanto consta (e come comprovato dagli estratti conto prodotti, per il periodo coperto dalla produzione), le rate relative a tutti i finanziamenti sono state in seguito regolarmente pagate dalla coppia.
Neppure può rilevare quanto - tardivamente, solo in comparsa conclusionale – dedotto dall'attore, circa il fatto che la convenuta già nel 2018 avrebbe intrapreso relazione pagina 7 di 14 extraconiugale, cui si dovrebbe il fallimento del matrimonio, approfittando della soltanto apparentemente perdurante comunione d'intenti con il coniuge al fine di avvantaggiarsi del supporto finanziario dell'attore nella ristrutturazione del proprio immobile.
Al di là della considerazione, in ogni caso dirimente, che l'allegazione è intervenuta oltre il termine di maturazione delle preclusioni assertive (il deposito della memoria di cui all'art. 183 co. 1 c.p.c.) ed è rimasta del tutto indimostrata, va ribadito che, alla luce dei principi richiamati, rileva l'accordo delle parti al momento della spesa, a prescindere dal successivo venir meno, eventualmente in modo repentino ed eventualmente per scelte e condotte unilaterali, dell'unità del nucleo familiare cui la spesa è stata destinata: salva l'incidenza di fattori addirittura vizianti il consenso dato da uno dei due coniugi, al momento della scelta della destinazione delle somme in questione, sì da rendere l'accordo annullabile, nella specie, tuttavia, neppure adeguatamente tratteggiata. La maggior parte degli esborsi, infatti, fu sostenuta nel 2016, certamente anteriormente alle vicende in questione. E' lo stesso attore, poi, a riferire che vi fu un lungo periodo prima che la coppia giungesse a separarsi, il che contraddice l'interruzione del progetto di coppia prima di tale data, dovendosi al contrario ritenere che vi sia stato un prolungato tentativo – da qualunque dei due coniugi e per qualunque ragione intrapreso, ma comunque avallato dall'altro – di portarne avanti l'attuazione, naufragato solo con la separazione
Soprattutto l'attore, che si è ripetutamente espresso nei propri atti nel senso che l'interruzione della convivenza, poco dopo la realizzazione della ristrutturazione, avrebbe determinato il venir meno del progetto familiare comune, non considera che ciò non corrisponde a realtà.
L'attore dimentica che dal matrimonio è nato un figlio, che all'epoca della separazione aveva cinque anni. Per comune accordo, recepito nella sentenza di separazione consensuale, il bambino è rimasto ad abitare, con collocazione prevalente presso la madre, presso l'abitazione già adibita a casa familiare, con il pagamento di un contributo per il mantenimento pari a € 200 mensili.
Della ristrutturazione, pertanto, ha continuato e continuerà a beneficiare il figlio , per un Per_1 tempo pari almeno al raggiungimento della maggiore età, ma potenzialmente anche oltre, non essendo preventivabili eventi di vita avversi rispetto al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Il venir meno della coppia, insomma, non ha determinato il venir meno del progetto familiare, necessariamente perdurante in relazione alla presenza di un figlio minore;
d'altra parte, se madre e figlio avessero dovuto procurare una soluzione abitativa, ad esempio mediante affitto, il padre (titolare di un reddito non inferiore a quello della ex moglie) avrebbe verosimilmente dovuto partecipare a tale spesa e ben diverso, pertanto, sarebbe stato il contributo posto a carico dell'odierno attore quale quota di mantenimento di , verosimilmente individuato Per_1 in tale misura proprio perché il minore gode di un'abitazione che il padre già contribuisce a pagare in pari misura con la madre.
2.2.
pagina 8 di 14 I titoli vantati dall'attore alla restituzione devono tutti essere considerati alla luce dei suddetti principi.
Quanto ai diritti di credito derivanti dalla disciplina dell'accessione, è sì vero che detta disciplina potrebbe venire in considerazione anche nei rapporti fra coniugi e che la giurisprudenza citata da parte attrice (nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.) si è occupata, anzi, di stabilire che in tal caso essa “non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177 c.c., comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale (Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27412; Cass., Sez. II, 8/09/2005, n. 17885; Cass., Sez. II, 11/08/1999, n. 8585)” (Cass., n. 28258/2019).
Essa rimane superata, tuttavia, alla luce di tutto quanto sopra argomentato, nel caso in cui l'apporto dell'un coniuge all'immobile di proprietà dell'altro coniuge faccia parte del progetto comune di convivenza familiare esistente fra i coniugi, come nel caso, qui ricorrente, in cui si tratti dell'immobile devoluto dal proprietario per essere adibito a casa familiare, in adempimento dei doveri gravanti reciprocamente sui coniugi e, soprattutto, sui genitori verso i figli ai sensi dell'art. 143, co. 3 c.p.c.
Diversamente, dovrebbe ritenersi che l'apporto fornito da uno dei coniugi mediante ristrutturazione dell'immobile dell'altro potrebbe essere a posteriori interamente neutralizzato,
a differenza di quanto accadrebbe, ad esempio, per le somme spese per l'affitto dell'immobile adibito ad abitazione comune, certamente non più ripetibili, una volta spese, anche in caso di separazione dei coniugi.
Va poi rilevato che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, “in materia di accessione, è "terzo" colui che non sia legato al proprietario del suolo da un rapporto giuridico, di natura reale o personale, che lo legittimi a costruire sul fondo medesimo. Ove invece sussista un diritto reale o personale che assegni al terzo la facoltà di edificare su suolo altrui viene meno la ragione di applicare la disciplina dell'accessione intesa come ipotesi di soluzione del conflitto tra contrapposti interessi, perché il conflitto risulta assoggettato ad una disciplina specifica (ad es.: gli artt. 1592 e 1593
c.c. in tema di miglioramenti e addizioni nel rapporto di locazione;
gli artt. 983, 985 e 986 in tema di usufrutto;
etc.) (cfr. Cass., Sez. 2, 05/02/1983, n. 970; Cass., Sez. 2, 14/12/1994, n. 10699)”. (Cass., n. 3873/2018).
Parte attrice non ha speso argomenti al fine di evidenziare l'integrazione dei requisiti costitutivi della fattispecie e, in particolare, a sostegno della propria “terzietà”, la quale, per quanto risulta, è da escludersi, considerata l'esistenza di sicuro titolo detentivo in favore dell'attore, dato dal vincolo familiare e dalla destinazione dell'immobile (sul punto si tornerà poco oltre). Ciò è ulteriormente dimostrato dalla assunzione in proprio degli obblighi derivanti dall'appalto (cfr. fatture emesse dall'impresa edile all'indirizzo dell'attore e della convenuta congiuntamente).
pagina 9 di 14 Deve, perciò, escludersi che l'attore possa qualificarsi “terzo” nel senso richiesto dall'art. 936 c.c., dovendosi applicare, piuttosto, il regime degli acquisti effettuati nell'interesse della famiglia.
Alla luce di quanto sopra, deve altresì escludersi l'esistenza del diritto dell'attore alla restituzione degli esborsi a norma dell'art. 192, co. 1 c.c., secondo il quale “Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186”, trattandosi di spese effettuate per soddisfare i bisogni familiari ex art. 143 c.c., non prelevate dalla convenuta per scopi ultronei;
ovvero ai sensi del comma terzo della norma, secondo cui “ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune”, dal momento che l'immobile di proprietà della convenuta non è ricaduto nella comunione.
Parimenti non sussiste il diritto dell'attore al pagamento di un indennizzo a norma dell'art. 1150 c.c., secondo cui “il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie” (comma 1) e “ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione” (comma 2).
Anche tali norme vanno contemperate con l'art. 143 c.c., per cui esse costituiscono fonte del diritto del coniuge possessore non proprietario al rimborso per gli interventi effettuati sulla casa coniugale, “purché dimostri che tali esborsi non siano avvenuti per il mero soddisfacimento di un interesse familiare” (Cass., n. 4909/2023; cfr. altresì Cass., n. 10942/2015, che ha ritenuto idoneo a sorreggere il rigetto dell'indennità, da parte del giudice del merito, la circostanza che le opere di cui il coniuge chiedeva l'integrale rimborso fossero state finalizzate a rendere più confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione messa a disposizione dalla sola moglie, come nel caso di specie è indiscusso;
né sono state allegate ragioni differenti, estranee al soddisfacimento di un interesse familiare).
Risulta, peraltro, assorbente che l'attore non abbia allegato né dimostrato il requisito primo, per l'integrazione della fattispecie suddetta, ossia di essere stato “compossessore” dell'immobile in questione, al momento in cui le spese sono state effettuate. Né detto presupposto, come chiarito dalla giurisprudenza, può essere desunto dal fatto in sé che l'immobile in questione sia stato adibito a casa familiare. Come evidenziato dalla Suprema Corte in un caso analogo, “il precedente, richiamato dal Giudice di appello, che aveva ravvisato - senza tuttavia svolgere una specifica argomentazione sul punto - nell'utilizzo della "casa familiare", da parte del coniuge non titolare di altri diritti sull'immobile, un "compossesso uti dominus" (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 13259 del 09/06/2009), è rimasto del tutto isolato, essendo del tutto uniforme il diverso orientamento giurisprudenziale di questa Corte che riconosce, invece, al coniuge-utilizzatore l'attribuzione di un diritto personale di godimento in base ad acquisto a titolo derivativo (negozio che trova titolo nella unione familiare) dall'altro coniuge esclusivo titolare di un diritto reale (proprietà; usufrutto;
uso; abitazione) o di un diritto personale di godimento (conduttore; comodatario) sull'immobile (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11096 del 26/07/2002 che fa riferimento ad un diritto personale di godimento atipico;
id. Sez. 2, Sentenza n. 9786 del 14/06/2012, che ritiene trattarsi di "detenzione
pagina 10 di 14 autonoma", non configurandosi una situazione oppositiva rispetto al possesso dell'altro coniuge proprietario;
id. Sez. 2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013, che si riferisce ad un
"potere di fatto" che ha i connotati tipici di una "detenzione qualificata", che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare;
id. Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 17971 del 11/09/2015 che attribuisce al coniuge non titolare di diritti reali o personali sul bene di proprietà o in esclusiva disponibilità dell'altro coniuge, la qualità di detentore qualificato "assimilabile al comodatario"; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 10377 del 27/04/2017): ciò che qualifica il coniuge utilizzatore come "detentore qualificato" e non come "possessore"” (Cass., n. 22730/2019).
Quanto alla domanda di restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c., secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”, detta fattispecie presuppone che chi agisce per ottenere la ripetizione dimostri in giudizio, tra l'altro, l'assenza di un obbligo ad adempiere per inesistenza di un titolo negoziale o legale che rendesse cogente il pagamento.
Grava sul solvens l'onere di provare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno e il nesso casuale tra il pagamento effettuato e la mancanza del debito (Cass., n. 5896/2006; n. 4612/2006), mentre, ai fini della ripetizione dell'indebito oggettivo, non è necessario che il solvens versasse in errore circa l'esistenza dell'obbligazione, posto che, diversamente dall'indebito soggettivo ex persona debitoris, in cui l'errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'accipiens, nell'ipotesi di cui all'art. 2033 non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'accipiens non ha alcun diritto di conseguire, né dal solvens né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (Cass., 7066/2019).
Ciò posto, nel momento in cui le spese sono state effettuate dai coniugi, esse erano sorrette da titolo esistente, dato dal dovere di contribuzione dei coniugi (e genitori) alle esigenze familiari, assolte procurando un'abitazione per il nucleo familiare, anche effettivamente abitato per un certo periodo prima della separazione.
Nè può dirsi che detto titolo sia venuto meno in ragione della separazione.
In primo luogo, infatti, la sopravvenienza rileva nella misura in cui privi ab origine il pagamento del proprio titolo, a seguito di declaratoria di nullità o annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (Cass., n. 13207/2013), ipotesi che qui non si sono verificate: la separazione, infatti, potrebbe al più interrompere il progetto comune avviato, ma non farlo venir meno ora per allora.
In ogni caso nella fattispecie, come detto, tale progetto non è venuto meno, ma si è semmai solo modificato, in modo non determinante per quanto qui rileva: nell'immobile di cui si discute, infatti, il figlio minore delle parti, secondo gli accordi raggiunti dai coniugi, ha continuato ad abitare insieme alla madre, cui è stato prevalentemente affidato. Sussiste, dunque, secondo detti accordi, ancora pieno titolo per l'esborso a suo tempo compiuto e per il persistente vincolo al pagamento delle rate mensili dei mutui contratti in vista della ristrutturazione.
pagina 11 di 14 Rimane da esaminare la domanda di estremo subordine, volta al pagamento di un indennizzo al fine di compensare l'arricchimento senza giusta causa di cui si sarebbe avvantaggiata la convenuta, grazie agli esborsi economici dell'attore.
A norma dell'art. 2041 c.c., “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
La norma, relativa all'azione generale di arricchimento, è diretta a evitare spostamenti patrimoniali privi di giustificazione e richiede, per la sua applicazione, quattro requisiti: l'arricchimento di un determinato soggetto nei confronti di un altro in difetto di valida causa giustificativa, il nesso causale diretto e immediato tra arricchimento e depauperamento (nel senso che il fatto deve essere unico generatore di entrambi), la liceità del fatto generatore (ricadendosi, altrimenti, nella fattispecie di cui all'articolo 2043 c.c.) e la sussidiarietà dell'azione.
Ai fini della verifica del rispetto, in particolare, della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass., n. 33954/2023).
Nella situazione in esame, l'esperimento dell'azione di arricchimento indebito da parte dell'attore può, in effetti, reputarsi, sussidiario e residuale, dal momento che, come si è sopra esaminato, difettano i presupposti per ricorrere alla tutela prevista dalle diverse, specifiche fattispecie azionate.
Ciò nondimeno, ritiene il Tribunale che la domanda suddetta, sebbene ammissibile, non possa trovare accoglimento, alla luce delle allegazioni della parte attrice e delle prove dalla stessa fornite.
Considerato che, come già ampiamente sopra evidenziato, l'immobile fu ristrutturato per essere adibito a casa familiare, l'arricchimento della convenuta non può essere considerato privo di giusta causa, nella misura in cui la famiglia ha goduto, come tuttora il figlio minore gode, di un immobile gratuitamente posto a disposizione da uno dei coniugi e reso abitabile con pari apporto dei coniugi medesimi.
Sarebbe possibile, in linea astratta, ipotizzare un profilo di arricchimento senza giusta causa in favore della convenuta proprietaria dell'immobile, in conseguenza delle opere compiute, non tanto a causa della separazione, intervenuta solo pochi anni dopo l'investimento, ma nell'ipotesi di investimento eccedente il progetto familiare cui esso era dedicato. In altri termini, nell'ipotesi in cui vi fosse ragione di ritenere che la convenuta, in quanto proprietaria dell'immobile, quando verranno a cessare gli obblighi dei genitori di provvedere alle primarie pagina 12 di 14 esigenze di vita del figlio e considerato l'utilizzo che nel frattempo l'immobile avrà avuto in adempimento di tale obbligo, si troverà a possedere un bene di valore maggiore, in ragione delle ristrutturazioni effettuate, rispetto a quello che lo stesso aveva anteriormente allo svolgimento dei lavori. Di tale maggior valore, in effetti, la stessa si troverebbe a godere anche grazie all'apporto economico devolutole dall'ex coniuge, al netto dell'aver procurato al nucleo familiare, e poi al figlio minore, un'abitazione, secondo i piani comuni.
Nulla di ciò, tuttavia, è stato dedotto da parte attrice e, d'altra parte, verosimilmente neppure sarebbe possibile, allo stato, svolgere un giudizio prognostico dotato di un sufficiente grado di puntualità e attendibilità, tale da consentire il calcolo di un eventuale indennizzo (il quale è da parametrarsi all'esborso di chi agisce, ma va contenuto nei limiti dell'arricchimento indebito del convenuto).
Non è detto che con il compimento della maggiore età il figlio delle odierne parti acquisti anche l'autosufficienza economica, né sarebbe agevole pronosticare quando ciò potrebbe in concreto avvenire.
Apparirebbe, poi, pressoché impossibile stabilire quale potrà essere il valore dell'immobile a tale futura data, anche considerato che il trascorrere del tempo, unito all'effettivo utilizzo dell'immobile, avrà a quel punto verosimilmente usurato e reso desueti impianti, finiture e coperture – ossia proprio le parti dell'immobile prevalentemente interessate dai lavori di ristrutturazione a suo tempo compiuti - in misura tale da ridurre drasticamente, potenzialmente anche da azzerare, il maggior valore nell'immediatezza acquisito dall'immobile.
Anche la suddetta domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Le conclusioni alternativamente proposte dall'attore, che chiede, se non la restituzione di quanto speso, la restituzione della propria quota delle rate di mutui e prestiti già pagate, con impegno della convenuta a pagare interamente quelle a scadere, non integrano una domanda ulteriore e diversa, rispetto a quella principale, ma solo una diversa modalità di esecuzione del diritto spettante in proprio favore, ove riconoscibile. L'attore, infatti, in tanto potrebbe sottrarsi all'obbligazione assunta congiuntamente alla convenuta di restituire i prestiti ricevuti, accollandoli interamente a quest'ultima, in quanto fosse accoglibile la domanda restitutoria principalmente proposta. Il rigetto di quest'ultima, dunque, implica il rigetto anche della domanda alternativa.
E' opportuno rilevare, stanti le argomentazioni spese da parte attrice nella comparsa conclusionale, che non si rinvengono spunti per l'accoglimento di tale domanda nella pronuncia, sopra menzionata, nella parte in cui, in relazione all'ipotesi in cui, in costanza di matrimonio, uno dei coniugi abbia pagato per intero le rate di un mutuo cointestato, contratto per l'acquisto della casa coniugale (intestata a entrambi o, al limite, unicamente all'altro coniuge, secondo le determinazioni compiute dai coniugi all'atto del rogito), ha confermato l'irripetibilità di tali pagamenti, ma ha al contempo ipotizzato l'accollo a uno solo di essi dopo l'interruzione del matrimonio (Cass., n. 5385/2023).
pagina 13 di 14 A parte la diversità del caso di specie sotto plurimi profili (primo fra tutti, nella pronuncia citata non si fa cenno alla presenza di figli minori e al perdurante obbligo dei genitori verso lo stesso), va, infatti, osservato che in essa si legge testualmente che “in caso di interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, entrambi i coniugi possono decidere di continuare a pagare normalmente le rate del mutuo. Ma se uno dei due coniugi non vuole più pagare le rate del mutuo, così rinunciando al diritto di proprietà sulla casa, l'altro coniuge può accollarsi interamente il mutuo, versando le rate mancanti fino all'estinzione dello stesso (e, qualora scelga di mantenere lo stesso istituto del credito in cui ha acceso il mutuo, addivenendo con la banca mutuante alla modifica dell'intestazione del mutuo)”.
La concentrazione del mutuo in capo all'altro coniuge, dunque, è stata ipotizzata dalla Suprema Corte, su base volontaria, solo in correlazione con la rinuncia alla propria quota di proprietà, laddove la stessa sia possibile: la ripetibilità, in ogni caso da farsi valere dopo la separazione, pertanto, può andare di pari passo solo con la rinuncia al bene in vista del cui acquisto il prestito era stato contratto, quindi con l'oggettiva e sostanziale modifica del patto originariamente sottostante all'esborso, situazione che all'evidenza qui non ricorre.
3.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra le domande attoree devono essere integralmente rigettate.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. Le spese vengono liquidate, in base al valore della causa, come da tabelle allegate al DM n. 147/2022, in € 2.500 per la fase di studio, in € 1600 per la fase introduttiva e in € 3.000 per la fase conclusionale (considerato, da un canto, che la difesa della convenuta non ha dovuto tener conto dell'acquisizione di prove costituende, che abbiano modificato la consistenza delle risultanze documentali, e che, però, d'altro canto, neppure ha potuto limitarsi a ribadire e approfondire le difese già svolte, stante l'irrituale introduzione di deduzioni del tutto nuove in fase decisionale da parte dell'attore), così complessivamente in € 7.100 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 2290/2021:
1) rigetta tutte le domande di parte attrice;
2) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1 liquidate in € 7.100 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
Novara, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2290/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAETANO Parte_1 C.F._1
LOMBARDO, elettivamente domiciliato in presso il difensore in Arona, C.so Liberazione n. 18
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZIA CP_1 C.F._2
FABIANI e dell'avv. LUIGI DESSI', elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Novara, via San Francesco d'Assisi 18/e
CONVENUTO
Oggetto: rapporti patrimoniali fra coniugi – proprietà – possesso – acquisto senza giusta causa - arricchimento indebito
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice contrariis reiectis
-- dato atto che ha contribuito alla ristrutturazione degli immobili di con Parte_1 CP_1
l'apporto personale di euro 161.485,30, sia pure ricaduti sul conto corrente comune;
-- dato atto che ex art. 934 c.c. è diventata proprietaria esclusiva delle ristrutturazioni CP_1 effettuate,
pagina 1 di 14 -- dato atto che a compete conseguentemente - per i principi affermati nelle sovra Parte_1 richiamate pronunzie giudiziali- il diritto di ripetere “nei confronti dell'altro coniuge le somme spese
“attingendo a risorse patrimoniali personali o comuni”
-- in via di principalità dichiarare tenuta e condannare la convenuta a pagare CP_1 all'esponente attore, che ha contribuito alla ristrutturazione degli immobili della stessa , le CP_1 somme da lui spese per tale ristrutturazione e così la somma di € 161.485,30 oltre accessori, - da ridursi delle detrazioni fiscali di cui l'attore ha beneficiato e di cui beneficerà
–con gli interessi moratori dalla domanda,
- in via alternativa, condannare la convenuta a pagare all'attore, la somma di € 48.313,57 (riferita al mese di settembre 2021) da ridursi delle detrazioni fiscali avute, e da maggiorarsi delle rate successive di euro 600,0 mensili versate, con l'accollo della residua obbligazione di verso la Parte_1 CP_2
, con conseguente di lui completa liberazione),
[...]
-- in via subordinata accogliersi le domande attoree ex art. 1150 cc, in via ulteriormente subordinata ex art. 2033 cc., in via ulteriormente subordinata ex art. 2041 c.c..
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
Per parte convenuta
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione e senza alcuna accettazione di eventuali domande o eccezioni nuove o irritualmente modificate
In via principale e nel merito
Respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
Con vittoria di compensi e spese”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
sua coniuge separata, al fine di vederla condannare al pagamento in favore di esso
[...] attore della somma di € 161.485,30 oltre accessori a titolo di ripetizione delle somme a suo tempo spese per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, o, in alternativa, della somma di € 48.313,57, riferita al mese di settembre 2021, da maggiorarsi delle rate di mutui e prestito successive maturande e corrisposte da alla Banca, con l'accollo Parte_1 della residua obbligazione di verso la banca e conseguente completa Parte_1 CP_2 liberazione dell'attore.
Si è costituita in giudizio la convenuta, resistendo integralmente alle pretese attoree.
La causa è stata istruita solo sulla base della documentazione prodotta dalle parti, non essendosi ritenuto necessario dare corso alle richieste istruttorie (di prova per testi e di acquisizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.) proposte da parte attrice.
pagina 2 di 14 All'udienza del 14.5.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1.
È pacifico in causa che: - le parti si sono unite in matrimonio il 2.9.2012, optando per il regime della comunione dei beni;
- si sono successivamente separate nel 2021 con sentenza pronunciata il 29/4/2021 dal Tribunale di Novara, sentenza che non ha definito i rapporti patrimoniali fra i coniugi oggetto del presente giudizio, in quanto esulanti dalla regolamentazione della separazione;
- l'immobile adibito a casa coniugale è di proprietà esclusiva della convenuta e deriva dalla ristrutturazione di due immobili in origine separati, uno ricevuto per donazione paterna e l'altro acquistato dalla “a titolo di bene personale CP_1 ex art. 179 c.c. lettera f”, con dichiarazione nel rogito da parte della stessa che “il denaro, pagato a titolo di corrispettivo, le era pervenuto dal realizzo di beni personali”; - prima della separazione, i coniugi decisero di comune accordo di effettuare alcuni lavori di ristrutturazione presso gli immobili di cui sopra e a tal fine chiesero e ottennero alcuni finanziamenti, ancora in corso;
- gli importi derivanti dai mutui e dal finanziamento indicati dall'attore (in data 6/7/2016 un mutuo di € 150.000,00; in data 27/4/2018 altro mutuo con erogazione di € 92.000,00; in data 14/11/2018, infine, prestito personale di € 31.923,47), così come l'importo di € 17.523,57 ottenuto dal riscatto della polizza vita intestata all'attore, furono destinati dalla coppia alla ristrutturazione dell'immobile (l'attore menziona altresì la somma di € 1.000,00, ricevuta dai propri genitori in data 14/3/2019, e di € 6.000,00 ricevuti dalla propria nonna).
L'attore, in seguito alla separazione intervenuta fra le parti, ha agito in giudizio rilevando che, per il principio generale dell'accessione sancito dall'art. 934 c.c. le opere di ristrutturazione, incorporate negli immobili di proprietà di sono ricadute anch'esse nella CP_1 proprietà esclusiva di quest'ultima e chiedendo la restituzione delle somme versate per detti lavori.
In particolare, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 161.485,30 (la metà della somme finanziate, oltre le somme liquidate a seguito del riscatto della polizza vita e al denaro ricevuto dai familiari) o, in alternativa, della somma di € 48.313,57 (€ 17.523 per riscatto anticipato della polizza vita, € 7.000,00 ricevuti dai familiari ed € 23.790,00 per rimborso rate di mutui e prestito, maturate e corrisposte sino a settembre 2021), da maggiorarsi delle rate successive maturande e corrisposte alla e con l'accollo della CP_2 residua obbligazione di verso la . Parte_1 CP_2
Secondo la tesi attorea, il diritto al rimborso delle somme versate da quale Parte_1 contributo alle opere eseguite va riconosciuto in ragione della previsione di cui all'art. 936, co. 2 c.c., secondo cui, in caso di acquisto per accessione, il proprietario ha diritto di ritenere l'opera pagando a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo, ovvero, in via di gradato subordine, ai sensi dell'art. 192 c.c. o, ancora, ai sensi dell'art. 1150 c.c., dell'art. 2033 c.c., infine dell'art. 2041 c.c.
pagina 3 di 14 La convenuta ha opposto che intervenne accordo fra i coniugi consistito nella messa a disposizione da parte della signora dei predetti immobili di sua proprietà per le CP_1 esigenze del loro nucleo familiare e, correlativamente, nella suddivisione fra i coniugi in pari misura dei costi di ristrutturazione dello stesso, precisando che i mutui e i finanziamenti suddetti furono richiesti proprio per dare esecuzione al suddetto accordo, così come, parimenti, fu destinato a tale scopo il riscatto della polizza vita intestata all'attore. L'odierna domanda attorea, dunque, secondo la convenuta, è avanzata in violazione dell'accordo intervenuto fra i coniugi, accordo che ha avuto e ha tuttora ha esecuzione e che è pienamente valido, efficace e compatibile con l'assetto dei diritti e dei doveri dei coniugi e dei genitori ex artt. 143 e 316 c.c.
La convenuta contesta, inoltre, tutti i titoli invocati da parte attrice a sostegno della domanda.
2.
Le domande attoree non sono fondate e non possono, pertanto, trovare accoglimento, non avendo l'attore dato prova dell'esistenza di un titolo posto a fondamento della pretesa restitutoria esercitata in giudizio, come sarebbe stato suo onere.
2.1.
Al riguardo è necessario ricordare la significativa evoluzione della giurisprudenza intervenuta in materia, la quale, partendo dall'ideale solidaristico su cui si fondano l'istituto del matrimonio e il complementare obbligo di contribuzione dei coniugi alla vita familiare, è giunta a negare che vi sia spazio in capo al coniuge non proprietario del bene per ripetere le somme versate all'altro coniuge per i lavori eseguiti sull'immobile di proprietà di quest'ultimo, destinato ad essere adibito a casa familiare, trattandosi di spese effettuate per soddisfare una primaria e ineludibile esigenza della famiglia.
Tale conclusione muove dalla considerazione per cui le opere per cui il coniuge intenderebbe ottenere il rimborso sono state “finalizzate a rendere più confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione messa a disposizione” da uno dei due coniugi ed impiegata come casa comune;
pertanto, le spese sostenute da uno di essi devono ritenersi compiute per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e, quali liberalità indirette, a favore del coniuge non sono ripetibili (Cass., n. 10942/2015).
L'orientamento si è recentemente approfondito e consolidato.
Giova richiamare testualmente l'articolata motivazione resa da Cass., n. 5385/2023:
“2. I motivi, complessivamente esaminati, ripropongono la problematica del dovere di contribuire ai bisogni della famiglia e del conseguente tema delle restituzioni che può porsi nei casi in cui per una qualsiasi ragione la comunione di vita tra i coniugi abbia a cessare.
2.1. L'art. 143 c.c., rubricato "Diritti e doveri reciproci dei coniugi" - dopo aver disposto che "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri
(comma 1). Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione (comma 2)" - al comma 3 così dispone: "Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie pagina 4 di 14 sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia".
In particolare, quanto al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, si rileva:
a) la "capacità di lavoro professionale" è parificata alla "capacità di lavoro domestico", per cui il lavoro professionale di chi produce direttamente reddito ha la stessa dignità e rilevanza del lavoro casalingo di chi, pur non producendo direttamente reddito, provvede alle faccende domestiche (prendendosi cura della casa e dei figli);
b) il dovere di contribuzione è per i "bisogni della famiglia" e, dunque, va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della famiglia) ed ampio (ad es., costituisce adempimento del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;
partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni;
fare la spesa e cucinare tutti i giorni, pulire la casa, anche se con l'aiuto di una domestica;
badare ai figli durante il pomeriggio mentre la mattina ci si dedica alla propria attività lavorativa, ecc.);
c) il dovere di contribuzione opera sia per le coppie sposate in regime di separazione dei beni che per quelle sposate in regime di comunione dei beni (anche se soltanto in quest'ultimo caso il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia attribuisce a ciascun coniuge un potere sui beni di proprietà dell'altro; mentre, se la coppia è in regime di separazione dei beni, la donna che ad es. si occupi della casa non può vantare alcun diritto sugli immobili di proprietà del marito, e, in particolare, non può impedirgli di venderli);
d) il dovere di contribuzione può essere diversamente regolato dai coniugi (che, ad es., possono concordare: che uno di essi svolga esclusivamente un'attività casalinga piuttosto che dedicarsi ad un lavoro esterno;
o che uno di essi svolga un lavoro professionale part-time e per il tempo restante si prenda cura della casa e dei figli), ma mai soppresso: pertanto, sarebbe nullo l'accordo tra due coniugi con cui si stabilisca che uno di essi non svolgerà alcuna attività lavorativa (né professionale né casalinga). I relativi accordi non devono essere necessariamente scritti ben potendo essere presi verbalmente, prima o dopo le nozze, e anche stretti per comportamenti taciti (ad esempio, se un coniuge non risulta aver mai contestato la scelta dell'altro coniuge di non lavorare per dedicarsi alla casa ed ai figli, si può fondatamente presumere che tale scelta sia stata condivisa);
e) l'obbligo contributivo è da ricondursi alla categoria degli obblighi di natura personale in quanto, se è vero che esso ha un contenuto economico, la sua funzione è quella di adempiere all'obbligo di natura personale, ossia quello della solidarietà familiare.
2.2. Orbene, non esiste norma che stabilisca la misura minima del contributo che ciascun coniuge è tenuto
a fornire alla famiglia;
come pure non esiste norma che stabilisca come devono essere distribuiti tra i coniugi i diversi pagamenti che accompagnano lo svolgersi della vita ordinaria della maggior parte delle famiglie (spese per i viveri e per il vestiario;
spese per l'auto e per la casa;
imposte e tasse, ecc.).
pagina 5 di 14 Sotto l'aspetto economico, per determinare l'entità della contribuzione, rilevano in primo luogo le "sostanze" di cui dispone ciascun coniuge (ragion per cui il coniuge, che percepisce uno stipendio più alto, assume generalmente in famiglia l'impegno monetario di maggiore consistenza), ma occorre tener conto anche degli apporti effettuati da ciascun coniuge al momento delle nozze, nonché della circostanza che, come già rilevato, l'obbligo di contribuzione può essere assolto non soltanto con l'attività lavorativa professionale o mettendo a disposizione beni personali (come la casa o l'auto), ma anche il lavoro casalingo.
In ogni caso, al riguardo, sono decisivi gli accordi che intervengono tra i coniugi.
2.3. L'applicazione del dovere di contribuzione è particolarmente delicata nei casi di cessazione della comunione di vita tra i coniugi, nei quali occorre ricostruire ex post le vicende della vita familiare, cercando di distinguere tra elargizioni ingiustificate e contribuzioni ai bisogni familiari: in tutti questi casi, invero, le attribuzioni in costanza di matrimonio introducono non di rado il tema delle "restituzioni".
Detto tema è affrontato dal nostro ordinamento con una pluralità di disposizioni (talune speciali, relative al diritto di famiglia, quale ad es., art. 192 c.c.; altre generali, relative all'indebito arricchimento, al possesso, al contratto): di qui la necessità di individuare la disciplina applicabile a seconda della fattispecie concreta.
D'altronde, la necessità di soluzioni differenziate discende non soltanto dal diverso contenuto degli accordi che possono in concreto intervenire tra i coniugi, ma anche dalla diversa natura del bene (mobile
- immobile) di volta in volta in contestazione, dello strumento giuridico in concreto utilizzato (contratto di donazione, liberalità indirette, cointestazioni di diritti, ecc.) nonché della convenzione matrimoniale in concreto adottata.
In via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza”.
Parte attrice non ha contestato la deduzione della convenuta secondo cui intervenne accordo fra i coniugi, data la nascita del figlio nel 2015, per la ristrutturazione con risorse Per_1 comuni dell'immobile che la convenuta, unica proprietaria, mise a disposizione del nucleo familiare perché vi si potesse stabilire. Ciò, oltre a risultare sin dall'atto di citazione, è stato ulteriormente confermato dall'attore nella comparsa conclusionale.
E' indiscusso che, allo scopo, furono contratti mutui e finanziamenti cointestati ai coniugi, destinati appunto alla ristrutturazione, e che l'attore abbia a ciò destinato anche risorse proprie (riscatto polizza vita, elargizioni dei familiari).
Anche stando alle allegazioni attoree, dunque, le somme spese per la ristrutturazione rientrarono nel progetto comune della famiglia di rendere confacente alle esigenze del nucleo familiare l'immobile ove era in animo dei coniugi (nel frattempo divenuti genitori) stabilire, e pagina 6 di 14 ove in effetti fu stabilita, la casa familiare. L'attore neppure ha dedotto, tantomeno provato, d'altra parte, l'esistenza di diverso titolo – ad esempio, un prestito del marito alla consorte – implicante da parte di quest'ultima l'obbligo di restituzione di quanto ricevuto.
Risulta piuttosto, nel progetto così come riferito dalle parti, la comunanza d'intenti fra i coniugi, data dal fatto che la ristrutturazione venne pagata in parti uguali e che la CP_1 certamente avvantaggiata dalla ristrutturazione, aveva però posto a disposizione del nucleo familiare l'immobile, il quale, oltre a essere vincolato all'utilizzo familiare, fu ipotecato per la concessione dei finanziamenti necessari.
Parte attrice oppone unicamente che ai bisogni della famiglia la coppia avrebbe in allora provveduto utilizzando somme provenienti dalle rispettive retribuzioni, mentre la ristrutturazione sarebbe stata un surplus, che le condizioni economiche dei singoli coniugi non avrebbero consentito.
La parte, tuttavia, non considera la circostanza pacifica che nell'immobile ristrutturato il nucleo familiare andò a vivere. La ristrutturazione, secondo quanto allegato, fu necessaria per rendere abitabili gli immobili di proprietà della (inizialmente accatastati “al rustico”, CP_1 come riferito dallo stesso attore: cfr. seconda memoria istruttoria), dunque costituì spesa essenziale per raggiungere lo scopo stabilito. Neppure l'attore ha riferito che i lavori svolti siano serviti anche a creare spazi del tutto voluttuari, non destinati al nucleo familiare nel suo complesso (ma, magari, a uno solo dei componenti della famiglia), né che siano state adottate soluzioni di pregio eccessivo e spropositato rispetto alle esigenze concordemente stabilite (fermo rimanendo che la Suprema Corte ha chiaramente precisato, nella pronuncia sopra menzionata, che l'eventuale eccessività dell'esborso non incide, di per sé, sulla destinazione dello stesso a un comune progetto, per cui potrebbe porsi questione di ripetibilità al limite delle sole spese esorbitanti rispetto a detto progetto comune).
Ogni diversa scelta da parte dei coniugi, peraltro, avrebbe determinato a carico del nucleo familiare un ulteriore esborso, volto ad ottenere la disponibilità di un immobile, non necessariamente inferiore a quello derivato dalla soluzione prescelta (come nell'ipotesi in cui la coppia avesse deciso di investire nell'acquisto di un'abitazione o di pagare un affitto mensile).
Né il pagamento della rata mensile derivata dall'impegno assunto con i mutui appare di per sé incompatibile con la potenzialità economica della famiglia, essendo entrambi i coniugi dipendenti e percettori di stipendio mensile di circa € 1.500. Inoltre risulta dalla documentazione in atti che sul conto cointestato siano stati appoggiati quattro finanziamenti, di cui solo tre destinati alla ristrutturazione, secondo quanto riferito da parte attrice: dal che deve dedursi che le parti valutarono, anzi, che i tre finanziamenti in questione non assorbissero l'intera capacità della coppia di impegnarsi economicamente, come dimostra la circostanza che, per quanto consta (e come comprovato dagli estratti conto prodotti, per il periodo coperto dalla produzione), le rate relative a tutti i finanziamenti sono state in seguito regolarmente pagate dalla coppia.
Neppure può rilevare quanto - tardivamente, solo in comparsa conclusionale – dedotto dall'attore, circa il fatto che la convenuta già nel 2018 avrebbe intrapreso relazione pagina 7 di 14 extraconiugale, cui si dovrebbe il fallimento del matrimonio, approfittando della soltanto apparentemente perdurante comunione d'intenti con il coniuge al fine di avvantaggiarsi del supporto finanziario dell'attore nella ristrutturazione del proprio immobile.
Al di là della considerazione, in ogni caso dirimente, che l'allegazione è intervenuta oltre il termine di maturazione delle preclusioni assertive (il deposito della memoria di cui all'art. 183 co. 1 c.p.c.) ed è rimasta del tutto indimostrata, va ribadito che, alla luce dei principi richiamati, rileva l'accordo delle parti al momento della spesa, a prescindere dal successivo venir meno, eventualmente in modo repentino ed eventualmente per scelte e condotte unilaterali, dell'unità del nucleo familiare cui la spesa è stata destinata: salva l'incidenza di fattori addirittura vizianti il consenso dato da uno dei due coniugi, al momento della scelta della destinazione delle somme in questione, sì da rendere l'accordo annullabile, nella specie, tuttavia, neppure adeguatamente tratteggiata. La maggior parte degli esborsi, infatti, fu sostenuta nel 2016, certamente anteriormente alle vicende in questione. E' lo stesso attore, poi, a riferire che vi fu un lungo periodo prima che la coppia giungesse a separarsi, il che contraddice l'interruzione del progetto di coppia prima di tale data, dovendosi al contrario ritenere che vi sia stato un prolungato tentativo – da qualunque dei due coniugi e per qualunque ragione intrapreso, ma comunque avallato dall'altro – di portarne avanti l'attuazione, naufragato solo con la separazione
Soprattutto l'attore, che si è ripetutamente espresso nei propri atti nel senso che l'interruzione della convivenza, poco dopo la realizzazione della ristrutturazione, avrebbe determinato il venir meno del progetto familiare comune, non considera che ciò non corrisponde a realtà.
L'attore dimentica che dal matrimonio è nato un figlio, che all'epoca della separazione aveva cinque anni. Per comune accordo, recepito nella sentenza di separazione consensuale, il bambino è rimasto ad abitare, con collocazione prevalente presso la madre, presso l'abitazione già adibita a casa familiare, con il pagamento di un contributo per il mantenimento pari a € 200 mensili.
Della ristrutturazione, pertanto, ha continuato e continuerà a beneficiare il figlio , per un Per_1 tempo pari almeno al raggiungimento della maggiore età, ma potenzialmente anche oltre, non essendo preventivabili eventi di vita avversi rispetto al raggiungimento dell'indipendenza economica.
Il venir meno della coppia, insomma, non ha determinato il venir meno del progetto familiare, necessariamente perdurante in relazione alla presenza di un figlio minore;
d'altra parte, se madre e figlio avessero dovuto procurare una soluzione abitativa, ad esempio mediante affitto, il padre (titolare di un reddito non inferiore a quello della ex moglie) avrebbe verosimilmente dovuto partecipare a tale spesa e ben diverso, pertanto, sarebbe stato il contributo posto a carico dell'odierno attore quale quota di mantenimento di , verosimilmente individuato Per_1 in tale misura proprio perché il minore gode di un'abitazione che il padre già contribuisce a pagare in pari misura con la madre.
2.2.
pagina 8 di 14 I titoli vantati dall'attore alla restituzione devono tutti essere considerati alla luce dei suddetti principi.
Quanto ai diritti di credito derivanti dalla disciplina dell'accessione, è sì vero che detta disciplina potrebbe venire in considerazione anche nei rapporti fra coniugi e che la giurisprudenza citata da parte attrice (nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.) si è occupata, anzi, di stabilire che in tal caso essa “non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177 c.c., comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale (Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27412; Cass., Sez. II, 8/09/2005, n. 17885; Cass., Sez. II, 11/08/1999, n. 8585)” (Cass., n. 28258/2019).
Essa rimane superata, tuttavia, alla luce di tutto quanto sopra argomentato, nel caso in cui l'apporto dell'un coniuge all'immobile di proprietà dell'altro coniuge faccia parte del progetto comune di convivenza familiare esistente fra i coniugi, come nel caso, qui ricorrente, in cui si tratti dell'immobile devoluto dal proprietario per essere adibito a casa familiare, in adempimento dei doveri gravanti reciprocamente sui coniugi e, soprattutto, sui genitori verso i figli ai sensi dell'art. 143, co. 3 c.p.c.
Diversamente, dovrebbe ritenersi che l'apporto fornito da uno dei coniugi mediante ristrutturazione dell'immobile dell'altro potrebbe essere a posteriori interamente neutralizzato,
a differenza di quanto accadrebbe, ad esempio, per le somme spese per l'affitto dell'immobile adibito ad abitazione comune, certamente non più ripetibili, una volta spese, anche in caso di separazione dei coniugi.
Va poi rilevato che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, “in materia di accessione, è "terzo" colui che non sia legato al proprietario del suolo da un rapporto giuridico, di natura reale o personale, che lo legittimi a costruire sul fondo medesimo. Ove invece sussista un diritto reale o personale che assegni al terzo la facoltà di edificare su suolo altrui viene meno la ragione di applicare la disciplina dell'accessione intesa come ipotesi di soluzione del conflitto tra contrapposti interessi, perché il conflitto risulta assoggettato ad una disciplina specifica (ad es.: gli artt. 1592 e 1593
c.c. in tema di miglioramenti e addizioni nel rapporto di locazione;
gli artt. 983, 985 e 986 in tema di usufrutto;
etc.) (cfr. Cass., Sez. 2, 05/02/1983, n. 970; Cass., Sez. 2, 14/12/1994, n. 10699)”. (Cass., n. 3873/2018).
Parte attrice non ha speso argomenti al fine di evidenziare l'integrazione dei requisiti costitutivi della fattispecie e, in particolare, a sostegno della propria “terzietà”, la quale, per quanto risulta, è da escludersi, considerata l'esistenza di sicuro titolo detentivo in favore dell'attore, dato dal vincolo familiare e dalla destinazione dell'immobile (sul punto si tornerà poco oltre). Ciò è ulteriormente dimostrato dalla assunzione in proprio degli obblighi derivanti dall'appalto (cfr. fatture emesse dall'impresa edile all'indirizzo dell'attore e della convenuta congiuntamente).
pagina 9 di 14 Deve, perciò, escludersi che l'attore possa qualificarsi “terzo” nel senso richiesto dall'art. 936 c.c., dovendosi applicare, piuttosto, il regime degli acquisti effettuati nell'interesse della famiglia.
Alla luce di quanto sopra, deve altresì escludersi l'esistenza del diritto dell'attore alla restituzione degli esborsi a norma dell'art. 192, co. 1 c.c., secondo il quale “Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186”, trattandosi di spese effettuate per soddisfare i bisogni familiari ex art. 143 c.c., non prelevate dalla convenuta per scopi ultronei;
ovvero ai sensi del comma terzo della norma, secondo cui “ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune”, dal momento che l'immobile di proprietà della convenuta non è ricaduto nella comunione.
Parimenti non sussiste il diritto dell'attore al pagamento di un indennizzo a norma dell'art. 1150 c.c., secondo cui “il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie” (comma 1) e “ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione” (comma 2).
Anche tali norme vanno contemperate con l'art. 143 c.c., per cui esse costituiscono fonte del diritto del coniuge possessore non proprietario al rimborso per gli interventi effettuati sulla casa coniugale, “purché dimostri che tali esborsi non siano avvenuti per il mero soddisfacimento di un interesse familiare” (Cass., n. 4909/2023; cfr. altresì Cass., n. 10942/2015, che ha ritenuto idoneo a sorreggere il rigetto dell'indennità, da parte del giudice del merito, la circostanza che le opere di cui il coniuge chiedeva l'integrale rimborso fossero state finalizzate a rendere più confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione messa a disposizione dalla sola moglie, come nel caso di specie è indiscusso;
né sono state allegate ragioni differenti, estranee al soddisfacimento di un interesse familiare).
Risulta, peraltro, assorbente che l'attore non abbia allegato né dimostrato il requisito primo, per l'integrazione della fattispecie suddetta, ossia di essere stato “compossessore” dell'immobile in questione, al momento in cui le spese sono state effettuate. Né detto presupposto, come chiarito dalla giurisprudenza, può essere desunto dal fatto in sé che l'immobile in questione sia stato adibito a casa familiare. Come evidenziato dalla Suprema Corte in un caso analogo, “il precedente, richiamato dal Giudice di appello, che aveva ravvisato - senza tuttavia svolgere una specifica argomentazione sul punto - nell'utilizzo della "casa familiare", da parte del coniuge non titolare di altri diritti sull'immobile, un "compossesso uti dominus" (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 13259 del 09/06/2009), è rimasto del tutto isolato, essendo del tutto uniforme il diverso orientamento giurisprudenziale di questa Corte che riconosce, invece, al coniuge-utilizzatore l'attribuzione di un diritto personale di godimento in base ad acquisto a titolo derivativo (negozio che trova titolo nella unione familiare) dall'altro coniuge esclusivo titolare di un diritto reale (proprietà; usufrutto;
uso; abitazione) o di un diritto personale di godimento (conduttore; comodatario) sull'immobile (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11096 del 26/07/2002 che fa riferimento ad un diritto personale di godimento atipico;
id. Sez. 2, Sentenza n. 9786 del 14/06/2012, che ritiene trattarsi di "detenzione
pagina 10 di 14 autonoma", non configurandosi una situazione oppositiva rispetto al possesso dell'altro coniuge proprietario;
id. Sez. 2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013, che si riferisce ad un
"potere di fatto" che ha i connotati tipici di una "detenzione qualificata", che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare;
id. Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 17971 del 11/09/2015 che attribuisce al coniuge non titolare di diritti reali o personali sul bene di proprietà o in esclusiva disponibilità dell'altro coniuge, la qualità di detentore qualificato "assimilabile al comodatario"; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 10377 del 27/04/2017): ciò che qualifica il coniuge utilizzatore come "detentore qualificato" e non come "possessore"” (Cass., n. 22730/2019).
Quanto alla domanda di restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c., secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”, detta fattispecie presuppone che chi agisce per ottenere la ripetizione dimostri in giudizio, tra l'altro, l'assenza di un obbligo ad adempiere per inesistenza di un titolo negoziale o legale che rendesse cogente il pagamento.
Grava sul solvens l'onere di provare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno e il nesso casuale tra il pagamento effettuato e la mancanza del debito (Cass., n. 5896/2006; n. 4612/2006), mentre, ai fini della ripetizione dell'indebito oggettivo, non è necessario che il solvens versasse in errore circa l'esistenza dell'obbligazione, posto che, diversamente dall'indebito soggettivo ex persona debitoris, in cui l'errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'accipiens, nell'ipotesi di cui all'art. 2033 non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'accipiens non ha alcun diritto di conseguire, né dal solvens né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (Cass., 7066/2019).
Ciò posto, nel momento in cui le spese sono state effettuate dai coniugi, esse erano sorrette da titolo esistente, dato dal dovere di contribuzione dei coniugi (e genitori) alle esigenze familiari, assolte procurando un'abitazione per il nucleo familiare, anche effettivamente abitato per un certo periodo prima della separazione.
Nè può dirsi che detto titolo sia venuto meno in ragione della separazione.
In primo luogo, infatti, la sopravvenienza rileva nella misura in cui privi ab origine il pagamento del proprio titolo, a seguito di declaratoria di nullità o annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi (Cass., n. 13207/2013), ipotesi che qui non si sono verificate: la separazione, infatti, potrebbe al più interrompere il progetto comune avviato, ma non farlo venir meno ora per allora.
In ogni caso nella fattispecie, come detto, tale progetto non è venuto meno, ma si è semmai solo modificato, in modo non determinante per quanto qui rileva: nell'immobile di cui si discute, infatti, il figlio minore delle parti, secondo gli accordi raggiunti dai coniugi, ha continuato ad abitare insieme alla madre, cui è stato prevalentemente affidato. Sussiste, dunque, secondo detti accordi, ancora pieno titolo per l'esborso a suo tempo compiuto e per il persistente vincolo al pagamento delle rate mensili dei mutui contratti in vista della ristrutturazione.
pagina 11 di 14 Rimane da esaminare la domanda di estremo subordine, volta al pagamento di un indennizzo al fine di compensare l'arricchimento senza giusta causa di cui si sarebbe avvantaggiata la convenuta, grazie agli esborsi economici dell'attore.
A norma dell'art. 2041 c.c., “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
La norma, relativa all'azione generale di arricchimento, è diretta a evitare spostamenti patrimoniali privi di giustificazione e richiede, per la sua applicazione, quattro requisiti: l'arricchimento di un determinato soggetto nei confronti di un altro in difetto di valida causa giustificativa, il nesso causale diretto e immediato tra arricchimento e depauperamento (nel senso che il fatto deve essere unico generatore di entrambi), la liceità del fatto generatore (ricadendosi, altrimenti, nella fattispecie di cui all'articolo 2043 c.c.) e la sussidiarietà dell'azione.
Ai fini della verifica del rispetto, in particolare, della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass., n. 33954/2023).
Nella situazione in esame, l'esperimento dell'azione di arricchimento indebito da parte dell'attore può, in effetti, reputarsi, sussidiario e residuale, dal momento che, come si è sopra esaminato, difettano i presupposti per ricorrere alla tutela prevista dalle diverse, specifiche fattispecie azionate.
Ciò nondimeno, ritiene il Tribunale che la domanda suddetta, sebbene ammissibile, non possa trovare accoglimento, alla luce delle allegazioni della parte attrice e delle prove dalla stessa fornite.
Considerato che, come già ampiamente sopra evidenziato, l'immobile fu ristrutturato per essere adibito a casa familiare, l'arricchimento della convenuta non può essere considerato privo di giusta causa, nella misura in cui la famiglia ha goduto, come tuttora il figlio minore gode, di un immobile gratuitamente posto a disposizione da uno dei coniugi e reso abitabile con pari apporto dei coniugi medesimi.
Sarebbe possibile, in linea astratta, ipotizzare un profilo di arricchimento senza giusta causa in favore della convenuta proprietaria dell'immobile, in conseguenza delle opere compiute, non tanto a causa della separazione, intervenuta solo pochi anni dopo l'investimento, ma nell'ipotesi di investimento eccedente il progetto familiare cui esso era dedicato. In altri termini, nell'ipotesi in cui vi fosse ragione di ritenere che la convenuta, in quanto proprietaria dell'immobile, quando verranno a cessare gli obblighi dei genitori di provvedere alle primarie pagina 12 di 14 esigenze di vita del figlio e considerato l'utilizzo che nel frattempo l'immobile avrà avuto in adempimento di tale obbligo, si troverà a possedere un bene di valore maggiore, in ragione delle ristrutturazioni effettuate, rispetto a quello che lo stesso aveva anteriormente allo svolgimento dei lavori. Di tale maggior valore, in effetti, la stessa si troverebbe a godere anche grazie all'apporto economico devolutole dall'ex coniuge, al netto dell'aver procurato al nucleo familiare, e poi al figlio minore, un'abitazione, secondo i piani comuni.
Nulla di ciò, tuttavia, è stato dedotto da parte attrice e, d'altra parte, verosimilmente neppure sarebbe possibile, allo stato, svolgere un giudizio prognostico dotato di un sufficiente grado di puntualità e attendibilità, tale da consentire il calcolo di un eventuale indennizzo (il quale è da parametrarsi all'esborso di chi agisce, ma va contenuto nei limiti dell'arricchimento indebito del convenuto).
Non è detto che con il compimento della maggiore età il figlio delle odierne parti acquisti anche l'autosufficienza economica, né sarebbe agevole pronosticare quando ciò potrebbe in concreto avvenire.
Apparirebbe, poi, pressoché impossibile stabilire quale potrà essere il valore dell'immobile a tale futura data, anche considerato che il trascorrere del tempo, unito all'effettivo utilizzo dell'immobile, avrà a quel punto verosimilmente usurato e reso desueti impianti, finiture e coperture – ossia proprio le parti dell'immobile prevalentemente interessate dai lavori di ristrutturazione a suo tempo compiuti - in misura tale da ridurre drasticamente, potenzialmente anche da azzerare, il maggior valore nell'immediatezza acquisito dall'immobile.
Anche la suddetta domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Le conclusioni alternativamente proposte dall'attore, che chiede, se non la restituzione di quanto speso, la restituzione della propria quota delle rate di mutui e prestiti già pagate, con impegno della convenuta a pagare interamente quelle a scadere, non integrano una domanda ulteriore e diversa, rispetto a quella principale, ma solo una diversa modalità di esecuzione del diritto spettante in proprio favore, ove riconoscibile. L'attore, infatti, in tanto potrebbe sottrarsi all'obbligazione assunta congiuntamente alla convenuta di restituire i prestiti ricevuti, accollandoli interamente a quest'ultima, in quanto fosse accoglibile la domanda restitutoria principalmente proposta. Il rigetto di quest'ultima, dunque, implica il rigetto anche della domanda alternativa.
E' opportuno rilevare, stanti le argomentazioni spese da parte attrice nella comparsa conclusionale, che non si rinvengono spunti per l'accoglimento di tale domanda nella pronuncia, sopra menzionata, nella parte in cui, in relazione all'ipotesi in cui, in costanza di matrimonio, uno dei coniugi abbia pagato per intero le rate di un mutuo cointestato, contratto per l'acquisto della casa coniugale (intestata a entrambi o, al limite, unicamente all'altro coniuge, secondo le determinazioni compiute dai coniugi all'atto del rogito), ha confermato l'irripetibilità di tali pagamenti, ma ha al contempo ipotizzato l'accollo a uno solo di essi dopo l'interruzione del matrimonio (Cass., n. 5385/2023).
pagina 13 di 14 A parte la diversità del caso di specie sotto plurimi profili (primo fra tutti, nella pronuncia citata non si fa cenno alla presenza di figli minori e al perdurante obbligo dei genitori verso lo stesso), va, infatti, osservato che in essa si legge testualmente che “in caso di interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, entrambi i coniugi possono decidere di continuare a pagare normalmente le rate del mutuo. Ma se uno dei due coniugi non vuole più pagare le rate del mutuo, così rinunciando al diritto di proprietà sulla casa, l'altro coniuge può accollarsi interamente il mutuo, versando le rate mancanti fino all'estinzione dello stesso (e, qualora scelga di mantenere lo stesso istituto del credito in cui ha acceso il mutuo, addivenendo con la banca mutuante alla modifica dell'intestazione del mutuo)”.
La concentrazione del mutuo in capo all'altro coniuge, dunque, è stata ipotizzata dalla Suprema Corte, su base volontaria, solo in correlazione con la rinuncia alla propria quota di proprietà, laddove la stessa sia possibile: la ripetibilità, in ogni caso da farsi valere dopo la separazione, pertanto, può andare di pari passo solo con la rinuncia al bene in vista del cui acquisto il prestito era stato contratto, quindi con l'oggettiva e sostanziale modifica del patto originariamente sottostante all'esborso, situazione che all'evidenza qui non ricorre.
3.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra le domande attoree devono essere integralmente rigettate.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. Le spese vengono liquidate, in base al valore della causa, come da tabelle allegate al DM n. 147/2022, in € 2.500 per la fase di studio, in € 1600 per la fase introduttiva e in € 3.000 per la fase conclusionale (considerato, da un canto, che la difesa della convenuta non ha dovuto tener conto dell'acquisizione di prove costituende, che abbiano modificato la consistenza delle risultanze documentali, e che, però, d'altro canto, neppure ha potuto limitarsi a ribadire e approfondire le difese già svolte, stante l'irrituale introduzione di deduzioni del tutto nuove in fase decisionale da parte dell'attore), così complessivamente in € 7.100 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 2290/2021:
1) rigetta tutte le domande di parte attrice;
2) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Parte_1 CP_1 liquidate in € 7.100 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
Novara, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
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