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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/12/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di primo grado iscritto al n. 3217/2025 V.G. avente ad oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio tra
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Alessandra Severi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Nicola Barbantini n. 930, Lucca
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 CONCLUSIONI: “1. AFFIDAMENTO Il figlio minore della coppia, Pt_2
verrà affidato a entrambi i genitori secondo le disposizioni
[...] sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
La sig.ra e il figlio sono da circa un anno residenti in [...] Pt_2
Spugna n.24, Colle Val D'Elsa, Siena. Per effetto di quanto sopra, i genitori si impegnano a evitare qualsiasi coinvolgimento del minore nella fine della loro relazione, ispirando le proprie scelte di vita nel suo preminente interesse e collaborando nel rapporto educativo dello stesso;
sarà, dunque, onere di entrambi i genitori tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative al figlio;
le decisioni più importanti inerenti alla educazione, formazione scolastica e salute dello stesso saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni che il figlio svilupperà nel corso negli anni.
2. COLLOCAMENTO Il figlio minore è collocato prevalentemente con Pt_2 la madre presso la quale manterrà anche la residenza anagrafica.
3. CALENDARIO I tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore sono regolati nel modo seguente tenendo anche conto della distanza tra le abitazioni dei genitori: a) nei mesi invernali: la minore trascorrerà con la madre i giorni dalla domenica sera al venerdì dall'uscita di scuola;
il padre terrà con sé il minore dal venerdì all'uscita della scuola, Parte_2 fino alla domenica sera. b) nei mesi estivi (giugno-agosto/settembre): il minore trascorrerà con la madre i giorni a partire dal lunedì pomeriggio
(flessibile) al giovedì pomeriggio;
il padre terrà con sé il figlio dal giovedì pomeriggio al lunedì pomeriggio (flessibile); c) stante la distanza tra le rispettive abitazioni, le parti concordano che il sig. Sighieri preleverà e riaccompagnerà il figlio nel paese di IN (collocato circa a metà strada tra i rispettivi comuni di residenza) dove ci sarà la sig.ra ad Pt_1 attenderlo.
4. FESTIVITA' E VACANZE Durante le vacanze estive Parte_2 trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore nel
2 periodo che sarà comunicato con preavviso di giorni 30 rispetto a quello di vacanza;
per i giorni di Natale, Pasqua e per le ulteriori principali festività verrà seguito il criterio dell'alternanza. Per l'anno in corso il figlio Pt_2 trascorrerà la Vigilia di Natale con la mamma e il Natale con il papà.
[...]
I compleanni del figlio saranno festeggiati con ciascun genitore ad anni alterni se non sia possibile organizzare un festeggiamento comune. In caso di malattia del bambino, laddove fosse prolungata, il genitore non convivente in quel periodo potrà recuperare e comunque quello convivente si impegna a consentire che l'altro possa recarsi a fare visita al figlio malato. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze del figlio minore.
5. MANTENIMENTO DELLA MINORE - Il Signor si impegna Controparte_1 ed obbliga a corrispondere alla Signora entro e non oltre il Parte_1 giorno 20 la somma mensile di Euro 300,00= (Euro trecento/00) a titolo di contributo perequativo al mantenimento per il figlio minore - Tale somma sarà rivalutata in base alla variazione degli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese di settembre di ogni anno. - I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo al figlio Pt_2 sarà percepito dalla sig.ra nella misura del 100%.
[...] Parte_1
I genitori corrisponderanno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative al figlio minori da intendersi quelle di cui al protocollo d'intesa: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
3 Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre-scuola; Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);Ripetizioni; Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero
(comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione,
SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla
4 data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le parti, in attesa dei provvedimenti del Tribunale di Lucca convengono di dare immediata esecuzione a tutti i patti di cui sopra”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. e 337 bis c.c. e Controparte_1 hanno adito l'intestato Tribunale al fine di regolamentare Parte_1 le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato il Pt_2
7.2.2013 dalla loro unione more uxorio, alle condizioni allegate al ricorso.
Nell'atto introduttivo hanno dedotto: - di aver iniziato una relazione sentimentale nel 2007 dalla quale è nato il figlio - con il decorso Pt_2 del tempo la loro unione si è deteriorata, tant'è che nel 2016 hanno interrotto la relazione;
- la madre si è trasferita presso altro immobile;
- il padre del minore è dipendente della “Manifatture Sigaro Toscano” sita in
Lucca e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.800,00 mentre la madre è un insegnate e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.500,00.
Per l'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note autorizzate insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, ritenuta la propria competenza in ragione di quanto previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c., letta la domanda, esaminata la documentazione allegata e preso atto delle deduzioni dei ricorrenti ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda stessa potendo le condizioni concordate fra le parti essere accolte, in quanto non contrarie a norme
5 imperative, né al superiore interesse del figlio minore risultando Pt_2 altresì idonee a garantire alla prole un rapporto sereno ed equilibrato con entrambi i genitori.
Si precisa che, data la natura del ricorso e delle condizioni pattuite, si ritiene superfluo l'ascolto della prole.
Nulla sulle spese, stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, visti gli artt. 473 bis e ss. c.p.c. e 337 bis c.c., definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- accoglie il ricorso alle condizioni concordate di cui al ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso oggi in Siena, 28/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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