TAR Venezia, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 216
TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Obbligo di provvedere sull'istanza ai sensi della normativa di settore

    Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, poiché l'azione avverso il silenzio-inadempimento presuppone la violazione di un obbligo di provvedere, tipizzato dalla legge o desumibile dall'ordinamento, e la sussistenza, in capo al ricorrente, di una posizione di interesse legittimo rispetto all'esercizio del potere. Nel caso di specie, l'art. 2 della l. n. 241/1990, l'art. 6, comma 4, l. n. 328/2000 e le norme di settore configurano un vero e proprio dovere dell'Amministrazione di accertare i requisiti e determinare la compartecipazione economica.

  • Accolto
    Inadempimento dell'obbligo di provvedere entro termini di legge

    Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, poiché l'azione avverso il silenzio-inadempimento presuppone la violazione di un obbligo di provvedere, tipizzato dalla legge o desumibile dall'ordinamento, e la sussistenza, in capo al ricorrente, di una posizione di interesse legittimo rispetto all'esercizio del potere. Nel caso di specie, l'art. 2 della l. n. 241/1990 impone la conclusione del procedimento con provvedimento espresso. Il Comune resistente è stato quindi ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 216
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 216
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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