Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00216/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02145/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2145 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata dall’amministratore di sostegno, -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
Isvo - Impresa Socio-Sanitaria Veneto Orientale s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 3 marzo 2025, volta alla definizione della compartecipazione economica al costo del servizio residenziale per l’annualità 2025 ai sensi dell’art. 6, comma 4, della l. n. 328/2000 e del d.P.C.M. n.159/2013;
nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla medesima istanza, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AN LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente agisce in giudizio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo al Tribunale di: A) dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- sull’istanza dalla stessa presentata il 3 marzo 2025 e volta alla definizione della compartecipazione comunale al costo del servizio residenziale per l’anno 2025 e B) accertare l’obbligo del Comune di provvedere sulla medesima istanza, con conseguente condanna ad adottare un provvedimento espresso.
2. In fatto, la ricorrente espone che:
- ella è persona con disabilità grave non autosufficiente, invalida civile al 100%, e dal 2 novembre 2021 è stabilmente inserita, per il tramite dei servizi sociosanitari competenti, presso la RSA «-OMISSIS-» in -OMISSIS- gestita dalla «-OMISSIS- s.r.l.» ;
- per l’annualità 2025 il costo della quota socio-alberghiera a suo carico ammonta ad euro 67,00 giornalieri, pari ad euro 24.455,00 annui, mentre le entrate della ricorrente sono costituite, in via principale, dalla pensione e dall’indennità di accompagnamento, per un ammontare complessivo annuo comunque inferiore alla retta posta a suo carico; il relativo ISEE per prestazioni sociosanitarie residenziali per il 2025 risulta pari ad euro 4.884,67;
- a fronte di tale situazione, ella con istanza del 3 marzo 2025 ha chiesto al Comune di-OMISSIS- di determinare la compartecipazione comunale e la correlativa quota a carico dell’assistita per l’annualità 2025, applicando i criteri ISEE di cui al d.P.C.M. n. 159/2013 e la normativa di settore;
3. Nonostante le due diffide inviate – una in data 13 giugno 2025 e l’altra in data 29 agosto 2025 – il Comune non ha provveduto sull’istanza del 3 marso 2025, ragion per cui la ricorrente ha agito in giudizio, deducendo a fondamento delle proprie domande che:
A) l’obbligo di accertare e determinare l’importo della compartecipazione da parte del Comune discende dall’applicazione della normativa di settore (in particolare, l. n. 328/2000 e l.r. Veneto n. 5/1996) che pone direttamente in capo ai Comuni l’obbligo di pagamento delle rette connesse alle prestazioni sociosanitarie di carattere residenziale rese da terzi in favore dei loro residenti, salva la possibilità di richiesta di compartecipazione dell’assistito, in base alla normativa ISEE, per la sola componente assistenziale, e salva la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative alla componente sanitaria;
B) il Comune di Torre di Mosto è tenuto a calcolare la propria compartecipazione in conformità alla legislazione statale, che impone l’applicazione del criterio ISEE, di cui al d.P.C.M. n.159/2013;
C) ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990 lo stesso Comune, essendo trascorsi ormai otto mesi dalla presentazione dell’istanza, è tenuto a provvedere, tanto più in ragione dell’urgenza qualificata del caso di specie, trattandosi di tutelare il diritto all’assistenza delle persone disabili.
4. Il Comune di Torre di Mosto, benché regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
Il Collegio osserva che l’azione avverso il silenzio - inadempimento presuppone la violazione di un obbligo di provvedere, tipizzato dalla legge o desumibile dall’ordinamento, e la sussistenza, in capo al ricorrente, di una posizione di interesse legittimo rispetto all’esercizio del potere.
Nel caso in esame – oltre a quanto stabilito in termini generali dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che impone la conclusione del procedimento con provvedimento espresso - vengono in rilievo quali fonti normative dell’obbligo di provvedere: A) l’art. 6, comma 4, l. n. 328/2000, che obbliga il Comune di residenza ad assumere gli oneri connessi all’eventuale integrazione economica per coloro che necessitano di ricovero stabile presso strutture residenziali, previa verifica dei relativi presupposti; B) le norme di settore (d.P.C.M. 14 febbraio 2001; d.P.C.M. n. 159/2013; d.lgs. n. 502/1992), che configurano un vero e proprio dovere dell’Amministrazione di accertare la sussistenza dei requisiti e di determinare la compartecipazione economica, nel rispetto dei LEA e dei criteri ISEE, trattandosi di prestazioni collegate a diritti di rango costituzionale (artt. 32, 38 Cost.).
Questo Tribunale ha già affermato (cfr. le sentenze n. 2380/2025 e n. 130/2025) che, a fronte di istanze rivolte a ottenere la determinazione della compartecipazione comunale alla retta residenziale, grava sull’Amministrazione l’obbligo di avviare il procedimento, compiere gli accertamenti del caso e concluderlo con un provvedimento espresso.
7. Per le ragioni suesposte il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, si deve ordinare al Comune resistente di adottare, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione, un provvedimento espresso sull’istanza di cui trattasi.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con pagamento a favore dello Stato, dovendosi confermare l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Inoltre, con riferimento all’istanza di liquidazione dei compensi presentata dell’avvocato Maria Luisa Tezza in data 14 gennaio 2026 per l’attività svolta a favore della parte ricorrente a titolo di patrocinio a spese dello Stato, il Collegio osserva che - tenuto conto della semplicità del contenzioso, della immediatezza della pronuncia, nonché delle decisioni assunte da questa Sezione in casi analoghi - l’istanza può essere accolta e, per l’effetto, al difensore del ricorrente può essere liquidato l’importo richiesto, pari ad € -OMISSIS-, già dimidiato, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di -OMISSIS- di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Comune resistente a rifondere le spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, con pagamento in favore dello Stato.
Ammette la ricorrente in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato e liquida in favore del difensore del ricorrente medesimo, per l’attività svolta nel presente giudizio, la somma di Euro -OMISSIS-per onorari, diritti e spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR PO, Presidente
AN De Col, Primo Referendario
AN LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LA | AR PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.