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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 262/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. IAMONTE GIOVANNI
appellante e
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. RUSSO EMANUELA appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: “B. nel merito, per i motivi tutti esposti, accogliere il presente appello e dichiarare erronea e viziata, in fatto ed in diritto, l'impugnata sentenza di primo grado n. 208/2020 R.G. Sent., resa dal Tribunale di Reggio Calabria, Seconda
Sezione Civile, il 13 febbraio 2020 e, per l'effetto, riformare la stessa per come richiesto, accogliendo i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo e le domande tutte già avanzate dal , in persona del Sindaco pro tempore, nei Parte_2 confronti dell'odierna EL e, quindi, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace e infondato il Decreto Ingiuntivo n. 55/2009 del 22.07.2009 reso dal Tribunale di Reggio
Calabria Sezione Distaccata di Melito Porto Salvo e le pretese economiche ad esso sottese, scopertamente insussistenti e in quanto emesso, peraltro, nei confronti di un soggetto che, per legge, non ha legittimazione passiva nella vicenda esaminata;
C. in via subordinata, in caso di denegato mancato accoglimento della domanda sub
“B”, dichiarare il difetto di giurisdizione della Giustizia ordinaria e la competenza funzionale esclusiva della Giustizia Amministrativa in merito all'accertamento dell'asserita inerzia della P.A. rispetto alla procedura di sanatoria delle opere realizzata dalla ditta opposta al di fuori del progetto originario e/o in merito all'accertamento dell'asserito errore di valutazione che avrebbero determinato il rigetto della domanda di approvazione in sanatoria della variante”;
D. per l'effetto e sempre nel merito, condannare sempre l'EL ES
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
a rimborsare all'appellante parte le somme eventualmente versate, comprensive di spese e della tassa di registrazione della sentenza e aumentate di interessi legali dal giorno dell'incasso all'effettivo rimborso;
C. condannare, in ogni caso, la convenuta-EL al pagamento in favore del
[...]
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, delle Parte_2
spese e delle competenze legali dovute per il primo grado di giudizio nel loro intero ammontare, oltre accessori di legge e del presente giudizio di appello, oltre ad IVA e
CPA nella misura legale sulla base imponibile;
D. condannare, sempre la convenuta-EL al pagamento in favore del
[...]
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, delle Parte_2
spese e delle competenze legali dovute per la fase inibitoria decisa con ordinanza del
16.09.2020, oltre ad IVA e CPA nella misura legale sulla base imponibile”.
per parte EL: “- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione alla quale si riporta integralmente;
- Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal
, confermando la sentenza n. 208/2020 emessa dal Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
pag. 2/8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria (sez. di Melito Porto
Salvo), notificato il 24.10.2009, il comune di proponeva opposizione Parte_2 al DI n. 55/2009 con il quale l'opponente veniva condannato al pagamento della somma di 5.540,02 per i lavori indicati nella fattura 10 del 31.1.2009. L'opponente eccepiva che i lavori non erano stati previsti nel contratto di appalto del 4 maggio 2004, né autorizzati o richiesti o approvati dalla committente, e contestava altresì la prova della esecuzione.
Si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed insistendo nella correttezza della richiesta.
Con sentenza n. 208/2020 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il impugnava la predetta sentenza, deducendo la erroneità della Parte_2
decisione di primo grado, lamentando con il primo motivo che la documentazione prodotta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non era sufficiente ai sensi dell'art. 624 c.p.c., e con il secondo complesso motivo che:
- i lavori non erano ricompresi nel contratto di appalto, non erano mai stati autorizzati preventivamente né successivamente approvati dall'ente locale;
- le prove testimoniali assunte nel corso della istruttoria e la relazione redatta dall'appaltatrice e condivisa dal direttore dei lavori non potevano sopperire alla carenza di preventiva autorizzazione ed alla mancata iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore;
- l'eventuale illegittimità del rigetto da parte della PA dei lavori aggiuntivi non poteva condurre alla prova del credito dell'appaltatore.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva Controparte_1 preliminarmente la tardività dell'appello, e nel merito concludeva per il suo rigetto.
La Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
pag. 3/8 La notifica dell'atto di appello è avvenuta presso il domicilio eletto del difensore dell'EL, ossia lo studio dell'avv. Curatole in Melito Porto Salvo, che aveva sede in via Nazionale 110, dato accertato dall'ufficiale giudiziario e contestabile solo mediante querela di falso. L'ufficiale giudiziario ha anche attestato di aver consegnato l'atto all'avv. Giovanni Palumbo, collega di studio ed incaricato alla ricezione degli atti per lo studio . La consegna a mani di un soggetto incaricato alla ricezione degli CP_2 atti o addetto all'ufficio deve ritenersi valida, in quanto detto soggetto si assume la responsabilità di trasmettere l'atto al destinatario.
La presunzione iuris tantum di addetto alla ricezione degli atti può essere vinta dal destinatario, che può dimostrare l'assenza di rapporti tra il consegnatario ed il titolare dello studio professionale presso il quale si era domiciliata. Questa prova non è stata fornita dalla EL, che anzi ha ribadito che il ricevente era uno dei colleghi dello studio presso il quale si era domiciliata, per cui la notifica perfezionatasi in data
22.5.2020 è da ritenersi valida e tempestiva.
2.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato. Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n.
2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533). Compito del giudice dell'opposizione non è, quindi, quello di stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso in fase monitoria, bensì quello di stabilire se sussistano, nel giudizio a cognizione piena, i presupposti per l'accoglimento della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, introduce un procedimento ordinario pag. 4/8 a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio. Appare quindi irrilevante stabilire se la documentazione prodotta dalla fosse sufficiente o meno alla emissione del decreto ingiuntivo Controparte_1
impugnato.
2.2. Il secondo motivo di impugnazione è invece fondato.
La richiesta di condanna contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo è fondata sul contratto di appalto stipulato con il comune di all'esito di una gara, Parte_2
che veniva aggiudicata alla I lavori oggetto di fattura, tuttavia, non sono Controparte_1 ricompresi nell'appalto, e tanto si desume sia dalla circostanza che l'appalto era stato stipulato a corpo e non a misura, per cui non vi sarebbe stata alcuna richiesta di somma aggiuntiva se detti lavori fossero già stati ritenuti compresi nella descrizione di quella appaltati, sia dalle stesse affermazioni della che ha richiamato la Controparte_1 relazione della DL nella parte in cui attesta che “si è proceduto alla richiesta all'Ente della perizia di variante e suppletiva per l'utilizzo del ribasso d'asta per il recupero delle maggiori spese derivanti da opere non previste in progetto e per le quali l'ES se n'è fatta carico al fine di evitare problemi di natura igienico-sanitaria”.
Trattandosi di opera non previste originariamente nel contratto, la legge 554 del 1999, applicabile all'appalto in questione, prevede che l'appaltatore possa vedersi riconosciuto il compenso per dette opere ulteriori se ricorrono i presupposti dell'art. 134
(autorizzazione preventiva) ovvero dell'art. 198 (per le eccedenze su quanto è stato autorizzato ed approvato). Esclusa la autorizzazione preventiva delle opere, per pacifica ammissione delle parti e mancanza di prova della autorizzazione, il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare l'applicabilità dell'art. 198 della legge citata, che dispone: “Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante”.
pag. 5/8 Nel caso in esame, non è stato dimostrato che il direttore dei lavori abbia sospeso il collaudo, richiesto i provvedimenti opportuni e che il responsabile del procedimento abbia trasmesso il tutto alla stazione appaltante, unico soggetto che poteva sanare la carenza di autorizzazione.
Del tutto irrilevanti appaiono a tal fine le prove testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria di primo grado, visto che lo svolgimento della procedura indicata dall'art. 198 della legge 554/199 deve essere provata per iscritto e dar luogo ad un espresso provvedimento della stazione appaltante, non potendo altrimenti ritenersi sussistente l'obbligo di pagamento della PA.
L'unico atto del responsabile del procedimento documentato è invece il rigetto della richiesta di pagamento, reputato illegittimo dal giudice di primo grado. La valutazione negativa del comportamento tenuto dalla PA non poteva, tuttavia, tradursi nella sostituzione della volontà della stazione appaltante sul riconoscimento della necessità ed autorizzabilità dei lavori aggiuntivi.
La mancanza di approvazione, preventiva o successiva, di lavori necessari ed indispensabili per la corretta esecuzione dell'appalto avrebbe dovuto portare alla sospensione dei lavori con iscrizione di riserva, e non poteva essere superata dalla valutazione positiva offerta dal Direttore dei Lavori, in quanto privo del potere di conferire una estensione dell'oggetto dell'appalto stipulato e di impegnate l'ente pubblico ad una spesa.
La giurisprudenza di senso contrario citata dall'appellato e dal giudice di primo grado si riferisce alla diversa ipotesi di azione per indebito arricchimento, in cui l'accertata carenza di azione contrattuale lascia il campo alla richiesta di indennizzo. Si tratta tuttavia di una azione mai esercitata dalla e per questo la motivazione Controparte_1
della sentenza impugnata non appare coerente con la domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, mai modificata in sede di comparsa di risposta o di memorie ex art. 183 comma V c.p.c.
La relazione del Direttore dei Lavori, indipendentemente dalla sua effettiva trasmissione al responsabile del procedimento, non può sopperire alla carenza di specifica autorizzazione o sanatoria, né può provocare un impegno di spesa da parte dell'ente pubblico superiore a quello indicato nel contratto di appalto. La mera contabilizzazione pag. 6/8 dei lavori da parte del DL non vincola la stazione appaltante, se non ricorrono gli ulteriori presupposti previsti dalla legge (nel caso in esame dagli artt. 134 o 198della legge n. 554/1999), per cui il rigetto della richiesta di autorizzazione da parte del responsabile del procedimento non poteva essere oggetto di valutazione e disapplicazione da parte del giudice di prime cure, per giungere alla affermazione della autorizzabilità dei lavori.
In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del DI opposto.
2.3. La riforma della sentenza impugnata e la revoca del DI opposto impongono l'accoglimento della domanda di restituzione della restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe per le cause fino a € 26.000,00 previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, applicando i valori minimi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale e quelli medi per la fase istruttoria, tenuto conto dell'effettivo valore del giudizio (vicino al limite minimo dello scaglione), della semplicità in diritto della controversia, della complessità dell'istruttoria e della fase relativa all'inibitoria (che viene ricompresa nella fase di trattazione). In base a questi criteri appare congruo liquidare i compensi nei seguenti termini: € 3.380,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale); € 3.827,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, €
1.843,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
208/2020, così provvede:
pag. 7/8 1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta dal e revoca il DI n. 55/2009 emesso dal Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria (sez. di Melito Porto Salvo);
2. condanna l'EL alla restituzione in favore del di Parte_1
quanto ricevuto in esecuzione della sentenza n. 208/2020 del Tribunale di Reggio
Calabria, oltre interessi dalla riscossione al soddisfo;
3. condanna la parte EL al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 503,44 per spese ed € 7.207,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 08/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 262/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. IAMONTE GIOVANNI
appellante e
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. RUSSO EMANUELA appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: “B. nel merito, per i motivi tutti esposti, accogliere il presente appello e dichiarare erronea e viziata, in fatto ed in diritto, l'impugnata sentenza di primo grado n. 208/2020 R.G. Sent., resa dal Tribunale di Reggio Calabria, Seconda
Sezione Civile, il 13 febbraio 2020 e, per l'effetto, riformare la stessa per come richiesto, accogliendo i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo e le domande tutte già avanzate dal , in persona del Sindaco pro tempore, nei Parte_2 confronti dell'odierna EL e, quindi, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace e infondato il Decreto Ingiuntivo n. 55/2009 del 22.07.2009 reso dal Tribunale di Reggio
Calabria Sezione Distaccata di Melito Porto Salvo e le pretese economiche ad esso sottese, scopertamente insussistenti e in quanto emesso, peraltro, nei confronti di un soggetto che, per legge, non ha legittimazione passiva nella vicenda esaminata;
C. in via subordinata, in caso di denegato mancato accoglimento della domanda sub
“B”, dichiarare il difetto di giurisdizione della Giustizia ordinaria e la competenza funzionale esclusiva della Giustizia Amministrativa in merito all'accertamento dell'asserita inerzia della P.A. rispetto alla procedura di sanatoria delle opere realizzata dalla ditta opposta al di fuori del progetto originario e/o in merito all'accertamento dell'asserito errore di valutazione che avrebbero determinato il rigetto della domanda di approvazione in sanatoria della variante”;
D. per l'effetto e sempre nel merito, condannare sempre l'EL ES
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
a rimborsare all'appellante parte le somme eventualmente versate, comprensive di spese e della tassa di registrazione della sentenza e aumentate di interessi legali dal giorno dell'incasso all'effettivo rimborso;
C. condannare, in ogni caso, la convenuta-EL al pagamento in favore del
[...]
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, delle Parte_2
spese e delle competenze legali dovute per il primo grado di giudizio nel loro intero ammontare, oltre accessori di legge e del presente giudizio di appello, oltre ad IVA e
CPA nella misura legale sulla base imponibile;
D. condannare, sempre la convenuta-EL al pagamento in favore del
[...]
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, delle Parte_2
spese e delle competenze legali dovute per la fase inibitoria decisa con ordinanza del
16.09.2020, oltre ad IVA e CPA nella misura legale sulla base imponibile”.
per parte EL: “- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione alla quale si riporta integralmente;
- Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal
, confermando la sentenza n. 208/2020 emessa dal Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
pag. 2/8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria (sez. di Melito Porto
Salvo), notificato il 24.10.2009, il comune di proponeva opposizione Parte_2 al DI n. 55/2009 con il quale l'opponente veniva condannato al pagamento della somma di 5.540,02 per i lavori indicati nella fattura 10 del 31.1.2009. L'opponente eccepiva che i lavori non erano stati previsti nel contratto di appalto del 4 maggio 2004, né autorizzati o richiesti o approvati dalla committente, e contestava altresì la prova della esecuzione.
Si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed insistendo nella correttezza della richiesta.
Con sentenza n. 208/2020 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il impugnava la predetta sentenza, deducendo la erroneità della Parte_2
decisione di primo grado, lamentando con il primo motivo che la documentazione prodotta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo non era sufficiente ai sensi dell'art. 624 c.p.c., e con il secondo complesso motivo che:
- i lavori non erano ricompresi nel contratto di appalto, non erano mai stati autorizzati preventivamente né successivamente approvati dall'ente locale;
- le prove testimoniali assunte nel corso della istruttoria e la relazione redatta dall'appaltatrice e condivisa dal direttore dei lavori non potevano sopperire alla carenza di preventiva autorizzazione ed alla mancata iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore;
- l'eventuale illegittimità del rigetto da parte della PA dei lavori aggiuntivi non poteva condurre alla prova del credito dell'appaltatore.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva Controparte_1 preliminarmente la tardività dell'appello, e nel merito concludeva per il suo rigetto.
La Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
pag. 3/8 La notifica dell'atto di appello è avvenuta presso il domicilio eletto del difensore dell'EL, ossia lo studio dell'avv. Curatole in Melito Porto Salvo, che aveva sede in via Nazionale 110, dato accertato dall'ufficiale giudiziario e contestabile solo mediante querela di falso. L'ufficiale giudiziario ha anche attestato di aver consegnato l'atto all'avv. Giovanni Palumbo, collega di studio ed incaricato alla ricezione degli atti per lo studio . La consegna a mani di un soggetto incaricato alla ricezione degli CP_2 atti o addetto all'ufficio deve ritenersi valida, in quanto detto soggetto si assume la responsabilità di trasmettere l'atto al destinatario.
La presunzione iuris tantum di addetto alla ricezione degli atti può essere vinta dal destinatario, che può dimostrare l'assenza di rapporti tra il consegnatario ed il titolare dello studio professionale presso il quale si era domiciliata. Questa prova non è stata fornita dalla EL, che anzi ha ribadito che il ricevente era uno dei colleghi dello studio presso il quale si era domiciliata, per cui la notifica perfezionatasi in data
22.5.2020 è da ritenersi valida e tempestiva.
2.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato. Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n.
2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533). Compito del giudice dell'opposizione non è, quindi, quello di stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso in fase monitoria, bensì quello di stabilire se sussistano, nel giudizio a cognizione piena, i presupposti per l'accoglimento della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, introduce un procedimento ordinario pag. 4/8 a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio. Appare quindi irrilevante stabilire se la documentazione prodotta dalla fosse sufficiente o meno alla emissione del decreto ingiuntivo Controparte_1
impugnato.
2.2. Il secondo motivo di impugnazione è invece fondato.
La richiesta di condanna contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo è fondata sul contratto di appalto stipulato con il comune di all'esito di una gara, Parte_2
che veniva aggiudicata alla I lavori oggetto di fattura, tuttavia, non sono Controparte_1 ricompresi nell'appalto, e tanto si desume sia dalla circostanza che l'appalto era stato stipulato a corpo e non a misura, per cui non vi sarebbe stata alcuna richiesta di somma aggiuntiva se detti lavori fossero già stati ritenuti compresi nella descrizione di quella appaltati, sia dalle stesse affermazioni della che ha richiamato la Controparte_1 relazione della DL nella parte in cui attesta che “si è proceduto alla richiesta all'Ente della perizia di variante e suppletiva per l'utilizzo del ribasso d'asta per il recupero delle maggiori spese derivanti da opere non previste in progetto e per le quali l'ES se n'è fatta carico al fine di evitare problemi di natura igienico-sanitaria”.
Trattandosi di opera non previste originariamente nel contratto, la legge 554 del 1999, applicabile all'appalto in questione, prevede che l'appaltatore possa vedersi riconosciuto il compenso per dette opere ulteriori se ricorrono i presupposti dell'art. 134
(autorizzazione preventiva) ovvero dell'art. 198 (per le eccedenze su quanto è stato autorizzato ed approvato). Esclusa la autorizzazione preventiva delle opere, per pacifica ammissione delle parti e mancanza di prova della autorizzazione, il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare l'applicabilità dell'art. 198 della legge citata, che dispone: “Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante”.
pag. 5/8 Nel caso in esame, non è stato dimostrato che il direttore dei lavori abbia sospeso il collaudo, richiesto i provvedimenti opportuni e che il responsabile del procedimento abbia trasmesso il tutto alla stazione appaltante, unico soggetto che poteva sanare la carenza di autorizzazione.
Del tutto irrilevanti appaiono a tal fine le prove testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria di primo grado, visto che lo svolgimento della procedura indicata dall'art. 198 della legge 554/199 deve essere provata per iscritto e dar luogo ad un espresso provvedimento della stazione appaltante, non potendo altrimenti ritenersi sussistente l'obbligo di pagamento della PA.
L'unico atto del responsabile del procedimento documentato è invece il rigetto della richiesta di pagamento, reputato illegittimo dal giudice di primo grado. La valutazione negativa del comportamento tenuto dalla PA non poteva, tuttavia, tradursi nella sostituzione della volontà della stazione appaltante sul riconoscimento della necessità ed autorizzabilità dei lavori aggiuntivi.
La mancanza di approvazione, preventiva o successiva, di lavori necessari ed indispensabili per la corretta esecuzione dell'appalto avrebbe dovuto portare alla sospensione dei lavori con iscrizione di riserva, e non poteva essere superata dalla valutazione positiva offerta dal Direttore dei Lavori, in quanto privo del potere di conferire una estensione dell'oggetto dell'appalto stipulato e di impegnate l'ente pubblico ad una spesa.
La giurisprudenza di senso contrario citata dall'appellato e dal giudice di primo grado si riferisce alla diversa ipotesi di azione per indebito arricchimento, in cui l'accertata carenza di azione contrattuale lascia il campo alla richiesta di indennizzo. Si tratta tuttavia di una azione mai esercitata dalla e per questo la motivazione Controparte_1
della sentenza impugnata non appare coerente con la domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, mai modificata in sede di comparsa di risposta o di memorie ex art. 183 comma V c.p.c.
La relazione del Direttore dei Lavori, indipendentemente dalla sua effettiva trasmissione al responsabile del procedimento, non può sopperire alla carenza di specifica autorizzazione o sanatoria, né può provocare un impegno di spesa da parte dell'ente pubblico superiore a quello indicato nel contratto di appalto. La mera contabilizzazione pag. 6/8 dei lavori da parte del DL non vincola la stazione appaltante, se non ricorrono gli ulteriori presupposti previsti dalla legge (nel caso in esame dagli artt. 134 o 198della legge n. 554/1999), per cui il rigetto della richiesta di autorizzazione da parte del responsabile del procedimento non poteva essere oggetto di valutazione e disapplicazione da parte del giudice di prime cure, per giungere alla affermazione della autorizzabilità dei lavori.
In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del DI opposto.
2.3. La riforma della sentenza impugnata e la revoca del DI opposto impongono l'accoglimento della domanda di restituzione della restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe per le cause fino a € 26.000,00 previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, applicando i valori minimi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale e quelli medi per la fase istruttoria, tenuto conto dell'effettivo valore del giudizio (vicino al limite minimo dello scaglione), della semplicità in diritto della controversia, della complessità dell'istruttoria e della fase relativa all'inibitoria (che viene ricompresa nella fase di trattazione). In base a questi criteri appare congruo liquidare i compensi nei seguenti termini: € 3.380,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale); € 3.827,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, €
1.843,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
208/2020, così provvede:
pag. 7/8 1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta dal e revoca il DI n. 55/2009 emesso dal Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria (sez. di Melito Porto Salvo);
2. condanna l'EL alla restituzione in favore del di Parte_1
quanto ricevuto in esecuzione della sentenza n. 208/2020 del Tribunale di Reggio
Calabria, oltre interessi dalla riscossione al soddisfo;
3. condanna la parte EL al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 503,44 per spese ed € 7.207,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 08/04/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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