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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2024, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2014/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2014/2023 promossa dal sig.:
, nato a [...] - Caltanisetta in data 3.1.1976, codice fiscale Parte_1
, residente in [...]3, elettivamente domiciliato C.F._1
in Genova, Via Galata 36/4, presso e nello studio dell'avv. Riccardo Marmorato, che lo rappresenta e difende per procura alle liti depositata telematicamente
-ricorrente-
CONTRO
(c.f. ), con sede legale in Trieste, in persona del Responsabile Controparte_1 P.IVA_1
, Avv. Marco Catello, rappresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Orione e con Controparte_2
domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Piazza Corvetto 2/5, come da mandato depositato telematicamente
-convenuta-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
(originario ricorso) “Si conclude: piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis, previa fissazione udienza di discussione della causa:
1 a) accertare e dichiarare che tra il sig. e la società nel Parte_1 Controparte_3 periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, senza soluzione di continuità, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adito, è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
b) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze della società nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, ha Controparte_3
svolto, in via prevalente, mansioni proprie del V livello (in seguito livello C3) del CCNL
Metalmeccanica Aziende Industriali, ovvero di quell'altro livello maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto;
c) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze della società nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, ha Controparte_3 svolto l'orario di lavoro meglio indicato nella superiore narrativa in fatto, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto;
d) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze della società nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, non Controparte_3
ha percepito tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, assegni familiari, bonus D.L. 66/2014, bonus D.L. 3/20, lavoro straordinario e/o supplementare, festività, indennità di trasferta Italia, indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostituiva del mancato preavviso e trattamento di fine rapporto;
e) accertare e dichiarare che tra le società e/o Controparte_1 Controparte_4
nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 31.3.2023, ovvero in quell'altro periodo
[...]
maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, è intercorso un contratto di appalto;
f) accertare e dichiarare che tra le società e/o Controparte_4
e/o e/o nel periodo compreso tra Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3 il 1.3.2018 / 31.3.2023, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, è intercorso un contratto di appalto (e/o subappalto);
g) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del contratto di appalto intercorso tra le società e/o Controparte_4 CP_5 CP_5
e/o e/o nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 31.3.2023,
[...] Controparte_6 Controparte_3 ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto;
2 h) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze della società nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, ovvero Controparte_3 in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, ha svolto la propria attività lavorativa unicamente presso gli stabilimenti della società committente Controparte_1
(in modo particolare presso lo stabilimento di Genova – Sestri Ponente) nell'ambito del contratto di appalto intercorso tra (appunto) la committente e il Controparte_1 [...]
Controparte_4
i) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1 dipendenze della società nel periodo 1.3.2018 / 8.2.2023, ovvero in quell'altro Controparte_3
periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, ha svolto la propria attività lavorativa unicamente presso gli stabilimenti della società committente (in modo Controparte_1
particolare presso lo stabilimento di Genova – Sestri Ponente) nell'ambito del contratto di appalto
(e/o subappalto) intercorso tra il e le società Controparte_4
e/o e/o Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
l) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle
[...] Parte_1 dipendenze della società nel periodo 1.3.2018 / 8.2.2023 (ovvero in quell'altro Controparte_3
periodo maggiore o minore meglio visto in corso di causa) è stato comandato e ha svolto la propria attività lavorativa unicamente sul predetto appalto intercorso tra le e/o Controparte_1
e/o e/o Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e/o Controparte_3
m) accertare e dichiarare che le società e/o Controparte_4 [...]
e/o e/o costituiscono un unico centro di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
imputazione datoriale e per l'effetto in via principale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. e/o dell'art. 29 II comma D. Lgs.
276/2003 e/o dell'art. 38 D. Lgs. 81/2015, condannare le società Controparte_4
e/o e/o e/o e/o
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido, pro quota Controparte_1
o come meglio visto, al pagamento nei confronti del sig. dell'importo Parte_1
complessivo di € 52.178,48, al lordo delle ritenute di legge, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto, dovuta a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità
3 aggiuntive, scatti di anzianità, assegni familiari, bonus D.L. 66/2014, bonus D.L. 3/20, lavoro straordinario e/o supplementare, festività, indennità di trasferta Italia, indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostituiva del mancato preavviso e trattamento di fine rapporto, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con la vittoria delle spese, diritti, onorari del giudizio e rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 55 del 10.3.2014, il tutto oltre CPA ed IVA”;
(ricorso in riassunzione) “Si conclude: piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa fissazione udienza di discussione della causa:
a) accertare e dichiarare che tra il sig. e la società nel Parte_1 Controparte_3
periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, senza soluzione di continuità, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adito, è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
b) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze della società nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, ha Controparte_3
svolto, in via prevalente, mansioni proprie del V livello (in seguito livello C3) del CCNL
Metalmeccanica Aziende Industriali, ovvero di quell'altro livello maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto;
c) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze della società nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, ha Controparte_3 svolto l'orario di lavoro meglio indicato nella superiore narrativa in fatto, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto;
d) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze della società nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, non Controparte_3
ha percepito tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, assegni familiari, bonus D.L. 66/2014, bonus D.L. 3/20, lavoro straordinario e/o supplementare, festività, indennità di trasferta Italia, indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostituiva del mancato preavviso e trattamento di fine rapporto;
4 e) accertare e dichiarare che tra le società e/o Controparte_1 Controparte_4
nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 31.3.2023, ovvero in quell'altro periodo
[...]
maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, è intercorso un contratto di appalto;
f) accertare e dichiarare che tra le società e/o Controparte_4
e/o e/o nel periodo compreso tra Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
il 1.3.2018 / 31.3.2023, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, è intercorso un contratto di appalto (e/o subappalto);
g) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del contratto di appalto intercorso tra le società e/o Controparte_4 CP_5 CP_5
e/o e/o nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 31.3.2023,
[...] Controparte_6 Controparte_3 ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto;
h) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze della società nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, ovvero Controparte_3 in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, ha svolto la propria attività lavorativa unicamente presso gli stabilimenti della società committente Controparte_1
(in modo particolare presso lo stabilimento di Genova – Sestri Ponente) nell'ambito del contratto di appalto intercorso tra (appunto) la committente e il Controparte_1 CP_4 [...]
Controparte_4
i) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1 dipendenze della società nel periodo 1.3.2018 / 8.2.2023, ovvero in quell'altro Controparte_3
periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, ha svolto la propria attività lavorativa unicamente presso gli stabilimenti della società committente (in modo Controparte_1
particolare presso lo stabilimento di Genova – Sestri Ponente) nell'ambito del contratto di appalto
(e/o subappalto) intercorso tra il e le società Controparte_4
e/o e/o Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
l) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle
[...] Parte_1
dipendenze della società nel periodo 1.3.2018 / 8.2.2023 (ovvero in quell'altro Controparte_3
periodo maggiore o minore meglio visto in corso di causa) è stato comandato e ha svolto la propria attività lavorativa unicamente sul predetto appalto intercorso tra le e/o Controparte_1
e/o e/o Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e/o Controparte_3
5 m) accertare e dichiarare che le società e/o Controparte_4 [...]
e/o e/o costituiscono un unico centro di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
imputazione datoriale e per l'effetto in via principale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. e/o dell'art. 29 II comma D. Lgs.
276/2003 e/o dell'art. 38 D. Lgs. 81/2015, condannare la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del sig. Parte_1 dell'importo complessivo di € 52.178,48, al lordo delle ritenute di legge, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto, dovuta a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, assegni familiari, bonus
D.L. 66/2014, bonus D.L. 3/20, lavoro straordinario e/o supplementare, festività, indennità di trasferta Italia, indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostituiva del mancato preavviso e trattamento di fine rapporto, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con la vittoria delle spese, diritti, onorari del giudizio e rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 55 del 10.3.2014, il tutto oltre CPA ed IVA”;
-nell'udienza del 12.10.2023, il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del procedimento limitatamente alle domande proposte dal ricorrente nei confronti di Controparte_3 CP_6
e tutte in liquidazione giudiziale;
quindi, il
[...] Controparte_8
difensore di parte ricorrente ha precisato che, per effetto dell'apertura, nei confronti dei predetti enti, della liquidazione giudiziale, “è venuto meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia in merito all'esistenza di un centro unico di imputazione del suo rapporto di lavoro;
centro unico costituito da C.M.N. Controparte_3 CP_6 CP_4 Controparte_8 ed ”; Controparte_5
-nell'udienza odierna, il difensore di parte ricorrente ha rinunciato agli atti nei confronti di società nei riguardi della quale, peraltro, parte attrice neppure ha Controparte_5
avanzato domande (di condanna) nel ricorso in riassunzione (v. anche infra);
FINCANTIERI:
6 “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis, respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di essa ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, per l'assoluta CP_1
carenza probatoria, nell'an e nel quantum, del diritto di percepire le somme come richieste dal ricorrente in via solidale a ed altresì per carenza di legittimazione passiva di CP_1
con riferimento agli asseriti crediti per emolumenti privi di natura strettamente CP_1
retributiva.
Con reiezione delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente.
Vinti gli onorari e le spese di giudizio anche nei confronti delle terze chiamate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 29.5.2023, il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro e (sub)appaltatrice (nel seguito, Controparte_3
Co per brevità, anche solo ), le altre (sub)appaltatrici nel Controparte_5
Co Contr seguito, per brevità, anche solo ”) e (anche solo ), nonché Controparte_6
l'appaltatrice (anche solo o il Controparte_4 CP_4
”) - tutte anche in quanto costituenti un unico centro d'imputazione datoriale - e la CP_4 committente (nel seguito anche solo ), per sentire Controparte_1 CP_1
Co condannare , nonché le altre appaltatrici/subappaltatrici e (ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003) anche in solido tra loro, al pagamento - in relazione al rapporto di lavoro intercorso CP_1
Co tra egli e (almeno formalmente) , dall'1.3.2018 all'8.2.2023, nel corso del quale ha svolto attività lavorativa esclusivamente nell'ambito degli appalti conferiti da alle altre CP_1
convenute - della somma complessiva di € 52.178,48, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di
“retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, assegni familiari, bonus
D.L. 66/2014, bonus D.L. 3/20, lavoro straordinario e/o supplementare, festività, indennità di trasferta Italia, indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostituiva del mancato preavviso e trattamento di fine rapporto”.
i è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo respingersi le domande di CP_1
controparte ex art. 29 d.lgs. 276/2003, per l'assoluta carenza probatoria, nell'an e nel quantum, della pretesa del ricorrente di percepire la predetta somma da essa convenuta ed altresì per la carenza di legittimazione passiva “con riferimento a crediti per emolumenti privi di natura strettamente retributiva”.
7 Nell'udienza del 12.10.2023, a seguito della comunicazione dell'apertura della liquidazione Co Contr giudiziale nei confronti di , e il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del CP_4
procedimento limitatamente alle domande proposte dal ricorrente nei confronti di detti enti. Quindi, il difensore di parte attrice ha dichiarato che, per effetto dell'apertura, nei confronti degli enti menzionati, della liquidazione giudiziale, “è venuto meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia in merito all'esistenza di un centro unico di imputazione del suo rapporto di lavoro;
centro unico costituito da C.M.N. CP_3 CP_3 CP_6 Controparte_8 ed ”; onde la relativa domanda è stata rinunciata.
[...] CP_5 CP_5
Co
, benché raggiunta da regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, cosicché nella medesima udienza ne è stata dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente aveva depositato, tuzioristicamente, il 9.10.2023, ricorso in riassunzione, recante richiesta di condanna, per i titoli e la somma indicati, nei confronti della sola CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di tre testi ( Tes_1
. _2 Tes_3
Nell'udienza odierna, svoltasi dopo il deposito di conteggi alternativi sollecitati dal
Co Tribunale, parte ricorrente ha rinunciato agli atti nei confronti di , onde il Tribunale, con provvedimento a verbale, ha dichiarato estinto il procedimento limitatamente alle domande tra il
Co Co ricorrente ed (nulla sulle spese stante la contumacia di ). Ha disposto, quindi, la prosecuzione del giudizio in relazione alle domande tra il ricorrente e CP_1
La causa è stata poi discussa oralmente dai difensori del lavoratore e di CP_1
che hanno infine richiamato le conclusioni in atti.
2. Il ricorso, pendente ormai tra il ricorrente e è fondato, per le ragioni e CP_1
nei limiti di cui infra.
Alla luce delle produzioni documentali e delle risultanze della prova orale, deve ritenersi provato che: Co
-il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di , tra l'1.3.2018 e l'8.2.2023, con mansioni di saldatore II livello e poi (dall'1.4.2018), di operaio di V livello (C3)
CCNL Metalmeccanici Industria (di cui ai docc. 6 A e 6 B ric.), in forza di contratto di lavoro a
8 tempo determinato, avente decorrenza 1.3.2018 e scadenza 31.3.2018, prorogato fino al 31.7.2018, trasformato a tempo indeterminato con decorrenza 1.1.2019 (v. docc. ric. 5, contratto di lavoro, proroga e trasformazione;
7, 8, 9, 10, 11 A, 11 B, 12, buste paga relative al periodo in questione;
15, modulo dimissioni, con decorrenza 8.2.2023 per dispensa dal preavviso;
16 dispensa dal
Co preavviso da parte di;
18, CU 2022; nonché dichiarazioni testi e Tes_1 _2
; Tes_3
-durante il precisato periodo di lavoro, il ricorrente ha reso, nei giorni compresi tra il lunedì
e il venerdì, tenuto conto della pausa pranzo e delle cc.dd. pause caffè, mezz'ora quotidiana di lavoro straordinario (eccedente le 8 ore giornaliere), fatta eccezione per 2 giorni al mese;
ha reso, inoltre, 5 ore di lavoro straordinario (orario 7 – 12) nei giorni di sabato, escluso un sabato ogni 2 mesi;
è stato, però, in Cassa integrazione dal 10.3.2020 fino al mese di maggio 2020 (v. cedolino, che riporta 56 ore di “prestazione pagam. diretto”) e non ha lavorato nei giorni di sabato dalla ripresa del lavoro, fino al 31.8.2020 (v. in particolare dichiarazioni testi Tes_1 _2
; Tes_3
-il ricorrente ha sempre operato, nel periodo oggetto di causa, nell'ambito di appalti relativi
Co a costruzioni navali, con committente e (sub)appaltatrice (consorziata CP_1 dell'appaltatrice - v. anche visure CCIA, docc. 1 e 4 ric.), in particolare presso lo CP_4
stabilimento i Genova – Sestri Ponente, come da concordi dichiarazioni dei testi CP_1
(v. inoltre tesserino FINCANTIERI del ricorrente, doc. 13 ric.; centro di costo “Cantiere Genova” di cui ai menzionati cedolini).
Del resto, la stessa con correttezza, ha dedotto, in memoria di costituzione, CP_1
di avere conferito a numerosi ordini riferiti a costruzioni navali, che coprono in buona CP_4 sostanza l'intero periodo in questione (v. docc. 1-7 , nell'ambito dei quali il CP_1
Contr Co
ha chiesto di potersi avvalere di subappaltatrici, e così di ma anche di (docc. CP_4
16 e 17 e di CP_1 CP_12
[. lavoratore ricorrente ha dedotto di avere percepito, nel corso del rapporto di lavoro, le sole somme di cui ai cedolini stipendiali in atti, inferiori a quelle cui aveva diritto in base alle ore di lavoro effettive (v. lavoro straordinario e/o festivo), di non avere percepito, peraltro, le competenze indicate nei cedolini relativi alle mensilità di dicembre 2022, gennaio 2023 e febbraio
2023 (fino alle dimissioni, decorrenti dall'8.2.2023) e i ratei delle mensilità aggiuntive relative agli anni 2022 e 2023, e che, alla cessazione del rapporto di lavoro, non gli sono stati pagati l'indennità
9 sostitutiva delle ferie e dei permessi non fruiti, l'indennità sostituiva del mancato preavviso e Co neppure il trattamento di fine rapporto, atteso che con la voce “anticipo TFR” era solita retribuire, in parte, il lavoro straordinario (v. doc. 18 ric., CU 2022 dai cui risulta il TFR maturato dal ricorrente, accantonato in azienda).
Spettava alla convenuta l'onere di fornire dimostrazione della sussistenza di eventuali fatti estintivi o modificativi dei diritti di credito vantati dal lavoratore e, quindi, dell'eventuale pagamento. Detta prova non è stata tuttavia offerta.
2.1. Il Tribunale, peraltro, ha invitato parte ricorrente a predisporre un conteggio alternativo, che tenesse conto delle illustrate emergenze probatorie.
Il conteggio è stato depositato il 2.7.2024 e non è stato contestato da quanto CP_1
a correttezza matematica e contabile (dunque, neppure sotto l'aspetto della coerenza dei calcoli con gli elementi fattuali indicati dal Tribunale, in particolare relativi agli orari di lavoro effettivamente osservati dal ricorrente, e della corretta detrazione dai compensi rivendicati per lavoro straordinario, anche delle somme formalmente imputate, nei cedolini, ad anticipazioni TFR).
Al predetto conteggio, non contestato e limitato dal ricorrente alle retribuzioni non corrisposte, al lavoro straordinario non retribuito e al TFR omesso, il Tribunale deve attenersi.
2.2. In effetti in quanto committente nell'ambito degli appalti su cui il CP_1
ricorrente ha operato, è tenuta al pagamento delle (sole) voci di natura esclusivamente retributiva.
Prevede l'art. 29 co. 2 d.lgs. n. 276/2003, nel testo applicabile ratione temporis:
“2. [Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti,] in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad
10 assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
La solidarietà prevista dall'art. 29 cit. costituisce, pertanto, istituto eccezionale, di natura temporanea e circoscritta, essendo volto ad assicurare al dipendente dell'appaltatore o subappaltatore una garanzia rafforzata per il periodo in cui egli ha prestato la propria attività lavorativa in esecuzione del contratto di appalto, trovando tale garanzia giustificazione nel beneficio che il committente trae dai risultati conseguiti dallo svolgimento di quella particolare attività.
Onde, “con riferimento all'ambito dei crediti da lavoro 'coperti' dalla garanzia della solidarietà,... è stato puntualizzato che in esso vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva (Cass. 30/10/2018 n. 27678; Cass. 31768/2018 cit.; Cass. 19/05/2016 n.
10354).
Da quanto ora osservato discende l'applicazione del regime della solidarietà al credito per
TFR e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale garanzia [ad es.] della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti i quali hanno natura risarcitoria (v. Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass.
13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002
n. 3298)” (Cass., 12 giugno 2019 n. 15756; Cass., 13 giugno 2019 n. 15957 e 15958).
Del pari, il regime della solidarietà in discorso non può trovare applicazione in relazione alla rivendicata indennità sostitutiva del preavviso, che non ha natura retributiva.
2.3. La convenuta eve essere condannata, quindi, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. CP_1
n. 276/2003, al pagamento a favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive (anche differite), della somma complessiva di euro 23.885,01, di cui euro 8.111,61 per TFR, come da conteggio di parte attrice.
Sui crediti del lavoratore spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre
2000, n. 459; Cass., Sez. Un. 38/2001).
11 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n.
147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-dichiara tenuta e pertanto condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al lavoratore ricorrente, a titolo di differenze retributive e di TFR, relativi al periodo dall'1.3.2018 all'8.2.2023, nel corso del quale il lavoratore stesso ha operato alle dipendenze di nell'ambito di appalti con Controparte_3
committente la somma complessiva di euro 23.885,01, di cui euro 8.111,61 Controparte_1
per TFR;
oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
-condanna altresì rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida Controparte_1
in complessivi euro 3.200,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Genova, il 9 luglio 2024.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2014/2023 promossa dal sig.:
, nato a [...] - Caltanisetta in data 3.1.1976, codice fiscale Parte_1
, residente in [...]3, elettivamente domiciliato C.F._1
in Genova, Via Galata 36/4, presso e nello studio dell'avv. Riccardo Marmorato, che lo rappresenta e difende per procura alle liti depositata telematicamente
-ricorrente-
CONTRO
(c.f. ), con sede legale in Trieste, in persona del Responsabile Controparte_1 P.IVA_1
, Avv. Marco Catello, rappresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Orione e con Controparte_2
domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Piazza Corvetto 2/5, come da mandato depositato telematicamente
-convenuta-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
(originario ricorso) “Si conclude: piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis, previa fissazione udienza di discussione della causa:
1 a) accertare e dichiarare che tra il sig. e la società nel Parte_1 Controparte_3 periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, senza soluzione di continuità, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adito, è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
b) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze della società nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, ha Controparte_3
svolto, in via prevalente, mansioni proprie del V livello (in seguito livello C3) del CCNL
Metalmeccanica Aziende Industriali, ovvero di quell'altro livello maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto;
c) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze della società nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, ha Controparte_3 svolto l'orario di lavoro meglio indicato nella superiore narrativa in fatto, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto;
d) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze della società nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, non Controparte_3
ha percepito tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, assegni familiari, bonus D.L. 66/2014, bonus D.L. 3/20, lavoro straordinario e/o supplementare, festività, indennità di trasferta Italia, indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostituiva del mancato preavviso e trattamento di fine rapporto;
e) accertare e dichiarare che tra le società e/o Controparte_1 Controparte_4
nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 31.3.2023, ovvero in quell'altro periodo
[...]
maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, è intercorso un contratto di appalto;
f) accertare e dichiarare che tra le società e/o Controparte_4
e/o e/o nel periodo compreso tra Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3 il 1.3.2018 / 31.3.2023, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, è intercorso un contratto di appalto (e/o subappalto);
g) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del contratto di appalto intercorso tra le società e/o Controparte_4 CP_5 CP_5
e/o e/o nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 31.3.2023,
[...] Controparte_6 Controparte_3 ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto;
2 h) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze della società nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, ovvero Controparte_3 in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, ha svolto la propria attività lavorativa unicamente presso gli stabilimenti della società committente Controparte_1
(in modo particolare presso lo stabilimento di Genova – Sestri Ponente) nell'ambito del contratto di appalto intercorso tra (appunto) la committente e il Controparte_1 [...]
Controparte_4
i) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1 dipendenze della società nel periodo 1.3.2018 / 8.2.2023, ovvero in quell'altro Controparte_3
periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, ha svolto la propria attività lavorativa unicamente presso gli stabilimenti della società committente (in modo Controparte_1
particolare presso lo stabilimento di Genova – Sestri Ponente) nell'ambito del contratto di appalto
(e/o subappalto) intercorso tra il e le società Controparte_4
e/o e/o Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
l) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle
[...] Parte_1 dipendenze della società nel periodo 1.3.2018 / 8.2.2023 (ovvero in quell'altro Controparte_3
periodo maggiore o minore meglio visto in corso di causa) è stato comandato e ha svolto la propria attività lavorativa unicamente sul predetto appalto intercorso tra le e/o Controparte_1
e/o e/o Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e/o Controparte_3
m) accertare e dichiarare che le società e/o Controparte_4 [...]
e/o e/o costituiscono un unico centro di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
imputazione datoriale e per l'effetto in via principale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. e/o dell'art. 29 II comma D. Lgs.
276/2003 e/o dell'art. 38 D. Lgs. 81/2015, condannare le società Controparte_4
e/o e/o e/o e/o
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido, pro quota Controparte_1
o come meglio visto, al pagamento nei confronti del sig. dell'importo Parte_1
complessivo di € 52.178,48, al lordo delle ritenute di legge, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto, dovuta a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità
3 aggiuntive, scatti di anzianità, assegni familiari, bonus D.L. 66/2014, bonus D.L. 3/20, lavoro straordinario e/o supplementare, festività, indennità di trasferta Italia, indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostituiva del mancato preavviso e trattamento di fine rapporto, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con la vittoria delle spese, diritti, onorari del giudizio e rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 55 del 10.3.2014, il tutto oltre CPA ed IVA”;
(ricorso in riassunzione) “Si conclude: piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa fissazione udienza di discussione della causa:
a) accertare e dichiarare che tra il sig. e la società nel Parte_1 Controparte_3
periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, senza soluzione di continuità, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adito, è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
b) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze della società nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, ha Controparte_3
svolto, in via prevalente, mansioni proprie del V livello (in seguito livello C3) del CCNL
Metalmeccanica Aziende Industriali, ovvero di quell'altro livello maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto;
c) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze della società nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, ha Controparte_3 svolto l'orario di lavoro meglio indicato nella superiore narrativa in fatto, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto;
d) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze della società nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, non Controparte_3
ha percepito tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, assegni familiari, bonus D.L. 66/2014, bonus D.L. 3/20, lavoro straordinario e/o supplementare, festività, indennità di trasferta Italia, indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostituiva del mancato preavviso e trattamento di fine rapporto;
4 e) accertare e dichiarare che tra le società e/o Controparte_1 Controparte_4
nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 31.3.2023, ovvero in quell'altro periodo
[...]
maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, è intercorso un contratto di appalto;
f) accertare e dichiarare che tra le società e/o Controparte_4
e/o e/o nel periodo compreso tra Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
il 1.3.2018 / 31.3.2023, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, è intercorso un contratto di appalto (e/o subappalto);
g) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del contratto di appalto intercorso tra le società e/o Controparte_4 CP_5 CP_5
e/o e/o nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 31.3.2023,
[...] Controparte_6 Controparte_3 ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto;
h) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze della società nel periodo compreso tra il 1.3.2018 / 8.2.2023, ovvero Controparte_3 in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, ha svolto la propria attività lavorativa unicamente presso gli stabilimenti della società committente Controparte_1
(in modo particolare presso lo stabilimento di Genova – Sestri Ponente) nell'ambito del contratto di appalto intercorso tra (appunto) la committente e il Controparte_1 CP_4 [...]
Controparte_4
i) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1 dipendenze della società nel periodo 1.3.2018 / 8.2.2023, ovvero in quell'altro Controparte_3
periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, ha svolto la propria attività lavorativa unicamente presso gli stabilimenti della società committente (in modo Controparte_1
particolare presso lo stabilimento di Genova – Sestri Ponente) nell'ambito del contratto di appalto
(e/o subappalto) intercorso tra il e le società Controparte_4
e/o e/o Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
l) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle
[...] Parte_1
dipendenze della società nel periodo 1.3.2018 / 8.2.2023 (ovvero in quell'altro Controparte_3
periodo maggiore o minore meglio visto in corso di causa) è stato comandato e ha svolto la propria attività lavorativa unicamente sul predetto appalto intercorso tra le e/o Controparte_1
e/o e/o Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e/o Controparte_3
5 m) accertare e dichiarare che le società e/o Controparte_4 [...]
e/o e/o costituiscono un unico centro di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
imputazione datoriale e per l'effetto in via principale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. e/o dell'art. 29 II comma D. Lgs.
276/2003 e/o dell'art. 38 D. Lgs. 81/2015, condannare la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti del sig. Parte_1 dell'importo complessivo di € 52.178,48, al lordo delle ritenute di legge, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto, dovuta a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, assegni familiari, bonus
D.L. 66/2014, bonus D.L. 3/20, lavoro straordinario e/o supplementare, festività, indennità di trasferta Italia, indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostituiva del mancato preavviso e trattamento di fine rapporto, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con la vittoria delle spese, diritti, onorari del giudizio e rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 55 del 10.3.2014, il tutto oltre CPA ed IVA”;
-nell'udienza del 12.10.2023, il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del procedimento limitatamente alle domande proposte dal ricorrente nei confronti di Controparte_3 CP_6
e tutte in liquidazione giudiziale;
quindi, il
[...] Controparte_8
difensore di parte ricorrente ha precisato che, per effetto dell'apertura, nei confronti dei predetti enti, della liquidazione giudiziale, “è venuto meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia in merito all'esistenza di un centro unico di imputazione del suo rapporto di lavoro;
centro unico costituito da C.M.N. Controparte_3 CP_6 CP_4 Controparte_8 ed ”; Controparte_5
-nell'udienza odierna, il difensore di parte ricorrente ha rinunciato agli atti nei confronti di società nei riguardi della quale, peraltro, parte attrice neppure ha Controparte_5
avanzato domande (di condanna) nel ricorso in riassunzione (v. anche infra);
FINCANTIERI:
6 “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis, respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di essa ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, per l'assoluta CP_1
carenza probatoria, nell'an e nel quantum, del diritto di percepire le somme come richieste dal ricorrente in via solidale a ed altresì per carenza di legittimazione passiva di CP_1
con riferimento agli asseriti crediti per emolumenti privi di natura strettamente CP_1
retributiva.
Con reiezione delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente.
Vinti gli onorari e le spese di giudizio anche nei confronti delle terze chiamate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 29.5.2023, il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro e (sub)appaltatrice (nel seguito, Controparte_3
Co per brevità, anche solo ), le altre (sub)appaltatrici nel Controparte_5
Co Contr seguito, per brevità, anche solo ”) e (anche solo ), nonché Controparte_6
l'appaltatrice (anche solo o il Controparte_4 CP_4
”) - tutte anche in quanto costituenti un unico centro d'imputazione datoriale - e la CP_4 committente (nel seguito anche solo ), per sentire Controparte_1 CP_1
Co condannare , nonché le altre appaltatrici/subappaltatrici e (ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003) anche in solido tra loro, al pagamento - in relazione al rapporto di lavoro intercorso CP_1
Co tra egli e (almeno formalmente) , dall'1.3.2018 all'8.2.2023, nel corso del quale ha svolto attività lavorativa esclusivamente nell'ambito degli appalti conferiti da alle altre CP_1
convenute - della somma complessiva di € 52.178,48, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di
“retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, assegni familiari, bonus
D.L. 66/2014, bonus D.L. 3/20, lavoro straordinario e/o supplementare, festività, indennità di trasferta Italia, indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostituiva del mancato preavviso e trattamento di fine rapporto”.
i è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo respingersi le domande di CP_1
controparte ex art. 29 d.lgs. 276/2003, per l'assoluta carenza probatoria, nell'an e nel quantum, della pretesa del ricorrente di percepire la predetta somma da essa convenuta ed altresì per la carenza di legittimazione passiva “con riferimento a crediti per emolumenti privi di natura strettamente retributiva”.
7 Nell'udienza del 12.10.2023, a seguito della comunicazione dell'apertura della liquidazione Co Contr giudiziale nei confronti di , e il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del CP_4
procedimento limitatamente alle domande proposte dal ricorrente nei confronti di detti enti. Quindi, il difensore di parte attrice ha dichiarato che, per effetto dell'apertura, nei confronti degli enti menzionati, della liquidazione giudiziale, “è venuto meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia in merito all'esistenza di un centro unico di imputazione del suo rapporto di lavoro;
centro unico costituito da C.M.N. CP_3 CP_3 CP_6 Controparte_8 ed ”; onde la relativa domanda è stata rinunciata.
[...] CP_5 CP_5
Co
, benché raggiunta da regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio, cosicché nella medesima udienza ne è stata dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente aveva depositato, tuzioristicamente, il 9.10.2023, ricorso in riassunzione, recante richiesta di condanna, per i titoli e la somma indicati, nei confronti della sola CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di tre testi ( Tes_1
. _2 Tes_3
Nell'udienza odierna, svoltasi dopo il deposito di conteggi alternativi sollecitati dal
Co Tribunale, parte ricorrente ha rinunciato agli atti nei confronti di , onde il Tribunale, con provvedimento a verbale, ha dichiarato estinto il procedimento limitatamente alle domande tra il
Co Co ricorrente ed (nulla sulle spese stante la contumacia di ). Ha disposto, quindi, la prosecuzione del giudizio in relazione alle domande tra il ricorrente e CP_1
La causa è stata poi discussa oralmente dai difensori del lavoratore e di CP_1
che hanno infine richiamato le conclusioni in atti.
2. Il ricorso, pendente ormai tra il ricorrente e è fondato, per le ragioni e CP_1
nei limiti di cui infra.
Alla luce delle produzioni documentali e delle risultanze della prova orale, deve ritenersi provato che: Co
-il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di , tra l'1.3.2018 e l'8.2.2023, con mansioni di saldatore II livello e poi (dall'1.4.2018), di operaio di V livello (C3)
CCNL Metalmeccanici Industria (di cui ai docc. 6 A e 6 B ric.), in forza di contratto di lavoro a
8 tempo determinato, avente decorrenza 1.3.2018 e scadenza 31.3.2018, prorogato fino al 31.7.2018, trasformato a tempo indeterminato con decorrenza 1.1.2019 (v. docc. ric. 5, contratto di lavoro, proroga e trasformazione;
7, 8, 9, 10, 11 A, 11 B, 12, buste paga relative al periodo in questione;
15, modulo dimissioni, con decorrenza 8.2.2023 per dispensa dal preavviso;
16 dispensa dal
Co preavviso da parte di;
18, CU 2022; nonché dichiarazioni testi e Tes_1 _2
; Tes_3
-durante il precisato periodo di lavoro, il ricorrente ha reso, nei giorni compresi tra il lunedì
e il venerdì, tenuto conto della pausa pranzo e delle cc.dd. pause caffè, mezz'ora quotidiana di lavoro straordinario (eccedente le 8 ore giornaliere), fatta eccezione per 2 giorni al mese;
ha reso, inoltre, 5 ore di lavoro straordinario (orario 7 – 12) nei giorni di sabato, escluso un sabato ogni 2 mesi;
è stato, però, in Cassa integrazione dal 10.3.2020 fino al mese di maggio 2020 (v. cedolino, che riporta 56 ore di “prestazione pagam. diretto”) e non ha lavorato nei giorni di sabato dalla ripresa del lavoro, fino al 31.8.2020 (v. in particolare dichiarazioni testi Tes_1 _2
; Tes_3
-il ricorrente ha sempre operato, nel periodo oggetto di causa, nell'ambito di appalti relativi
Co a costruzioni navali, con committente e (sub)appaltatrice (consorziata CP_1 dell'appaltatrice - v. anche visure CCIA, docc. 1 e 4 ric.), in particolare presso lo CP_4
stabilimento i Genova – Sestri Ponente, come da concordi dichiarazioni dei testi CP_1
(v. inoltre tesserino FINCANTIERI del ricorrente, doc. 13 ric.; centro di costo “Cantiere Genova” di cui ai menzionati cedolini).
Del resto, la stessa con correttezza, ha dedotto, in memoria di costituzione, CP_1
di avere conferito a numerosi ordini riferiti a costruzioni navali, che coprono in buona CP_4 sostanza l'intero periodo in questione (v. docc. 1-7 , nell'ambito dei quali il CP_1
Contr Co
ha chiesto di potersi avvalere di subappaltatrici, e così di ma anche di (docc. CP_4
16 e 17 e di CP_1 CP_12
[. lavoratore ricorrente ha dedotto di avere percepito, nel corso del rapporto di lavoro, le sole somme di cui ai cedolini stipendiali in atti, inferiori a quelle cui aveva diritto in base alle ore di lavoro effettive (v. lavoro straordinario e/o festivo), di non avere percepito, peraltro, le competenze indicate nei cedolini relativi alle mensilità di dicembre 2022, gennaio 2023 e febbraio
2023 (fino alle dimissioni, decorrenti dall'8.2.2023) e i ratei delle mensilità aggiuntive relative agli anni 2022 e 2023, e che, alla cessazione del rapporto di lavoro, non gli sono stati pagati l'indennità
9 sostitutiva delle ferie e dei permessi non fruiti, l'indennità sostituiva del mancato preavviso e Co neppure il trattamento di fine rapporto, atteso che con la voce “anticipo TFR” era solita retribuire, in parte, il lavoro straordinario (v. doc. 18 ric., CU 2022 dai cui risulta il TFR maturato dal ricorrente, accantonato in azienda).
Spettava alla convenuta l'onere di fornire dimostrazione della sussistenza di eventuali fatti estintivi o modificativi dei diritti di credito vantati dal lavoratore e, quindi, dell'eventuale pagamento. Detta prova non è stata tuttavia offerta.
2.1. Il Tribunale, peraltro, ha invitato parte ricorrente a predisporre un conteggio alternativo, che tenesse conto delle illustrate emergenze probatorie.
Il conteggio è stato depositato il 2.7.2024 e non è stato contestato da quanto CP_1
a correttezza matematica e contabile (dunque, neppure sotto l'aspetto della coerenza dei calcoli con gli elementi fattuali indicati dal Tribunale, in particolare relativi agli orari di lavoro effettivamente osservati dal ricorrente, e della corretta detrazione dai compensi rivendicati per lavoro straordinario, anche delle somme formalmente imputate, nei cedolini, ad anticipazioni TFR).
Al predetto conteggio, non contestato e limitato dal ricorrente alle retribuzioni non corrisposte, al lavoro straordinario non retribuito e al TFR omesso, il Tribunale deve attenersi.
2.2. In effetti in quanto committente nell'ambito degli appalti su cui il CP_1
ricorrente ha operato, è tenuta al pagamento delle (sole) voci di natura esclusivamente retributiva.
Prevede l'art. 29 co. 2 d.lgs. n. 276/2003, nel testo applicabile ratione temporis:
“2. [Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti,] in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad
10 assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
La solidarietà prevista dall'art. 29 cit. costituisce, pertanto, istituto eccezionale, di natura temporanea e circoscritta, essendo volto ad assicurare al dipendente dell'appaltatore o subappaltatore una garanzia rafforzata per il periodo in cui egli ha prestato la propria attività lavorativa in esecuzione del contratto di appalto, trovando tale garanzia giustificazione nel beneficio che il committente trae dai risultati conseguiti dallo svolgimento di quella particolare attività.
Onde, “con riferimento all'ambito dei crediti da lavoro 'coperti' dalla garanzia della solidarietà,... è stato puntualizzato che in esso vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva (Cass. 30/10/2018 n. 27678; Cass. 31768/2018 cit.; Cass. 19/05/2016 n.
10354).
Da quanto ora osservato discende l'applicazione del regime della solidarietà al credito per
TFR e per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, e l'esclusione da tale garanzia [ad es.] della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti i quali hanno natura risarcitoria (v. Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass.
13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002
n. 3298)” (Cass., 12 giugno 2019 n. 15756; Cass., 13 giugno 2019 n. 15957 e 15958).
Del pari, il regime della solidarietà in discorso non può trovare applicazione in relazione alla rivendicata indennità sostitutiva del preavviso, che non ha natura retributiva.
2.3. La convenuta eve essere condannata, quindi, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. CP_1
n. 276/2003, al pagamento a favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive (anche differite), della somma complessiva di euro 23.885,01, di cui euro 8.111,61 per TFR, come da conteggio di parte attrice.
Sui crediti del lavoratore spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre
2000, n. 459; Cass., Sez. Un. 38/2001).
11 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n.
147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
-dichiara tenuta e pertanto condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al lavoratore ricorrente, a titolo di differenze retributive e di TFR, relativi al periodo dall'1.3.2018 all'8.2.2023, nel corso del quale il lavoratore stesso ha operato alle dipendenze di nell'ambito di appalti con Controparte_3
committente la somma complessiva di euro 23.885,01, di cui euro 8.111,61 Controparte_1
per TFR;
oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
-condanna altresì rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida Controparte_1
in complessivi euro 3.200,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Genova, il 9 luglio 2024.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO
12