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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 04/12/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di EN
Sezione Distaccata di BO
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 25/2024 R.G.
promossa
da
con sede in Cembra Lisignago (TN), Località Parte_1
Bedin, n. 1, codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle
Imprese di EN , in persona dell'amministratore P.IVA_1
delegato, legale rappresentante pro tempore, dott. Pt_2
, nato a [...] il [...], residente in [...]
[...]
(TN) alla via Strada del Rouch 6/A, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegato all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83, comma III, c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001, dagli avvocati Ciro Esposito
(tel. n. 0815176581 – fax n. 0815172009 – pec:
1 C.F. ) e Email_1 C.F._1
MA UI DA (tel. n. 0815176581 – fax n. 0815172009
– pec: C.F. Email_2
, con i quali elettivamente domicilia in C.F._2
Nocera Inferiore (SA), alla via Matteotti, n. 30,
- appellante -
contro
P. I. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante signor , con CP_1
sede in 39100 BO (BZ), Via Vintler n. 6/A,, rappresentata e difesa giusta delega allegata al riscorso per rilascio di decreto ingiuntivo dd. 04.03.2021, C. F. Persona_1 [...]
, con domicilio eletto nel suo studio in 39100 C.F._3
BO (BZ), via della Posta n. 16, (fax 0471/051861,
; Email_3
- appellata -
Oggetto: mediazione
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così
provvedere: a) previa ammissione ed espletamento dei mezzi di prova di cui in premessa, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto revocare, perché nullo e/o illegittimo,
2 il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
b) condannare la controparte, per le causali di cui in premessa, alla restituzione della somma di
Euro 29.476,53 in favore della società concludente, oltre interessi legali scaduti e maturandi fino al saldo dal giorno del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
c) condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, con attribuzione agli scriventi difensori antistatari.
del procuratore di parte appellata:
voglia la Corte d'Appello di BO, contrariis reiectis:
1) In via preliminare: dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto in quanto notificato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado come previsto dall'art. 325 c.p.c.;
2) in merito: rigettare le domande di parte appellante per i motivi di cui in narrativa, perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
3) in ogni caso: con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite.
In via istruttoria: insiste nell'ammissione delle prove formulate e non ammesse
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. La presente controversia trae origine dalla complessa vicenda negoziale che ha avuto ad oggetto l'acquisizione, da
3 parte di della disponibilità di un compendio Parte_1
immobiliare adibito a cantina vinicola, sito nel Comune di Ora
(BZ) e di proprietà del signor Parte_3
L'operazione di acquisto è stata formalizzata mediante la stipula di un contratto di leasing finanziario in data 26 gennaio
2021 con la MPS Leasing & Factoring s.p.a., negozio che ha trovato il suo presupposto nel precedente contratto preliminare di compravendita sottoscritto tra le parti in data 9 ottobre 2020.
Il perfezionamento dell'affare si colloca al termine di un'articolata vicenda negoziale avviata nel 2017. Le trattative sono state condotte dal signor e dal dr. Parte_3
, in qualità di esponente della Persona_2 Parte_1
con la partecipazione nella fase di esordio del dr. CP_1
legale rappresentante dell'agenzia “ Controparte_1
.
[...]
La negoziazione è stata resa particolarmente complessa e laboriosa dalla preesistenza di gravami e vincoli sul compendio immobiliare. Tali vincoli si sostanziavano in: un pignoramento immobiliare, numerose iscrizioni ipotecarie, la trascrizione di precedenti contratti preliminari di compravendita risultati inadempiuti.
La definitiva conclusione dell'operazione ha pertanto richiesto un intenso dispiegamento di attività volte alla liberazione del bene dai vincoli esistenti. A tal fine, si è resa indispensabile, oltre che la stipula di accordi transattivi con i
4 creditori, l'intervento coordinato di diversi professionisti (legali e tecnici) per conseguire la cancellazione dei vincoli e predisporre il necessario frazionamento dell'immobile, elementi essenziali per la regolarità e la successiva stipula del contratto definitivo.
2. L'agenzia dopo Controparte_1
aver infruttuosamente rivendicato in sede stragiudiziale il diritto alla provvigione per l'attività di mediazione asseritamente svolta in relazione all'acquisto della cantina del signor ha promosso azione monitoria nei confronti della Parte_3
Parte_1
Il Tribunale di BO ha conseguentemente emesso il decreto ingiuntivo n. 354/2021 in data 15 marzo 2021, con il quale ha ordinato a il pagamento della somma di € Parte_1
18.544,00 a titolo di capitale, oltre agli interessi moratori ex
d.lgs. n. 231/2002 e alle spese del procedimento monitorio.
3. Avverso il predetto decreto ha proposto Parte_1
opposizione con atto di citazione notificato in data 23 aprile
2021.
L'opponente ha dedotto l'inesistenza di qualsivoglia incarico di mediazione, contestando radicalmente la debenza del credito azionato.
Secondo la sua prospettazione, l'acquisizione della cantina del signor sarebbe avvenuta senza alcun Parte_3
apporto di attività mediatoria causalmente adeguata da parte dell'opposta.
5 In particolare, deduce che l'agenzia non avrebbe svolto alcun ruolo determinante nella trattativa intercorsa tra le parti.
Questa, infatti, si sarebbe svolta esclusivamente per il tramite del consulente aziendale del venditore e dei professionisti incaricati dalle parti coinvolte, i quali avevano concorso alla liberazione del compendio immobiliare dai gravami che ne impedivano la negoziazione.
Ha proseguito, pertanto, l'opponente sostenendo che,
indipendentemente dall'intervento dell'agenzia immobiliare, il cui ruolo si sarebbe limitato all'iniziale messa in contatto delle parti, l'affare si era potuto perfezionare solo ed esclusivamente in ragione della successiva trattativa, risultata complessa e lunga, alla quale la mediatrice era rimasta estranea.
4. Si è costituita l'opposta ed ha insistito nella rivendicazione del diritto alla provvigione, deducendo di aver svolto l'attività di mediazione sin dall'anno 2017 quando il proprio legale rappresentante, dr. avrebbe: CP_1
messo in relazione il signor con il dr. Parte_3 Per_2
, soggetto collegato alla compagine sociale della
[...] Pt_1
avrebbe organizzato sopralluoghi presso la cantina del
[...]
signor e altri immobili, nonché curato incontri Parte_3
finalizzati alla valutazione di possibili soluzioni negoziali.
La società opposta ha sostenuto che il primo contatto tra il venditore e il futuro utilizzatore sia stato determinato dalla propria iniziativa e che entrambe le parti fossero pienamente
6 consapevoli della sua qualità di agente immobiliare, sicché la successiva conclusione dell'affare integrerebbe il diretto risultato utile dell'intermediazione svolta, giustificando la debenza della provvigione.
5. Il Tribunale di BO ha istruito la causa mediante l'acquisizione della prova documentale prodotta dalle parti e l'assunzione della prova orale richiesta dalla società opposta.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale ha definito il giudizio con la sentenza n. 571 di data 19-20 luglio 2023, con la quale ha rigettato l'opposizione proposta da confermando Parte_1
quindi integralmente il decreto ingiuntivo n. 354/2021 e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite relative al grado.
6. Il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il diritto alla provvigione in capo all' Parte_4
sulla base delle seguenti considerazioni.
[...]
In via preliminare, il Tribunale ha richiamato i principi consolidati in materia di mediazione, ai sensi dell'art. 1754 c.c.
e della costante giurisprudenza di legittimità, ribadendo che il diritto del mediatore al compenso sorge nel momento in cui la conclusione dell'affare si pone in un rapporto di causalità
adeguata con l'attività dallo stesso svolta. Ha, altresì, precisato che non è richiesta la partecipazione del mediatore a tutte le fasi della trattativa, essendo sufficiente che la messa in relazione delle parti da lui operata costituisca l'antecedente
7 indispensabile per la stipulazione del contratto, anche in assenza di un incarico formale.
Il Tribunale ha, poi, proseguito osservando che l'istruttoria orale e documentale avevano fornito riscontri precisi in merito alla sussistenza di tale nesso causale.
Era emerso che già nel 2017 il dr. , soggetto Per_2
legato alla compagine sociale di aveva manifestato Parte_1
un interesse qualificato per investimenti nel settore vinicolo in
Alto Adige. In tale contesto, il dr. era stato presentato Per_2
al dr. esplicitando la sua veste di mediatore immobiliare, CP_1
il quale lo aveva poi accompagnato a visitare alcune cantine, tra cui specificamente quella di proprietà Parte_3
Il primo Giudice ha quindi accertato sia la consapevolezza delle parti circa la qualità di mediatore di con ciò CP_1
escludendo l'ipotesi di mediazione occulta, sia l'effettivo collegamento tra e in quanto l'istruttoria Per_2 Parte_1
aveva evidenziato che questi era stato presidente del consiglio di amministrazione della società, che suo figlio ne era stato consigliere e deteneva tuttora quote indirette, e che lo stesso si era presentato al consulente del venditore dichiarando di agire per conto di Pt_1
Alla luce di questi elementi il Tribunale ha ritenuto che l'opera di consistita nel prospettare l'opportunità di CP_1
acquisto e nel far visionare l'immobile, fosse stata causalmente determinante, poiché senza la sua iniziale attività di messa in
8 relazione il negozio, poi concluso, non si sarebbe potuto perfezionare.
In tale prospettiva, il Tribunale ha ritenuto irrilevante che gli immobili fossero sottoposti a gravami, così come l'eventuale rappresentanza da parte di di altri soggetti interessati Per_2
all'acquisto. Nonostante la complessità e la lunghezza delle successive trattative, l'intervento degli altri professionisti,
finalizzato alla rimozione dei vincoli preesistenti, è stato considerato come una fase successiva e non esclusiva dell'efficacia causale iniziale, la quale non eliminava l'apporto determinante dell'iniziale messa in contatto da parte del mediatore, dal cui intervento ha comunque tratto un Pt_1
vantaggio essenziale.
Accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, il
Tribunale ha riconosciuto il diritto alla provvigione, determinata in base agli usi nella misura del 2% del prezzo di vendita,
importo corrispondente alla somma pretesa dalla mediatrice.
7. Avverso tale pronuncia ha interposto appello l'opponente soccombente nel giudizio di primo Parte_5
grado, con atto di citazione datato 14 febbraio 2024. A
fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto due motivi di impugnazione.
Si è ritualmente costituita l'appellata
[...]
la quale ha contestato l'ammissibilità e la Controparte_1
fondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto e la
9 conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata quindi rimessa in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti, all'udienza del 29
ottobre 2025.
8. Il primo motivo di gravame è rubricato: “Sul primo
motivo di appello – Sulla erroneità e/o ingiustizia della sentenza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda di
pagamento proposta in giudizio dalla IM
[...]
. CP_1
L'appellante contesta la motivazione posta a fondamento della decisione del Tribunale laddove ha riconosciuto alla controparte il diritto alla provvigione, incentrando la propria critica sull'assenza di un nesso di causalità adeguato tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare.
L'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto provato il nesso causale tra la mediazione e la conclusione dell'affare senza un'adeguata valutazione del dato istruttorio. Tale errore deriverebbe dall'aver confuso la mera “messa in relazione” delle parti con il contributo causale determinante, valorizzando in modo esclusivo i due incontri avvenuti rispettivamente nel 2017 e nel
2018 tra il mediatore dr. e il dr. . CP_1 Per_2
Secondo la tesi impugnatoria, l'attività del mediatore si sarebbe ridotta ad una semplice visita alla cantina Parte_3
priva di alcun seguito utile, in quanto in tali occasioni non
10 furono discussi gli elementi essenziali del futuro contratto
(quali prezzo o condizioni concrete dell'affare). Il Tribunale
avrebbe trascurato di considerare che il dr. non agiva Per_2
per conto esclusivo di bensì anche in qualità di Parte_1
consulente di altre aziende vinicole, rendendo la sua successiva identificazione come incaricato dell'appellante indebita e forzata. L'asserito legame tra e è contestato, Per_2 Pt_1
poiché all'epoca degli incontri questi non rivestiva alcuna carica sociale, né deteneva poteri rappresentativi idonei a vincolare la società, con conseguente inefficacia delle sue dichiarazioni di agire per conto della futura acquirente.
L'appellante sottolinea che la trattativa effettiva, che ha condotto all'acquisizione finale della cantina vinicola, iniziò solo nel 2019, quando venuta a conoscenza della procedura Pt_1
esecutiva gravante sull'immobile, si rivolse direttamente al consulente del venditore, dr. Per_3
Tale percorso negoziale, definito come complesso e autonomo, coinvolse avvocati, tecnici ed istituti di credito per rimuovere i gravami e definire accordi transattivi. Da tale decisivo sviluppo negoziale, il mediatore era rimasto totalmente estraneo.
In sintesi, l'appellante sostiene che la conclusione dell'affare fu resa possibile esclusivamente grazie agli atti dispositivi dei creditori e all'opera dei professionisti incaricati, e non per l'incontro occasionale avvenuto tre anni prima tra il dr.
11 ed il sig. alla presenza del dr. Il Per_2 Parte_3 CP_1
nesso di causalità adeguata sarebbe stato, dunque, interrotto dall'intervento di nuovi soggetti e da iniziative del tutto autonome e indipendenti dall'opera del mediatore. Il Tribunale,
di contro, avrebbe erroneamente dedotto il nesso causale dal solo dato della successione cronologica tra la messa in contatto delle parti e la conclusione dell'affare.
9. Il secondo motivo d'impugnazione è rubricato: “Sul
secondo motivo di appello – Sulla erroneità e/o ingiustizia della
sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto
irrilevante le prove testimoniali articolate dalla odierna
appellante”.
Con il secondo mezzo di gravame, l'appellante censura la sentenza lamentando il rigetto immotivato delle istanze istruttorie, in particolare la prova testimoniale, ritualmente articolata nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.
L'appellante si duole perché il Giudice di prime cure ha liquidato tali richieste definendole genericamente “irrilevanti”,
omettendo di fornire una motivazione adeguata e incorrendo in vizio di motivazione nonché nella violazione dei principi di cui agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Sostiene che le prove fossero invece pienamente ammissibili e rilevanti, in quanto dirette a dimostrare, con precisi riferimenti spazio-temporali, l'autonomia della complessa trattativa avviata nel 2019 e la conseguente
12 estraneità del mediatore a tale sviluppo negoziale, elementi che avrebbero dimostrato l'inesistenza del nesso causale.
La mancata ammissione di tali prove decisive ha,
pertanto, compromesso il diritto di difesa dell'appellante,
alterando la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della decisione.
10. In via preliminare, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., sostenendo che il gravame è stato proposto oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado.
A tal fine, ha dedotto quanto segue.
La sentenza impugnata n. 571/2023, pubblicata in data
20 luglio 2023, è stata notificata alla parte appellante ( Pt_1
e ai suoi difensori in data 5 settembre 2023 tramite PEC.
[...]
La notifica è andata a buon fine nei confronti della società e dell'Avvocata MA UI DA. Non è invece stata recapitata all'altro difensore, Avvocato Ciro Esposito, a causa di un errore nell'indirizzo PEC.
L'appellata argomenta che tale incompletezza è irrilevante ai fini della decorrenza del termine breve. Richiama al riguardo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(segnatamente C. s.u. n. 12924/2014 e successive conformi, tra cui C. n. 20626/2017 e C. n. 26076/2020), secondo il quale la notifica della sentenza, effettuata anche a uno solo dei
13 codifensori, è pienamente valida ed idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione. Questo principio si fonda sulla natura unitaria della difesa tecnica, che fa gravare sul procuratore ritualmente notificato l'onere di informare il collega.
Conseguentemente secondo l'appellata, nella fattispecie il termine per l'impugnazione di trenta giorni è iniziato il 5
settembre 2023 ed è spirato il 5 ottobre 2023. Poiché l'appello è
stato notificato solo in data 15 febbraio 2024, esso risulta proposto ben oltre la scadenza del termine perentorio e deve,
per tali ragioni, essere dichiarato inammissibile.
11. Nella comparsa conclusionale del 14 settembre 2025
l'appellante si è limitata a replicare all'avversaria eccezione d'inammissibilità dell'appello per tardività osservando “La
sentenza n. 571/2023, rep. N. 1276/2023 del Tribunale di
BO non è stata affatto notificata all'avv. Ciro Esposito,
difensore della in primo grado, ai sensi dell'art. 170 Parte_5
c.p.c., per cui il termine cd. breve per l'appello non può
decorrere”.
12. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 325 c.p.c..
Come si ricava dall'atto di citazione in opposizione in primo grado e dalla relativa procura alle liti autenticata in data
22 aprile 2021, l'opponente ha nominato suoi Parte_1
procuratori in giudizio l'Avvocato Ciro Esposito e l'Avvocata
14 MA UI DA.
L'appellante non ha addotto elementi per contrastare il consolidato orientamento della S.C. – richiamato dall'appellata –
secondo il quale la notifica della sentenza di primo grado,
effettuata anche a uno solo dei codifensori, è pienamente valida e idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione (cfr. C.
s.u., n. 12924/2014; C. n. 20626/2017; C. n. 26076/2020).
Peraltro, l'appellata ha documentato l'avvenuta notifica eseguita in data 5 settembre 2023 all'Avvocata DA (all. D
alla comparsa di costituzione in appello del 19 settembre 2024).
Tuttavia, ai fini della decorrenza del termine breve, deve tenersi conto anche del principio recentemente affermato dalla
S.C. (cfr. C. n. 23396/2023), secondo il quale la notifica telematica della sentenza, per essere idonea a far decorrere il termine breve, deve essere tale da porre il destinatario in condizione di percepire non solo il contenuto del provvedimento,
ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione.
Ai fini di questa valutazione nel caso di specie, occorre tenere presente che l'appellante ha dedotto testualmente, a pagina 29 dell'atto di citazione in appello, che:
“Allo scopo di evitare l'esecuzione forzata in virtù del
decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo nella
sentenza qui impugnata, nonché di quest'ultimo provvedimento
15 quanto alle spese e le competenze legali ivi liquidate, la Pt_1
a mezzo assegno circolare emesso dal Monte dei Paschi
[...]
s.p.a. il 28 luglio 2023, [...] inviato a mezzo lettera raccomandata
[...] di pari data ha provveduto al pagamento in favore della
IM Dott. – senza animus solvendi e con Controparte_1
riserva di ripetere – la somma complessiva di € 29.476,53 [...].”
Dalle stesse allegazioni dell'appellante si desume che il pagamento di quanto dovuto in base al titolo esecutivo
(comprensivo delle spese di lite liquidate in sentenza) era già
avvenuto il 28 luglio 2023, ovvero prima della notifica della sentenza di primo grado, avvenuta il 5 settembre 2023.
Tale circostanza, lungi dal rendere la notifica un atto privo di scopo o equivoco, ne conferma, al contrario, la precisa finalità di sollecitare la valutazione impugnatoria. Avendo la debitrice già adempiuto spontaneamente al quantum della condanna, la successiva notifica della sentenza al difensore della debitrice, per di più accompagnata da rituale relata del notificante, non poteva avere altra funzione se non quella di porre formalmente la controparte nella condizione di esercitare il proprio diritto di impugnazione, onde evitare la definitività del giudicato in relazione al rigetto dell'opposizione.
Pertanto, l'idoneità della notifica a far decorrere il termine breve d'impugnazione risulta confermata. Il termine di trenta giorni è iniziato a decorrere il 5 settembre 2023 ed è spirato il 5
ottobre 2023.
16 Dovendosi ritenere che l'appello, notificato il 15 febbraio
2024, sia stato proposto ben oltre il termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c., l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata deve essere accolta.
13. Disposto il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, l'appellante soccombente è condannata al pagamento delle spese del presente grado.
Per la relativa liquidazione, si individua il valore della controversia fino a € 26.000,00.
Si ritiene che i compensi debbano essere liquidati applicando i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale. Tale modulazione è
giustificata dal limitato impegno difensivo dell'appellata nella fase decisoria, non avendo la controparte opposto sostanziale resistenza all'eccezione di inammissibilità per tardività
dell'impugnazione. Si esclude il riconoscimento della fase di trattazione/istruttoria, dal momento che l'unica udienza tenutasi nel presente grado di appello si è risolta nel rinvio della causa per la decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di EN, Sezione distaccata di BO,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_5
nei confronti di avverso
[...] Controparte_1
la sentenza n. 571/2023 d.d. 19-20.07.2023 del Tribunale di
BO così provvede:
17 1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_5 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio che si
[...]
liquidano, nel loro intero ammontare, nell'importo complessivo di € 3.462,65 IVA e CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_5
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in BO, lì 03.12.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di EN
Sezione Distaccata di BO
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 25/2024 R.G.
promossa
da
con sede in Cembra Lisignago (TN), Località Parte_1
Bedin, n. 1, codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle
Imprese di EN , in persona dell'amministratore P.IVA_1
delegato, legale rappresentante pro tempore, dott. Pt_2
, nato a [...] il [...], residente in [...]
[...]
(TN) alla via Strada del Rouch 6/A, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegato all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83, comma III, c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001, dagli avvocati Ciro Esposito
(tel. n. 0815176581 – fax n. 0815172009 – pec:
1 C.F. ) e Email_1 C.F._1
MA UI DA (tel. n. 0815176581 – fax n. 0815172009
– pec: C.F. Email_2
, con i quali elettivamente domicilia in C.F._2
Nocera Inferiore (SA), alla via Matteotti, n. 30,
- appellante -
contro
P. I. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante signor , con CP_1
sede in 39100 BO (BZ), Via Vintler n. 6/A,, rappresentata e difesa giusta delega allegata al riscorso per rilascio di decreto ingiuntivo dd. 04.03.2021, C. F. Persona_1 [...]
, con domicilio eletto nel suo studio in 39100 C.F._3
BO (BZ), via della Posta n. 16, (fax 0471/051861,
; Email_3
- appellata -
Oggetto: mediazione
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così
provvedere: a) previa ammissione ed espletamento dei mezzi di prova di cui in premessa, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto revocare, perché nullo e/o illegittimo,
2 il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
b) condannare la controparte, per le causali di cui in premessa, alla restituzione della somma di
Euro 29.476,53 in favore della società concludente, oltre interessi legali scaduti e maturandi fino al saldo dal giorno del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
c) condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, con attribuzione agli scriventi difensori antistatari.
del procuratore di parte appellata:
voglia la Corte d'Appello di BO, contrariis reiectis:
1) In via preliminare: dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto in quanto notificato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado come previsto dall'art. 325 c.p.c.;
2) in merito: rigettare le domande di parte appellante per i motivi di cui in narrativa, perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
3) in ogni caso: con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite.
In via istruttoria: insiste nell'ammissione delle prove formulate e non ammesse
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. La presente controversia trae origine dalla complessa vicenda negoziale che ha avuto ad oggetto l'acquisizione, da
3 parte di della disponibilità di un compendio Parte_1
immobiliare adibito a cantina vinicola, sito nel Comune di Ora
(BZ) e di proprietà del signor Parte_3
L'operazione di acquisto è stata formalizzata mediante la stipula di un contratto di leasing finanziario in data 26 gennaio
2021 con la MPS Leasing & Factoring s.p.a., negozio che ha trovato il suo presupposto nel precedente contratto preliminare di compravendita sottoscritto tra le parti in data 9 ottobre 2020.
Il perfezionamento dell'affare si colloca al termine di un'articolata vicenda negoziale avviata nel 2017. Le trattative sono state condotte dal signor e dal dr. Parte_3
, in qualità di esponente della Persona_2 Parte_1
con la partecipazione nella fase di esordio del dr. CP_1
legale rappresentante dell'agenzia “ Controparte_1
.
[...]
La negoziazione è stata resa particolarmente complessa e laboriosa dalla preesistenza di gravami e vincoli sul compendio immobiliare. Tali vincoli si sostanziavano in: un pignoramento immobiliare, numerose iscrizioni ipotecarie, la trascrizione di precedenti contratti preliminari di compravendita risultati inadempiuti.
La definitiva conclusione dell'operazione ha pertanto richiesto un intenso dispiegamento di attività volte alla liberazione del bene dai vincoli esistenti. A tal fine, si è resa indispensabile, oltre che la stipula di accordi transattivi con i
4 creditori, l'intervento coordinato di diversi professionisti (legali e tecnici) per conseguire la cancellazione dei vincoli e predisporre il necessario frazionamento dell'immobile, elementi essenziali per la regolarità e la successiva stipula del contratto definitivo.
2. L'agenzia dopo Controparte_1
aver infruttuosamente rivendicato in sede stragiudiziale il diritto alla provvigione per l'attività di mediazione asseritamente svolta in relazione all'acquisto della cantina del signor ha promosso azione monitoria nei confronti della Parte_3
Parte_1
Il Tribunale di BO ha conseguentemente emesso il decreto ingiuntivo n. 354/2021 in data 15 marzo 2021, con il quale ha ordinato a il pagamento della somma di € Parte_1
18.544,00 a titolo di capitale, oltre agli interessi moratori ex
d.lgs. n. 231/2002 e alle spese del procedimento monitorio.
3. Avverso il predetto decreto ha proposto Parte_1
opposizione con atto di citazione notificato in data 23 aprile
2021.
L'opponente ha dedotto l'inesistenza di qualsivoglia incarico di mediazione, contestando radicalmente la debenza del credito azionato.
Secondo la sua prospettazione, l'acquisizione della cantina del signor sarebbe avvenuta senza alcun Parte_3
apporto di attività mediatoria causalmente adeguata da parte dell'opposta.
5 In particolare, deduce che l'agenzia non avrebbe svolto alcun ruolo determinante nella trattativa intercorsa tra le parti.
Questa, infatti, si sarebbe svolta esclusivamente per il tramite del consulente aziendale del venditore e dei professionisti incaricati dalle parti coinvolte, i quali avevano concorso alla liberazione del compendio immobiliare dai gravami che ne impedivano la negoziazione.
Ha proseguito, pertanto, l'opponente sostenendo che,
indipendentemente dall'intervento dell'agenzia immobiliare, il cui ruolo si sarebbe limitato all'iniziale messa in contatto delle parti, l'affare si era potuto perfezionare solo ed esclusivamente in ragione della successiva trattativa, risultata complessa e lunga, alla quale la mediatrice era rimasta estranea.
4. Si è costituita l'opposta ed ha insistito nella rivendicazione del diritto alla provvigione, deducendo di aver svolto l'attività di mediazione sin dall'anno 2017 quando il proprio legale rappresentante, dr. avrebbe: CP_1
messo in relazione il signor con il dr. Parte_3 Per_2
, soggetto collegato alla compagine sociale della
[...] Pt_1
avrebbe organizzato sopralluoghi presso la cantina del
[...]
signor e altri immobili, nonché curato incontri Parte_3
finalizzati alla valutazione di possibili soluzioni negoziali.
La società opposta ha sostenuto che il primo contatto tra il venditore e il futuro utilizzatore sia stato determinato dalla propria iniziativa e che entrambe le parti fossero pienamente
6 consapevoli della sua qualità di agente immobiliare, sicché la successiva conclusione dell'affare integrerebbe il diretto risultato utile dell'intermediazione svolta, giustificando la debenza della provvigione.
5. Il Tribunale di BO ha istruito la causa mediante l'acquisizione della prova documentale prodotta dalle parti e l'assunzione della prova orale richiesta dalla società opposta.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale ha definito il giudizio con la sentenza n. 571 di data 19-20 luglio 2023, con la quale ha rigettato l'opposizione proposta da confermando Parte_1
quindi integralmente il decreto ingiuntivo n. 354/2021 e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite relative al grado.
6. Il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il diritto alla provvigione in capo all' Parte_4
sulla base delle seguenti considerazioni.
[...]
In via preliminare, il Tribunale ha richiamato i principi consolidati in materia di mediazione, ai sensi dell'art. 1754 c.c.
e della costante giurisprudenza di legittimità, ribadendo che il diritto del mediatore al compenso sorge nel momento in cui la conclusione dell'affare si pone in un rapporto di causalità
adeguata con l'attività dallo stesso svolta. Ha, altresì, precisato che non è richiesta la partecipazione del mediatore a tutte le fasi della trattativa, essendo sufficiente che la messa in relazione delle parti da lui operata costituisca l'antecedente
7 indispensabile per la stipulazione del contratto, anche in assenza di un incarico formale.
Il Tribunale ha, poi, proseguito osservando che l'istruttoria orale e documentale avevano fornito riscontri precisi in merito alla sussistenza di tale nesso causale.
Era emerso che già nel 2017 il dr. , soggetto Per_2
legato alla compagine sociale di aveva manifestato Parte_1
un interesse qualificato per investimenti nel settore vinicolo in
Alto Adige. In tale contesto, il dr. era stato presentato Per_2
al dr. esplicitando la sua veste di mediatore immobiliare, CP_1
il quale lo aveva poi accompagnato a visitare alcune cantine, tra cui specificamente quella di proprietà Parte_3
Il primo Giudice ha quindi accertato sia la consapevolezza delle parti circa la qualità di mediatore di con ciò CP_1
escludendo l'ipotesi di mediazione occulta, sia l'effettivo collegamento tra e in quanto l'istruttoria Per_2 Parte_1
aveva evidenziato che questi era stato presidente del consiglio di amministrazione della società, che suo figlio ne era stato consigliere e deteneva tuttora quote indirette, e che lo stesso si era presentato al consulente del venditore dichiarando di agire per conto di Pt_1
Alla luce di questi elementi il Tribunale ha ritenuto che l'opera di consistita nel prospettare l'opportunità di CP_1
acquisto e nel far visionare l'immobile, fosse stata causalmente determinante, poiché senza la sua iniziale attività di messa in
8 relazione il negozio, poi concluso, non si sarebbe potuto perfezionare.
In tale prospettiva, il Tribunale ha ritenuto irrilevante che gli immobili fossero sottoposti a gravami, così come l'eventuale rappresentanza da parte di di altri soggetti interessati Per_2
all'acquisto. Nonostante la complessità e la lunghezza delle successive trattative, l'intervento degli altri professionisti,
finalizzato alla rimozione dei vincoli preesistenti, è stato considerato come una fase successiva e non esclusiva dell'efficacia causale iniziale, la quale non eliminava l'apporto determinante dell'iniziale messa in contatto da parte del mediatore, dal cui intervento ha comunque tratto un Pt_1
vantaggio essenziale.
Accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, il
Tribunale ha riconosciuto il diritto alla provvigione, determinata in base agli usi nella misura del 2% del prezzo di vendita,
importo corrispondente alla somma pretesa dalla mediatrice.
7. Avverso tale pronuncia ha interposto appello l'opponente soccombente nel giudizio di primo Parte_5
grado, con atto di citazione datato 14 febbraio 2024. A
fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto due motivi di impugnazione.
Si è ritualmente costituita l'appellata
[...]
la quale ha contestato l'ammissibilità e la Controparte_1
fondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto e la
9 conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata quindi rimessa in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti, all'udienza del 29
ottobre 2025.
8. Il primo motivo di gravame è rubricato: “Sul primo
motivo di appello – Sulla erroneità e/o ingiustizia della sentenza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata la domanda di
pagamento proposta in giudizio dalla IM
[...]
. CP_1
L'appellante contesta la motivazione posta a fondamento della decisione del Tribunale laddove ha riconosciuto alla controparte il diritto alla provvigione, incentrando la propria critica sull'assenza di un nesso di causalità adeguato tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare.
L'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto provato il nesso causale tra la mediazione e la conclusione dell'affare senza un'adeguata valutazione del dato istruttorio. Tale errore deriverebbe dall'aver confuso la mera “messa in relazione” delle parti con il contributo causale determinante, valorizzando in modo esclusivo i due incontri avvenuti rispettivamente nel 2017 e nel
2018 tra il mediatore dr. e il dr. . CP_1 Per_2
Secondo la tesi impugnatoria, l'attività del mediatore si sarebbe ridotta ad una semplice visita alla cantina Parte_3
priva di alcun seguito utile, in quanto in tali occasioni non
10 furono discussi gli elementi essenziali del futuro contratto
(quali prezzo o condizioni concrete dell'affare). Il Tribunale
avrebbe trascurato di considerare che il dr. non agiva Per_2
per conto esclusivo di bensì anche in qualità di Parte_1
consulente di altre aziende vinicole, rendendo la sua successiva identificazione come incaricato dell'appellante indebita e forzata. L'asserito legame tra e è contestato, Per_2 Pt_1
poiché all'epoca degli incontri questi non rivestiva alcuna carica sociale, né deteneva poteri rappresentativi idonei a vincolare la società, con conseguente inefficacia delle sue dichiarazioni di agire per conto della futura acquirente.
L'appellante sottolinea che la trattativa effettiva, che ha condotto all'acquisizione finale della cantina vinicola, iniziò solo nel 2019, quando venuta a conoscenza della procedura Pt_1
esecutiva gravante sull'immobile, si rivolse direttamente al consulente del venditore, dr. Per_3
Tale percorso negoziale, definito come complesso e autonomo, coinvolse avvocati, tecnici ed istituti di credito per rimuovere i gravami e definire accordi transattivi. Da tale decisivo sviluppo negoziale, il mediatore era rimasto totalmente estraneo.
In sintesi, l'appellante sostiene che la conclusione dell'affare fu resa possibile esclusivamente grazie agli atti dispositivi dei creditori e all'opera dei professionisti incaricati, e non per l'incontro occasionale avvenuto tre anni prima tra il dr.
11 ed il sig. alla presenza del dr. Il Per_2 Parte_3 CP_1
nesso di causalità adeguata sarebbe stato, dunque, interrotto dall'intervento di nuovi soggetti e da iniziative del tutto autonome e indipendenti dall'opera del mediatore. Il Tribunale,
di contro, avrebbe erroneamente dedotto il nesso causale dal solo dato della successione cronologica tra la messa in contatto delle parti e la conclusione dell'affare.
9. Il secondo motivo d'impugnazione è rubricato: “Sul
secondo motivo di appello – Sulla erroneità e/o ingiustizia della
sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto
irrilevante le prove testimoniali articolate dalla odierna
appellante”.
Con il secondo mezzo di gravame, l'appellante censura la sentenza lamentando il rigetto immotivato delle istanze istruttorie, in particolare la prova testimoniale, ritualmente articolata nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.
L'appellante si duole perché il Giudice di prime cure ha liquidato tali richieste definendole genericamente “irrilevanti”,
omettendo di fornire una motivazione adeguata e incorrendo in vizio di motivazione nonché nella violazione dei principi di cui agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Sostiene che le prove fossero invece pienamente ammissibili e rilevanti, in quanto dirette a dimostrare, con precisi riferimenti spazio-temporali, l'autonomia della complessa trattativa avviata nel 2019 e la conseguente
12 estraneità del mediatore a tale sviluppo negoziale, elementi che avrebbero dimostrato l'inesistenza del nesso causale.
La mancata ammissione di tali prove decisive ha,
pertanto, compromesso il diritto di difesa dell'appellante,
alterando la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della decisione.
10. In via preliminare, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., sostenendo che il gravame è stato proposto oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado.
A tal fine, ha dedotto quanto segue.
La sentenza impugnata n. 571/2023, pubblicata in data
20 luglio 2023, è stata notificata alla parte appellante ( Pt_1
e ai suoi difensori in data 5 settembre 2023 tramite PEC.
[...]
La notifica è andata a buon fine nei confronti della società e dell'Avvocata MA UI DA. Non è invece stata recapitata all'altro difensore, Avvocato Ciro Esposito, a causa di un errore nell'indirizzo PEC.
L'appellata argomenta che tale incompletezza è irrilevante ai fini della decorrenza del termine breve. Richiama al riguardo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(segnatamente C. s.u. n. 12924/2014 e successive conformi, tra cui C. n. 20626/2017 e C. n. 26076/2020), secondo il quale la notifica della sentenza, effettuata anche a uno solo dei
13 codifensori, è pienamente valida ed idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione. Questo principio si fonda sulla natura unitaria della difesa tecnica, che fa gravare sul procuratore ritualmente notificato l'onere di informare il collega.
Conseguentemente secondo l'appellata, nella fattispecie il termine per l'impugnazione di trenta giorni è iniziato il 5
settembre 2023 ed è spirato il 5 ottobre 2023. Poiché l'appello è
stato notificato solo in data 15 febbraio 2024, esso risulta proposto ben oltre la scadenza del termine perentorio e deve,
per tali ragioni, essere dichiarato inammissibile.
11. Nella comparsa conclusionale del 14 settembre 2025
l'appellante si è limitata a replicare all'avversaria eccezione d'inammissibilità dell'appello per tardività osservando “La
sentenza n. 571/2023, rep. N. 1276/2023 del Tribunale di
BO non è stata affatto notificata all'avv. Ciro Esposito,
difensore della in primo grado, ai sensi dell'art. 170 Parte_5
c.p.c., per cui il termine cd. breve per l'appello non può
decorrere”.
12. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 325 c.p.c..
Come si ricava dall'atto di citazione in opposizione in primo grado e dalla relativa procura alle liti autenticata in data
22 aprile 2021, l'opponente ha nominato suoi Parte_1
procuratori in giudizio l'Avvocato Ciro Esposito e l'Avvocata
14 MA UI DA.
L'appellante non ha addotto elementi per contrastare il consolidato orientamento della S.C. – richiamato dall'appellata –
secondo il quale la notifica della sentenza di primo grado,
effettuata anche a uno solo dei codifensori, è pienamente valida e idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione (cfr. C.
s.u., n. 12924/2014; C. n. 20626/2017; C. n. 26076/2020).
Peraltro, l'appellata ha documentato l'avvenuta notifica eseguita in data 5 settembre 2023 all'Avvocata DA (all. D
alla comparsa di costituzione in appello del 19 settembre 2024).
Tuttavia, ai fini della decorrenza del termine breve, deve tenersi conto anche del principio recentemente affermato dalla
S.C. (cfr. C. n. 23396/2023), secondo il quale la notifica telematica della sentenza, per essere idonea a far decorrere il termine breve, deve essere tale da porre il destinatario in condizione di percepire non solo il contenuto del provvedimento,
ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione.
Ai fini di questa valutazione nel caso di specie, occorre tenere presente che l'appellante ha dedotto testualmente, a pagina 29 dell'atto di citazione in appello, che:
“Allo scopo di evitare l'esecuzione forzata in virtù del
decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo nella
sentenza qui impugnata, nonché di quest'ultimo provvedimento
15 quanto alle spese e le competenze legali ivi liquidate, la Pt_1
a mezzo assegno circolare emesso dal Monte dei Paschi
[...]
s.p.a. il 28 luglio 2023, [...] inviato a mezzo lettera raccomandata
[...] di pari data ha provveduto al pagamento in favore della
IM Dott. – senza animus solvendi e con Controparte_1
riserva di ripetere – la somma complessiva di € 29.476,53 [...].”
Dalle stesse allegazioni dell'appellante si desume che il pagamento di quanto dovuto in base al titolo esecutivo
(comprensivo delle spese di lite liquidate in sentenza) era già
avvenuto il 28 luglio 2023, ovvero prima della notifica della sentenza di primo grado, avvenuta il 5 settembre 2023.
Tale circostanza, lungi dal rendere la notifica un atto privo di scopo o equivoco, ne conferma, al contrario, la precisa finalità di sollecitare la valutazione impugnatoria. Avendo la debitrice già adempiuto spontaneamente al quantum della condanna, la successiva notifica della sentenza al difensore della debitrice, per di più accompagnata da rituale relata del notificante, non poteva avere altra funzione se non quella di porre formalmente la controparte nella condizione di esercitare il proprio diritto di impugnazione, onde evitare la definitività del giudicato in relazione al rigetto dell'opposizione.
Pertanto, l'idoneità della notifica a far decorrere il termine breve d'impugnazione risulta confermata. Il termine di trenta giorni è iniziato a decorrere il 5 settembre 2023 ed è spirato il 5
ottobre 2023.
16 Dovendosi ritenere che l'appello, notificato il 15 febbraio
2024, sia stato proposto ben oltre il termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c., l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata deve essere accolta.
13. Disposto il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, l'appellante soccombente è condannata al pagamento delle spese del presente grado.
Per la relativa liquidazione, si individua il valore della controversia fino a € 26.000,00.
Si ritiene che i compensi debbano essere liquidati applicando i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale. Tale modulazione è
giustificata dal limitato impegno difensivo dell'appellata nella fase decisoria, non avendo la controparte opposto sostanziale resistenza all'eccezione di inammissibilità per tardività
dell'impugnazione. Si esclude il riconoscimento della fase di trattazione/istruttoria, dal momento che l'unica udienza tenutasi nel presente grado di appello si è risolta nel rinvio della causa per la decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di EN, Sezione distaccata di BO,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_5
nei confronti di avverso
[...] Controparte_1
la sentenza n. 571/2023 d.d. 19-20.07.2023 del Tribunale di
BO così provvede:
17 1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna a rifondere a Parte_5 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio che si
[...]
liquidano, nel loro intero ammontare, nell'importo complessivo di € 3.462,65 IVA e CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_5
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in BO, lì 03.12.2025.
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
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