Rigetto
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/06/2025, n. 5292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5292 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 05292/2025REG.PROV.COLL.
N. 02472/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2472 del 2022, proposto da Luigi Lanata, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Bilanci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chiavari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 739/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chiavari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dalle parti costituite.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 739/2021 il T.A.R. della Liguria, ha respinto la domanda di annullamento del provvedimento di diniego avente a oggetto l’istanza di «demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico e contestuale cambio d'uso ai sensi art. 7 l.r. 49/09 e smi» presentata in data 1° ottobre 2019, nonché dei provvedimenti connessi.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Chiavari.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 7 maggio 2025.
2. La principale – e dirimente – questione dedotta con il ricorso in esame concerne l’adozione del provvedimento impugnato in primo grado, con il quale è stata respinta la pretesa edificatoria dell’interessato in quanto nelle more del procedimento di rilascio del titolo, e precisamente fra la comunicazione del parere favorevole della Commissione edilizia ed il pagamento da parte dell’istante del contributo di costruzione, è entrato in vigore un nuovo strumento urbanistico (il P.U.C.,), avente contenuto ostativo rispetto a tale pretesa.
Il ricorrente, come riporta il TAR, ha sostenuto che “ la normativa emergenziale che ha previsto la proroga di diritto dei titoli rilasciati o del termine per il loro ritiro avrebbe reso irrilevante la sopravvenuta disciplina urbanistica contrastante, in deroga rispetto a quanto disposto dall’art. 15, co. 4, del DPR n. 380 del 2001 ”.
Il TAR ha in contrario osservato che “ La legislazione emergenziale approvata in ragione della pandemia da Covid-19, pur recando una disciplina eccezionale in materia di termini dei procedimenti amministrativi, di efficacia dei provvedimenti abilitativi e di termini per l’inizio e la conclusione dei lavori, non ha previsto alcuna deroga all’art. 15, co. 4, del DPR n. 380 del 2001 ”.
3. L’appellante contesta la sentenza impugnata con un unico motivo, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 4, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in relazione all'art. 103, commi 2 e 2-bis, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. in legge con L. 24 aprile 2020 n. 27, all'art. 10, comma 4-bis, D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv, in legge con L. 120/2020 ed agli artt. 7 e 8 L.R. 3 novembre 2009 n. 49. Difetto assoluto di presupposto. Manifesta illogicità. Irragionevolezza. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà ”.
La tesi di fondo dell’appellante è nel senso che “ la disciplina emergenziale dettata dall'art. 103, commi 2 e 2-bis, D.L. 18/2020 e dall'art. 10, comma 4-bis, D.L. 76/2020 dispone la proroga dei termini di inizio e fine dei lavori e dei termini per il ritiro dei titoli abilitativi edilizi per tutta la durata dello stato di emergenza e introduce così una deroga all'art. 15, comma 4, D.P.R. 380/2001”; e che “La citata disciplina emergenziale va però oltre e rende comunque irrilevante la disciplina urbanistica sopravvenuta anche con riferimento ai procedimenti volti al rilascio di titoli abilitativi edilizi, allorchè questi fossero giunti alla fase conclusiva, mancando solo il materiale ritiro ”.
4. L’appello è infondato.
In punto di fatto, la pretesa posta a fondamento del gravame è infondata nella parte in cui deduce che vi fosse un titolo edilizio “da ritirare”: in realtà nel caso di specie il titolo edilizio non era stato nemmeno rilasciato, in ragione del mancato perfezionamento del relativo procedimento per fatto del richiedente.
Il T.A.R. nella ricostruzione in fatto ha chiarito che “ Con nota del 19.02.2020, il Comune ha informato il richiedente che, a seguito dell’esame del progetto e del parere favorevole espresso dalla commissione edilizia, questo era stato ritenuto meritevole di accoglimento, subordinando tuttavia il rilascio del titolo al pagamento del contributo di costruzione, nonché alla presentazione di documentazione integrativa. 8. Con nota del 22.04.2020, il ricorrente ha manifestato al Comune il proprio impegno a stipulare la fideiussione a garanzia del pagamento del contributo di costruzione «al termine delle misure restrittive sulle libertà personali previste dal DPCM 10 aprile 2020» ”.
Il 27 maggio del 2020 è poi entrato in vigore il PUC ostativo.
Ora, il ritardo nell’accoglimento dell’istanza è dovuto al mancato, tempestivo pagamento del contributo di costruzione, e al riscontro della nota comunale con due mesi di ritardo.
È pertanto pienamente condivisibile l’affermazione della difesa comunale contenuta in memoria di replica, secondo la quale “ le proroghe ex lege dei termini di efficacia dei titoli abilitativi edilizi, nonché delle convenzioni che li legittimano, attengono esclusivamente ai termini di efficacia dei titoli medesimi, e con particolare riguardo ai titoli edilizi, ai termini iniziali e finali di efficacia degli stessi, ovvero per quanto attiene alle convenzioni ai termini finali per la loro attuazione ”.
5. Il superiore rilievo sarebbe già sufficiente nel senso dell’infondatezza della pretesa dell’appellante.
Tuttavia, quand’anche sul piano strutturale la fattispecie fosse quella posta a fondamento del gravame (il che, come si è visto, non è) in ogni caso, come chiarito – con affermazione rimasta insuperata – dal primo giudice, in nessun modo può ritrarsi dall’invocata normativa pandemica la conclusione dell’irrilevanza della sopravvenuta disciplina urbanistica avente contenuto ostativo.
Il T.A.R. infatti ha condivisibilmente rilevato come “ La legislazione emergenziale approvata in ragione della pandemia da Covid-19, pur recando una disciplina eccezionale in materia di termini dei procedimenti amministrativi, di efficacia dei provvedimenti abilitativi e di termini per l’inizio e la conclusione dei lavori, non ha previsto alcuna deroga all’art. 15, co. 4, del DPR n. 380 del 2001. In particolare, l’art. 108, co. 2, del d.l. n. 18 del 2020 (conv. in l. n. 27 del 2020), nella versione vigente al 05.01.2021, data in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, ha disposto la proroga dell’efficacia di tutte le autorizzazioni e i titoli abilitativi comunque denominati che fossero in scadenza dopo il 31.01.2020, nonché dei termini d’inizio e di ultimazione dei lavori, fino a novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, aggiungendo che il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati. In seguito, l’art. 10, co. 4, del d.l. n. 76 del 2020 (conv. in l. n. 120 del 2020), ha previsto che, per mezzo di una comunicazione da parte del soggetto interessato, questi può conseguire la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31.12.2020, ancorché già prorogati, purché non già decorsi al momento della comunicazion e”.
Poiché, come chiarito, il permesso di costruire non era stato in realtà rilasciato, correttamente il primo giudice ha escluso l’applicazione di tali norme al caso di specie.
6. In memoria conclusionale l’appellante insiste nel dedurre che la deroga contenuta nella disciplina emergenziale opera nel senso che “ è stata equiparata la situazione del titolo abilitativo già rilasciato a quella del titolo solo da "ritirare", sul presupposto che anche solo tale adempimento, in ragione della straordinarietà della emergenza pandemica, potesse non essere materialmente possibile, essendo all'epoca impedito lo stesso diritto di circolazione e movimento dei cittadini ”.
Ancora una volta erra l’appellante nel ritenere che nella fattispecie in esame sarebbe stato materialmente impedito l’adempimento materiale del ritiro, laddove il mancato adempimento di un onere incombente sullo stesso appellante aveva in realtà impedito la formazione del titolo.
In argomento va detto che la sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 14/2024 ha chiarito che “ L'efficacia del permesso di costruire decade, infatti, con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche; nondimeno, il comma 4 dell'art. 15 ha introdotto una deroga al principio di decadenza, nel caso dei lavori assentiti dal permesso di costruire, già cominciati e completati entro il termine di tre anni dalla data del loro inizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3283/2017). Il legislatore ha operato un bilanciamento tra la tutela dell'affidamento del privato al completamento dell'opera in fase di realizzazione sulla base di un permesso di costruire, il principio di conservazione e quello di proporzionalità, al fine di evitare la distruzione di ricchezza conseguente all'abbandono di progetti in avanzato stato di attuazione, conservando, comunque, la vigilanza sull'attività di edificazione attraverso la previsione del limite temporale triennale, pari a quello di durata dell'efficacia del permesso di costruire ”.
Nel caso di specie si è però al di fuori da una simile fattispecie, per acclarato difetto della premessa maggiore del sillogismo argomentativo su cui poggia la tesi dell’appellante.
7. In considerazione della radicale infondatezza delle ragioni del gravame:
- non ha rilievo nel caso in esame la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 7459/2024, prodotta dal Comune appellato (rispetto alla quale peraltro l’appellante in replica condivisibilmente afferma che “ La decisione citata ha bensì definito una controversia pendente tra le stesse parti del presente giudizio ma relativa ad un intervento edificatorio che, né in fatto né in diritto, ha attinenza con quello ora in questione ”);
- può prescindersi dall’eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti in secondo grado dal Comune, peraltro non rilevanti ai fini della decisione stante l’originaria, radicale infondatezza in fatto e in diritto, per le ragioni qui indicate, del ricorso di primo grado e del ricorso in appello.
Il ricorso in appello deve essere pertanto respinto perché infondato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Chiavari delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO