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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 3590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3590 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, all'udienza del
8.5.2025 , tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 3059/2024
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Salaiolo all'Orto del Conte n. 75, elett.te dom.to in Napoli alla via San Tommaso d'Aquino n. 67 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino ( ) che lo C.F._2 rapp.ta e difende giusto mandato in calce al ricorso n.rg. 19307/2023. Il sottoscritto difensore dichiara che il proprio numero di fax è 081-5511744 e la posta certificata è per le comunicazioni e le notificazioni degli Email_1 atti giudiziari ai sensi della L.80/2005 e successive integrazioni e modifiche
– RICORRENTE -
CONTRO
L' (C.F. n. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 22.03.24 Persona_1 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, dall'Avv. Maria Sofia Lizzi
(C.F. - PEC : t) e con il C.F._3 Email_2 CP_ medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55- Napoli (Tel.: 081.7558400- Fax: 081 . 19926338) ;
- RESISTENTE -
OGGETTO: riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 18/80.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo che: CP_1
1 - aveva proposto regolare domanda amministrativa in data 13.10.2023 al fine di ottenere l'assegno di invalidità che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo
- che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
- che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale.
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto alla percezione assegno di invalidità a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa decorrenza accertata, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e CP_1
maturandi, oltre gli interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda CP_1
e chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza.
All' esito dei chiarimenti resi il ctu ha concluso affermando che “ il ricorrente è affetto dalle presenti patologie a) Obesità con complicanze artrosiche polidistrettuali ed esiti intervento di osteosintesi per remota frattura biossea gamba dx
b) Broncopatia cronica
c) Cardiopatia ipertensiva
d) Disturbo depressivo endoreattivo;
2) tutte le suddette infermità possono considerarsi preesistenti alla data di presentazione della domanda amministrativa fatta eccezione per l'obesità, emersa in occasione dell'attuale riscontro medico-legale;
3) successivamente all'epoca di presentazione della domanda amministrativa non si è verificato aggravamento delle infermità preesistenti e sono emerse infermità di altra natura, quali: obesità;
4) tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e della loro incidenza funzionale;
tenuto conto dell'età, del sesso, si può affermare che:
- la capacità lavorativa dell'istante, a parere del C.T.U., non è ridotta permanentemente in misura superiore al 74% in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Attualmente il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa del ricorrente può valutarsi, sulla scorta del metodo a scalare applicato, in misura del 61%
(sessantunopercento).
2 Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto non raggiungono la percentuale di invalidità , nella misura del 61%
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento.
Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del
DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino
a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando:
3 a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 19307/2023 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto.
b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi
Napoli 8.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Maria Pia Mazzocca
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